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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1994, n. 197

Current text a fecha 1994-03-24

Entrata in vigore del decreto: 25/3/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante norme per il coordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Considerata l'opportunita' di provvedere con separati regolamenti all'attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, lettera b), concernenti il riordinamento o la soppressione degli organi consultivi; dall'art. 6, comma 1, lettera c), concernente il riordinamento o la soppressione degli enti vigilati dal Ministero; dall'art. 6, comma 2, lettere c) e d), concernenti, rispettivamente, il riordinamento degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e l'istituzione di una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito con legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate, fatte salve le competenze degli altri dicasteri nonche' le funzioni da attribuire alle regioni ed alle province autonome e la distribuzione dell'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli articoli 2, comma 9, e 6, comma 1, lettera a), della legge n. 491 del 1993, e' articolato nelle seguenti partizioni primarie, cui sono preposti dirigenti generali: 1) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali; 2) Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali; 3) Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche; 4) Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura; 5) Direzione generale dei servizi generali e del personale.

2.I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano o coordinano, anche in collegamento funzionale con le direzioni generali interessate, le attivita' di volta in volta individuate dal Ministro.

3.Il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi fanno parte del Ministero, con organizzazione ed organici distinti. Fino all'attuazione della riforma legislativa prevista dall'art. 6, comma 6, della legge n. 491 del 1993, continuano ad applicarsi agli stessi e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) le vigenti disposizioni.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 6, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. 5. L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - La legge n. 491/1993 reca: "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali". Si trascrivono il comma 9 dell'art. 2 ed il comma 1, lettera a), dell'art. 6 della predetta legge: "Art. 2, comma 9. - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato, indica le funzioni che sono attribuite alle regioni e province autonome, relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d)". "Art. 6, comma 1, lettera a). - 1. Il Governo, con uno o piu' regolamenti, da adottarsi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a: a) definire l'organizzazione degli uffici del Ministero, e distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra Ministero e regioni in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni". - Il testo del comma 6 dell'art. 6 della medesima legge n. 491/1993 e' cosi' formulato: "6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dalla stessa, e disegni di legge ispirati ai principi di cui all'art. 1, per la riforma: a) del Corpo forestale dello Stato; b) dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA); c) dell'Ispettorato centrale repressione frodi".

Art. 2

1.Allo scopo di favorire la reciproca conoscenza dei problemi ed il coordinamento delle relative attivita' il Ministro convoca periodicamente la Conferenza dei dirigenti generali del Ministero.

2.Per la trattazione integrata di affari d'interesse comune e per agevolare l'interscambio, a livello tecnico, di informazioni e di valutazioni con i comitati di cui all'art. 3, comma 7, il Ministro puo' istituire, con decreto, comitati di gestione, composti da funzionari del Ministero, dell'AIMA, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo forestale dello Stato nonche' da rappresentanti degli altri Ministeri interessati e delle regioni e da esperti nominati dal Ministro.

3.Anche indipendentemente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i direttori generali sono tenuti a far trattare in modo associato dai propri uffici e da quelli delle altre direzioni generali e dell'AIMA, gli affari di competenza congiunta, assicurando in particolare lo stretto collegamento, fin dal momento iniziale, tra attivita' di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie e internazionali ed attivita' di elaborazione delle politiche nazionali e di applicazione delle une e delle altre.

Art. 3

1.Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2.Il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

3.Il gabinetto e l'ufficio legislativo collaborano con il Ministro e lo assistono nel coordinamento dell'attivita' amministrativa, interna ed esterna, degli uffici del Ministero, nei rapporti col Parlamento e con gli altri organi costituzionali e nell'elaborazione normativa.

4.Il gabinetto sovraintende, anche per mezzo di consiglieri ministeriali all'uopo incaricati, in particolare, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, ne verifica la coerente attuazione e riferisce al Ministro per la tempestiva adozione, da parte di questo, degli opportuni indirizzi e interventi correttivi.

5.Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica.

6.Alle dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il servizio di controllo previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

7.Sono costituite presso il gabinetto le segreterie del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, del Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia, del Comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali e della Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare.

Note all'art. 3: - Si trascrivono gli articoli 3 e 14 del citato D.Lgs. n. 29/1993, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "Art 3 (Indirizzo politico-amministrativo funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi". "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amminsitrativa e per la gestione; b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati. 2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi. 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri". - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 20 del citato D.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 6 del D.lgs. 10 novembre 1993, n. 470: "2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo".

Art. 4

2.Le attivita' di cui alle lettere a), b) ed f) del comma 1 si svolgono d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ferme restando le competenze di coordinamento nelle materie internazionali e comunitarie spettanti al Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Note all'art. 4: - La lettera b), comma 4, dell'art. 2 della citata legge n. 491/1993 prevede il trasferimento al Ministero, nei limiti di cui al comma 3 (v. in nota all'art. 5), delle funzioni "in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il D.P.R. n. 18/1967, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri".

Art. 5

Note all'art. 5: - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 491/1993 (per il testo della lettera b) del comma 4 si veda in nota all'art. 4): "3. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agroalimentari ed agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, ai mercati agricoli e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, lettera a), nonche' alle competenze statali in materia di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolge le seguenti funzioni: a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri; b) attivita' necessarie ad assicurare la partecipazione della Repubblica italiana all'elaborazione delle politiche comunitarie, tenendo conto delle linee di politica agricola individuate dal Comitato di cui al comma 6; c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; d) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attivita' di indirizzo e coordinamento nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati; e) attivita' previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle regioni stabilite dall'art. 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione". - La legge n. 88/1988 reca: "Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli". - La legge n. 730/1985 reca: "Disciplina dell'agriturismo". - Il D.P.R. n. 18/1967 reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri". - La legge n. 157/1992 reca: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Art. 6

2.La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche esercita le funzioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, e sovraintende alla gestione dei beni dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali e di quelli di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3.Le funzioni di cui alle lettere h), m) ed n) del comma 1 sono svolte fatte salve le competenze degli altri dicasteri.

Note all'art. 6: - La lettera d), comma 4, dell'art. 2 della citata legge n. 491/1933 prevede il trasferimento al Ministero, nei limiti di cui al comma 3 (v. in nota all'art. 5), delle funzioni "in materia di opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria della acque irrigue di rilevanza nazionale, ivi comprese quelle gia' esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale connesso, da adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso art. 3 della citata legge n. 488 del 1992". - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 804/1948 (Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato) e' il seguente: "Art. 2. - I servizi forestali sono esercitati al centro da una Direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la quale presiede anche all'amministrazione del personale forestale. La Direzione generale sostituisce il Comando centrale della soppressa Milizia nazionale forestale gia' previsto nell'art. 1 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489. Conseguentemente e' istituito un posto di Direttore generale (grado 4›). Ai servizi di ragioneria provvede la Ragioneria centrale presso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste". - Si trascrive inoltre l'art. 33 della legge n. 991/1952 (Provvedimenti in favore dei territori montani): "Art. 33 (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste). - La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di Direttore generale per l'economia montana e per le foreste. Oltre le funzioni fin qui esercitate, alla suddetta Direzione generale spetta anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attivita' contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali e' prevista l'erogazione". - L'art. 68 del D.P.R. n. 616/1977, in materia di delega e di trasferimenti di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, e' cosi' formulato: "Art. 68 (Azienda di Stato per le foreste demaniali). - L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione. Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva della aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa. Dal trasferimento possono essere altresi' esclusi, ove non destinabili ad attivita' di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all'art. 113. Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse. L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, puo' avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni".

Art. 7
Art. 8

Note all'art. 8: - L'art. 11 del D.Lgs. n. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' cosi' formulato: "Art. 11. - 1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorita', riservano una quota dei posti di dirigente della dotazione complessiva della medesima qualifica per l'inquadramento del personale specificamente qualificato nello svolgimento di attivita' relative ai sistemi informativi automatizzati, purche' in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica. 2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi informativi impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati. 3. Il personale addetto alle attivita' relative ai sistemi informativi automatizzati puo' essere tenuto alle prestazioni lavorative anche in ore notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi ed i turni previsti dai contratti collettivi". - Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993, gia' citato, come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario". - Il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge n. 491/1993, gia' citata, e' cosi' formulato: "3. Presso il Ministero opera un servizio ispettivo, nell'ambito del personale esistente, con lo scopo di verificare la legittimita' e la regolarita' degli interventi di mercato e della erogazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo disposte dall'AIMA, anche avvalendosi del reparto operativo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 8, per l'effettuazione di accessi ed ispezioni presso le imprese".

Art. 9

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DIANA, Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994

Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 18