LEGGE 8 marzo 1994, n. 202
Entrata in vigore della legge: 27/3/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.300.000, a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo- art. 1
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E L'ALGERIA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di opere che, per le loro qualita' artistiche e tecniche contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitive sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue: ART. 1 Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza superiore a 1.600 metri per i lungometraggi e non inferiore a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 M/m, o di proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzato da uno o piu' produttori italiani unitamente a uno o piu' produttori algerini conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente accordo, in base a un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti Autorita' dei rispettivi Paesi: per la Repubblica Italiana il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo; per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il Ministero dell'Informazione e della Cultura, Direzione della promozione delle attivita' audiovisive.
Accordo- art. 2
ART. 2 I film realizzati in coproduzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare verranno considerati come film nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi purche' realizzati in conformita' alle disposizioni legislative vigenti negli stessi. Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore. Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente Accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per aver diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonche' i requisiti stabiliti dalle norme di procedura di cui al successivo art. 15. I film di coproduzione devono altresi' essere realizzati da imprese che posseggono una adeguata organizzazione tecnica e finanziaria e una esperienza professionale riconosciuta dalle Autorita' nazionali secondo le rispettive normative interne.
Accordo- art. 3
ART. 3 Le istanze inoltrate dalle societa' produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente Accordo devono essere redatte in conformita' alle disposizioni fissate nelle norme di procedura. Gli elementi di realizzazione dell'opera, dovranno essere trasmessi alle competenti Amministrazioni di ciascun Paese.
Accordo- art. 4
ART. 4 Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal 20% al 80%. Per quanto concerne la partecipazione minoritaria italiana la stessa non potra' essere inferiore al 30%. Il 30% della quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegata nel Paese del coproduttore minoritario. L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5. La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti Autorita' dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso. Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista avente la cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori.
Accordo- art. 5
ART. 5 I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o algerina o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio di lavorazione del film, salvo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali. Tenuto conto delle esigenze del film puo' essere consentita, previo accordo tra le Autorita' dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese. E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.
Accordo- art. 6
ART. 6 Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti contraenti, salvo quando la sceneggiatura esiga il ricorso ad ambienti non esistenti nei due Paesi. Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario. Ciascun produttore e' comproprietario di un negativo originale (immagine e suono), qualunque sia il luogo dove il negativo e' depositato. Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, o un negativo e un internegativo. In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori in uno dei due Paesi. La stampa delle copie destinate alla programmazione in ciascun Paese, verra' effettuata nei rispettivi laboratori.
Accordo- art. 7
ART. 7 Nei limiti del possibile vi dovra' essere un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione che sara' periodicamente accertato dalle Autorita' dei due Paesi.
Accordo- art. 8
ART. 8 La ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione economica dell'opera, deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti Autorita' dei due Paesi.
Accordo- art. 9
ART. 9 Le esportazioni di film di coproduzione saranno concordate fra i contraenti ed effettuate di preferenza dal Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria.
Accordo- art. 10
ART. 10 Il coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di partecipazione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nel Paese minoritario.
Accordo- art. 11
ART. 11 Sara' esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da Accordi di coproduzione, in conformita' alle leggi in vigore nei Paesi rispettivi.
Accordo- art. 12
ART. 12 I titoli di testa dei film di coproduzione devono indicare, in quadro separato, sia le imprese produttrici che la dicitura "coproduzione italo-algerina "o" coproduzione algero-italiana". I film sono presentati ai Festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria o a cui appartiene il regista, salvo disposizioni diverse concordate fra le due parti e approvate dalle Autorita' competenti.
Accordo- art. 13
ART. 13 Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente Accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonche' per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi. Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza degli accordi vigenti tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.
Accordo- art. 14
ART. 14 Nell'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti. Ciascun contraente facilitera' e incoraggera' nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese. I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.
Accordo- art. 15
ART. 15 Le Autorita' competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi. Le stesse Autorita' concordano le norme di procedura per l'esecuzione del presente accordo. Tali norme verranno formalizzate mediante intese tecniche tra le stesse.
Accordo- art. 16
ART. 16 Le Parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista che sara' presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti e funzionari designati dalle rispettive Autorita' competenti, che avra' il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente Accordo. La Commissione ha il compito di cercare di risolvere in uno spirito di mutua collaborazione le difficolta' che potranno presentarsi e proporra' alle Autorita' competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'Accordo. La Commissione Mista ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'Accordo. La Commissione Mista si riunira' periodicamente, alternativamente in Italia o in Algeria.
Accordo- art. 17
ART. 17 Ciascuna Parte contraente notifichera' l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste dal proprio ordinamento. L'Accordo entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.
Accordo- art. 18
ART. 18 Il presente Accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sara' rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. La denuncia non pregiudichera' i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo sorti anteriormente alla data della stessa. Fatto a Roma, il 26 Aprile 1989 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e araba ambedue i testi facenti ugualmente fede, con traduzione francese come testo di riferimento e del pari facente fede tra le parti. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica Algerina Democratica e Popolare [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=094G020800100180110001&dgu=1994-03-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1994-03-26&art.codiceRedazionale=094G0208)
Accord
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