LEGGE 24 febbraio 1994, n. 158

Type Legge
Publication 1994-02-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 10/03/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico- tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVI dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Accordo - art. I

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA ITALIA E BOLIVIA PREAMBOLO - Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Bolivia - nel desiderio di incoraggiare e sostenere politiche economiche atte ad incrementare il reddito nazionale; - convinti della necessita' della creazione di un ordine economico internazionale piu' giusto da promuovere attraverso il dialogo e la collaborazione; - considerando l'esigenza di intensificare la loro solidarieta' ed amicizia attraverso un Accordo Quadro di collaborazione economica, sciantifica-tecnologica, culturale e di cooperazione allo sviluppo, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Le Parti intendono accrescere l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori, sia attraverso i tradizionali interventi produttivi, sia privilegiando la collaborazione nel settore delle piccole e medie imprese. Verra' incoraggiata la costituzione di societa' miste attraverso l'attivazione degli strumenti disponibili, come l'Art. 7 della legge italiana 49/87, idonei ad assicurare un adeguato sostegno finanziario e tecnologico. Verra' conferita priorita' ai programmi volti a prevenire e combattere il narcotraffico ed il consumo della droga. Particolare attenzione verra' inoltre prestata a programmi finalizzati alla razionale utilizzazione delle risorse naturali ed alla preservazione dei rispettivi ecosistemi. Le Parti infine conferiranno particolare importanza ad intese tra cooperative dei due Paesi.

Accordo - art. II

ARTICOLO II Al fine di intensificare le relazioni economiche, la Parte italiana si adoperera', compatibilmente con la normativa vigente, attraverso: a) l'assicurazione del credito all'esportazione e degli investimenti; b) la possibilita' per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", nel quadro di intese tra i due Governi. Le Parti si impegnano particolarmente ad identificare progetti validi che presentino un adeguato livello di redditivita' e garanzie appropriate di ripagamento e restituzione dei capitali investiti. In particolare, verra' conferita attenzione a settori quali l'agricoltura e l'industria anche attraverso la formazione di imprese miste. Ove richiesto verra' favorita la partecipazione di istituzioni pubbliche o private italiane a programmi boliviani di privatizzazione.

Accordo - art. III

ARTICOLO III Le Parti concordano, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sull'importanza del cofinanziamento con organismi finanziari internazionali e regionali e con Paesi Terzi nei progetti che utilizzino le concessioni di linee di credito a condizioni "consensus".

Accordo - art. IV

ARTICOLO IV Verra' esaminata la possibilita' di ricorrere ad operazioni di conversione di quote del debito estero e di analoghi strumenti cosi' come altri sistemi o iniziative destinati a risolvere i problemi dell'indebitamento estero boliviano evitando al tempo stesso possibili effetti interni negativi.

Accordo - art. V

ARTICOLO V La Parte italiana dichiara la sua favorevole disposizione alla concessione di ogni possibile facilitazione per progetti di privatizzazione o di conversione di imprese pubbliche boliviane, in conformita' alla normativa locale all'uopo emanata.

Accordo - art. VI

ARTICOLO VI Ciascuna Parte provvedera', tenuto conto delle rispettive legislazioni, a concedere agli investimenti dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti di propri cittadini o di investitori di Paesi Terzi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole concesso o da concedersi in base ad accordi bilaterali.

Accordo - art. VII

ARTICOLO VII Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di dare vita ad iniziative legate all'attuazione di programmi nazionali finalizzati alla razionale utilizzazione delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.

Accordo - art. VIII

ARTICOLO VIII Le Parti considerano con particolare attenzione il problema della droga e del narcotraffico e si impegneranno ad esercitare di comune accordo ogni piu' consona azione di lotta e prevenzione. In particolare la Parte italiana privilegera' le iniziative individuate di comune accordo tre le due Parti, ed in collegamento con gli interventi multilaterali, volte a sostenere lo sviluppo alternativo e la sostituzione delle coltivazioni illegali di coca ed a favorire gli interventi tesi a fronteggiare e prevenire il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti tra la popolazione.

Accordo - art. IX

ARTICOLO IX Le Parti esprimono inoltre le seguenti intenzioni: - appoggiare da parte italiana iniziative nei settori indicati anche per quanto concerne l'organizzazione di corsi di formazione professionale; - promuovere la collaborazione nel settore scientifico-tecnologico; - consentire a laureati e ricercatori boliviani di frequentare istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Le intese necessarie definiranno preliminarmente le fonti di finanziamento ed i meccanismi relativi; - accrescere la collaborazione al fine di una maggiore reciproca diffusione della cultura attraverso la promozione di eventi culturali, storici e artistici che contribuiscano ad una piu' approfondita conoscenza tra i due Paesi.

Accordo - art. X

ARTICOLO X Le Parti si adopereranno per: - conseguire finalita' di supporto allo sviluppo mediante strumenti finanziari agevolati della Cooperazione allo Sviluppo italiana tenendo in considerazione prioritaria progetti di elevato contenuto sociale, di integrazione territoriale e progetti produttivi; - definire programmi triennali identificando iniziative concrete con partecipazione boliviana per le spese locali nonche' particolare trattamento normativo per le attrezzature di provenienza italiana destinate a programmi di cooperazione e per il personale italiano destinato a tali programmi, in conformita' allo scambio di note effettuato in data 3/8/1988; - conferire priorita' al miglioramento della situazione sociale e sanitaria boliviana con il proposito di alleviare l'emarginazione urbana e rurale; - privilegiare le iniziative volte al perfezionamento della produzione primaria al fine di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse boliviane e migliorarne il potenziale di esportazione; - considerare con particolare attenzione l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, tale da favorire l'utilizzazione razionale delle risorse naturali in un quadro di tutela dell'assetto ambientale contro i rischi di compromissione. Le Parti riconoscono l'importanza e l'utilita' delle ONG come strumenti di cooperazione allo sviluppo in particolare nei settori di rilevante impatto sociale. La Parte boliviana si impegna a favorire l'attivita' delle ONG italiane nel suo territorio nazionale.

Accordo - art. XI

ARTICOLO XI Ai fini di una conduzione ottimale delle iniziative di cooperazione, le Parti concordano sull'opportunita' che i vari progetti di cooperazione finanziati, in tutto o in parte, in via bilaterale o multilaterale, dal Governo italiano godano in autonomia di gestione secondo modalita' da concordarsi. Il Governo boliviano garantira' che le merci e i servizi forniti nel quadro di tali progetti siano impiegati esclusivamente per lo scopo al quale sono stati destinati. Il personale di grado superiore responsabile dei singoli progetti finanziati in tutto o in parte dal Governo italiano potra' essere rimosso dal suo incarico solo dopo consultazione con i rappresentanti del Governo italiano e degli organismi internazionali che eseguono i progetti. Il Governo boliviano garantira' che i fondi di contropartita necessari per progetti concordati tra le Parti siano iscritti specificatamente e riservati all'esecuzione dei progetti in questione. Il Governo italiano studiera' forme operative per sostenere fondi boliviani di contropartita qualora appaiano insufficienti, cosi' come forme di sostegno alla bilancia dei pagamenti (che potranno esprimersi in "commodity aid" e "program aid").

Accordo - art. XII

ARTICOLO XII Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi, le due Parti intendono realizzare strutture di consultazione a carattere periodico, considerando anche la possibilita' di riunioni di vertice tra il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica della Bolivia, accompagnati o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.

Accordo - art. XIII

ARTICOLO XIII Al fine delle indicazioni di priorita', dell'individuazione dei progetti da realizzare, della valutazione del loro impatto ambientale nonche' per reperire gli strumenti finanziari utilizzabili ed esercitare funzioni generali di stimolo, di coordinamento e di controllo della collaborazione, le Parti hanno deciso la creazione di un apposito Comitato che sara' presieduto per periodi alterni da un alto funzionario del Ministero degli Affari Esteri dei due Paesi. Esso sara' composto per la Parte italiana da rappresentanti del Ministero del Tesoro e del Commercio Estero e dalle Amministrazioni competenti per materia. Per la Parte boliviana sara' composto da rappresentanti dei Ministeri della Pianificazione e delle Finanze.

Accordo - art. XIV

ARTICOLO XIV Il Comitato previsto all'Articolo XIII potra' avvalersi del supporto di ogni istituzione od organismo pubblico e privato, nazionale o internazionale, la cui assistenza si ritenesse opportuna per offrire se necessario il suo sostegno tecnico per il coordinamento delle procedure di approvazioni dei programmi e dei progetti previsti, nonche' per l'acquisizione di elementi concreti di giudizio circa la validita' delle singole iniziative.

Accordo - art. XV

ARTICOLO XV Nessuna delle disposizioni del presente Accordo sara' in contrasto con gli impegni delle due Parti derivanti da accordi bilaterali o multilaterali in vigore.

Accordo - art. XVI

ARTICOLO XVI Il presente Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica ed avra' validita' quinquennale, rinnovabile tacitamente, salvo denuncia con preavviso non inferiore a sei mesi. L'Accordo avra' comunque effetto fino alla conclusione dei programmi in atto alla data della sua denuncia. In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo, le due Parti si ispireranno, nelle loro reciproche relazioni, ai principi definiti nell'Accordo medesimo. Fatto in duplice copia a Roma il 30 aprile 1990, in lingua italiana e in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Bolivia Parte di provvedimento in formato grafico

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