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LEGGE 8 marzo 1994, n. 206

Current text a fecha 1994-03-26

Entrata in vigore della legge: 27/3/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica sociale del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo medesimo.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Accord

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo- art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato della Repubblica Socialista del Vietnam (in appresso congiuntamente denominati gli Stati Contraenti ed individualmente la Parte Contraente e lo Stato Contraente), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro ed in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale e ad accrescere la prosperita' di entrambi gli Stati Contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai sensi del presente accordo 1) Il termine "investimento" comprende ogni categoria di beni investiti prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persone fisica o giuridica, compreso il Governo di uno Stato Contraente, nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, in conformita' con le legge ed i regolamenti di detto Stato. Senza limitare il carattere generale di quanto sopra menzionato, il termine investimento" include: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto oe diritti analoghi; b) azioni, titoli ed obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali societa' e titoli di Stato; c) diritti per somme di denaro o per ogni altra attivita' avente un valore economico legato ad un investimento; d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali, ed avviamento commerciale; e) ogni diritto conferitogli per legge o per contratto ed ogni altra licenza e concessione conformi alla legge, compreso il diritto di prospezione, di estrazione e di sfruttamento delle risorse naturali. 2) Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica, compreso il Governo di uno Stato Contraente che effettua investimenti sul territorio e sulle zone marittime dell'altro Stato Contraente. 3) Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuno degli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi. 4) Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuno degli Stati Contraenti, ogni ente stabilito e riconosciuto come persona giuridica secondo la legge dello Stato, come organismi pubblici, societa', autorita', fondazioni, societa' private, industrie, istituzioni ed organizzazioni, a prescindere dal fatto che le loro responsabilita' siano limitate o di altro genere. 5) Per "proventi" si intendono le somme ricavate tramite un investimento ed in particolare, anche se non esclusivamente profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni diritti di sfruttamento, royalties o compensi. 6) Per "zone marittime" si intendono le zone marine e sotto-marine su cui gli Stati Contraenti esercitano, in conformita' con il diritto internazionale, la sovranita', i diritti sovrani e/o la loro giurisdizione.

Accordo- art. 2

ARTICOLO 2 Promozione e protezione degli investimenti 1) Ciascuno Stato Contraente incoraggera' gli investitori dell'altro Stato Contraente ad effettuare investimenti sul suo territorio e sulle sue zone marittime, ed autorizzera' questi investimenti nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi. 2) Ciascuno Stato Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurera' che la gestione, la conservazione, l'utilizzazione, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e le sue zone marittime da parte degli investitori dell'altro Stato Contraente non siano in alcun modo sottoposti e/o pregiudicati da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 3) In caso di necessita' gli Stati Contraenti si consulteranno regolarmente tra di loro riguardo alla possibilita' di investire nei territori e nelle zone marittime di entrambi i Paesi Contraenti nei vari settori dell'economia per determinare i settori in cui gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere piu' proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.

Accordo- art. 3

ARTICOLO 3 Clausola della nazione piu' favorita 1) Ciascuno Stato Contraente, nell'ambito del suo territorio e delle sue zone marittime, concedera' agli investimenti ed ai provventi degli investitori dell'altro Stato Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai profitti degli investitori dalla Nazione piu' favorita. 2) Ciascuno Stato contraente, nel suo territorio e nelle sue zone marittime, riservera' agli investitori dell'altro Stato Contraente, per quanto riguarda la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione dei loro investimenti e di attivita' rel- ative ai loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori della Nazione piu' favorita. 3) Il trattamento summenzionato non dovra' essere applicato ai vantaggi concessi agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti, sulla base dell'appartenenza di tale Stato Contraente ad una unione doganale, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un Consiglio di reciproco aiuto economico, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un accordo economico internazionale, o sulla base di un accordo stipulato tra questo Stato Contraente ed un Paese terzo, al fine di evitare la doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.

Accordo- art. 4

ARTICOLO 4 Indennizzo per danni o perdite 1) Qualora gli investimenti effettuati da investitori di entrambi gli Stati Contraenti dovessero subire perdite per causa di guerra o altri conflitti armati o di uno stato di emergenza nazionale o di altri fatti analoghi nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, essi dovranno ricevere un indennizzo giusto ed equo per la perdita subita. I pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza eccessivi ritardi. 2) Gli investitori di entrambi gli Stati Contraenti godranno, per quanto riguardo le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, di un trattamento analogo a quello riservato ai cittadini dello Stato Contraente o, in tutti i casi non meno favorevole del trattamento riservato agli investitori di un Paese terzo.

Accordo- art. 5

ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o Espropriazione 1) (I) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una e loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea che limiti il diritto di proprieta', di possesso, di controllo o di godimento di questi investimenti, salvo disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un Tribunale competente. (II) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, nel territorio e nelle zone marittime di entrambi gli Stati Contraenti, se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale di quello Stato, e contro un indennizzo, immediato, equo ed adequato ed a patto che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformita' con la normale procedura legislativa. (III) Tale indennizzo sara' calcolato in base al valore effettivo dell'investimento sul mercato immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sara' determinata in conformita' con i principi di valutazione accettati come quello del valore sul mercato. Se il valore sul mercato non puo' essere rapidamente verificato, l'indennizzo sara' determinato in base a principi di equita', tenendo conto tra l'altro del capitale investito, della svalutazione, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione dell'avviamento commerciale o di altri elementi pertinenti. L'indennizzo includera' inoltre un interesse corrispondente al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso, a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data di pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori ed il Paese ospite, il calcolo dell'indennizzo sara' effettuato in conformita' con le proce- dure di soluzione ai sensi dell'art.8 del presente Accordo. Dopo essere stato determinato l'indennizzo sara' prontamente pagato e ne sara' autorizzato il rimpatrio. (IV) Se uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica autorizzata o insediata nel suo territorio e nelle sue zone marittime in conformita' con la legge in vigore, in cui l'altro Stato Contraente oppure una delle sue persone fisiche o giuridiche detengono azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso garantira' un indennizzo rapido, adeguato ed equo, che possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sara' determinato in base a principi di valutazione riconosciuti, come il valore delle azioni sul mercato immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. L'indennizzo includera' un tasso d'interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso, a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento. 2) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo si applicheranno altresi' al profitto corrente derivante da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi che derivano da quest'ultima.

Accordo- art. 6

ARTICOLO 6 Rimpatrio dei Capitali e dei Proventi 1) Ciascuno degli Stati Contraenti garantira' senza indebiti ingiustificati e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento in una valuta convertibile di quanto segue: a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interessi o altri profitti correnti, derivanti da ogni investimento di un investitore dell'altro Stato Contraente; b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Staot Contraente; c) fondi per il rimborso dei prestiti; d) retribuzioni percepite dai cittadini dell'altro Stato Contraente per il lavoro ed i servizi prestati relativamente ad un investimento realizzato nel suo territorio e nelle sue zone marittime in conformita' con le sue leggi ed i suoi regolamenti nazionali. 2) Senza limitare la natura generale dell'Articolo 3 del presente Accordo, gli Stati Contraenti si impegnano a concedere ai trasferimenti di cui al paragrafo (1) del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da un Paese terzo.

Accordo- art. 7

ARTICOLO 7 Surrogazione Nel caso in cui uno Stato contraente abbia concesso qualsiasi garanzia contro rischi non commerciali per un investimento effettuato dai suoi investitori nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente ed effettua il pagamento a questi investitori in base alla garanzia, l'altro Stato Contraente deova' riconoscere il trasferimento del diritto di questi investitori al primo Stato Contraente e la surrogazione di quest'ultimo non non dovra' eccedere i diritti originali degli investitori. Per quanto riguarda i trasferimenti dei pagamenti da effettuare allo Stato Contraente in virtu' di questa surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6

Accordo- art. 8

ARTICOLO 8 Modalita' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7 saranno effettauti senza indugio ed entro sei mesi dopo che gli obblighi fiscali sono stati adempiuti. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili al tasso di cambio applicato sul mercato ufficiale alla data del trasferimento.

Accordo- art. 9

ARTICOLO 9 Composizione delle controversie sugli investimenti 1) Tutte le controversie o divergenze, comprese le controversie rel- ative all'importo dell'indennizzo da pagare in caso di espropriazione, nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato contraente ed un investitore dell'altro Stato Contraente, e concernenti un investimento di tale investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato Contraente dovranno, per quanto possibile, essere risolte in via amichevole. 2) Se tali controversie o divergenze non possono essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo, entro sei mesi a decorrere dalla data in cui e' stata presentata una richiesta di composizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia: a) al tribunale dello Stato Contraente competente per questo genere di decisione; b) potra' iniziare procedure conciliative o di arbitrato in conformita' con le Regole in materia di Arbitrato del Diritto Commerciale Internazionale della Commissione delle Nazioni Unite del 1976; oppure c) potra' iniziare procedure conciliative o di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 se, ed a decorrere dal momento in cui la Repubblica Socialista del Vietnam diverra' firmataria di questa Convenzione. 3) Entrambi gli Stati Contraenti si asterranno dal trattare, attraverso le vie diplomatiche, ogni questione relativa all'arbitrato fino a quando tutte queste procedure non siano terminate e che uno Stato Contraente non abbia ottemperato al giudizio del Tribunale arbitrale.

Accordo- art. 10

ARTICOLO 10 Soluzione delle controversie tra gli Stati Contraenti 1) Le con troversie tra gli Stati Contraenti per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno per quanto possibile essere conciliate amichevolmente grazie a consultazioni tra entrambi gli Stati Contraenti per via diplomatica. 2) Se tali controversie non possono essere risolte entro entre mesi a decorrere dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti le ha notificate per iscritto all'altro Stato, esse saranno in tal caso sottoposte, dietro richiesta di uno degli Stati, ad un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente articolo. 3) Il Tribunale arbitrale sara' composto come segue. Ciascuno degli Stati Contraenti dovra' nominare un membro di questo Tribunale entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno stato terzo, che agira' in qualita' di Presidente (in appresso denominato Presidente). Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi a decorrere dalla data di designazione degli altri due membri. 4) se, entro i termini di tempo previsti al paragrafo (3) del presente Articolo, una delle due Parti non ha designato il suo arbitro oppure se entrambi gli arbitri non hanno raggiunto un accordo sul Presidente, potra' essere formulata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia affinche' proceda alla nomina. Qualora egli fosse un cittadino di uno dei due Stati Contraenti, o si trovasse nell'impossibilita' di esercitare questa funzione, il Vice- presidente sara' invitato a procedere alla designazione. Se il Vice Presidente e' anch'esso un cittadino di uno dei due Stati Contraenti o gli fosse comunque impossibile esercitare questa funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita', e che non e' cittadino di uno dei due Stati Contraenti, sara' invitato ad effettuare la nomina. 5) Il tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti. Le sue decisioni saranno di natura vincolante. Ciascuno Stato Contraente sosterra' le spese del suo suo arbitro e le spese della sua consulenza durante tutta la procedura arbitrale. Le spese relative al Presidente e tutti gli altri oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale arbitrale stabilira' le sue procedure.

Accordo- art. 11

ARTICOLO 11 Rapporti tra gli Stati Contraenti Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a prescindere dell'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati Contraenti.

Accordo- art. 12

ARTICOLO 12 Applicazione di altre norme 1) Qualora una questione sia regolamentata sia dal presente Accordo sia da un altro Accordo internazionale cui aderiscono entrambi gli Stati Contraenti, o dal diritto internazionale in generale, il presente Accordo non vieta ad uno dei due Stati Contraenti o ad una delle sue persone fisiche o giuridiche che abbia effettuato investimenti sul territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente di beneficiare di norme piu' favorevoli al suo caso. 2) Qualora il trattamento previsto da uno Stato Contraente nei confronti degli investitori di un altro Stato Contraente, in conformita' con le sue leggi, i suoi regolamenti o altre disposizioni o contratti specifici, fosse piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sara' accordato il trattamento piu' favorevole.

Accordo- art. 13

ARTICOLO 13 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore all'ultima data in cui ognuno degli Stati Contraenti notifichera' all'altra l'adempimento delle procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo- art. 14

ARTICOLO 14 Durata e scadenza 1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 20 anni e sara' rinnovato per un periodo o dei periodi equivalenti, a meno che uno dei due Stati Contraenti non lo denunci per iscritto un anno prima della sua scadenza. 2) Per quanto concerne gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza del presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 18 maggio 1990 in lingua francese Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

Accordo-Protocollo

PROTOCOLLO Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione degli investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre convenuto delle seguenti disposizioni, che debbono essere considerate come parte integrante del presente Accordo. Per casi specifici che vanno oltre la portata del presente Accordo, entrambe le Parti hanno convenuto di prendere in considerazione consultazioni bilaterali qualora gli interessi prevalenti degli investitori di uno degli Stati Contraenti suggeriscano l'opportunita' di applicare i principi o le disposizioni del presente Accordo. 1) In relazione all'articolo 3: a) Tutte le attivita' implicanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e secondarie, energia, combustibili e mezzi di produzione, ed operazioni di ogni tipo beneficieranno di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attivita' relative agli investimenti effettuati dagli investitori della Nazione piu' favorita. Non vi sara' alcun impedimento al normale svolgersi di tali attivita' purche' esse siano svolte in conformita' con le leggi ed i regolamenti del paese ospite ed in osservanza delle disposizioni del presente Accordo. b) Ai cittadini autorizzati a lavorare nel territorio e nelle zone marittime di uno degli Stati Contraenti sara' accordato il sostegno adeguato per lo svolgimento delle loro attivita' professionali. c) Gli Stati contraenti faciliteranno, in base alle loro legislazioni nazionali, l'emissione di visti d'entrata e di autorizzazioni relative al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti dei cittadini di uno Stato Contraente connessi con un investimento nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente. 2) In relazione all'articolo 5: Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ad ogni misura di esproprio, nazionalizzazione o altre misure analoghe, come il congelamento dei beni relativi agli investimenti effettuati da investitori dell'altro Stato Contraente. 3) In relazione agli Articoli 4, 5 e 6: a) Il termine "senza indebito ritardo" nell'ambito della portata degli articoli 4, 5, e 6 si ritiene sia rispettato se il rimpatrio e' effettuato entro il periodo di tempo generalmente richiesto secondo la prassi finanziaria internazionale, e non piu' oltre, comunque, di tre mesi. b) Le remunerazioni di capitali investiti godranno delle stesse facilitazioni e della stessa protezione di cui gode l'investimento originario. c) Gli Stati Contraenti concordano sul fatto che le procedure menzionate nel paragrafo 4 dell'articolo 5 saranno applicate in buona fede. 4. In relazione all'articolo 9: Per quanto riguarda l'arbitrato, ai sensi del paragrafo (2) dell'art. 9, che dovraa' essere condotto in conformita' alle norme sull'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) il Tribunale Arbitrale sara' composto come segue: (a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Ogni Parte scegliera' un arbitro. Questi due arbitri designeranno di comune accordo, un Presidente che sara' cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambi gli Stati Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle due parti abbia informato l'altra parte circa la sua intenzione di sottoporre la vertenza all'arbitrato. Se le nomine non saranno effettuate entro il periodo di tempo sovramenzionato, ciascuna delle due Parti potra' invitare il Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare le nomine richieste entro due mesi. (b) Il Tribunale Arbitrale prendera' la sua decisione a maggiornaza dei voti. La sua decisione sara' definitiva e vincolante per entrambe le Parti coinvolte nella controversia, e sara' resa esecutiva dalle due parti alla controversia in conformita' con le legislazioni nazionali. c) La sentenza del Tribunale Arbitrale sara' pronunciata in conformita' con gli ordinamenti nazionali ivi incluse le norme rela- tive ai conflitti dello Stato Contraente che accetta gli investimenti ed in ocnformita' con le disposizioni del presente Accordo, cosi' come con i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti ed adottati da entrambi gli Stati Contraenti. (d) Nella controversia, ciascuna parte sosterra' gli oneri relativo al suo arbitro ed alla sua partecipazione alla procedura. Gli oneri relativi al Presidente ed i rimanenti costi del Tribunale arbitrale saranno divisi in parti uguali tra entrambe le Parti. Fatto a Roma, il 18 maggio 1990 in lingua francese Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam