LEGGE 24 febbraio 1994, n. 160
Entrata in vigore della legge: 10/03/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale, del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunita' del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo- art. 1
ACCORDO COMPLEMENTARE RELATIVO AI PRIVILEGI E IMMUNITA' DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL A TORINO Il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro VISTO L'Accordo 24 ottobre 1964 tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente il Centro Internazionale di Perfezionamento Professionale e Tecnico, ridenominato Centro Internazionale di Formazione dell'OIL, a Torino (qui di seguito, il Centro); CONSIDERATO che l'articolo 3, paragrafo 1, di detto Accordo prevede che "le Centre beneficiera, en Italie, pour lui-meme et pour le membres du Conseil et du Comite' des programmes du Centre, ainsi que pour les membres de son personnel, des privileges et immunites reconnus a' l'Organisation internationale du Travail par la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees, telle qu'elle a ete' adoptee par l'Assemblee generale des Nations Unies le 21 novembre 1947 et acceptee au nom de l'Organisation internationale du Travail par la Conference internationale du Travail le 10 juillet 1948"; RIAFFERMANDO che il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL, al pari dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel suo insieme, gode senza restrizione in Italia, per se stesso, per i membri del suo Consiglio e dei suoi organi sussidiari, nonche' per i membri del suo personale, dei privilegi e delle immunita' riconosciuti dalla suddetta Convenzione, accettata dall'Italia in data 30 agosto 1985 con strumento di adesione registrato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. AVENDO NOTATO che il Centro dispone, al pari dell'OIL nel suo insieme, di metodi appropriati di soluzione delle controversie di cui all'articolo IX, sezione 31 della suddetta Convenzione; HANNO CONVENUTO di completare l'Accordo e la Convenzione suddetti come qui di seguito: Articolo 1 In conformita' all'articolo 1 dell'Accordo del 24 ottobre 1964, la sede del Centro e' stabilita a Torino e non potra' essere trasferita altrove, salvo diversa decisione del Centro.
Accordo- art. 2
Articolo 2 1. Il Centro ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno dell'immunita' di giurisdizione, tranne in quei casi particolari in cui il Centro stesso vi abbia espressamente rinunciato. 2. I beni, i fondi e gli averi del Centro destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, esproprio, confisca, o da qualsiasi altra forma di intervento, di qualsivoglia natura od origine. Il Centro si accordera' con le competenti Autorita' italiane per mettere a loro disposizione, a loro richiesta, locali o terreni che si rendessero necessari all'espletamento di operazioni di pubblica sicurezza. 3. La eventuale rinuncia all'immunita' dalla giurisdizione non comporta rinuncia all'esenzione da misure esecutive per la quale e' necessaria una rinuncia espressa. 4. L'immunita' dalla giurisdizione non si applichera' in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo appartenente al Centro, o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo stesso. Con riguardo alle disposizioni di cui al paragrafo 3, il Centro s'impegna a stipulare apposite polizze di assicurazione allo scopo di garantire il risarcimento integrale dei danni causati ai terzi da un autoveicolo appartenente al Centro o circolante per suo conto.
Accordo- art. 3
Articolo 3 1. I locali, gli archivi del Centro ed i suoi documenti, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono inviolabili. 2. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana, potra' entrare nella sede del Centro per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore. 3. In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga misure immediate di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio delle attivita' ufficiali del Centro, il consenso del Direttore si considerera' presunto. 4. Il Direttore usera' ogni diligenza al fine di impedire che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercate per essere estradate in un altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.
Accordo- art. 4
Articolo 4 1. Le competenti Autorita' italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillita' della sede sia turbata da persone, o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle immediate vicinanze. A tal fine, esse avranno cura di assicurare una adeguata protezione all'esterno della sede stessa. 2. A richiesta debitamente motivata del Direttore, le competenti Autorita' italiane forniranno l'assistenza necessaria per assicurare o mantenere l'ordine all'interno della sede del Centro.
Accordo- art. 5
Articolo 5 1. Il Centro, i suoi beni, redditi ed averi sono esenti da qualsiasi forma di imposizione diretta. 2. Le operazioni e transazioni che il Centro effettua nell'ambito dei suoi fini istituzionali sono esenti da ogni forma di imposta diretta o indiretta. Esse godono delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui possono usufruire le Amministrazioni dello Stato italiano. Il Centro e' inoltre esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti i negozi concernenti beni e servizi che gli sono forniti se il loro valore e' superiore a centomila lire. Tale ammontare e' soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana. Non sono altresi' soggette all'IVA le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dal Centro nel quadro dei suoi fini istituzionali. 3. Il Centro e' esente, per gli oggetti importati ed esportati per uso ufficiale, dai dazi doganali e da ogni altra imposta, nonche' da ogni proibizione o restrizione all'importazione o all'esportazione. Il Centro e', altresi', esente da ogni diritto doganale e da ogni proibizione o restrizione nei confronti dell'importazione o esportazione di pubblicazioni, pellicole fotografiche, film ed altro materiale necessario per le sue attivita' ufficiali di insegnamento. Gli articoli importati in franchigia potranno essere venduti dal Centro in territorio italiano tenendo conto dell'interesse del Centro stesso, delle finalita' delle esenzioni in questione e della normativa italiana in vigore. 4. Il Centro e' esente dai dazi doganali e da altre imposizioni e restrizioni sull'acquisto o l'importazione di non piu' di cinque autoveicoli, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome nella persona del suo Direttore pro-tempore. Il Centro potra' rinnovare tali autoveicoli ad intervalli ragionevoli. Il Governo italiano accordera', per ciascuno di tali veicoli, una targa diplomatica, l'esenzione dalle tasse automobilistiche ed un contingente di benzina oppure di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai prezzi in uso per i capi delle rappresentanze diplomatiche estere nella Repubblica Italiana. 5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono la retribuzione di servizi resi.
Accordo- art. 6
Articolo 6 1. Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, il Centro potra' procurarsi ed acquisire fondi e divise, detenerli e disporne liberamente in qualsiasi valuta anche in conti bancari. 2. Il Centro potra' trasferire liberamente i propri fondi e divise nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese, nonche' convertire ogni valuta in qualsiasi altra valuta. 3. Il Governo Italiano fornira' appoggio al Centro affinche' esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio e le commissioni bancarie.
Accordo- art. 7
Articolo 7 1. Il Centro godra', per le sue comunicazioni, di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo italiano a qualsiasi altro governo od organizzazione internazionale. 2. Tutte le comunicazioni dirette al Centro, o ad uno dei suoi funzionari presso la sede, e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dal Centro con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione od interferenza. Quanto previsto dal presente paragrafo si estendera', inoltre, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie e pellicole, registrazioni sonore e filmate. 3. Il Centro ha il diritto di usare cifrari, spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godono degli stessi privilegi ed immunita' dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.
Accordo- art. 8
Articolo 8 1. Le competenti Autorita' italiane adotteranno tutti i provvedimenti atti a facilitare l'entrata in territorio italiano, il soggiorno e l'uscita dallo stesso territorio a tutte le persone convocate al Centro in veste ufficiale, ed in particolare: - i membri e gli organi collegiali del Centro; - i funzionari del Centro ed i membri delle loro famiglie aventi titolo alle prestazioni familiari ai sensi dello Statuto del Personale; - gli esperti ed i consulenti in missione ufficiale per il Centro, come pure i borsisti ed ogni altra persona designata dal Centro per partecipare ai suoi programmi. 2. I visti che possono risultare necessari per le persone suindicate saranno accordati gratuitamente ed il piu' rapidamente possibile, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 13, paragrafo 5.
Accordo- art. 9
Articolo 9 1. I membri del Consiglio del Centro, del Comitato per i programmi e delle Commissioni consultive godranno dell'immunita' di giurisdizione per gli atti, ivi compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni. 2. Le persone di cui al paragrafo precedente beneficieranno, nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal Centro, delle disposizioni pertinenti della Convenzione sui privilegi ed immunita' delle Istituzioni Specializzate delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947. Beneficieranno inoltre, nel corso del loro soggiorno, dell'insieme degli altri privilegi e immunita' previsti dalla Convenzione suddetta ed in particolare dell'esenzione da ogni restrizione in materia di cambio. 3. L'immunita' della giurisdizione di cui al paragrafo 1 non si applichera' in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo appartenente ad un membro del Consiglio, o del Comitato per i programmi o delle Commissioni consultive, o circolanti per loro conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo citato.
Accordo- art. 10
Articolo 10 Fatta salva l'applicazione di quanto all'articolo VI della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni Specializzate e tenendo conto della pratica costantemente seguita in materia, i funzionari del Centro godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi: (a) completa immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari del Centro; (b) immunita' dal sequestro del bagaglio ufficiale; (c) immunita' dall'ispezione del bagaglio ufficiale e, se il funzionario e' fra quelli previsti all'articolo 11, immunita' dall'ispezione del bagaglio personale, fatti salvi i controlli ammessi per motivi di sicurezza pubblica; (d) immunita' da ogni forma di custodia cautelare, salvo il caso di flagranza di reato punibile, secondo la legge dello Stato italiano, con una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. In tal caso le Autorita' italiane competenti informeranno immediatamente il Direttore; (e) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennita' pagati dal Centro; (f) esenzione, per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana; (g) esenzione per se stessi, i propri coniugi ed i familiari di cui all'articolo 8, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; (h) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale, purche' per quanto riguarda coloro che hanno la cittadinanza italiana, tale esenzione sia limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno stati elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore ed approvata dal Governo; inoltre purche', in caso di chiamata in servizio nazionale di funzionari aventi cittadinanza italiana, ma non compresi nella lista, il Governo accordi, su richiesta del Direttore quei rinvii temporanei alla chiamata di tali funzionari che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale; (i) liberta' di detenere nel territorio della Repubblica Italiana, o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili, nonche' beni immobili, alle stesse condizioni dei cittadini italiani. I funzionari potranno liberamente trasferire i loro titoli esteri e la loro valuta fuori dalla Repubblica Italiana e potranno effettuare trasferimenti all'estero, addebitando i conti da loro tenuti in lire italiane, per un ammontare che non superi un terzo del salario e delle indennita' ricevute dal Centro in quell'anno. Inoltre, alla fine del suo impiego presso il Centro, ogni funzionario puo' trasferire dalla Repubblica Italiana, tramite gli organi autorizzati, senza proibizioni o restrizioni, i suoi fondi, nella stessa valuta o per lo stesso ammontare che egli ha ricevuto dal Centro o che ha introdotto nella Repubblica Italiana tramite gli organi autorizzati; (j) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorita' italiane per se' stessi, i loro coniugi ed i membri della loro famiglia di cui all'articolo 8, dei quali godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale; (k) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile, in una o piu' spedizioni successive, che saranno effettuate entro un anno e di importare successivamente in quantita' ragionevole le necessarie aggiunte o ricambi per detti mobili ed effetti; (l) i funzionari delle categorie professionale e superiore avranno diritto a: (i) acquistare o importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, un automezzo ogni quattro anni e, dopo quattro anni dalla data del certificato di importazione emesso dalle Autorita' italiane competenti, di nazionalizzare e vendere, franco dogana, tale automezzo sul territorio della Repubblica Italiana; (ii) esenzione dall'imposta di possesso dell'autoveicolo; (iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai prezzi praticati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso la Repubblica Italiana.
Accordo- art. 11
Articolo 11 Oltre ai privilegi ed alle immunita' specificati all'articolo 10: (a) al Direttore del Centro saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concessi agli Ambasciatori, Capi di missione diplomatica; (b) ai Direttori Aggiunti o al funzionario del Centro che sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concessi in Italia ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente; (c) agli altri alti funzionari i cui nominativi saranno notificati al Governo italiano dal Direttore del Centro all'inizio di ogni anno solare saranno riconosciuti i privilegi, immunita' e facilitazioni concessi al personale diplomatico di missioni accreditate presso la Repubblica Italiana. Il numero di tali funzionari che saranno designati dal Direttore in ragione delle loro responsabilita' al servizio del Centro, sara' concordato tra il Governo ed il Direttore del Centro.
Accordo- art. 12
Articolo 12 1. A tutti i funzionari del Centro, ai loro coniugi ed ai familiari di cui all'articolo 8, verra' rilasciato dal Governo italiano uno speciale documento attestante la qualifica dagli stessi rivestita. 2. Ogni anno, il Centro comunichera' al Governo la lista dei suoi funzionari. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate al Governo italiano.
Accordo- art. 13
Articolo 13 1. I privilegi e le immunita' accordati in virtu' del presente Accordo sono conferiti nell'interesse del Centro e non a vantaggio personale degli interessati. 2. Senza pregiudizio dei privilegi e immunita' previsti dal presente Accordo, tutti coloro che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana e di non interferire negli affari interni della stessa Repubblica. 3. Il Direttore del Centro togliera' l'immunita' a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' impedisca che si proceda da parte del Governo italiano ai fini di giustizia o di sicurezza e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Centro. Nel caso del Direttore o di un membro d'un organo collegiale ogni decisione in materia di revoca dell'immunita' sara' adottata dal Consiglio del Centro. 4. Il Centro ed i suoi funzionari coopereranno con le Autorita' italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle disposizioni di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunita' riconosciuti dal presente Accordo. 5. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza pubblica. In tali casi, il Governo italiano si terra' in stretto contatto con il Direttore del Centro al fine dell'applicazione di dette misure allo scopo di salvaguardare di comune accordo gli interessi del Centro medesimo.
Accordo- art. 14
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