DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1994, n. 210

Type DPR
Publication 1994-02-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 12/04/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'art. 384 con il quale rimangono in vigore le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 538, ed in particolare l'art. 13 che autorizza gli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie appartenenti al Corpo forestale dello Stato a portare armi, ed il successivo art. 29 che stabilisce che fino all'emanazione del regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo forestale dello Stato continueranno ad applicarsi le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, commi 1 e 2;

Visto l'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia, fatte salve le rispettive attribuzioni e la normativa del vigente ordinamento;

Visto l'art. 30 del testo aggiornato della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Visto l'art. 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;

Ritenuto di dover determinare le caratteristiche dell'armamento per il personale del Corpo forestale dello Stato che svolge funzioni di polizia;

Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 10 dicembre 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia;

E M A N A il seguente regolamento:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Generalita'

1.L'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al personale del Corpo che svolge funzioni di polizia e' adeguato e proporzionato alle esigenze dei compiti istituzionali e delle altre attribuzioni operative affidate.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Se ne trascrive l'art. 384: "Art. 384 (Applicabilita'). - Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, per quelli addetti agli uffici giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Tribunali militari ed all'Avvocatura dello Stato, nonche' per il personale contemplato dall'art. 300. Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato con esclusione di quelle riguardanti la composizione e le attribuzioni del relativo Consiglio di amministrazione". - Il D.Lgs. n. 804/1948 reca: "Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato". Se ne trascrivono gli articoli 13 e 29: "Art. 13. - Al personale del gruppo A ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; alle guardie scelte ed alle guardie e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria; al personale del gruppo A, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie, anche quella di agente di pubblica sicurezza". "Art. 29. - Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per interno e per la grazia e giustizia, si provvedera' ad emanare un regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo forestale dello Stato. Fino a quando tale regolamento non sara' emanato, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nel presente decreto, le disposizioni del regolamento approvato con il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997". - Il R.D. n. 1997/1929 approva il regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'amministrazione forestale, l'ordinamento della milizia nazionale forestale e l'azienda delle foreste demaniali dello Stato. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Si trascrive l'art. 16 della legge n. 121/1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza: "Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso". - L'art. 30 della legge n. 110/1975 e' cosi' formulato: "Art. 30 (Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato). - Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonche' gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro per l'interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato". - Si trascrive l'art. 7 della legge n. 36/1990: "Art. 7. - 1. Ai soli fini della difesa personale e' consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'art. 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attivita' svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonche' di concessione gratuita della licenza. 3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresi' le condizioni di applicabilita' della medesima disciplina al personale cessato dal servizio".

Art. 2

Armamento

Art. 3

Armamento individuale - Definizione

1.L'armamento individuale e' costituito dalle armi assegnate nominativamente in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio agli aventi diritto appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

2.Esso consta di una pistola semiautomatica, corrispondente alle caratteristiche di cui all'art. 9.

Art. 4

Armamento di reparto - Definizione

1.Costituiscono armamento di reparto le armi in carico alle scuole, uffici e strutture. Tali armi sono distribuite al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, comandato in operazioni di servizio e, secondo le esigenze, in attivita' addestrative ed esercitazioni.

Art. 5

Assegnazione e consegna delle armi

2.Con ordine di servizio il responsabile delle scuola, ufficio o struttura determina l'armamento di reparto che deve essere consegnato al personale comandato in operazioni di servizio oppure in attivita' addestrative ed esercitazioni e provvede per la consegna.

3.La consegna dell'armamento al personale del Corpo forestale dello Stato diverso da quello indicato nell'art. 3 e nell'art. 8 puo' essere disposta solo per motivi di assoluta necessita', allorche' detto personale e' impiegato in operazioni di polizia o soccorso pubblico, sempreche' venga svolta apposita attivita' addestrativa.

Art. 6

Doveri dell'assegnatorio

2.L'armamento individuale deve essere immediatamente versato alla scuola, ufficio o struttura di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonche' in ogni altro caso previsto dall'ordinamento, ovvero quando l'amministrazione lo disponga con proprio provvedimento.

3.L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato alla scuola, ufficio o struttura di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze di servizio.

Art. 7

Gestione e custodia dell'armamento

1.L'armamento, ad esclusione di quello assegnato in dotazione individuale, e' gestito dall'ufficio del consegnatario presso le scuole, uffici e strutture che ne curano la custodia in una o piu' armerie, in relazione alle rispettive esigenze.

2.Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, con porte e vani luce blindati e/o dotate di inferriate e grate; devono altresi' disporre di idonee serrature e di congegni di allarme.

3.Presso gli uffici e strutture sprovvisti di armerie il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabile all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche tecnicamente idonee e in ambienti adeguati.

Art. 8

Armamento di reparto - Costituzione

Capo II CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO

Art. 9

Pistola semiautomatica

1.La pistola semiautomatica in dotazione individuale, di reparto e da addestramento deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm; chiusura: stabile o metastabile o a massa; ripetizione: semiautomatica; alimentazione: serbatoio mobile; capacita' caricatore: non inferiore a 8 cartucce; azione: singola ovvero singola e doppia; sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane automatica mediante blocco del percussore; tacca di mira: fissa; lunghezza canna: da 95 a 140 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 1400 gr.

Art. 10

Pistola mitragliatrice

1.La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm; chiusura: stabile o a massa; ripetizione: semiautomatica e automatica; alimentazione: serbatoio mobile; capacita': da 10 a 40 cartucce; sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura; mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione, ottiche o notturne; lunghezza canna: da 100 a 250 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.

Art. 11

Fucile o carabina ad anima rigata

1.Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 5,56 mm o 7,62 mm; chiusura: stabile o metastabile o a massa; ripetizione: semiautomatica e/o automatica; alimentazione: serbatoio mobile; capacita': non inferiore a 5 cartucce; sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura; mire: registrabili in direzione ed elevazione, ottiche o notturne; lunghezza canna: non inferiore a 30 cm; peso in ordine d'impiego: non superiore a 5 kg, eventuali accessori esclusi.

Art. 12

A r t i f i c i

1.Gli artifici in dotazione di reparto sono illuminanti e da segnalazione.

2.Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati e sono impiegabili con apposito dispositivo di lancio.

Capo III DOTAZIONI VARIE

Art. 13

A c c e s s o r i

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