LEGGE 24 febbraio 1994, n. 157
Entrata in vigore della legge: 10/03/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo.
Art. 3
1.Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica "Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile", e' istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo - art. 1
ACCORDO tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, desiderosi di stabilire una collaborazione piu' stretta tra le due Parti contraenti nel campo dei servizi di ricerca e soccorso di aeromobili, nel quadro dell'Annesso 12 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Per operazioni di ricerca e soccorso (SAR) si deve intendere la ricerca ed il salvataggio a mezzo di aeromobili di aerei in pericolo, dei passeggeri e dell'equipaggio, secondo le disposizioni generali e le modalita' esecutive sancite dalla Convenzione di Chicago e dai suoi Annessi.
Accordo - art. 2
Articolo 2 1. I piani regionali SAR, adottati dalle amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, servono da base alla collaborazione tra i servizi SAR delle due Parti contraenti. 2. Questi piani precisano: a) I limiti delle regioni SAR; b) La designazione dei centri di coordinamento SAR (RCC); c) La definizione dei mezzi d'intervento aerei e terrestri; d) Le reciproche facilitazioni raccomandate. 3. Le autorita' responsabili provvedono affinche' ciascun servizio SAR riceva qualunque informazione che possa risultare utile circa l'aggiornamento o le modifiche delle installazioni e dei mezzi SAR dell'altra Parte contraente.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Le procedure comuni e tutte le precisazioni tecniche come pure tutti i miglioramenti derivanti dall'esperienza sono esposti in un documento chiamato "Manuale d'Operazioni SAR" redatto ed aggiornato d'intesa tra le competenti autorita' delle due Parti contraenti.
Accordo - art. 4
Articolo 4 1. Nel territorio di ciascuna Parte contraente, i servizi della Circolazione Aerea trasmettono tempestivamente l'allarme ai RCC osservando gli standards e le raccomandazioni accettati nel quadro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. 2. Ciascun RCC adotta opportune misure, nell'ambito nazionale, per poter venire a conoscenza, senza ritardo ed attraverso tutte le fonti dirette ed indirette d'informazione, delle situazioni di pericolo che possono richiedere una operazione SAR.
Accordo - art. 5
Articolo 5 1. In caso di necessita' deve essere assicurato, in modo permanente, il collegamento tra i due RCC di Berna e Montevenda (Padova), allo scopo di assicurare la piu' rapida diffusione di un allarme da un RCC all'altro e di consentire la collaborazione fra loro nel corso di una operazione SAR. 2. I mezzi di collegamento da impiegarsi sono costituiti dalle: a) reti di telecomunicazioni pubbliche e di Stato; b) rete di servizio fisso delle Telecomunicazioni Aeronautiche (AFTN)
Accordo - art. 6
Articolo 6 1. Ogni RCC, posto in allarme dai servizi del controllo della Circolazione Aerea o da altro Ente, i in qualunque altro modo, richiede e trasmette tutte le informazioni ritenute necessarie. Adotta nell'ambito della propria giurisdizione i primi provvedimenti per l'intervento, compatibili con la sua posizione geografica e con mezzi d'impiego a sua disposizione. Se viene a conoscenza che altri RCC sono stati posti in allarme ed i propri mezzi non sono sufficienti o non possono operare, puo' chiedere la collaborazione del RCC dell'altra Parte contraente. 2. Quando l'operazione SAR coinvolge piu' RCC, viene designato quale RCC direttore quello nella cui SRR e' presumibilmente avvenuto l'incidente. 3. L'altro RCC che resta interessato all'operazione continua a partecipare come RCC associato. 4. Se nel corso dell'operazione le circostanze lo richiedono, deve essere effettuato il trasferimento della responsabilita' direttiva dal RCC direttore all'altro associato.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Compito del RCC direttore e' di: a) assicurare la cooperazione di tutti i mezzi specializzati e complementari operanti, definendo le zone delle ricerche e le missioni da assicurare; b) fornire a questi mezzi ogni indicazione che permetta l'esecuzione a cazzone della loro missione; c) prevedere ed organizzare le sostituzioni dei mezzi per garantire la continuita' delle ricerche; d) assicurare il coordinamento della ricerca aerea e di superficie; percio' puo' richiedere ai RCC associati il concorso, che ritenga utile, dei mezzi disponibili presso di loro; e) proporre al RCC associato la sospensione delle operazioni, dopo aver consultato le Autorita' nazionali competenti.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Gli esecutori d'un servizio SAR d'una delle due Parti contraenti che, nel corso di una operazione o di una missione SAR comune, devono penetrare sul territorio o nello spazio dell'altra Parte contraente, si conformeranno alle leggi e regolamenti e altre disposizioni amministrative di questo Stato, salvo le facilitazioni concesse nel presente Accordo.
Accordo - art. 9
Articolo 9 1. Per facilitare e rendere piu' spedita l'esecuzione di una operazione SAR gli aeromobili di uno Stato partecipante a tale operazione (aeromobili SAR) possono attraversare la frontiera ed atterrare senza preavviso, su un determinato numero di aeromobili designati da ciascuno Stato nei limiti che verranno stabiliti nel "Manuale d'Operazioni SAR". Di queste azioni dovranno essere a conoscenza i RCC competenti. Inoltre gli aeromobili SAR di uno Stato possono, su richiesta e con l'accordo del RCC competente dell'altro Stato, posarsi direttamente al di la' della frontiera presso un aeromobile incidentato. 2. Le Autorita' competenti delle due Parti contraenti fissano nel "Manuale d'Operazioni SAR" le norme per la liquidazione delle spese concernenti i carburanti e materiali vari forniti da uno degli aerodromi soprammenzionati a un aeromobile SAR dell'altra Parte contraente. La stessa procedura si applica per quanto riguarda le tasse o i diritti relativi all'uso delle installazioni radioelettriche, tecniche o commerciali di tali aerodromi.
Accordo - art. 10
Articolo 10 I RCC competenti si comunicano reciprocamente le necessarie informazioni riguardanti gli aeromobili e gli equipaggi che partecipano a una determinata operazione SAR. Per questi aeromobili od equipaggi sono applicabili le facilitazioni previste nel presente Accordo.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Per i piloti e gli eventuali ausiliari che partecipano a una operazione SAR non e' richiesto un ordine speciale di missione. Essi devono semplicemente poter dimostrare la loro identita'.
Accordo - art. 12
Articolo 12 1. Gli aeromobili SAR sono autorizzati a decollare e atterrare anche in aerodromi non doganali delle due Parti contraenti, previa comunicazione a mezzo dei RCC agli Uffici doganali viciniori nonche' alle autorita' di Polizia di frontiera, cui dovra' essere segnalato l'elenco nominativo con gli elementi di identificazione degli equipaggi e persone trasportate ai fini dell'eventuale esercizio delle incombenze di competenza. 2. La stessa procedura viene applicata nei casi di atterraggio in luoghi diversi dagli aerodromi.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Gli aeromobili e tutti gli altri mezzi SAR, richiesti per lo svolgimento di una operazione SAR, sono considerati come trovantisi in importazione temporanea nello Stato di destinazione senza che sia richiesto alcun documento.
Accordo - art. 14
Articolo 14 1. Gli aeromobili SAR devono avere a bordo solo il materiale, i viveri e i medicamenti necessari all'operazione SAR, i quali vanno considerati come ammessi in importazione temporanea nello Stato di destinazione, alle stesse condizioni dell'aeromobile. 2. Il materiale, i viveri e i medicamenti utilizzati nel corso delle operazioni SAR sono esenti da ogni diritto e tassa di importazione; questi dovranno comunque risultare elencati in documenti di bordo. Il materiale, i viveri e i medicamenti residui devono essere riesportati; in caso contrario, essi saranno sottoposti alle disposizioni concernenti l'importazione. 3. Se per delle ragioni impellenti certe merci hanno dovuto essere abbandonate, cio' va notificato immediatamente al RCC dello Stato di destinazione, precisando la natura e la quantita' delle merci, nonche' il luogo di abbandono delle stesse. Dette merci dovranno comunque essere consegnate nel piu' breve tempo possibile al competente Ufficio doganale. Per le merci andate distrutte o perdute non saranno percepiti ne' diritti ne' tasse di importazione.
Accordo - art. 15
Articolo 15 1. Le persone soccorse di cui all'Articolo 1 del presente Accordo saranno in primo luogo messe al sicuro nello Stato contraente da cui provengono e, se provengono da uno Stato terzo, nello Stato contraente ove l'infortunio e' avvenuto. In caso d'emergenza le persone soccorse possono essere messe al sicuro nell'altro Stato anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d'identita'. 2. Il valico della frontiera nel quadro di un'operazione di soccorso conformemente al presente Accordo non costituisce un'uscita dal paese. Ogni Parte contraente e' tenuta a riprendere, senza riguardo alla loro nazionalita', le persone, soccorritori o evacuati, trasferite dal suo territorio su quello dell'altra Parte contraente, anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d'identita'. Se si tratta di stranieri, essi soggiacciono allo stesso statuto di soggiorno e di stabilimento che avevano prima di valicare la frontiera.
Accordo - art. 16
Articolo 16 1. Collegamenti radio (in fonia) particolari sono organizzati per consentire la cooperazione: a) dei RCC con i mezzi aerei ed i mezzi terrestri; b) dei mezzi aerei fra di loro; c) dei mezzi aerei con quelli terrestri. 2. Le frequenze da usare sono possibilmente quelle previste dall'Annesso 10 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale.
Accordo - art. 17
Articolo 17 1. Nel quadro di una operazione SAR, le squadre di soccorso terrestri si una delle parti contraenti possono valicare la frontiera comune, con l'accordo del RCC dell'altra Parte contraente senza che sia necessario seguire una strada doganale, previa comunicazione alla dogana competente viciniore e alle autorita' di Polizia di frontiera cui dovra' essere segnalato l'elenco nominativo con gli elementi di identificazione dei componenti. 2. Le squadre di soccorso terrestri possono essere munite di ogni materiale di ricerca e salvataggio necessario alla loro missione. 3. Le Autorita' competenti di ciascuna Parte contraente adotteranno disposizioni appropriate onde permettere, su richiesta dei RCC competenti, a pattuglie composte da militari, in uniforme ma senza armi, da valicare la frontiera per compiere la loro missione SAR con le stesse modalita' previste dai paragrafi precedenti. 4. Gli articoli 11, 13, 14 paragrafi 2 e 3, e 15 del presente Accordo si applicano per analogia alle operazioni SAR effettuate da squadre di soccorso terrestri.
Accordo - art. 18
Articoli 18 Le Autorita' responsabili dei Servizi SAR delle due Parti contraenti possono organizzare un numero limitato di esercitazioni in comune e degli incontri annuali per uno scambio di informazioni. A tal fine esse possono corrispondere direttamente.
Accordo - art. 19
Articolo 19 Ciascuna delle due Parti contraenti puo' sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Accordo per delle ragioni impellenti inerenti all'ordine pubblico o alla sicurezza. La decisione di sospendere deve essere comunicata immediatamente per via diplomatica all'altra Parte contraente.
Accordo - art. 20
Articolo 20 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica. 2. Il presente Accordo potra' essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potra' essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente con preavviso di sei mesi. Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana. PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO REPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo Addiz.-art.1
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI AEROMOBILI Le Parti contraenti dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, firmato quest'oggi, nell'intento di facilitare, in prossimita' della frontiera dei due Stati, la ricerca ed il salvataggio, a mezzo di aeromobili, di persone scomparse o in difficolta' anche indipendentemente da infortuni aeronautici, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1) Le due Parti contraenti si sostengono mutualmente e secondo la loro possibilita' nella ricerca e nel salvataggio a mezzo di aeromobili di persone scomparse o in difficolta' in prossimita' della frontiera italo-svizzera. 2) A tale scopo esse permettono ad aeromobili dell'altro Stato di sconfinare e di atterrare sul proprio territorio ai sensi degli articoli 9 capoverso 1 e 12 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, nonche' il trasporto di persone ausiliarie e l'importazione dei mezzi ausiliari necessari in applicazione per analogia degli articoli 8, 11, 13, 14, e 15 del presente Accordo.
Protocollo Addiz.-art.2
Articolo 2 Il diritto di sorvolo e di atterraggio sul territorio dell'altra Parte contraente ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo e' accordato tanto agli aeromobili di Stato quanto a quelli civili esercitati da imprese aeronautiche dell'altra Parte contraente.
Protocollo Addiz.-art.3
Articolo 3 Ognuna delle Parti contraenti puo', previa comunicazione per via diplomatica, sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Protocollo per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
Protocollo Addiz.-art.4
Articolo 4 Le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si scambiano un elenco delle imprese aeronautiche autorizzate ad eseguire operazioni di salvataggio oltre la frontiera, quali sono previste dal presente Protocollo. Tale elenco e' verificato ed aggiornato regolarmente.
Protocollo Addiz.-art.5
Articolo 5 1) Il presente Protocollo entra in vigore giusta procedura di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso 2 seguente. 2) Il presente Protocollo puo' essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi. Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana. PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO REPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo Agg.-art.1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI AEROMOBILI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero - premesso che i due Governi hanno firmato in data 27 ottobre 1986 un accordo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili; - ritenuto opportuno, ad integrazione e specificazione di detto accordo e, in particolare dell'art. 9 paragrafo 2, indicare le forme di assistenza che saranno fornite sugli aeroporti di ciascun Paese agli aerei militari e civili dell'altro Paese, nonche' fissare la ripartizione e le modalita' di pagamento delle spese inerenti a tali forme di assistenza nel corso delle operazioni di ricerca e soccorso e delle esercitazioni in comune, rinviando al "Manuale di operazioni SAR" la determinazione delle altre modalita' tecniche. Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 FORME DI ASSISTENZA Ciascuna delle due Parti contraenti si impegna a fornire agli aerei militari e civili SAR (e a quelli indicati dagli RCC) dell'altra Parte contraente, che fanno scalo nei suoi aeroporti, nel quadro dell'accordo di Roma del 27 ottobre 1986, le seguenti forme di assistenza in occasione di operazioni ed esercitazioni SAR: 1) Utilizzazione degli aeroporti; 2) Utilizzazione degli aiuti alla navigazione ed alla circolazione aerea; 3) Rifornimento carburanti e lubrificanti; 4) Manutenzione di primo livello; 5) Riparazione di materiale danneggiato; 6) Cessione e messa in opera di materiali aerei; 7) Pasti; 8) Alloggio; 9) Trasmissioni; 10) Trasporti; 11) Vestiario; 12) Assistenza medica ed ospedaliera; 13) Pratiche per danni a terzi.
Protocollo Agg.-art.2
Articolo 2 MODALITA' DI PAGAMENTO Le assistenze possono essere fornite: - a titolo gratuito; - dietro pagamento di contanti; - dietro rimborso; - con restituzione.
Protocollo Agg.-art.3
Articolo 3 ASSISTENTE A TITOLO GRATUITO Le seguenti assistenze sono fornite gratuitamente: 1) Utilizzazione degli aeroporti civili e militari (tasse e canoni di atterraggio, di sosta, di ricovero, utilizzazione delle infrastrutture e dei mezzi di sicurezza di pista); 2) utilizzazione degli aiuti alla navigazione e alla circolazione aerea; 3) rifornimento di carburanti e lubrificanti ed ingredienti sugli aeroporti civili e militari; 4) utilizzazione di materiali di servizio a terra sugli aeroporti militari; 5) manutenzione di primo livello agli aerei civili militari; 6) comunicazioni di servizio sulle reti militari; 7) trasporti aeroporto-citta'-aeroporto; 8) servizi medici presso le infermerie aeroportuali; 9) vitto e alloggio agli equipaggi presso gli aeroporti militari.
Protocollo Agg.-art.4
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