LEGGE 24 febbraio 1994, n. 159

Type Legge
Publication 1994-02-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 10/03/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo X dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 84 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Accordo - art. I

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, desiderando intensificare i loro tradizionali rapporti di amicizia e di cooperazione, consapevoli dell'importanza della ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo economico e sociale, in conformita' al disposto dell'Accordo-quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale sottoscritto a Santiago l'8 novembre 1990, in particolare con quanto disposto dagli articoli XIII e XVII Hanno convenuto quanto segue: Art. I Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica con fini pacifici tra Organismi governativi, Universita', Centri di Ricerca, Istituzioni ed altri Enti pubblici e/o privati di entrambi i Paesi, per la realizzazione di programmi e progetti di ricerca d'interesse comune.

Accordo - art. II

Art. II La cooperazione che si realizza in virtu' di questo Accordo potra' consistere in: - realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico; - scambio, formazione e addestramento di personale scientifico, tecnologico e tecnico; - organizzazione e realizzazione congiunta di seminari, conferenze e corsi di miglioramento professionale; - scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche; qualsiasi altra forma di cooperazione che le Parti considerino conveniente.

Accordo - art. III

Art. III Le Parti Contraenti, per la realizzazione degli obiettivi di questo Accordo, stimoleranno e faciliteranno le relazioni tra Organismi governativi, Universita', Centri di Ricerca, Istituzioni ed altri Enti pubblici e/o privati di entrambi i Paesi.

Accordo - art. IV

Art. IV Il finanziamento delle attivita' previste nel presente Accordo sara' determinato, di comune accordo, in ciascun programma o progetto di cooperazione scientifica e tecnologica che le Parti convengano di realizzare.

Accordo - art. V

Art. V I risultati ottenuti dalla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo previsti da questo Accordo apparterranno ugualmente alle due Parti. Se i risultati ottenuti fossero suscettibili di brevetti, le Parti dovranno sottoscrivere Accordi speciali in conformita' con la legislazione interna di ciascuna di Esse.

Accordo - art. VI

Art. VI Le Parti Contraenti convengono che l'informazione scientifica e tecnologica derivante dalla cooperazione effettuata in virtu' del presente Accordo potra' essere utilizzata liberamente e porsi a disposizione della Comunita' scientifica mondiale, a meno che la Parte fornitrice non abbia stabilito restrizioni o riserve sul suo uso.

Accordo - art. VII

Art. VII Il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo sara' compito del Comitato Congiunto previsto dall'Articolo XVII dell'Accordo-quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-tecnologica, Tecnica e Culturale sottoscritto da entrambi i Paesi l'otto novembre del 1990.

Accordo - art. VIII

Art. VIII Nel quadro del presente Accordo, e con l'obiettivo di una migliore applicazione dello stesso, le Parti Contraenti potranno stipulare Accordi complementari destinati alla realizzazione di programmi e progetti specifici in campo scientifico e tecnologico.

Accordo - art. IX

Art. IX Tutte le controversie che potranno sorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti mediante negoziazioni per via diplomatica.

Accordo - art. X

Art. X Ciascuna delle Parti Contraenti notifichera' all'altra il compimento delle procedure richieste dalla sua legislazione nazionale per l'approvazione del presente Accordo, che entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica.

Accordo - art. XI

Art. XI Il presente Accordo avra' una durata di tre anni. Si rinnovera' automaticamente per periodi uguali a meno che una delle Parti non manifesti all'altra la volonta' di denunciare l'Accordo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data in cui si desidera dargli fine. Il presente termine non influenzera' i programmi ed i progetti in corso di esecuzione, a meno che le Parti contraenti non stabiliscano il contrario. Fatto a Roma il 18 Aprile 1991, in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL CILE Parte di provvedimento in formato grafico

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