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LEGGE 4 marzo 1994, n. 200

Current text a fecha 1994-03-26

Entrata in vigore della legge: 27/3/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'accordo medesimo.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1993-1995, valutato in lire 30 milioni annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Ministero degli affari esteri".

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Accordo- art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA TRA IL GOVERN0 DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese - tenendo in considerazione l'importanza della cooperazione economica per lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi - valutando la positiva realizzazione dell'Accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese del 23 aprile 1979 - esprimendo il desiderio di continuare a sviluppare i rapporti di amicizia e di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi su una base solida e a lungo termine, partendo dai principi dell'uguaglianza e del vantaggio reciproco, nonche' di approfondire tale cooperazione - considerando l'opportunita' di estendere la cooperazione alla protezione degli investimenti, alla tutela della proprieta' industriale nonche' a nuovi settori di interesse comune hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le due Parti contraenti s'impegnano a promuovere, mediante tutti gli strumenti ritenuti idonei, sulla base delle rispettive possibilita', lo sviluppo delle relazioni economiche e della cooperazione in modo che queste possano raggiungere il piu' alto livello possibile e si adopereranno per assicurare l'equilibrio dei vantaggi reciproci e lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche.

Accordo- art. 2

Articolo 2 Entrambe le Parti contraenti si adopereranno per ampliare e approfondire la cooperazione delle societa' e delle organizzazioni dei due Paesi in ogni settore ed in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle materie prime, dell'elettronica, della petrolchimica, dell'ambiente, dell'industria meccanica, dell'industria leggera e dell'industria tessile. A tal fine, le due Parti contraenti si accorderanno il trattamento piu' favorevole possibile nel quadro delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese e degli impegni internazionali reciprocamente assunti. Le due Parti si adopereranno in particolare per favorire la cooperazione fra le piccole e medie imprese.

Accordo- art. 3

Articolo 3 La cooperazione prevista dal presente Accordo verra' realizzata in particolare mediante: - forniture di merci, macchinari, attrezzature, impianti "chiavi in mano", prestazione di servizi vari; - costituzione di societa' miste, collaborazione produttiva e altre forme di attivita' economica congiunta; - prestazioni di assistenza nella costruzione e ristrutturazione di fabbriche e impianti, esecuzione di lavori di progettazione e ricerche; - cessione di brevetti, licenze, "know-how" e tecnologia; - formazione di personale aziendale e scambio di esperti, tecnici, consulenti e borsisti; - altre forme di cooperazione da convenire.

Accordo- art. 4

Articolo 4 La cooperazione prevista dal presente Accordo verra' realizzata, alle normali condizioni commerciali, sulla base di accordi e contratti che potranno essere stipulati fra le imprese e le societa' dei due Paesi. A tal fine, le due Parti si impegnano a facilitare con tutti i possibili strumenti, ed in particolare tramite gli scambi di personale e di visite, la migliore conoscenza dei rispettivi mercati e le possibilita' di cooperazione.

Accordo- art. 5

Articolo 5 Considerando gli aspetti finanziari quale strumento importante nello sviluppo e nell'ampliamento della collaborazione economico- commerciale, le Parti si impegnano ad incoraggiare, tenendo presenti le condizioni economiche dei due Paesi, la concessione di facilitazioni finanziarie nel rispetto dei vincoli derivanti dagli impegni internazionali rispettivamente assunti.

Accordo- art. 6

Articolo 6 Le due Parti contraenti, allo scopo di facilitare la cooperazione tra i due Paesi, invieranno ed accoglieranno reciprocamente rappresentanti permanenti di imprese e societa' concedendo loro le maggiori facilitazioni possibili riguardanti le condizioni di lavoro e di vita, il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno, nonche' i viaggi di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in ciascun Paese.

Accordo- art. 7

Articolo 7 Le due Parti convengono la costituzione di una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi. Tra i compiti della Commissione rientrano: - il coordinamento delle attivita' di collaborazione economica tra i due Paesi; - la vigilanza sulla realizzazione del presente Accordo e l'esame delle misure idonee ad assicurarla; - l'individuazione di specifici settori di collaborazione; - l'esame delle proposte atte a contribuire allo sviluppo della collaborazione economica. La Commissione Mista si riunira' una volta all'anno alternativamente a Roma e a Pechino.

Accordo- art. 8

Articolo 8 Eventuali modifiche ed integrazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti a richiesta di una di esse senza che tuttavia ne possano essere compromessi gli obiettivi fondamentali.

Accordo- art. 9

Articolo 9 Il presente Accordo non pregiudichera' la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Popolare Cinese.

Accordo- art. 10

Articolo 10 Il presente Accordo entrera' in vigore non appena le Parti contraenti avranno comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie per la sua ratifica ed avra' la durata di 10 anni. Non piu' tardi di 12 mesi prima della data di scadenza, le Parti contraenti concerteranno le misure da adottare onde assicurare la prosecuzione della cooperazione economica. Fatto a Roma il 28 maggio 1991 in due esemplari originali in lingua italiana e cinese, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA POPOLARE CINESE Parte di provvedimento in formato grafico