DECRETO 18 novembre 1993, n. 599

Type Decreto
Publication 1993-11-18
Ultimo aggiornamento 1994-03-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20/03/1994

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 10 e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere da parte della III commissione permanente (Esteri) della Camera dei deputati e della X commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, rispettivamente del 5 agosto e dell'8 luglio 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot. Mincomes n. 20688 del 20 luglio 1993);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Le esportazioni ed il transito dei prodotti e delle tecnologie sottoposti al controllo dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1992, n. 222 - di seguito indicata come "la legge" - sono soggetti a controllo successivo secondo i termini e le modalita' di seguito specificati.

2.Il controllo successivo e' effettuato sulla base di riscontri documentali e di controlli ispettivi presso la sede dell'importatore straniero allo scopo di accertare la effettiva destinazione finale e l'effettivo uso civile previsti nelle autorizzazioni specifiche rilasciate agli operatori. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - La legge n. 222/1992 reca norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia. L'art. 10 di detta legge concerne l'obbligo per gli esportatori di comprovare l'arrivo a destino nonche' l'utilizzazione civile. L'art. 16 della medesima legge concerne l'obbligo di trasmissione alle Camere dei decreti prima della pubblicazione. - La legge n. 241/1990 concerne la trasparenza del procedimento amministrativo ed il diritto degli operatori di accedere ai documenti amministrativi. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - L'art. 1 della citata legge n. 222/1992 concerne i principi generali cui sono subordinati l'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie sensibili.

Art. 2

1- a. Ai fini del controllo di cui all'art. 1 l'operatore deve fornire al Ministero del commercio con l'estero, quale prova dell'arrivo nel Paese di destinazione, il formulario di verificazione ovvero, qualora lo stesso non sia previsto dalle intese internazionali, una dichiarazione di presa in carico da parte dell'importatore a firma del legale rappresentante, legalizzata ai sensi della legge n. 15/1968 ovvero autenticata. 1- b. Ove ritenuto necessario, nel provvedimento di autorizzazione, verra' indicata la specifica documentazione prescritta. 2. I suddetti documenti devono indicare quantita', valori e descrizione dei materiali corrispondenti a quelli riportati nei provvedimenti stessi. 3. La prova documentale dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione deve essere fornita entro novanta giorni dall'avvenuta spedizione oppure entro il maggior termine indicato nell'autorizzazione. 4. Il Ministero del commercio con l'estero, sulla base di motivata richiesta dell'operatore, da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al comma 3, puo' concedere una proroga di ulteriori novanta giorni, per la presentazione della documentazione di arrivo a destino, previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 5 della legge n. 222/1992.

Note all'art. 2: - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - L'art. 5 della citata legge n. 222/1992 concerne l'istituzione di un comitato consultivo che deve formulare pareri sulle richieste di esportazione.

Art. 3

2.La sospensione e' adottata quando sia stato commesso un solo inadempimento; il diniego e' adottato quando l'esportatore sia recidivo; l'esclusione dalle procedure e' disposta se l'esportatore e' reiteratamente recidivo.

3.Il Ministro, nei casi meno gravi, e tenendo conto dell'entita' economica delle operazioni, dispone, in luogo dell'esclusione, il diniego o la sospensione, in vece del diniego.

Art. 4

1.La carenza o l'irregolarita' della documentazione rilasciata dall'importatore estero, cosi' come la difformita' dei fatti da essa comprovati delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni di esportazione o transito costituira' elemento di valutazione, da parte del Ministro del commercio con l'estero, delle successive domande relative ad esportazioni o transiti destinati a quegli importatori esteri a cui carico siano state riscontrate le suddette carenze, irregolarita' o difformita' dei fatti. In conseguenza di cio', il nominativo di tali importatori esteri sara' segnalato alle autorita' degli altri Paesi aderenti alle intese internazionali in materia, ai fini del coordinamento.

Art. 5

1.Indipendentemente dalle tipologie di controlli successivi, il Ministro del commercio con l'estero puo' richiedere alle ditte esportatrici ogni altro elemento idoneo alla conoscenza dello stato di utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione del Ministro stesso.

Il Ministro: BARATTA

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1994

Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 1

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