DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1994, n. 174

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1994-02-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 16/3/1994

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 48 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 17 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 1992, n. 454;

Vista la parte prima, titolo II, del regolamento n. 1612/68 del Consiglio delle Comunita' europee del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita';

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 88/C72/02 del 18 marzo 1988;

Visto l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in applicazione del quale i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela degli interessi nazionali;

Visto l'art. 37, comma 2, del citato decreto, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.

17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera c), n. 4), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Considerato che occorre provvedere all'individuazione di tali posti e funzioni identificando i primi in particolari amministrazioni ed in relazione alle posizioni ordinamentali specificate in dispositivo e indicando le seconde in base alle competenze riconducibili alla nozione comunitaria di pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 di delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

2.Resta fermo il disposto di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2

2.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentita l'amministrazione competente, esprime, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda dell'interessato, diniego motivato all'accesso a specifici impieghi o all'affidamento di incarichi che comportino esercizio di taluna delle funzioni indicate al comma 1. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia preclusiva sino a che non intervengano modifiche della situazione di fatto o di diritto che facciano venir meno l'impedimento all'accesso.

3.Resta fermo il disposto di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Nota all'art. 2: - Per l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 1.

Art. 3
Art. 4

1.Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica CASSESE

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1994

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 39

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