LEGGE 4 marzo 1994, n. 199

Type Legge
Publication 1994-03-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 27/3/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 del trattato stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno succesivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Trattato- art. 1

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina nel rispetto reciproco della sovranita' statale e dei principi di uguaglianza e di mutuo vantaggio, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo giudiziario, hanno deciso di concludere un Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia civile. A questo scopo le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DELL'ESPRESSIONE "MATERIA CIVILE" Ai fini del presente Trattato "materia civile" comprende anche le materie oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

Trattato- art. 2

ARTICOLO 2 PROTEZIONE GIUDIZIARIA I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti spettanti ai cittadini di quest'ultima e hanno diritto di accedere all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

Trattato- art. 3

ARTICOLO 3 DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI" Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle due Parti contraenti, che promuovono un procedimento dinanzi all' autorita' giudiziaria dell'altra Parte o vi intervengono in qualita' di terzi, non puo'essere imposta, in ragione della loro qualita' di stranieri o in ragione della mancanza del domicilio o della residenza sul territorio di quest'ultima Parte, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.

Trattato- art. 4

ARTICOLO 4 GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO 1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, del gratuito patrocinio. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti godono parimenti nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, dell'esenzione dalle tasse e dalle spese del procedimento, nonche'di qualsiasi altro beneficio previsto in materia dalla legge. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione della sentenza. 4. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale, sono concessi sulla base di una certificazione rilasciata dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui il richiedente non ha la residenza o il domicilio nel territorio di una delle Parti, tale certificazione e' rilasciata dalla autorita'diplomatica o consolare competente della Parte di cui egli e' cittadino, ai sensi della propria legge.

Trattato- art. 5

ARTICOLO 5 PERSONE GIURIDICHE Le disposizioni del presente Trattato riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, salvo l'articolo 4, anche alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio di una delle Parti e sono costituite secondo la legge di una di dette Parti.

Trattato- art. 6

ARTICOLO 6 AMBITO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA Ai sensi del presente Trattato l'assistenza giudiziaria comprende: a) su richiesta, le notificazioni e le commissioni rogatorie; b) su richiesta, lo scambio di informazioni giuridiche e la trasmissione di atti di stato civile necessari per una procedura giudiziaria; c) su richiesta di parte, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali.

Trattato- art. 7

ARTICOLO 7 ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE Ai fini dell'applicazione del presente Trattato gli atti, i documenti e le traduzioni, redatti o autenticati dall'autorita' giudiziaria o dalle autorita'competenti di una delle Parti, sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.

Trattato- art. 8

ARTICOLO 8 AUTORITA' CENTRALI Ciascuna delle Parti designa il proprio Ministero della Giustizia quale autorita' centrale per ogni comunicazione o trasmissione di documenti concernenti l'assistenza giudiziaria, di cui al titolo II.

Trattato- art. 9

ARTICOLO 9 AMBITO DELLE COMMISSIONI ROGATORIE La commissione rogatoria comprende in particolare l'audizione di parti e testimoni, l'assunzione di prove, l'acquisizione di perizie e le ispezioni.

Trattato- art. 10

ARTICOLO 10 ELEMENTI DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti: a) l'autorita' giudiziaria richiedente e, ove possibile, l'autorita' giudiziaria richiesta; b) il procedimento per il quale e' domandata; c) il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti; d) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare; e) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. La Commissione rogatoria contiene altresi', ove necessari per l'atto da espletare, il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle persone da sentire e le domande da porre loro.

Trattato- art. 11

ARTICOLO 11 ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria si applica la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta segue tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge. 2. Se i dati forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta, nel caso non possa provvedervi direttamente, domanda alla Parte richiedente l'integrazione necessaria. 3. La Parte richiesta fa conoscere, su domanda, alla Parte richiedente la data e il luogo di esecuzione degli atti oggetti della rogatoria in modo che le parti processuali e i loro rappresentanti possano assistere all'esecuzione. Nell'assistere all'esecuzione, le parti processuali e i loro rappresentanti devono rispettare la legge della Parte contraente richiesta. 4. Qualora non sia stato possibile dare esecuzione alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituisce prontamente gli atti alla Parte richiedente, informandola dei motivi che hanno impedito l'esecuzione.

Trattato- art. 12

ARTICOLO 12 NOTIFICAZIONE DI ATTI 1. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare su richiesta gli atti giudiziari ed extragiudiziari. 2. La richiesta di notificazione e' redatta dall' autorita'centrale in conformita' del modello A) allegato al presente Trattato. 3. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell' articolo 11 del presente Trattato. 4. L'attestato e'rilasciato dall'autorita' centrale della Parte richiesta in conformita' del modello B) allegato al presente Trattato. La prova dell'avvenuta notificazione e' data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'Ufficio che ha eseguito la notificazione, dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la qualita', la data, il luogo e le modalita'della consegna.

Trattato- art. 13

ARTICOLO 13 NOTIFICHE ED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI Ciascuna Parte puo', a mezzo delle proprie missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla assunzione di prove, senza l'impiego di mezzi coercitivi e in modo non contrastante con la legge di tale ultima Parte.

Trattato- art. 14

ARTICOLO 14 PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI PERITI 1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a comparire in qualita' di testimone o di perito dinanzi alla propria autorita' giudiziaria, di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non puo' essere sotttoposta dalla Parte richiesta a misure coercitive per assicurarne la comparizione o essere assoggettata a sanzioni in caso di mancata comparizione. 2. Nessun testimone o nessun perito, qualunque sia la sua nazionalita', che, in seguito ad una citazione dell'autorita' della Parte richiedente, compare davanti a questa autorita', potra' essere perseguito, arrestato o sottoposto ad alcuna restrizione della propria liberta' personale sul territorio di questa Parte per fatti o reati commessi prima di aver varcato la frontiera della Parte richiedente. 3. Se la Parte richiedente comunica al testimone o al perito che la sua presenza non e' piu' necessaria, la disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di tale comunicazione. Questa dilazione non comprende il periodo nel corso del quale il testimone o il perito non puo' lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni indipendenti dalla propria volonta'. La disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica al testimone o al perito che, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi e' ritornato volontariamente. 4. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonche' le diarie e le indennita' nella misura prevista dalla legge della parte richiedente.

Trattato- art. 15

ARTICOLO 15 SCAMBIO DI INFORMAZIONI Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a fornire all'altra Parte informazioni concernenti la legislazione e la giurisprudenza necessarie per una procedura giudiziaria.

Trattato- art. 16

ARTICOLO 16 TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a trasmettere, su richiesta, all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile necessari per una procedura giudiziaria, con l' osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

Trattato- art. 17

ARTICOLO 17 LINGUE 1. Le richieste di assistenza, gli atti e i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese. 2. Gli atti e i documenti relativi all'esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua dalla Parte richiesta. 3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese e le risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

Trattato- art. 18

ARTICOLO 18 SPESE L'esecuzione dell'assistenza prevista dal presente titolo non da' luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti e gli interpreti, nonche' delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall'articolo 11 paragrafo 1 del presente Trattato.

Trattato- art. 19

ARTICOLO 19 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza e' rifiutata se gli atti richiesti sono tali da re- care pregiudizio alla sovranita' o alla sicurezza della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di questa. 2. In tale caso la Parte richiesta deve informare la Parte richiedente dei motivi del rifiuto.

Trattato- art. 20

ARTICOLO 20 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le sentenze in materia civile pronunziate dopo l'entrata in vigore del presente Trattato dall'autorita' giudiziaria di una Parte contraente sono riconosciute ed eseguite nel territorio dell'altra Parte alle condizioni previste dal presente titolo. 2. Il precedente paragrafo si applica anche alle disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di restituzioni contenute in sentenze penali, alle transazioni giudiziarie e alle sentenze arbitrali.

Trattato- art. 21

ARTICOLO 21 RIFIUTO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE Le sentenze sono riconosciute e dichiarate esecutive, salvo che ricorra una delle seguenti circostanze: a) l'autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza non e' competente secondo i criteri di cui all'articolo 22 del presente Trattato; b) la sentenza non e' passata in giudicato, secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata pronunziata; c) la parte soccombente non e' stata citata regolarmente in caso di contumacia ovvero se incapace non e' stata regolarmente rappresentata, secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata pronunziata; d) altra sentenza passata in giudicato tra le stesse Parti e sul medesimo oggetto e' stata pronunziata dall'autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento ovvero e' stata da questa riconosciuta se pronunziata in un Paese terzo; e) e' pendente fra le stesse Parti davanti all'autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento un giudizio per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente all'introduzione della domanda davanti all'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si richiede il riconoscimento; f) la sentenza contiene disposizioni tali da recare pregiudizio alla sovranita' o alla sicurezza della Parte nella quale viene richiesto il riconoscimento o contrarie all'ordine pubblico di questa.

Trattato- art. 22

ARTICOLO 22 CRITERI DI COMPETENZA 1. Ai fini del presente Trattato, l'autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza e' considerata competente, se: a) il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunziato la sentenza; b) il convenuto e' stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l'attivita' commerciale di una agenzia sita nel territorio di detta Parte; c) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell'autorita' giudiziaria di detta Parte; d) il convenuto si era difeso nel merito della controversia, senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza; e) in materia contrattuale, il contratto e' stato concluso o e' stato o dev'essere eseguito nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunziato la sentenza ovvero e' ivi localizzato il bene oggetto diretto della causa; f) in materia di responsabilita' extracontrattuale, la condotta o l'evento si e' verificato nel territorio di detta Parte; g) in materia di azioni di stato, la persona del cui stato si tratta aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunziato la sentenza; h) in materia di obbligazioni alimentari, il creditore, aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio di detta Parte; i) in materia di successioni, il de cuius aveva al momento della morte il domicilio nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunziato la sentenza o in questa si trova la maggior parte dei beni; l) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale sui beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunziato la sentenza. 2. Restano ferme le disposizioni di legge della Parte richiesta riguardanti la competenza esclusiva.

Trattato- art. 23

ARTICOLO 23 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. La domanda e' proposta dalla parte interessata direttamente innanzi all' autorita' giudiziaria competente per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza. 2. l'autorita' centrale di ciascuna delle Parti fornira' su richiesta ogni informazione utile ad agevolare la proposizione della suddetta domanda.

Trattato- art. 24

ARTICOLO 24 DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE La Parte che richiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare: a) una copia autentica ed integrale della sentenza; b) un documento comprovante che la sentenza e' passata in giudicato, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa; c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto in caso di contumacia, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa; d) un documento comprovante che l'incapace e' stato regolarmente rappresentato, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa; e) una traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati nelle lettere precedenti nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento.

Trattato- art. 25

ARTICOLO 25 PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge. 2. L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte.

Trattato- art. 26

ARTICOLO 26 EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE La decisione riconosciuta e dichiarata esecutiva ha, nel territorio della Parte ove il riconoscimento e' stato richiesto, la medesima efficacia di una decisione resa dall'autorita' giudiziaria di tale Parte.

Trattato- art. 27

ARTICOLO 27 TRANSAZIONI GIUDIZIARIE 1. Le transazioni concluse davanti all'autorita' giudiziaria nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nel territorio di una delle due Parti contraenti sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento. 2. La Parte che richiede il riconoscimento deve presentare una copia autentica della transazione e un documento dal quale risulta che la stessa ha efficacia esecutiva, corredata di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento.

Trattato- art. 28

ARTICOLO 28 SENTENZE ARBITRALI Le sentenze arbitrali pronunziate nel territorio di una delle parti sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra Parte in conformita' della convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Trattato- art. 29

ARTICOLO 29 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Tutte le controversie occasionate dall'interpretazione o dall' applicazione del presente Trattato sono risolte per via diplomatica.

Trattato- art. 30

ARTICOLO 30 RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Trattato sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. 2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Trattato- art. 31

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