Entrata in vigore della legge: 27/3/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 33 dell'accordo medesimo.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 34 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo- art. 1
ACCORDO GENERALE DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI MESSICANI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, in seguito denominati "le Parti", - manifestando il proprio desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Paesi; - riconoscendo la coincidenza di interessi esistente tra le due Nazioni, e la loro stretta adesione ai principi di autodeterminazione dei popoli, di non intervento, di soluzione pacifica delle controversie, di non uso della forza nelle relazioni internazionali, di uguaglianza giuridica degli Stati e di cooperazione internazionale allo sviluppo, al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; - tenendo in considerazione i differenti livelli di sviluppo esistenti tra Italia e Messico; - esprimendo la propria ferma intenzione di consolidare tali relazioni imprimendo loro un impulso decisivo, partendo da una nuova dimensione della cooperazione, attraverso progetti specifici nei settori di interesse comune; - nella convinzione che la crescita economica dei Paesi contribuisce alla stabilita' politica e sociale, a rafforzare le istituzioni democratiche e a conseguire un piu' alto tenore di vita; - riconoscendo che la collaborazione imprenditoriale, la formazione di imprese miste, e lo sviluppo dei flussi commerciali e degli investimenti, rappresentano un fattore vitale per il consolidamento di detta crescita; - tenendo in considerazione che l'ambito istituzionale e lo sviluppo delle relazioni tra il Messico e la Comunita' Europea permettono di integrare ed arricchire i meccanismi di cooperazione tra i due Paesi; - tenendo conto del processo di riforma, di modernizzazione economica e dei programmi avviati dal Governo messicano per combattere la poverta' estrema; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito politico, economico, tecnico-scientifico, culturale e giuridico attraverso le modalita' stabilite nel presente Accordo Quadro.
Accordo- art. 2
ARTICOLO 2 Le Parti concordano di costituire la Commissione binazionale Italia-Messico. Essa sara' l'organo ed il foro negoziale ove verranno definite le linee generali e le azioni specifiche di collaborazione bilaterale, specificatamente nei settori stabiliti all'Art. 1. La Commissione avra', fra le altre, le seguenti funzioni: - identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo delle iniziative di interesse reciproco; - coordinare e supervisionare l'attivita' delle sottocommissioni che verranno istituite sulla base del presente Accordo e dei Protocolli che si alleghino; - sorvegliare e valutare l'applicazione generale del presente Accordo Quadro. La commissione binazionale sara' coordinata per la parte italiana dal Ministero degli Affari Esteri e, per la parte messicana dalla Segreteria delle Relazioni Estere e si riunira' almeno una volta all'anno in date e luoghi concordati per via diplomatica. La predetta Commissione sara' presieduta alternativamente da un alto funzionario degli indicati Dicasteri dei due Paesi e sara' formata da rappresentanti dei Dicasteri competenti, come il Ministero del Commercio con l'Estero e del Tesoro, da parte italiana, e delle Segreterie del Commercio e dello Sviluppo Industriale, e delle Finanze e Credito Pubblico, da parte messicana, oltre ad altre istituzioni competenti. Faranno inoltre parte di tale Commissione gli Ambasciatori di entrambi i Paesi accreditati presso i rispettivi Governi.
Accordo- art. 3
ARTICOLO 3 Le Commissioni miste previste da accordi vigenti o da Protocolli che si alleghino al presente Accordo Quadro, svolgeranno funzioni consultive e di decisione settoriale, secondo le modalita' adottate dalla Commissione binazionale, con lo scopo di stabilire un coordinamento organico e una corretta supervisione della collaborazione fra Italia e Messico.
Accordo- art. 4
ARTICOLO 4 Le Parti avranno facolta' di decidere sui meccanismi, gli strumenti e le formule di cooperazione settoriale che riterranno adeguate ai fini di uno sviluppo ottimale e dell'approfondimento della cooperazione bilaterale, che siano conformi alle norme internazionali relative, e sui quali avranno luogo consultazioni con i rispettivi Dicasteri degli Affari Esteri.
Accordo- art. 5
ARTICOLO 5 Ai fini di una cooperazione politica, le Parti decidono di svolgere le seguenti attivita': - incontri fra Capi di Stato e di Governo allo scopo di rafforzare il dialogo tra i due Paesi; - consultazioni politiche ad alto livello, al fine di armonizzare le posizioni di entrambi i Paesi in materia di difesa e di promozione dei loro legittimi interessi; - riunioni di funzionari dei rispettivi Dicasteri degli Esteri, sia nell'ambito dei meccanismi bilaterali che dei fori multilaterali; - analisi dei principali problemi bilaterali e internazionali di interesse reciproco, con particolare riferimento, fra gli altri temi, al dialogo politico tra la Comunita' Europea e l'America Latina, conformemente alle disposizioni stabilite nella "Dichiarazione di Roma" del 20 dicembre 1990; - ricerca di soluzioni negoziate e durevoli per i conflitti regionali che interessano entrambe le Parti.
Accordo- art. 6
ARTICOLO 6 Le Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni economiche bilaterali, soprattutto in materia di investimenti, commercio, trasferimento di tecnologie e finanziamenti. Particolare attenzione verra' dedicata ai seguenti settori della cooperazione economica: industria, agricoltura, pesca, energia, turismo, trasporti, telecomunicazioni e informatica, industria mineraria e servizi. Verra' approfondita la cooperazione nel settore industriale, ponendo inizialmente enfasi sui seguenti campi, senza peraltro ulteriori esclusioni: siderurgia, metalmeccanica e macchinari per l'automazione dei processi produttivi, automobili e parti di ricambio petrolchimica,legname e mobili, marmo, abbigliamento e tessili, pellami, calzature e accessori, agroalimentare e ceramica.
Accordo- art. 7
ARTICOLO 7 Le Parti riconoscono che la cooperazione finanziaria e' uno dei principali strumenti nel campo delle relazioni economiche bilaterali. E per tale ragione promuoveranno, nei rispettivi ambiti giuridici, la cooperazione tra istituzioni ed autorita' finanziarie, attraverso le seguenti modalita': - la parte italiana esaminera' la possibilita' di porre in essere appropriati strumenti finanziari per favorire lo sviluppo della collaborazione fra i due Paesi, oltre all'esportazione di beni e servizi italiani; - la parte italiana segnalera' agli organismi ed istituzioni competenti i progetti prioritari per la parte messicana, per i quali sara' richiesto il sostegno statale all'esportazione; - le parti si impegnano a prestare particolare attenzione all'erogazione di crediti a favore di quei progetti che beneficiano di risorse di organismi finanziari internazionali o di Paesi Terzi; - le Parti effettueranno scambi di esperti per fornire assistenza tecnica su aspetti particolari attinenti a quanto indicato; - le Parti effettueranno scambi di informazioni statistico- metodologiche e finanziarie, nonche' di esperienze nei settori di interesse reciproco, anche attraverso seminari, conferenze e gruppi di lavoro.
Accordo- art. 8
ARTICOLO 8 Al fine di facilitare la costituzione di imprese miste, e considerati gli obiettivi di cooperazione economica, le Parti hanno concordato di stipulare un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. Esso pur conservando validita' giuridica autonoma, costituira' parte integrante del presente Accordo Quadro. Le Parti inoltre faciliteranno lo scambio di informazioni in materia.
Accordo- art. 9
ARTICOLO 9 Al fine di rafforzare le relazioni economiche bilaterali e di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo Quadro, entrambe le Parti adotteranno le misure necessarie per agevolare la partecipazione delle loro esportazioni nei rispettivi mercati, rispettando gli impegni internazionali vigenti e le norme ed i principi del GATT. A tal fine terranno in conto quanto previsto dagli articoli 12 e 13 e nell'annesso II dell'Accordo Quadro di Collaborazione tra la CEE e gli Stati Uniti Messicani.
Accordo- art. 10
ARTICOLO 10 Le due Parti concordano di stabilire un meccanismo di consultazione, con procedure definite tra il Ministero del Commercio con l'Estero, per la parte italiana, e la Segreteria per il Commercio e lo Sviluppo Industriale per la parte messicana. Tale meccanismo sara' utilizzato per esaminare misure di collaborazione comprensive degli aspetti promozionali, nonche' la problematica derivante da detta collaborazione, nell'ottica di super- are anche eventuali divergenze nel minore tempo possibile.
Accordo- art. 11
ARTICOLO 11 Nel quadro del meccanismo di consultazione di cui all'articolo 10, le Parti concordano di procedere allo scambio periodico di statistiche economiche. Le Autorita' competenti si scambieranno inoltre, con la necessaria regolarita', le informazioni riguardanti le rispettive normative industriali, commerciali, sanitarie e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi.
Accordo- art. 12
ARTICOLO 12 Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere la costituzione di imprese miste di commercio estero, che contribuiscano ad incrementare l'interscambio bilaterale. Pertanto, con l'obiettivo di avviare progetti comuni, esse si impegnano, attraverso il meccanismo di consultazione di cui all'Articolo 10, a scambiarsi esperienze sui rispettivi programmi promozionali e sul funzionamento dei consorzi di esportazione che operano in Italia.
Accordo- art. 13
ARTICOLO 13 L'Italia ed il Messico collaboreranno, attraverso il Ministero del Commercio con l'Estero, per parte italiana, e la Segreteria del Commercio Estero e lo Sviluppo Industriale, per parte messicana, nonche' tramite altre istituzioni di commercio estero, nell'allestimento di eventi promozionali, quali riunioni fra imprenditori, missioni, fiere ed esposizioni commerciali e industriali, seminari, colloqui e visite reciproche. Le Parti collaboreranno altresi', attraverso ricerche di mercato, all'identificazione di prodotti potenzialmente esportabili.
Accordo- art. 14
ARTICOLO 14 L'ltalia ed il Messico collaboreranno per promuovere l'incremento dei flussi di investimento fra entrambi i Paesi. Ritengono all'uopo prioritaria una maggiore partecipazione di capitale italiano, sia pubblico che privato, alla modernizzazione economica del Messico, soprattutto nella ristrutturazione produttiva e industriale del Paese e nella privatizzazione delle imprese pubbliche messicane. In tale contesto, nell'ambito delle proprie competenze e conformemente ai rispettivi indirizzi politici, normative e regolamenti, le Parti si impegnano e studiare la possibilita' di porre in essere azioni e meccanismi volti a migliorare le condizioni per tali investimenti, osservando gli orientamenti del paragrafo 38 della Dichiarazione di Roma in merito alle relazioni tra la Comunita' Europea e i suoi Stati membri e i Paesi del Gruppo di Rio.
Accordo- art. 15
ARTICOLO 15 Al fine di ampliare i flussi bilaterali di investimento, entrambe le Parti promuoveranno la creazione di imprese messicane con partecipazione di capitale italiano, che contemplino un adeguato apporto tecnologico da parte del socio italiano. Per tale scopo, la Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale del Messico mettera' periodicamente a disposizione del Governo Italiano un elenco di imprese messicane interessate ad effettuare investimenti congiunti con imprese italiane e di progetti che possano essere presi in considerazione dagli investitori italiani. La parte italiana esaminera' la possibilita' di promuovere investimenti in Messico utilizzando i meccanismi previsti dalla normativa italiana.
Accordo- art. 16
ARTICOLO 16 Mediante priorita' stabilite di comune accordo, le Parti si impegneranno ad identificare e finanziare progetti produttivi, incentrati sull'esportazione totale o parziale della produzione ottenuta, sia tramite la creazione dl imprese miste che attraverso altre forme di investimento. Ai fini della concessione dei crediti le Parti si impegnano a conferire una speciale attenzione ai progetti che si avvalgono di cofinanziamenti da parte di organismi internazionali o di Paesi terzi.
Accordo- art. 17
ARTICOLO 17 Le parti auspicano lo sviluppo della partecipazione italiana in progetti di investimento e l'ampliamento della collaborazione nel settore della piccola e media impresa. A tal fine, le Parti favoriranno schemi di promozione per l'istituzione di piccole e medie imprese a capitale congiunto dei rispettivi Paesi, dando risalto ai settori orientati all'esportazione ed all'incorporazione di tecnologia avanzata ed al disegno. Verra' conferito evidente risalto alla piccola e media impresa nella organizzazione di imprese commerciali, nei subappalti e nelle forniture a imprese esportatrici e nell'industria cosiddetta "maquilladora".
Accordo- art. 18
ARTICOLO 18 Entrambe le Parti, in linea con gli obiettivi della loro politica industriale e tecnologica, si impegnano a promuovere la cooperazione nell'indicato settore. Fra i vari aspetti, tale cooperazione sara' diretta a fornire slancio a progetti congiunti di sviluppo tecnologico, alla promozione del trasferimento di tecnologie, all'interscambio di informazioni in materia di tecnologia e alla promozione di progetti di investimenti congiunti contenenti nuove tecnologie.
Accordo- art. 19
ARTICOLO 19 Entrambe le Parti concordano nel conferire impulso ai legami tra organizzazioni imprenditoriali di entrambi i Paesi ed agli accordi che si stabiliscano tra di esse.
Accordo- art. 20
ARTICOLO 20 Le Parti promuoveranno lo sviluppo tecnologico delle imprese italiane e messicane attraverso la collaborazione in materia di trasferimento di tecnologie. A tale scopo, i Governi dell'Italia e del Messico concordano sulle seguenti azioni: - promuovere una cooperazione industriale con forte impronta tecnologica, fornendo un appoggio particolare alla piccola e media impresa che opera, tra l'altro, nei settori definiti agli articoli 6 e 17 del presente Accordo Quadro; - favorire la mobilitazione di risorse finanziarie e di altro tipo a sostegno di progetti congiunti di imprese italiane e messicane che abbiano per scopo l'applicazione industriale di nuove conoscenze tecnologiche; - includere progetti di imprese messicane nei programmi italiani per lo sviluppo industriale e tecnologico, appoggiare altresi' l'inclusione di progetti messicani in programmi comunitari e negli schemi di collaborazione scientifica e tecnologica europei, come nel caso di Eureka. Per quanto concerne questi ultimi, ci si adoperera' per favorire l'informazione e individuare possibilita' di cooperazione fra istituzioni e imprese italiane e messicane; -conferire impulso a programmi di formazione imprenditoriale e di risorse umane qualificate nei settori della ricerca tecnologica; - istituire un meccanismo di informazione in materia di tecnologia, programmi di innovazione tecnologica e regolamenti relativi.
Accordo- art. 21
ARTICOLO 21 L'Italia, nel rispetto degli obiettivi comunitari esistenti in materia di normalizzazione e certificazione, si impegna a promuovere con la controparte messicana contatti opportuni per armonizzare le rispettive normative tecniche. Al tempo stesso le Parti esamineranno le procedure per il mutuo riconoscimento dei laboratori di prova e dei sistemi di certificazione.
Accordo- art. 22
ARTICOLO 22 Per il conseguimento degli obiettivi fissati in materia economica, la Parte messicana manifesta il suo interesse ad utilizzare in coordinamento con l'Italia, gli strumenti ed i meccanismi disponibili che ha concordato con la Comunita' Europea.
Accordo- art. 23
ARTICOLO 23 Le Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale e' essenziale al fine di favorire la cooperazione economica finanziaria e industriale. Esse riconoscono parimenti che lo scambio di informazioni sulle rispettive pratiche e legislazioni, nel rispetto degli accordi internazionali in materia, sara' oggetto di un negoziato che sara' avviato nel piu' breve tempo possibile.
Accordo- art. 24
ARTICOLO 24 Le Parti si impegnano a promuovere una cooperazione tecnica e scientifica, finalizzata, tra gli altri aspetti, a stimolare lo scambio di scienziati fra l'Italia e il Messico, a stabilire dei legami permanenti fra le comunita' scientifiche, a rafforzare la rispettiva capacita' di svolgere ricerche scientifiche, ad incrementare il trasferimento di tecnologie e ad intensificare per rendere piu' strette le relazioni fra i centri di ricerca, nonche' a stimolare l'innovazione tecnologica.
Accordo- art. 25
ARTICOLO 25 Per lo sviluppo della cooperazione tecnica e scientifica, le Parti concordano di dedicare particolare attenzione alle tecnologie innovative destinate ai settori tradizionali e, fra gli altri, ai seguenti: biotecnologie, ambiente, acqua e risorse idriche, medicina e sanita', microelettrica, telecomunicazioni e informatica.
Accordo- art. 26
ARTICOLO 26 Allo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati, le Parti elaboreranno accordi specifici che integreranno l'accordo base di cooperazione tecnica sottoscritto il 28 marzo 1981, con l'obiettivo di favorire e stimolare: - la formazione di risorse umane a vari livelli; - la realizzazione di progetti congiunti; - l'interscambio di informazioni scientifiche, attraverso la realizzazione di seminari, simposi, congressi e riunioni di lavoro fra centri di studi medi e avanzati, centri di ricerca scientifica e organismi e imprese pubbliche o private.
Accordo- art. 27
ARTICOLO 27 Le Parti sono concordi sull'importanza di promuovere programmi di cooperazione in materia tecnica e scientifica, anche in coordinamento con iniziative di collaborazione regionale che verranno stabilite dalla Comunita' Europea. In tal senso, l'Italia appoggera' le proposte di inserimento di progetti di enti e di imprese messicane nei programmi di tecnologia di punta.
Accordo- art. 28
ARTICOLO 28 Le Parti si impegnano a sostenere progetti di collaborazione tra organismi e centri di ricerca di entrambi i Paesi, indirizzata alla protezione dell'ambiente ed alla salvaguardia dei rispettivi ecosistemi. In tale quadro particolare attenzione verra' conferita alle iniziative che promuovano il razionale utilizzo delle risorse naturali, stimolando lo scambio di tecnologie per combattere e prevenire l'inquinamento ambientale. In tale contesto, un nuovo impulso verra' conferito alle azioni che congiuntamente sono state svolte nel settore della biologia tropicale.
Accordo- art. 29
ARTICOLO 29 Le Parti riaffermano il proprio desiderio di conferire impulso alle relazioni culturali bilaterali, stabilite nell'accordo firmato l'8 ottobre 1965. La parte italiana prendera' in considerazione le priorita' di sviluppo del Messico e definira' le modalita' attraverso le quali scienziati e professionisti messicani potranno accedere a istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Le Parti istituiranno inoltre corsi specifici di formazione. Esse promuoveranno eventi culturali e artistici e favoriranno una maggiore diffusione della lingua italiana in Messico.
Accordo- art. 30
ARTICOLO 30 Le Parti rafforzeranno la loro collaborazione in materia giuridica. Esse esamineranno in particolare la possibilita' di aderire a convenzioni multilaterali alle quali aderisca una delle Parti firmataria in ambito regionale.
Accordo- art. 31
ARTICOLO 31 Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il narcotraffico e la tossicodipendenza in tutte le sue fasi: - produzione, offerta, consumo, domanda e traffico illecito; - prevenzione della tossicodipendenza; - cura e recupero dei tossicodipendenti. Tale collaborazione sara' fondata sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (1988), sugli accordi bilaterali specifici che le Parti riterranno opportuno concludere, nel rispetto della sovranita' nazionale e dell'integrita' territoriale e nell'osservanza della legislazione interna di intrembi i Paesi.
Accordo- art. 32
ARTICOLO 32 Al fine di coordinare e di stimolare al piu' alto livello politico le attivita' e la realizzazione del presente Accordo Quadro, consultazioni periodiche avranno luogo fra il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Presidente degli Stati Uniti Messicani, coadiuvati o rappresentati dal Ministro degli Affari Esteri d'Italia e dal Segretario delle Relazioni Estere del Messico.
Accordo- art. 33
ARTICOLO 33 Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano notificate per via diplomatica il perfezionamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie. Esso viene concluso per un periodo di quattro anni. L'Accordo Quadro verra' tacitamente rinnovato ogni anno finche' una delle Parti non notifichi all'altra la propria denuncia entro sei mesi dalla scadenza.
Accordo- art. 34
ARTICOLO 34 Le Parti potranno modificare e adeguare il presente Accordo dietro reciproca intesa e le modifiche entreranno in vigore all'avvenuta notifica della conformita' dei requisiti richiesti dalle rispettive normative vigenti. Firmato in Roma l'8 luglio 1991 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, ambedue i testi facenti egualmente fede. PER REPUBBLICA ITALIANA PER GLI STATI UNITI MESSICANI DE MICHELIS Parte di provvedimento in formato grafico