DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. 283

Type DPR
Publication 1994-03-24
Ultimo aggiornamento 1994-05-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26/05/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce nuove funzioni al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed in particolare l'art. 18 che prevede la ridefinizione del quadro organizzativo e funzionale del Ministero;

Considerato che l'attuazione dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, comporta l'abrogazione dei precedenti atti che disciplinano l'organizzazione del Ministero;

Considerato che, a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1 e 2, e' attribuito alla potesta' regolamentare del Governo il compito di provvedere all'organizzazione interna dei Ministeri e delle pubbliche amministrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito della disciplina

1.Il Ministero del bilancio e della programmazione economica - di seguito denominato "Ministero" - e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 48/1967 reca: "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica". - Il D.P.R. n. 505/1972 reca norme sul riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica. - Il D.P.R. n. 878/1986 reca: "Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il testo dell'art. 18 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) e' il seguente: "Art. 18 (Norme organizzatorie per la prima attuazione). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed ai fini dell'attuazione dei compiti da esso previsti e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse, anche in connessione con il processo di integrazione economica europea, si procede alla definizione del quadro organizzatorio e funzionale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle attribuzioni ad esso demandate dall'ordinamento, in modo da individuare le funzioni in relazione a complessi di materie omogenee e organicamente collegate dal perseguimento dei fini di politica economica che attengono alle competenze istituzionali del Ministero ed in particolare alla definizione della politica economica e di bilancio, al coordinamento delle politiche settoriali e sociali e alle politiche di sviluppo del territorio e delle aree depresse. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e d'altro livello dirigenziale e delle corrispondenti funzioni si procede, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalita' di cui all'art. 14, comma 5, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonche' di razionalizzazione delle funzioni, articolazioni degli uffici per funzioni omogenee e integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali. 2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica cura i compiti connessi al coordinamento delle azioni proposte e realizzate dalle amministrazioni ed enti pubblici nelle aree depresse, alla valutazione dei risultati e alla stima degli effetti degli interventi previsti o programmati, nonche', per l'insieme delle aree depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale del territorio nazionale, le funzioni svolte dal soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno relative al processo di integrazione europea ed ai rapporti con la CEE per il coordinamento o la programmazione degli interventi cofinanziati dalla stessa Comunita' sui fondi strutturali ai predetti fini di sviluppo delle aree depresse".

Art. 2

Funzioni del Ministero

1.Spettano al Ministero le funzioni relative alla politica economica, finanziaria, di bilancio e degli investimenti pubblici, al coordinamento dei programmi economici di settore e alle politiche di coesione.

Art. 3

Ministro e uffici ausiliari

1.Il Ministro del bilancio e della programmazione economica - di seguito denominato "Ministro" - e' l'organo di governo del Ministero e ne determina gli indirizzi.

2.Il Ministro e' coadiuvato dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della Segreteria particolare e dal capo dell'Ufficio stampa. (Il comma 3 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). 4. La responsabilita' dell'Ufficio legislativo e' affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il capo di Gabinetto. 5. Con l'Ufficio legislativo collaborano anche gli altri uffici di livello dirigenziale che, su richiesta del responsabile dell'ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali al funzionamento dell'ufficio stesso. 6. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo politicoamministrativo, previste dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro emana le direttive per il coordinamento delle attivita' istituzionali delle strutture di cui agli articoli 4, 10 e 11 e dei programmi di cui all'art. 12 e ne verifica, anche attraverso il capo di Gabinetto, la coerente attuazione. 7. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica.

Note all'art. 3: - L'art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) cosi' dispone: "1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi". - L'art. 14 del sopracitato D.Lgs. n. 29/1993, cosi' dispone: "1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota-parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati. 2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi. 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".

Art. 4

Strutture del Ministero

Art. 5

Segreteria generale della programmazione economica

1.La segreteria generale della programmazione economica svolge le funzioni relative alla definizione ed al controllo dell'attuazione della politica economica e di bilancio, avvalendosi anche dell'ISCO e dell'ISPE. Per tali istituti la segreteria sottopone al Ministro le proposte di direttive tecniche da impartire annualmente.

Art. 6

Servizio per la contrattazione programmata

1.Il servizio per la contrattazione programmata elabora, stipula e verifica l'esecuzione dei contratti di programma, dei contratti di impresa, degli accordi e delle intese di programma.

Art. 7

Servizio per le politiche di coesione

1.Il servizio per le politiche di coesione coordina gli interventi di riequilibrio territoriale, valuta gli effetti degli interventi nelle areee depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale, coordina gli interventi cofinanziati dalla Comunita' economica europea nell'ambito delle politiche di coesione.

Art. 8

Servizio per gli affari generali e del personale

1.Il servizio per gli affari generali e del personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; sovrintende alla gestione del personale; provvede inoltre alle seguenti attivita': gestione dei rapporti organizzativi e dei sistemi informatizzati e statistici, gestione degli affari finanziari e contabili, gestione delle attivita' contrattuali, vigilanza sugli enti esterni, controllo sulla gestione interna del Ministero.

Art. 9

Servizio per l'attuazione della programmazione economica

1.Il servizio per l'attuazione della programmazione economica assicura l'istruttoria per le decisioni del CIPE, svolge le funzioni di segreteria del Comitato in materia economica, e verifica l'attuazione dei relativi deliberati.

Art. 10

Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

1.Il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ha compiti di istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimento dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende.

Art. 11

Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici

1.Il nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici provvede alla verifica dell'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamenti pubblici e propone le conseguenti iniziative da adottare.

Art. 12

Consiglieri ministeriali

1.I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano, in collegamento funzionale con i singoli servizi, la gestione di programmi volti al perseguimento di obiettivi specifici di politica economica e finanziaria.

Art. 13

Osservatorio delle politiche regionali

1.L'osservatorio delle politiche regionali, costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, espleta il monitoraggio sugli interventi nelle aree depresse verificandone l'andamento e l'efficacia, e propone le iniziative necessarie per il miglioramento degli interventi stessi.

Nota all'art. 13: - L'art. 4 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) cosi' dispone: "1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e' costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso e' composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati. 2. L'Osservatorio e' tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. 3. Spetta all'Osservatorio: a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi; b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione; c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie; d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualita' dei servizi pubblici nelle aree depresse; e) comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio stesso. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonche' il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attivita' dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non puo' essere superiore complessivamente alle trenta unita', con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennita' da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attivita' ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5".

Art. 14

Conferenza dei dirigenti generali

1.La conferenza dei dirigenti preposti ai servizi dirigenziali generali provvede, su richiesta del Ministro, all'esame delle questioni attinenti a piu' servizi e all'armonizzazione delle attivita' attribuite alle diverse strutture.

2.Alle riunioni, convocate dal Ministro, partecipano i direttori dei nuclei di cui agli articoli 10 e 11, e i consiglieri ministeriali di cui all'art. 12, ove si tratti di argomenti connessi ai programmi loro affidati.

3.Le riunioni della conferenza sono presiedute dal Ministro o, per sua delega, dal dirigente generale di livello piu' elevato.

4.Ogni tre anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, cui provvede la conferenza dei dirigenti generali al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Sulla base della verifica, il Ministro adotta gli opportuni provvedimenti.

Art. 15

(L'art. 15 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Art. 16

Struttura interna dei servizi dirigenziali generali

1.L'articolazione interna dei servizi e le relative funzioni sono disposte con decreto del Ministro.

Art. 17

Piante organiche

1.Alla rideterminazione delle piante organiche del Ministero si provvedera' ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota all'art. 17: - L'art. 14 del sopracitato D.Lgs. n. 96/1993 cosi' dispone: "1. Il personale della soppressa Agenzia cessa dal rapporto di impiego decorsi centottanta giorni dalla data del 15 aprile 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. 2. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 1, il personale in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, cessato dal servizio ai sensi del predetto comma 1, ha facolta' di presentare domanda per l'assunzione, con le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le publiche amministrazioni cui sono attribuite le competenze ai sensi del presente decreto. 3. Sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalita' rivestite dal personale di cui al comma 2 nella soppressa Agenzia e le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, ed assegna, proporzionalmente, detto personale alle amministrazioni indicate nello stesso comma 2. 4. I dipendenti assegnati con le procedure di cui al comma 3 sono collocati in soprannumero nella posizione iniziale delle qualifiche identificate ai sensi del comma 3 medesimo; il trattamento economico e' determinato computando l'anzianita' pregressa maturata. 5. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rideterminati, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato art. 31, e comunque entro il 15 aprile 1994, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale. 6. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo, ai fini del trattamento pensionistico, si applica la legge 7 febbraio 1979, n. 29". Successivamente, l'art. 7 del D.L. 7 febbraio 1994, n. 95, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, non convertito in legge, ha disposto la sostituzione dell'intero art. 14 di cui sopra. Detto decreto e' stato sostituito dal D.L. 9 aprile 1994, n. 228, in corso di conversione in legge, il cui art. 7 ha sostituito anch'esso l'indicato art. 14; in particolare se ne trascrive il testo del comma 4: "4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorita' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni alle quali sono state attribuite competenze ai sensi del presente decreto, nonche' alle altre amministrazioni statali, regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonche' alle aziende municipalizzate. Entro il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per il personale non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento di mobilita', ferma restando anche per il personale assegnato ad altre amministrazioni l'applicabilita' dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato art. 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono all'attribuzione dei posti, come sopra rideterminati, al personale gia' di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore e successivamente provvedono all'inquadramento del personale proveniente dal ruolo transitorio ad esaurimento". Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del sopracitato D.Lgs. n. 29/1993: "Art. 30 (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative". "Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto) - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale; b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b); c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle. 2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalita' di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro. 3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche. 5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3. 6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), e' consentitta l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base dei criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta".

Art. 18

(L'art. 18 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1994

Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 6, con esclusione degli

articoli 3, comma 3, 15 e 18, ai sensi della delibera della Sezione del controllo adottata nell'adunanza del 2 maggio 1994.

Note all'art. 18: - L'art. 5 della legge n. 48/1967 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica) disponeva: "Il Ministero del bilancio e della programmazione economica esercita i compiti ad esso demandati dalla presente legge mediante i seguenti uffici: a) Segreteria della programmazione; b) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica; c) Direzione per gli affari generali. All'amministrazione del personale provvede un apposito servizio". - L'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 505/1972 (Riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica), come sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, disponeva: "Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio delle attribuzioni spettantegli a norma della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, e' ordinato come segue: 1) Segreteria generale della programmazione economica; 2) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica". - L'art. 2, comma 3, del sopracitato D.P.R. n. 505/1972 disponeva: "Presso la segreteria generale della programmazione economica e' costituito nei limiti dei posti di organico previsti con separato provvedimento, un gruppo di consiglieri ministeriali che assolvono ai loro compiti in conformita' alle direttive del Ministro". - L'art. 63 della legge n. 219/1981 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti", disponeva: "Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica puo' assumere personale nel limite di tre unita', avvalendosi dei contratti di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 248, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, omesso il parere del comitato tecnico scientifico. Per le medesime esigenze il limite di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma e' elevato di 10 unita'". - L'art. 4, comma 1, della legge n. 181/1982 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)", disponeva: "In via transitoria, e fino a quando non sara' stato riordinato il Ministero del bilancio e della programmazione economica, e' istituito presso la Segreteria generale della programmazione economica, alle dirette dipendenze del Segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, ed in via preliminare all'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio dei Ministri". - L'art. 1, comma 1, della legge n. 878/1986 (Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica) disponeva: "Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, e' disciplinato dalle norme della presente legge". - L'art. 2, comma 1, della sopracitata legge n. 878/1986 disponeva: "Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e' posto alle dirette dipendenze del Segretario generale della programmazione economica". - L'art. 7, comma 1, della sopracitata legge n. 878/1986 disponeva: "Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, definisce con proprio decreto l'organizzazione e le procedure e impartisce le direttive per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo e della responsabilita' collegiale dei suoi membri nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1. E' condizione necessaria per il funzionamento del Nucleo che siano nominati ed in servizio almeno i due terzi dei suoi membri. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica rende noti, preliminarmente all'apertura delle istruttorie affidate al Nucleo, i metodi, le tecniche ed i parametri di valutazione". - L'art. 6, comma 1, del sopracitato D.Lgs. n. 29/1993 cosi' dispone: "1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente". - L'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 505/1972 come sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, disponeva: "Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca. Il servizio cui e' preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue: a) ufficio I: affari generali; b) ufficio II: amministrazione del personale; c) ufficio III: affari finanziario-contabili. Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente. Presso il servizio e' costituito l'ufficio organizzazione cui e' preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore". - L'art. 3 del sopracitato D.P.R. n. 505/1972 disponeva: "Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la segreteria generale della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni: 1) divisione per l'elaborazione dei documenti programmatici; 2) divisione per la programmazione a breve termine e per l'impostazione generale del bilancio dello Stato; 3) divisione per la programmazione delle attivita' di formazione, cultura e ricerca scientifica; 4) divisione per la programmazione dell'assetto territoriale e dell'ambiente naturale ed urbano; 5) divisione per la programmazione dei trasporti e comunicazioni e delle opere pubbliche; 6) divisione per la programmazione delle attivita' industriali e del commercio interno e internazionale; 7) divisione per la programmazione delle attivita' agricole; 8) divisione per la programmazione delle attivita' dei servizi; 9) divisione per la programmazione delle attivita' sociali; 10) divisione per i rapporti con le regioni ai fini della programmazione economica; 11) divisione per le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti; 12) divisione per l'organizzazione dei rapporti internazionali, dei rapporti con la Comunita' economica europea e con gli altri organismi internazionali; 13) divisione per le ricerche ed indagini affidate ad enti pubblici ed istituti privati e per i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico; 14) divisione per i servizi di documentazione e biblioteca". - L'art. 5 del sopracitato D.P.R. n. 505/1972 disponeva: "Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni: 1) divisione per i rapporti attuativi in materia di finanza pubblica; 2) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attivita' di formazione, cultura e ricerca scientifica; 3) divisione per i rapporti attuativi concernenti l'assetto territoriale e l'ambiente naturale e urbano; 4) divisione per i rapporti attuativi concernenti i trasporti, le vie di comunicazione e le opere pubbliche; 5) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attivita' industriali e il commercio interno e internazionale; 6) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attivita' agricole; 7) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attivita' dei servizi; 8) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attivita' sociali; 9) divisione per i rapporti finanziari con le regioni e per i servizi di segreteria della commissione interregionale; 10) divisione per i servizi di segreteria del C.I.P.E. e dei comitati e commissioni interministeriali; 11) divisione per l'istruttoria inerente ai programmi ed ai progetti per la creazione o per l'ampliamento di impianti industriali da sottoporre al C.I.P.E. ai fini della valutazione della loro conformita' agli indirizzi della programmazione economica nazionale".

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