DECRETO 14 febbraio 1994, n. 225

Type Decreto
Publication 1994-02-14
Ultimo aggiornamento 1994-04-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20/4/1994

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 5, comma 2, della direttiva della Commissione CEE del 14 maggio 1991, n. 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera a), della direttiva n. 92/52/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, modificato da ultimo con il decreto 2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di disposizioni comunitarie in materia di additivi da impiegare negli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento, di procedere all'adozione di disposizioni nazionali;

Ritenuto di dover provvedere alle modifiche ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965 necessarie per prevedere l'impiego di taluni additivi alimentari negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;

Vista la decisione della Commissione CEE dell'8 luglio 1993, n. 93/395/CEE, che invita la Repubblica italiana a rinviare di sei mesi, a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa, le disposizioni di etichettatura intese a rendere obbligatoria la menzione "confezionato in atmosfera modificata";

Ritenuta l'opportunita' di prevedere esplicitamente la clausola di mutuo riconoscimento per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro delle Comunita' europee;

Ritenuto di dover applicare la clausola sopra citata, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche agli alimenti di che trattasi originari dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento e' consentito l'impiego degli additivi elencati nelle tabelle A e B, rispettivamente, alle condizioni ivi indicate. Dette tabelle fanno parte integrante dell'allegato I al decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 2 agosto 1993, n. 582.

2.Negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi e' consentito impiegare, oltre agli additivi riportati nelle tabelle A e B, anche gli additivi previsti, rispettivamente, dalle norme del Codex Alimentarius "Codex STAN 72-1981" e "Codex STAN 156-1987", alle condizioni ivi previste.

3.Per l'imballaggio degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento e' consentito l'impiego delle seguenti sostanze: E 938 argon, E 939 elio ed E 941 azoto.

4.Sulla confezione degli alimenti trattati con le sostanze di cui al comma 3 deve essere riportata, la dizione "confezionato in atmosfera modificata".

5.Le sostanze E 938 argon, E 939 elio ed E 941 azoto devono possedere i requisiti di purezza riportati nella tabella C.

6.Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 non si applicano agli alimenti per lattanti ed agli alimenti di proseguimento legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunita' europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge n. 283/1962, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e' il seguente: "E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: a)-f) (omissis): g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali". - Il testo dell'art. 22 della medesima legge n. 283/1962 e' il seguente: "Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita' pubblichera' con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti". - Il testo dell'art. 5, comma 2, della direttiva n. 91/321/CEE, sugli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento, e' il seguente: "2. Le disposizioni relative all'autorizzazione di additivi nella fabbricazione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento saranno emanate con una direttiva del Consiglio". - Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera a), della direttiva n. 92/52/CEE, e' il seguente: "2. Inoltre i prodotti di cui all'art. 1 devono essere conformi: a) agli articoli 3 e 6 della direttiva n. 91/321/CEE o alle relative norme internazionali stabilite dal Codex Alimentarius". - I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il D.M. 31 marzo 1965, prima del presente decreto, sono i seguenti: 19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966; 28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16 agosto 1967; 20 febbraio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5 aprile 1968; 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968; 12 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 14 aprile 1969; 10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 1969; 12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 29 agosto 1969; 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971; 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 26 maggio 1971; 30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1971; 9 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 25 maggio 1972; 1 luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 19 luglio 1972; 20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978; 16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1979; 7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28 maggio 1980; 21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9 febbraio 1981; 14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981; 14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio 1983; 1 agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983; 29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2 dicembre 1983; 13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1984; 20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 1985; 31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 18 novembre 1972; 22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 28 luglio 1973; 29 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15 gennaio 1974; 6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3 aprile 1974; 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 30 dicembre 1975; 31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 5 maggio 1976; 15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976; 30 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1977; 18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1978; 28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19 agosto 1978; 7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1986; 18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 1986; 12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1987; 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989; 24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 1990; 6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993; 2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si trascrive il testo degli articoli 11 e 12 dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, ratificato con legge n. 300/1993: "Art. 11. - Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente". "Art. 12. - Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente". Nota all'art. 1: - L'allegato 1 al D.M. 31 marzo 1965 riporta l'elenco degli additivi che possono essere impiegati negli alimenti, i casi e le dosi d'impiego ed i requisiti generali e specifici di purezza che gli additivi devono possedere.

Art. 2

1.E' consentita per sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'utilizzazione in sede di produzione delle scorte giacenti di materiali di confezionamento e la fabbricazione di prodotti conformi alle precedenti disposizioni.

2.E' consentita altresi' la vendita fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli di cui al comma 1.

Il Ministro: GARAVAGLIA

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 17

Tabella A

TABELLA A ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI PER LATTANTI IN BUONA SALUTE (1) N. CEE Denominazione Livello massimo (*) - - - E 270 Acido lattico (solo forma L (+)) (2) quanto basta E 330 Acido citrico quanto basta E 306 Estratto ricco di tocoferolo 10 mg/l E 307 Alfa-tocoferolo (singolarmente E 308 Gamma-tocoferolo o in E 309 Delta-tocoferolo combinazione) E 322 Lecitina (3) 5 g/l E 471 Mono e digliceridi degli acidi grassi (3) 4 g/l

Tabella B

TABELLA B ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO PER SOGGETTI IN BUONA SALUTE (1) N. CEE Denominazione Livello massimo () - - - E 270 Acido lattico (solo forma L (+)) (4) quanto basta E 330 Acido citrico quanto basta E 306 Estratto ricco di tocoferolo 10 mg/l E 307 Alfa-tocoferolo (singolarmente E 308 Gamma-tocoferolo o in E 309 Delta-tocoferolo combinazione) E 322 Lecitina (3) 5 g/l E 471 Mono e digliceridi degli acidi grassi (3) 4 g/l E 407 Carragenine (5) 0,3 g/l E 410 Farina di semi di carruba (5) 1 g/l E 412 Gomma di guar (5) 1 g/l ------------ () I livelli massimi di uso indicati si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante. (1) I prodotti alimentari specificatamente formulati destinati ai lattanti e gli alimenti di proseguimento, possono contenre E 414 gomma d'acacia (gomma arabica) e E 551 biossido di silicio provenienti dall'aggiunta di preparazioni nutritive contenenti non oltre 10 g/kg di ciascuna di queste sostanze, nonche' E 421 mannitolo, quando venga usato come coadiuvante per la vitamina B12 (non meno di una parte di vitamina B12 in 1.000 parti di mannitolo). (2) Per la produzione di preparati per lattanti si possono usare colture produttrici di acido L (+) - lattico non patogene. (3) Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta piu' di una delle sostanze E 322 e E 471, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in misura corrispondente alla parte relativa, presente in tale prodotto alimentare, dell'altra sostanza. (4) Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici di acido L (+) - lattico non patogene. (5) Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta piu' di una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantita' delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

Tabella C

TABELLA C REQUISITI DI PUREZZA E 938 Argon: aspetto: gas incolore e inodore; tenore: non meno del 99,999. Non deve contenere: ossigeno: piu' di 3 vpm; acqua: piu' di 3 vpm; CnHn: piu' di 0,1 vpm. E 939 Elio: aspetto: gas incolore e inodore; tenore: non meno del 99,998. Non deve contenere: ossigeno: piu' di 5 vpm; acqua: piu' di 3 vpm; CnHn: piu' di 1 vpm. E 941 Azoto: aspetto: gas incolore e inodore; solubilita': 1 volume di azoto si scioglie in 62 volumi di acqua ed in circa 10 volumi di alcol, a 20 e alla pressione di 101 kPa; tenore: non meno del 99,5% (v/v) di azoto; monossido di carbonio: non piu' di 5 ppm (v/v); anidride carbonica: non piu' di 300 ppm (v/v); ossigeno: non piu' di 200 ppm (v/v); monossido di azoto ed ossido di azoto: non piu' di 2 ppm per entrambe le impurezze; acqua: non piu' di 120 ppm; zolfo totale: non piu' di 1 ppm.

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