DECRETO 10 febbraio 1994, n. 212
Entrata in vigore del decreto: 14/4/1994
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, recante norme sul rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per il recupero delle somme che, da riscontri effettuati dall'Amministrazione finanziaria, risultano non dovute;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la comunicazione n. 642 del 24 gennaio 1994 effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'Amministrazione finanziaria effettua controlli preventivi, con procedure automatizzate realizzate dall'anagrafe tributaria, dei dati forniti dalle aziende di credito italiane sub-depositarie e dagli enti internazionali equiparati di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, in ordine ai soggetti non residenti, ai titoli del debito pubblico depositati ed ai proventi spettanti, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto-legge n. 377.
2.Le richieste trasmesse che contengono dati incompleti o irregolari sono annullate da parte dell'Amministrazione finanziaria che ne informa per via telematica l'azienda interessata.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Per il testo del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 377/1993 si veda in nota all'art. 2. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 2 del D.L. n. 377/1993: "Art. 1, comma 4. - Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub-depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia". "Art. 2. - 1. Ai fini dell'applicazione, in base all'art. 1, del trattamento tributario degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico previsto dalle convenzioni e accordi internazionali, le aziende di credito italiane sub-depositarie e gli enti ad esse equiparati devono acquisire la certificazione rilasciata dall'autorita' fiscale estera, i dati identificativi dei soggetti non residenti, nonche', anche in via telematica, i dati relativi alla individuazione dei titoli e dei periodi di possesso dei medesimi. La predetta documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni. 2. La documentazione riguardante ciascun soggetto puo' essere unica, anche nel caso di possesso di titoli del debito pubblico aventi scadenze diverse, ed ha valore per l'intero anno solare in cui e' prodotta, ovvero per il minor periodo per il quale sussistano le condizioni cui e' subordinata l'applicazione del trattamento tributario previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali di cui all'art. 1, comma 1".
Art. 2
1.L'Amministrazione finanziaria effettua, attraverso i propri uffici, controlli successivi in base alla documentazione contenente i dati identificativi dei soggetti non residenti e la certificazione rilasciata dall'autorita' fiscale estera, nonche' i dati relativi all'individuazione dei titoli e dei periodi di deposito, anche mediante accessi diretti presso le sedi delle aziende di credito che detengono la documentazione stessa, come previsto dall'art. 2 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467.
2.Gli enti internazionali equiparati debbono inviare, ai fini dei relativi controlli, la documentazione di cui al comma 1 al rappresentante in Italia nominato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 377 del 1993.
3.Qualora dai controlli eseguiti a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, risultino corrisposte somme non dovute, il Ministero delle finanze procede, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di accreditamento delle somme stesse da parte della Banca d'Italia, a segnalare al Ministero del tesoro, alle aziende di credito sub-depositarie ed agli enti internazionali equiparati l'ammontare dell'avvenuto indebito pagamento.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 2 del D.L. n. 377/1993 si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 3 del medesimo decreto e' il seguente: "Art. 3. - 1. Qualora da riscontri dell'Amministrazione finanziaria, effettuati anche mediante controlli a campione sulla base di criteri selettivi stabiliti nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento, risultino sconosciute somme non dovute, il Ministero del tesoro procede al recupero mediante compensazione con i successivi versamenti da effettuare alle aziende di credito sub-depositarie. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per lo stesso recupero. 2. Qualora non sia possibile operare, in tutto o in parte, la compensazione indicata nel comma 1, il Ministero del tesoro procede nei confronti delle aziende di credito sub-depositarie al recupero diretto delle somme indebitamente corrisposte e non compensate. 3. Sulle somme di cui ai commi 1 e 2 e' dovuto, a titolo di sanzione amministrativa, un importo pari al 10 per cento annuo delle somme stesse a decorrere dall'avvenuto indebito pagamento".
Art. 3
1.Sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 2, comma 3, il Ministero del tesoro provvede al recupero delle somme indebitamente corrisposte, compreso l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, mediante compensazione con i successivi versamenti da effettuare alle aziende di credito sub-depositarie ed agli enti internazionali equiparati entro il termine di trenta giorni dalla data della segnalazione stessa, anche se riguardanti cedole e scarti di emissione relativi ad altri titoli.
2.Qualora non sia possibile procedere in tutto o in parte alla compensazione il Ministero del tesoro provvede al recupero diretto delle somme indebitamente corrisposte anche nei confronti degli enti internazionali equiparati.
3.Per il recupero diretto il Ministero del tesoro provvede alla notifica all'azienda di credito sub-depositaria o all'ente internazionale equiparato dell'avviso di riscossione contenente l'indicazione della somma dovuta e dell'importo della sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, nonche' dei termini e delle eventuali modalita' di pagamento.
4.La quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente deve essere consegnata al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'avviso di riscossione. Trascorso tale termine il Ministero del tesoro da' corso alla riscossione coattiva ed esclude per un anno l'azienda di credito o l'ente internazionale equiparato dalla procedura accelerata di pagamento prevista dal decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 377/1993 si veda in nota all'art. 2.
Art. 4
1.Per il recupero di somme non dovute risultanti da controlli effettuati successivamente al termine di novanta giorni previsto dall'art. 2, comma 3, il Ministero delle finanze provvede alla notifica all'azienda di credito sub-depositaria o all'ente internazionale equiparato dell'avviso di riscossione contenente, oltre alle informazioni di cui all'art. 3, comma 3, la motivazione del recupero, con riferimento al responsabile dell'indebito pagamento.
2.Qualora la responsabilita' dell'indebito pagamento venga attribuita all'azienda di credito sub-depositaria o all'ente internazionale equiparato, questa deve adempiere agli obblighi di pagamento con le modalita' di cui all'articolo 3.
3.Qualora, invece, la responsabilita' dell'indebito pagamento venga attribuita all'effettivo beneficiario o ad altri soggetti intermediari, l'azienda di credito sub-depositaria o l'ente internazionale equiparato procede all'azione di recupero in conformita' ad apposite convenzioni da stipulare di volta in volta tra le aziende di credito sub-depositarie o gli enti internazionali equiparati e il Ministero delle finanze, con l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro del tesoro BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 233
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