DECRETO 16 febbraio 1994, n. 213
Entrata in vigore del decreto: 14/4/1994
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE
Visto l'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1991)" il quale prevede l'emanazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di un decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, su proposta del Ministro dei trasporti, per la modifica del decreto ministeriale 14 dicembre 1987, n. 601, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacita' di trasporto su strada;
Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' stata data attuazione alla direttiva del Consiglio 84/467/CEE del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada;
Vista la direttiva del Consiglio 90/398/CEE del 24 luglio 1990, che modifica la direttiva 84/467/CEE;
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 5 maggio 1993;
Visto l'art. 41, comma 10, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che prevede il principio del contingentamento delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;
Visto l'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva 90/398/CEE;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti formulata con note 2 aprile 1993, n. U.L. VAR5/10-13 (1891) e 9 dicembre 1993 n. U.L.
VAR5/10-13;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'art. 1 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il presente regolamento fissa le norme di attuazione della direttiva n. 84/647/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva n. 90/398/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, anche in deroga all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 2. La direttiva 90/398/CEE, avente forza di legge ai sensi dell'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pubblicata unitamente al presente decreto, insieme alla direttiva n. 84/647/CEE". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' il seguente: "Art. 68 (Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi). - 1. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno apportate le modifiche ad decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacita' di trasporto su strada". - Il testo dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' il seguente: "Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco 'A' allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1". - Il decreto ministeriale 14 dicembre 1987, n. 601, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988. - La direttiva 90/398/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 78 del 4 ottobre 1990. - Il testo dell'art. 41, comma 10, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' il seguente: "10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate". - Il testo dell'art. 84 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e' il seguente: "Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso. 2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunita' europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro. 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni. 4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonche' i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. 5. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della prescritta licenza. 6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, e' autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalita' per il rilascio della carta di circolazione. 7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila se trattasi di altri veicoli. 8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dalla carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.L'art. 2 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri della CEE, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati ed autosnodati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro della CEE, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato medesimo. 2. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e titolare di autorizzazione puo' utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati ed autosnodati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni".
Art. 3
1.L'art. 3 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Dal contratto di locazione o da estratto autentico del medesimo o, qualora si tratti di impresa stabilita in un altro Stato membro, da documenti equivalenti rilasciati da un'autorita' competente dello Stato stesso, deve risultare: a) il nome dell'impresa locatrice e di quella locataria, la data e la durata del contratto, nonche' i dati di identificazione del veicolo locato; b) che l'impresa locatrice e' iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazione ovvero, qualora non si tratti di impresa nazionale, che essa e' stabilita in un altro Stato membro della CEE; c) che oggetto del contratto e' esclusivamente la locazione dei veicoli di cui all'art. 2; d) che i veicoli locati devono rimanere nella disponibilita' esclusiva dell'impresa che li utilizza per la durata del contratto di locazione; e) che i veicoli locati devono essere guidati esclusivamente dal titolare dell'impresa che li utilizza o dal suo personale".
Art. 4
1.L'art. 4 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Ai fini della verifica delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 l'impresa locataria conserva, a bordo dei veicoli locati: a) la documentazione, in originale o copia autentica, di cui all'art. 3; b) qualora il conducente sia persona diversa dal locatario, l'originale o una copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del conducente stesso".
Art. 5
1.Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro: PALADIN
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 67
Direttiva del consiglio del 24 luglio 1990-art. 1
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1990 che modifica la direttiva 84/647/CEE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (90/398/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che in conformita' dell'articolo 8 della direttiva 84/647/CEE (4) il Consiglio e' tenuto a riesaminare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2 della stessa i quali contengono clausole restrittive; considerando che tali clausole restrittive hanno portato ad una mancanza di uniformita' di applicazione della direttiva precitata nella Comunita'; che la soppressione di dette clausole puo' contribuire a migliorare la gestione finanziaria e a ridurre le spese dei trasportatori per conto proprio e per conto terzi; considerando che occorre pertanto modificare la direttiva precitata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 84/647/CEE e' modificata come segue: 1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: 2. Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio effettuato con veicoli il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia superiore a 6 t. 2) E' soppresso l'articolo 4, paragrafo 2.
Direttiva del consiglio del 24 luglio 1990-art. 2
Articolo 2 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al piu' tardi il 31 dicembre 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.
Direttiva del consiglio del 24 luglio 1990-art. 3
Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addi' 24 luglio 1990. Per il Consiglio Il Presidente C. MANNINO (1) GU n. C 296 del 24.11.1989, pag. 7 e GU n. C 150 del 19.6.1990, pag. 4. (2) GU n. C 96 del 17.4.1990, pag. 352. (3) GU n. C 124 del 21.5.1990, pag. 20. (4) GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 72.
Direttiva del consiglio del 19 dicembre 1984-art. 1
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (84/647/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che, dal punto di vista macroeconomico, l'utilizzazione dei veicoli noleggiati consente, in talune situazioni, una ripartizione ottimale delle risorse limitando lo spreco dei fattori di produzione; considerando che, dal punto di vista microeconomico, tale possibilita' introduce un elemento di elasticita' nell'organizzazione del trasporto ed incrementa in tal modo la produttivita' delle imprese; considerando che la prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada fra Stati membri (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/50/CEE (4), deve essere modificata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva: - per "veicoli" si intendono: veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o un insieme di veicoli, destinati esclusivamente al trasporto di merci; - per "veicoli noleggiati" si intendono i veicoli che, contro rimunerazione e per un determinato periodo, sono messi a disposizione di un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, previa conclusione di un contratto con l'impresa che fornisce i veicoli. (1) GU n. C 10 del 16.1.1984, pag. 91. (2) GU n. C 35 del 9.2.1984, pag. 19. (3) GU n. 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62 (4) GU n. L 27 del 4.2.1982, pag. 22.
Direttiva del consiglio del 19 dicembre 1984-art. 2
Articolo 2 Ogni Stato membro ammette che siano utilizzati nel suo territorio, ai fini del traffico tra Stati membri, veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un alto Stato membro a condizione che: 1) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di quest'ultimo Stato membro; 2) il contratto preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; 3) il veicolo noleggiato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio; 4) il veicolo noleggiato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza; 5) il rispetto delle condizioni sovraindicate sia comprovato dai seguenti documenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo; a) contratto di noleggio o estratto autenticato del contratto contenente in particolare il nome del noleggiante, il nome del noleggiatore, la data e la durata del contratto e l'identificazione del veicolo; b) qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o un foglio paga recente. I documenti di cui alle lettere a) e b) possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro.
Direttiva del consiglio del 19 dicembre 1984-art. 3
Articolo 3 1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per far si' che, per il trasporto di merci su strada, le imprese nazionali possano utilizzare alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza veicoli noleggiati, immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione nel loro territorio, sempreche' queste imprese soddisfino le condizioni stabilite nell'articolo 2. 2. Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio.
Direttiva del consiglio del 19 dicembre 1984-art. 4
Articolo 4 1. La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda, per l'utilizzazione dei veicoli presi a noleggio, condizioni meno restrittive di quelle previste agli articoli 2 e 3. 2. La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda un periodo minimo di noleggio per l'utilizzazione, da parte delle sue imprese, di veicoli presi a noleggio.
Direttiva del consiglio del 19 dicembre 1984-art. 5
Articolo 5 Fatti salvi gli articoli 2 e 3, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme relative: - all'organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, effettuati per conto terzi e per conto proprio, in particolare all'accesso al mercato e al contingentamento delle capacita' di trasporto su strada; - ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto di merci su strada; - alla formazione dei prezzi di noleggio; - all'importazione dei veicoli; - alle condizioni di accesso all'attivita' o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali.
Direttiva del consiglio del 19 dicembre 1984-art. 6
Articolo 6 Nell'allegato I della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, il testo del punto 1I, lettera d), primo comma, e' sostituito dal seguente testo: "d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprieta' dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada(1). ---------------- (1) GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 72."
Direttiva del consiglio del 19 dicembre 1984-art. 7
Articolo 7 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al piu' tardi il 30 giugno 1986 e ne informano immediatamente la Commissione.
Direttiva del consiglio del 19 dicembre 1984-art. 8
Articolo 8 Al piu' tardi il 30 giugno 1989 il Consiglio riesamina, in base ad una relazione della Commissione, corredata eventualmente di proposte, l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2.
Direttiva del consiglio del 19 dicembre 1984-art. 9
Articolo 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addi' 19 dicembre 1984. per la Commissione Il Presidente J. BRUTON
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