DECRETO 27 ottobre 1993, n. 601
Entrata in vigore del decreto: 29-3-1994
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO E CON IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E CON
L'ADESIONE DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA,
SUBENTRATO AL SECONDO AI SENSI DELL
Art. 1
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Visto il capo IV della predetta legge, concernente i consorzi e le societa' consortili tra le piccole imprese ed in particolare l'art. 27, comma 11, che prevede l'emanazione di un decreto per la determinazione delle norme di attuazione dello stesso art. 27; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1993; A D O T T A il seguente regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante provvidenze a favore delle societa' consortili a capitale misto pubblico e privato: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per legge: la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 317/1991 recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese: "Art. 27 (Societa' consortili miste). - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le societa' consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. 2. Le societa' consortili di cui al comma l debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'art. 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse universita', CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, societa' finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonche' associazioni sindacali di categoria tra imprenditori. 3. Al punto 4 dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: "sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti pubblici" sono soppresse. 4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma l devono essere superiori alla meta' dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non puo' essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla societa' consortile. 5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'art. 1 non possono fruire dei servizi e delle attivita' delle societa' consortili a cui partecipano; in deroga all'art. 2602 del codice civile, i beneficiari delle attivita' delle societa' consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purche' se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1. 6. Alle societa' consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18. 7. Le attivita' delle societa' consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare: a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonche' la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche; b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento; c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualita' sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio; d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attivita' produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche' l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attivita' collettive; e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate; f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attivita' industriali e artigianali, depositi e magazzini; g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate; h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi; i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi; l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione; m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili. 8. Per le attivita' di cui al comma 7 possono essere concessi, alle societa' consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'art. 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le societa' consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento. 9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 10. I programmi relativi ad attivita' di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo. 12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che e' a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993. 13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, purche' non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi. 14. Le societa' consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle societa' consortili a cui partecipano anche le universita' e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Procedura per la presentazione delle domande
2.Qualora non vi sia una maggioranza delle imprese interessate al progetto ubicate in una sola regione, la domanda deve essere presentata alla regione dove ha sede la societa' consortile.
3.Qualora le domande riguardino lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, devono essere trasmesse anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Note all'art. 2: - Per il riferimento all'art. 27 della legge n. 317/1991 si veda in nota alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 2, della citata legge n. 317/1991: "Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa a sulla legalizzazione e autenticazione delle firme". Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 4 e 20: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - La certificazione "antimafia" di cui trattasi e' disciplinata dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, di seguito riportato: "Art. 10-sexies (aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22-bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5- ter, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater. Per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto. 2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, puo' essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile o di societa' cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante, e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle societa' di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e' altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa. 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti a contratti per i quali la certificazione e' richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione. 8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo. 9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7: a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali; b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire. 10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente. 11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 12. le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonche' la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo. 13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi della facolta' di cui al comma 10. 14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti. 16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".
Art. 3
Termine per la presentazione delle domande
1.Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni e' fissato per il 1993 al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento.
2.Per gli anni successivi il termine e' fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4
Investimenti ammissibili
1.Sono ammessi al contributo gli investimenti in beni materiali o immateriali, effettuati successivamente al 25 ottobre 1991 mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte delle societa' consortili e finalizzati alla realizzazione dei programmi volti a promuovere una o piu' delle attivita' di cui al comma 7 dello stesso art. 27 della legge.
3.I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione, fatta salva 1'ipotesi prevista dall'art. 27, comma 7, lettera i), della legge circa la possibilita' del recupero degli immobili industriali preesistenti, per la loro destinazione a fini produttivi.
4.I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.
5.Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione, che non attengano strettamente al programma.
Nota all'art. 4: - Per il riferimento all'art. 27 della legge n. 317/1991 si veda in nota alle premesse.
Art. 5
Progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili
1.Le regioni, in tempo utile per la presentazione delle domande, predispongono, in relazione ai propri piani regionali di sviluppo, ai propri strumenti di programmazione e alle proprie normative generali e di settore, il "progetto-programma" di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dall'art. 21, comma 3, della legge, determinando in esso le priorita' di accesso alle agevolazioni e l'entita' degli interventi propri e di altri enti pubblici destinati al finanziamento di tale "progetto-programma".
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 21, comma 3, della citata legge n. 317/1991: "Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'art. 20, che e' fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Art. 6
Procedura per la concessione delle agevolazioni
3.Le domande che hanno ottenuto il parere favorevole della regione sono riepilogate in un elenco, indicando per ogni domanda i contributi ritenuti ammissibili, con la eventuale ripartizione nei vari anni di intervento. La maggiorazione del contributo, prevista dal secondo periodo del comma 8 dell'art. 27, si applica ai soggetti localizzati nei territori di cui all'allegato 2 e dei quali almeno i 4/5 delle piccole imprese socie sono localizzate nei territori suddetti.
4.Le domande devono essere ordinate sulla base della validita' tecnica ed economica dei programmi, tenendo conto dei criteri di priorita' previsti dal progetto-programma.
5.Entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo la regione deve informare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'avvenuto adempimento dell'istruttoria di tutte le domande e dell'avvenuta trasmissione della relativa documentazione. In assenza di detta comunicazione, il Ministero provvede, previa diffida, ad effettuare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7, l'istruttoria e l'erogazione dei contributi senza tenere in considerazione gli atti gia' eventualmente posti in essere dalla regione che dovessero successivamente pervenire al Ministero.
6.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni, verificando in particolare il rispetto delle disposizioni della legge e del presente regolamento. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2 del presente articolo, al riparto tra le regioni dei fondi di cui al comma 12 dell'art. 27 della legge.
7.Qualora le disponibilita' finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste, la ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni avviene in misura proporzionale alle richieste totali. Per ciascuna regione sono interamente agevolate le domande che, secondo l'ordine di priorita' determinato dalla regione stessa, rientrano nelle disponibilita' assegnate, con l' eventuale riduzione, ad esaurimento dei fondi, dell'ultima che rientri parzialmente nell'importo cosi' determinato.
8.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da comunicazione alle regioni dell'avvenuto riparto e provvede ad accreditare i fondi necessari per le erogazioni del primo anno. All'inizio dell'anno successivo il Ministero provvede ad accreditare i fondi per l'anno in corso.
9.Entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del riparto dei fondi le regioni provvedono, sulla base dei fondi assegnati, alla concessione dei benefici ai soggetti richiedenti seguendo l'ordine di priorita' dei progetti approvati.
Note all'art. 6: - Per il riferimento all'art. 21, comma 3, della citata legge n. 317/1991 vedasi in nota all'art. 5. - Per il riferimento all'art. 27 della legge n. 317/1991 piu' volte citata vedasi in nota alle premesse.
Art. 7
Istruttoria svolta dal Ministero
Nota all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 317/1991: "Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo e' compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Art. 8
Erogazioni effettuate dal Ministero
1.L'erogazione del contributo avviene in due quote, pari al 40% e al 60% dell'ammontare complessivo, da liquidarsi rispettivamente alla realizzazione di una quota del programma pari al 50% e al completamento dello stesso.
2.L'erogazione della seconda quota di contributo pari al 60%, avviene dopo che le commissioni previste dall'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, hanno verificato la realizzazione totale del programma.
4.I rendiconti contabili devono essere articolati secondo le voci di investimento previste nella domanda; di ciascuna voce deve essere indicato il totale parziale e, a conclusione, il totale generale dell'intero investimento.
7.Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'erogazione della prima e della seconda quota di contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2, avviene, rispettivamente, entro novanta e duecentoquarantacinque giorni dall'inizio dei relativi procedimenti.
Note all'art. 8: - La legge n. 130/1983 e' la legge finanziaria 1983. Le commissioni di accertamento di cui trattasi sono previste dai commi 6 e 7 dell'art. 18, di cui si trascrive il testo: "A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la piu' agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n.675, nonche' alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La disciplina di cui al precedente comma puo' essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041". - Per il riferimento alla legge n.15/1968 vedasi in nota all'art. 2. - Per il riferimento alla legge n. 55/1990 vedasi in nota all'art. 2. - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: "Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte".
Art. 9
Unita' organizzativa responsabile dei procedimenti
1.L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsti dal presente regolamento e' la divisione seconda della Direzione generale della produzione industriale. Il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto alla suddetta unita' organizzativa.
Art. 10
Relazione delle regioni al Ministero
1.Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sull'utilizzo dei fondi accreditati nell'anno precedente. Nella relazione devono essere indicate le somme eventualmente non utilizzabili per l'erogazione ai soggetti beneficiari, specificandone i motivi.
Art. 11
Modalita' di restituzione al Fondo di somme eventualmente non utilizzate
1.Le somme accreditate alle regioni che risultano non utilizzabili devono essere versate, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione di cui all'art. 10, in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro al Fondo di cui all'art. 43, comma 1, della legge.
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro del bilancio e della programmazione economica SPAVENTA
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 3
Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 43, comma 1, della citata legge n. 317/1991: "Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalita' ivi previste, e' integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993".
Allegato 1
ALLEGATO 1 DATI CHE DEVE CONTENERE L'ATTO NOTORIO O LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PREVISTA DALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA A). L'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva prevista dalla lettera a), comma 1, dell'art. 2 deve contenere i seguenti dati: 1. data di costituzione della societa' consortile; 2. indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione; 3. indicazione di eventuali consorziati che detengano una quota del capitale sociale superiore al 10%; 4. il capitale sociale e la sua ripartizione tra: a) piccole imprese; b) enti pubblici; c) imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge d) enti privati 5. 1'elenco delle piccole imprese socie al momento della presentazione della domanda, che non puo' essere inferiore a tre, indicando, per ognuna: a) numero di iscrizione al registro ditte della relativa Camera di commercio o all'albo artigiani; b) settore di attivita' (industria, commercio e servizi, artigianato); c) numero dei dipendenti; d) capitale investito; e) quota di capitale sociale sottoscritta da ciascuna impresa; f) ubicazione, ripartendo le imprese tra quelle dei territori di cui all'allegato 2 e le altre; g) per le imprese facenti parte di un gruppo devono essere riportate anche le indicazioni di cui alle lettere c) e d) riferite a tutte le imprese del gruppo; 6. l'elenco degli enti pubblici soci al momento della presentazione della domanda, ivi comprese le societa' nelle quali un ente pubblico, direttamente o indirettamente, disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Per ogni soggetto deve essere indicata la quota di capitale sociale sottoscritta; 7. l'elenco degli eventuali enti privati soci al momento della presentazione della domanda. Per ogni soggetto deve essere indicata la quota di capitale sociale sottoscritta; 8. l'elenco delle eventuali imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge che risultano socie al momento della presentazione della domanda. Per ogni soggetto deve essere indicata la quota di capitale sociale sottoscritta; 9. eventuali altre agevolazioni richieste o ottenute per lo stesso programma specificando a chi sono state chieste o chi le ha concesse.
Allegato 2
ALLEGATO 2 ELENCO DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 317/1991 A) REGIONI INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO CEE N. 2052/88 DEL CONSIGLIO. Campania (tutta la regione) Abruzzo (tutta la regione) Molise (tutta la regione) Basilicata (tutta la regione) Puglie (tutta la regione) Calabria (tutta la regione) Sicilia (tutta la regione) Sardegna (tutta la regione) B) TERRITORI COLPITI DA FENOMENI DI DECLINO INDUSTRIALE, INDIVIDUATI CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' EUROPEE DEL 21 MARZO 1989. Provincia di Novara: Ameno Antrona Schieranco Anzola d'Ossola Arizzano Armeno Arola Aurano Baceno Bannio Anzino Baveno Bee Belgirate Beura Cardezza Bognanco Brovello Carpugnino Calasca Castiglione Cambiasca Cannero Riviera Cannobio Caprezzo Casale Corte Cerro Cavaglio Spoccia Ceppo Morelli Cesara Colazza Cossogno Craveggia Crevoladossola Crodo Cursolo Orasso Domodossola Druogno Falmenta Formazza Germagno Ghiffa Gignese Gravellona Toce Gurro Intragna Loreglia Lesa Macugnaga Madonna del Sasso Malesco Masera Massimo Visconti Massiola Meina Mergozzo Miasino Miazzina Montecrestese Montescheno Nebbiuno Nonio Oggebbio Omegna Ornavasso Orta S. Giulio Pallanzeno Pella Pettenasco Piedimulera Pieve Vergonte Pisano Premeno Premia Premosello Chiovenda Quarna Sopra Quarna Sotto Re S. Bernardino Verbano S. Maurizio d'Opaglio S. Maria Maggiore Seppiana Stresa Toceno Trarego Viggiona Trasquera Trontano Valstrona Vanzone con S. Carlo Varzo Verbania Viganella Vignone Villadossola Villette Vogogna Provincia di Torino: tutti i comuni della provincia ad eccezione del comune di Torino. Provincia di Sondrio: a) comunita' montana Valchiavenna b) comunita' montana Valtellina di Morbegno c) comunita' montana Valtellina di Sondrio d) comunita' montana Valtellina di Tirano Albaredo per S. Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercine Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Costo Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Isolato (solo frazione Madesimo) Lanzara Lovero Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco S. Giacomo Filippo Sernio Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di S. Maria Tovo di S. Agata Traona Tresivio Val Masino Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano Provincia di Genova: Arenzano Avegno Bargagli Busalla Camogli Campo Ligure Campomorone Carasco Casarza Ligure Casella Castiglione Chiavarese Ceranesi Chiavari Cicagna Cogoleto Cogorno Davagna Genova: parz.: G.Z.U. Ponente G.Z.U. Polcevera Sampierdarena G.Z.U. Bisagno eccetto S. Fruttuoso Valle Sturla S. Martino Sturla-Quarto Porto Isola del Cantone Lavagna Leivi Masone Mele Mezzanego Mignanego Moconesi Montoggio Orero Rapallo Recco Ronco Scrivia Rossiglione S. Colombano Certenoli S. Margherita Ligure S. Olcese Savignone Serra Ricco' Sestri Levante Sori Tribogna Provincia di Firenze Del circondario di Prato i seguenti comuni: Carmignano Cantagallo Montemurlo Poggio a Caiano Prato Vaiano Vernio Provincia di Livorno: Bibbona Campiglia Marittima Cecina Collesalvetti Livorno (con esclusione del quartiere 4 - area, stazione, colline); quartiere 5 (piazza Magenta, colline); quartiere 7 (Salviano, Valle Benedetta) Piombino Rio Marina Rio nell'Elba Rosignano Marittimo San Vincenzo Provincia di Massa Carrara: Aulla Bagnone Carrara Casola in Lunigiana Comano Filattiera Fivizzano Fosdinovo Licciana Nardi Massa Montignoso Mulazzo Podenzana Pontremoli Tresana Villafranca in Lunigiana Zeri Provincia di Pesaro-Urbino: Acqualagna Apecchio Auditore Barchi Belforte all'Isauro Borgo Pace Cagli Cantiano Carpegna Casteldelci Fermignano Fossombrone Fratte Rosa Frontino Frontone Isola del Piano Iunano Macerata Feltria Maiolo Mercatello sul Metauro Mercatino Conca Mombaroccio Mondavio Montecalvo in Foglia Monte Cerignone Monteciccardo Montecopiolo Montefelcino Montegrimano Montemaggiore al Metauro Monte Porzio Novafeltria Orciano di Pesaro Peglio Pennabilli Pergola Petriano Piagge Piandimeleto Pietrarubbia Piobbico Saltara S. Giorgio di Pesaro S. Leo S. Lorenzo in Campo Sant'Agata Feltria Sant'Angelo in Vado Sant'Ippolito Sassocorvaro Sassofeltrio Serra S. Abbondio Serrungarina Talamello Tavoleto Urbania Urbino Provincia di Aosta: Aosta Arnad Bard Brissogne Chambave Champ de Praz Charvensod Chatillon Donnas Fenis Fontainemore Gignod Gressan Hone Issogne Jovencan Lillianes Montijouet Nus Perloz Pollein Pontey Pont-Saint-Martin Quart Roisan Saint Christophe Saint Denis Saint Marcel Saint Vincent Sarre Verrayes Verres Provincia di Perugia: Spoleto Provincia di Terni: Tutti di comuni della provincia Provincia di Rovigo: Adria Arqua' Polesine Badia Polesine Bergantino Bosaro Calto Canda Castelmassa Ceregnano Contarina Crespino Donada Fratta Polesine Gaiba Guarda Veneta Lendinara Occhiobello Pincara Pontecchio Polesine Porto Tolle Rovigo Salara Taglio di Po Villamarzana Villanova del Ghebbo Provincia di Frosinone: Anagni Cassino Ceccano Ferentino Frosinone Isola Liri Patrica Piedimonte S. Germano Pontecorvo Sora
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