DECRETO 7 febbraio 1994, n. 167

Type Decreto
Publication 1994-02-07
Ultimo aggiornamento 1994-03-10
State In force
Source Normattiva
articles 3
Reform history JSON API

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 12 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, che prevede l'emanazione di norme per il funzionamento del suddetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 aprile 1977 recante norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ravvisata la necessita' di modificare alcune norme contenute nel suddetto decreto ministeriale 1 aprile 1977;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (GM/79639/4237/DLCST/CL del 15 gennaio 1994);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 aprile 1977 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. E' istituito un apposito elenco in cui sono inseriti i nominativi dei membri straordinari di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1975, n. 693, con l'indicazione delle materie per le quali sono nominati esperti".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il D.M. 1 aprile 1977 e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1977 (parte seconda). Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 693/1975 e' il seguente: "Art. 12 (Funzionamento). - Le norme per il funzionamento del Consiglio sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni". - Il D.M. 1 aprile 1977 e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1977 (parte seconda). - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive per intero il testo dell'art. 4 della legge n. 693/1975 sulla ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione: "Art. 4 (Composizione). - Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e' composto da: a) il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni; il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni; b) quattro dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei quali uno esperto in materia di costruzioni edili e impianti tecnologici; quattro dirigenti generali tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; c) due esperti in scienza delle costruzioni; d) nove esperti nel campo postale e delle telecomunicazioni o nelle discipline statistiche ed economiche, due dei quali prescelti tra i docenti universitari ordinari; c) un magistrato del Consiglio di Stato; f) un magistrato della Corte dei conti; tre tecnici designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; tre rappresentanti del Ministero della difesa; un rappresentante del Ministero dei trasporti; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; tre rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; due esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, di riconosciuta competenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'automazione. I membri del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione non possono farsi rappresentare. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni puo' chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio, come membri straordinari, non piu' di due esperti nelle singole materie in discussione. Essi partecipano alle riunioni solo qualora si discuta delle materie di loro competenza. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni dovra' inoltre, su problemi di investimenti a carattere regionale, sentire la regione interessata. Il parere di quest'ultima dovra' essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta".

Art. 2

1.L'art. 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 aprile 1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Le adunanze del consiglio, generale, congiunta di due sezioni, di sezione e della giunta sono convocate dai rispettivi presidenti. 2. Il presidente del Consiglio superiore tecnico, per le adunanze congiunte di due sezioni e per quella generale, il presidente della giunta, per le relative adunanze e il presidente della sezione, per le adunanze di sezione, chiamano a partecipare alle adunanze, dichiarando la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1975, n. 693, i membri straordinari competenti alla trattazione della materia in discussione, in numero non superiore a due, scelti dall'elenco di cui all'art. 2- bis. Se nelle singole pratiche all'ordine del giorno si presenta necessita' di trattazione di argomenti attinenti a materie diverse, i membri straordinari verranno invitati in numero non superiore a due per ciascuna materia in discussione. 3. In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio superiore tecnico, del presidente delle singole sezioni o della giunta, le relative funzioni sono svolte dal membro ordinario piu' anziano di eta' facente parte dell'organo. 4. Il segretario dell'adunanza generale provvede alla convocazione secondo le disposizioni ricevute dal Ministro, nel caso in cui il Ministro stesso si avvalga della facolta' conferitagli dall'art. 9 della legge 10 dicembre 1975, n. 693. 5. L'ordine del giorno delle anzidette adunanze deve essere trasmesso ai rispettivi membri ed a quelli indicati nell'art. 4, lettera a), della legge 10 dicembre 1975, n. 693, almeno sette giorni prima delle riunioni, salvo che non ricorrano particolari motivi di urgenza. 6. Le questioni concernenti gli investimenti a carattere regionale possono essere iscritte all'ordine del giorno solo dopo che si sia pronunciata la regione interessata, o sia decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693".

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 693/1975 si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 9 della medesima legge n. 693/1975 e' il seguente: "Art. 9 (Poteri del Ministro). - Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta': di convocare, in qualsiasi momento, l'adunanza generale o una sezione del Consiglio; di richiedere che il Consiglio, su determinate questioni, si pronunzi in adunanza generale; di disporre la pubblicazione degli atti del Consiglio, concernenti materie di particolare interesse".

Art. 3

1.L'art. 4 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 aprile 1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. A norma dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, i relatori o le commissioni relatrici sono designati: a) per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale o di due sezioni congiunte, dal presidente del Consiglio superiore tecnico; b) per le questioni deferite all'esame delle singole sezioni dai rispettivi presidenti, sentito il presidente del Consiglio superiore tecnico; c) per le questioni deferite all'esame della giunta, dal suo presidente. 2. Delle riunioni delle commissioni relatrici deve essere data preventiva notizia al segretario dell'adunanza generale ai fini degli adempimenti di pertinenza".

Il Ministro: PAGANI

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1994

Registro n. 1 Poste, foglio n. 5

Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 7 della citata legge n. 693/1975: "Art. 7 (Attribuzioni del presidente e dei presidenti delle sezioni e della giunta). - Il presidente del Consiglio: convoca e presiede l'adunanza generale; assegna le questioni all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in relazione alla competenza per materia stabilita dal precedente art. 3; designa i relatori per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale; puo' richiedere, per determinati affari, il parere congiunto di due sezioni, assumendo la presidenza della riunione convocata allo scopo; puo' investire l'adunanza generale, sentiti i presidenti delle sezioni, dell'esame di questioni che rientrano nella competenza di una singola sezione; puo' invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni in esame; puo' proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio gli esperti di cui al penultimo comma del precedente art. 4. I presidenti delle sezioni: convocano e presiedono le riunioni della sezione; coordinano l'attivita' ed i lavori della sezione; designano i relatori per le singole questioni deferite all'esame della sezione; possono invitare alle riunioni i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni demandate alla sezione. Il presidente della giunta esercita le stesse attribuzioni dei presidenti delle sezioni".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)