DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1994, n. 175
Entrata in vigore del decreto: 31/3/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;
Vista l'intesa intervenuta tra le Parti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note verbali tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - intervenuto in data 25 gennaio 1994, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
COLOMBO, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 14
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 10 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge n. 121/1985, e' il seguente: "Art. 10. - 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorita' ecclesiastica. 2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia. 3. Le nomine dei docenti dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorita' ecclesiastica". Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dello scambio di lettere intervenuto tra il Cardinale Segretario di Stato ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, concernenti il reciproco consenso all'approvazione dell'intesa:
Nota Verbale - art. 1
N. 175 Roma, 25 gennaio 1994 NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - e, con riferimento all'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, La prega di voler confermare, da parte della Santa Sede, la seguente intesa: "La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell'intesa 14 dicembre 1985 tra l'autorita' scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue: Art. 1. Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina 'Sacra Scrittura'.
Nota Verbale - art. 2
Art. 2. I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento e' disposto previo accertamento della parita' della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovra' anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualita' d'insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualita' d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l'interessato dovra' produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facolta' che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede". L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione rapporti con gli Stati - i sensi della sua piu' alta considerazione. ------------ Eccellentissima Segreteria di Stato Sezione rapporti con gli Stati CITTA' DEL VATICANO
Nota Verbale - art. 1
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- La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - ossequia distintamente l'Eccellentissima Ambasciata d'Italia e, con riferimento alla nota verbale n. 175, in data 25 gennaio 1994, relativa all'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l'onore di confermare da parte della Santa Sede la seguente intesa: "La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell'intesa 14 dicembre 1985 tra l'autorita' scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue: Art. 1. Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina 'Sacra Scrittura'.
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Nota Verbale - art. 2
Art. 2. I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento e' disposto previo accertamento della parita' della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovra' anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualita' d'insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualita' d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l'interessato dovra' produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facolta' che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede". La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - si vale della circostanza per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta considerazione. Dal Vaticano, 25 gennaio 1994 ------------ Eccellentissima Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede ROMA
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