LEGGE 8 marzo 1994, n. 208
Entrata in vigore della legge: 27/3/1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.900.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per I'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accord
Accord Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E LA TUNISIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina: - preoccupati di sviluppare la cooperazione culturale e commerciale tra le loro cinematografie e gli scambi di films; - nell'intento di favorire la realizzazione in coproduzione di films che possano contribuire, con le loro qualita' artistiche e tecniche, al prestigio di entrambe i Paesi sia nei loro rispettivi territori che in Paesi terzi; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 I films realizzati in coproduzione ed ammessi a beneficiare del presente Accordo sono considerati dalle Autorita' di entrambe i Paesi come films nazionali. Per "film in coproduzione" si intende un film di metraggio superiore a 1.600 metri per i lungometraggi ed a 290 metri per i cortometraggi, di formato di 35m/m oppure di metraggio corrispondente se si tratta di altri formati, realizzati da uno o piu' produttori italiani di comune accordo con uno o piu' produttori tunisini in conformita' con le disposizioni del presente Accordo. La realizzazione di films in coproduzione tra entrambe i Paesi deve ricevere l'approvazione delle Autorita' competenti di entrambe i Paesi dopo che queste ultime si siano consultate tra di loro: - per L'Italia: la Direzione Generale dello spettacolo al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, - per la Tunisia: la Direzione del Cinema al Ministero degli Affari Culturali.
Accordo - art. 2
Articolo 2 I films in coproduzione beneficiano con pieno diritto dei vantaggi che ne derivano in virtu' delle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi. Tali vantaggi sono aquisiti unicamente dalla societa' di produzione del Paese che li concede. I films, per assere ammessi a beneficiare della coproduzione, debbono essere realizzati da produttori con una buona organizzazione tecnica e finanziaria ed una esperienza professionale riconosciuta dall'Autorita' nazionale da cui dipendono.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Le societa' di produzione che desiderano beneficiare dei vantaggi del presente Accordo debbono presentare le loro domande conformemente con le procedure vigenti in ciascuno dei due Paesi.
Accordo - art. 4
Articolo 4 I films debbono essere prodotti alle seguenti condizioni: - La proporzione dei rispettivi contributi dei produttori di entrambe i Paesi puo' variare dal 20 all'80%; - La partecipazione minoritaria italiana non potra' essere inferiore al 30%; - 30% della quota di partecipazione minoritaria al finanziamento del film deve essere utilizzato nel Paese del coproduttore minoritario. - Ogni film in coproduzione deve comportare, da ambo le parti, una effettiva partecipazione artistica e tecnica; - la partecipazione artistica e tecnica sara' in proporzione del contributo finanziario di ciascuno dei coproduttori, dopo che le Autorita' competenti di entrambe i Paesi si saranno consultate tra di loro.
Accordo - art. 5
Articolo 5 I films debbono essere realizzati da registi, tecnici ed artisti in possesso sia della cittadinanza italiana o dello statuto di residenti in Italia, sia della nazionalita Tunisina o dello statuto di residenti in Tunisia conformemente con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in ciascuno dei due Paesi. In caso di produzione tripartitica, e' ammessa la partecipazione di registi, tecnici ed artisti in possesso della cittadinanza di un Paese terzo. Puo' essere ammessa la partecipazione di interpreti che non hanno la cittadinanza dell'una o dell'altra Parte, previo accordo di entrambe le Parti.
Accordo - art. 6
Articolo 6 I films in coproduzione debbono essere girati nel territorio di uno dei due Paesi coproduttori ad eccezione di alcune esigenze di scenografie esterne. Le riprese in interni debbono essere realizzate preferibilmente nel Paese del coproduttore di maggioranza. Ogni films in coproduzione deve avere un negativo, nonche' un controtipo, oppure un internegativo, od un interpositivo. Ciascun coproduttore e' proprietario di uno degli elementi di stampa enumerati sopra. Lo sviluppo del negativo deve essere effettuato preferibilmente nei laboratori del Paese dove si svolgono le riprese. La stampa delle copie dei films in coproduzione destinati alla gestione nazionale, nonche' i relativi lavori di laboratorio possono essere realizzati nell'uno o nell'altro Paese coproduttore, proporzionalmente ai contributi di coproduzione dibattuti e stabiliti di comune accordo in ciascun Accordo di coproduzione conformemente con la legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Dovra' essere realizzato, entro i limiti del possibile, un equilibrio generale sia a livello artistico sia per quanto riguarda l'utilizzazione dei mezzi tecnici di entrambe i Paesi, in particolare teatri di posa e laboratori.
Accordo - art. 8
Articolo 8 La ripartizione degli incassi sara' effettuata proporzionalmente al contributo totale di ciascuno dei coproduttori.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Ciascuno dei Paesi firmatari puo' provvedere alla esportazione di films in coproduzione, con l'obbligo tuttavia, per il coproduttore minoritario, di ottenere l'accordo del coproduttore di maggioranza.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Il produttore minoritario deve pagare il saldo della sua quota di partecipazione finanziaria al coproduttore di maggioranza entro i termini stabiliti nelle legislazioni di entrambe i Paesi.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Le Autorita competenti di entrambe i Paesi esamineranno con favore la realizzazione in coproduzione di films di livello internazionale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina, ed i Paesi con i quali l'uno o l'altro sono legati da accordi di coproduzione . Le condizioni per il benestare a tali films saranno oggetto di un esame caso per caso.
Accordo - art. 12
Articolo 12 I titoli di testa, gli annunci di films ed il materiale pubblicitario dei films realizzati nell'ambito del presente Accordo debbono menzionare la coproduzione tra l'Italia e la Tunisia. Salvo disposizioni diverse convenute di comune accordo, la presentazione di films in coproduzione nelle manifestazioni e fes- tivals internazionali spetta al Paese cui appartiene il produttore di maggioranza, oppure, nel caso di films con parita' di partecipazione, al Paese di cui il regista e' cittadino.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Sara' concessa ogni agevolazione per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla produzione di tali films nonche' per l'importazione e la gestione, in ciascun Paese, del materiale necessario alla realizzazione ed alla conduzione dei films in coproduzione (pellicole, materiale tecnico, costumi, elementi di scenografia, materiale pubblicitario, ecc.)
Accordo - art. 14
Articolo 14 L'esportazione, l'importazione, la distribuzione e la gestione a fini commerciali di films dichiarati nazionali, non sono sottoposte ad alcuna limitazione nell'ambito della regolamentazione vigente in ciascuno dei Paesi. Il trasferimento degli utili derivanti dalla vendita e dalla gestione dei films in coproduzione deve essere effettuato conformemente con le disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.
Accordo - art. 15
Articolo 15 Le Autorita' competenti di entrambe i Paesi si comunicheranno ogni informazione concernente le coproduzioni, gli scambi di films ed, in generale, ogni precisione relativa alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi. Queste stesse Autorita' determineranno le norme di applicazione del presente Accordo.
Accordo - art. 16
Articolo 16 Una commissione mista avra il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente Accordo, di risolvere eventuali difficolta' e di studiare le modifiche auspicabili in vista di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune di entrambe i Paesi. Tale Commissione si riunira ogni anno per tutta la durata del presente Accordo, alternativamente in Italia ed in Tunisia. Essa potra' altresi' essere convocata su richiesta di una delle Parti contraenti, in particolare in caso di modifiche importanti sia della legislazione, sia della regolamentazione applicabile alla cinematografia.
Accordo - art. 17
Articolo 17 Il presente Accordo entrera in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Accordo - art. 18
Articolo 18 Il presente Accordo e' stipulato per una durata di due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso e' rinnovabile per periodi di due anni per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti tre mesi prima della sua scadenza. Fatto a Tunisi, il 29 ottobre 1988 In doppio esemplare ed in lingua francese Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Tunisina
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