LEGGE 8 marzo 1994, n. 205

Type Legge
Publication 1994-03-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 27/3/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Accordo- art. 1

A C C O R D O FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "Investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, a partire dal 1 gennaio 1989, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformita' delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica: a) diritti di proprieta' su beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonche' titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per impegni o prestazioni, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche', come definiti nel successivo punto 5. del presente Articolo, i redditi da investimento reinvestiti; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato od effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a partire dal 1 gennaio 1989. 3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza. Ai fini del presente Accordo e per i casi di doppia cittadinanza italo-uruguaiana, ogni Parte Contraente applichera' agli investitori ed agli investimenti da essi effettuati nel suo territorio, la propria legislazione interna. Ogni Parte Contraente riconoscera' i benefici discendenti dal presente Accordo ai cittadini di cui al comma precedente, sempre che tali investitori abbiano residenza anagrafica o domicilio legale nel territorio dell'altra Parte Contraente al momento di effettuare l'investimento. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' costituita o riconosciuta nel territorio di una di esse a norma di legge, come Istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale. 6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' e di giurisdizione.

Accordo- art. 2

Articolo 2 Promozione e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, il trasferimento, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. Lo stesso trattamento verra' applicato alle societa' ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati.

Accordo- art. 3

Articolo 3 Trattamento nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o degli investitori di Stati terzi. 2. Il trattamento accordato alle attivita', connesse con gli investimenti, di investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato alle similari attivita', connesse con investimenti, di investitori propri o di ogni altro Paese terzo. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' in futuro a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Accordo- art. 4

Articolo 4 Risarcimento per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti politico-economici la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito concedera' relativamente ai risarcimenti un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o persone giuridiche o agli investitori di qualsiasi Stato terzo. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

Accordo- art. 5

Articolo 5 Nazionalizzazione o Esproprio 1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo o di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorita' giudiziarie competenti. b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro previo, pieno, effettivo e giusto risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e procedure di legge. c) Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate legalmente o rese pubbliche e sara' determinato in base a principi di valutazione normalmente accettati. Qualora sussistano difficolta' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di azienda nonche' delle componenti e dei risultati delle correlate attivita' di impresa. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR a sei mesi, ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato, e sara' liberamente trasferibile. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Accordo- art. 6

Articolo 6 Libero Trasferimento dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, di: a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento ed incremento di investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto; c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento; d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella minura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti; 2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora piu' favorevole.

Accordo- art. 7

Articolo 7 Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo- art. 8

Articolo 8 Modalita' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 avranno luogo senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi, purche' nel frattempo sia stato assolto ogni obbligo fiscale. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio applicabile alla data del trasferimento.

Accordo- art. 9

Articolo 9 Regolamento di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che sorgeranno tra una delle Parti Contraenti ed un investitore dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti effettuati nel contesto del presente Accordo dovranno per quanto possibile essere amichevolmente risolte. 2. Se una controversia non potra' essere risolta, ai sensi del comma 1 del presente Articolo, entro il termine di sei mesi a partire dalla data in cui una delle parti interessate l'abbia promossa, essa sara' sottoposta a richiesta di una delle parti medesime, ai competenti Tribunali della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento sia stato effettuato. Qualora entro il termine di 18 mesi a partire dalla data nella quale la controversia stessa sia stata sottoposta ai predetti Tribunali, non sia stata emessa una sentenza, l'investitore interessato potra' ricorrere ad un tribunale arbitrale, che avra' competenza a risolvere tale controversia. 3. L'investitore interessato potra' ricorrere ad un Tribunale arbitrale nel caso che il competente Tribunale di cui al comma 2 del presente Articolo, abbia emesso una sentenza che si consideri essere in contrasto con norme di diritto internazionale, con i contenuti del presente Accordo, ovvero manifestamente ingiusta o configurare ipotesi di un diniego di giustizia. In tali casi il Tribunale arbitrale sara' competente a conoscere, nella sua globalita', della controversia insorta. 4. Il Tribunale arbitrale di cui ai precedenti commi 2 e 3 verra' istituito in ogni caso a richiesta di una delle parti. Verranno applicate, mutatis mutandis, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'Articolo 10, sotto riserva che le parti in lite provvederanno alla nomina dei membri del Tribunale arbitrale a norma del comma 3 dell'Articolo 10 e che in caso di mancata nomina nei termini ivi previsti, ognuna di esse potra' in assenza di altre disposizioni, richiedere al Presidente della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Stoccolma di procedere alle necessarie designazioni. Il lodo arbitrale sara' obbligatorio e vincolante per le parti. 5. Qualora entrambe le parti avessero aderito alla Convenzione sul regolamento delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma in Washington il 18 marzo del 1965, le controversie tra una delle Parti Contraenti ed un investitore dell'altra potranno essere sottoposte per la loro composizione mediante conciliazione od arbitrato al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti. 6. Nessuna delle due Parti Contraenti avviera' un contenzioso internazionale circa una controversia che un proprio investitore o l'altra Parte abbiano sottoposto alla decisione del competente Tribunale della Parte nel cui territorio l'investimento sia stato effettuato ovvero a procedimento arbitrale conformemente al disposto del presente Articolo, salvo che quest'ultima Parte non abbia dato esecuzione o non si sia adeguata alle sentenze o al lodo, emessi sulla controversia stessa.

Accordo- art. 10

Articolo 10 Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possono essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominera' un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovra'essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potra' in mancanza di altri Accordi, richiedere la loro effettuazione entro tre mesi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse lui possibile accettare l'incarico, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verra' invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due parti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Accordo- art. 11

Articolo 11 Relazioni fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Accordo- art. 12

Articolo 12 Applicazione di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu' favorevoli. 2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa piu' vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verra' agli stessi riservato il trattamento piu' favorevole al suo caso.

Accordo- art. 13

Articolo 13 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di ratifica.

Accordo- art. 14

Articolo 14 Durata e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica di cui all'articolo 13 e si proroghera' tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto almeno un anno prima della scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data di scadenza del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice copia a Roma il 21 febbraio 1990, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Orientale dell'Uruguay Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Protocollo

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