DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. 283

Type DPR
Publication 1994-03-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 26/05/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce nuove funzioni al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed in particolare l'art. 18 che prevede la ridefinizione del quadro organizzativo e funzionale del Ministero;

Considerato che l'attuazione dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, comporta l'abrogazione dei precedenti atti che disciplinano l'organizzazione del Ministero;

Considerato che, a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1 e 2, e' attribuito alla potesta' regolamentare del Governo il compito di provvedere all'organizzazione interna dei Ministeri e delle pubbliche amministrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito della disciplina

1.Il Ministero del bilancio e della programmazione economica - di seguito denominato "Ministero" - e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 48/1967 reca: "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica". - Il D.P.R. n. 505/1972 reca norme sul riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica. - Il D.P.R. n. 878/1986 reca: "Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il testo dell'art. 18 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) e' il seguente: "Art. 18 (Norme organizzatorie per la prima attuazione). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed ai fini dell'attuazione dei compiti da esso previsti e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse, anche in connessione con il processo di integrazione economica europea, si procede alla definizione del quadro organizzatorio e funzionale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle attribuzioni ad esso demandate dall'ordinamento, in modo da individuare le funzioni in relazione a complessi di materie omogenee e organicamente collegate dal perseguimento dei fini di politica economica che attengono alle competenze istituzionali del Ministero ed in particolare alla definizione della politica economica e di bilancio, al coordinamento delle politiche settoriali e sociali e alle politiche di sviluppo del territorio e delle aree depresse. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e d'altro livello dirigenziale e delle corrispondenti funzioni si procede, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalita' di cui all'art. 14, comma 5, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonche' di razionalizzazione delle funzioni, articolazioni degli uffici per funzioni omogenee e integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali. 2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica cura i compiti connessi al coordinamento delle azioni proposte e realizzate dalle amministrazioni ed enti pubblici nelle aree depresse, alla valutazione dei risultati e alla stima degli effetti degli interventi previsti o programmati, nonche', per l'insieme delle aree depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale del territorio nazionale, le funzioni svolte dal soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno relative al processo di integrazione europea ed ai rapporti con la CEE per il coordinamento o la programmazione degli interventi cofinanziati dalla stessa Comunita' sui fondi strutturali ai predetti fini di sviluppo delle aree depresse".

Art. 2

Funzioni del Ministero

1.Spettano al Ministero le funzioni relative alla politica economica, finanziaria, di bilancio e degli investimenti pubblici, al coordinamento dei programmi economici di settore e alle politiche di coesione.

Art. 3

Ministro e uffici ausiliari

1.Il Ministro del bilancio e della programmazione economica - di seguito denominato "Ministro" - e' l'organo di governo del Ministero e ne determina gli indirizzi.

2.Il Ministro e' coadiuvato dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della Segreteria particolare e dal capo dell'Ufficio stampa. (Il comma 3 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). 4. La responsabilita' dell'Ufficio legislativo e' affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il capo di Gabinetto. 5. Con l'Ufficio legislativo collaborano anche gli altri uffici di livello dirigenziale che, su richiesta del responsabile dell'ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali al funzionamento dell'ufficio stesso. 6. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo politicoamministrativo, previste dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro emana le direttive per il coordinamento delle attivita' istituzionali delle strutture di cui agli articoli 4, 10 e 11 e dei programmi di cui all'art. 12 e ne verifica, anche attraverso il capo di Gabinetto, la coerente attuazione. 7. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica.

Note all'art. 3: - L'art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) cosi' dispone: "1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi". - L'art. 14 del sopracitato D.Lgs. n. 29/1993, cosi' dispone: "1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota-parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati. 2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi. 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".

Art. 4

Strutture del Ministero

Art. 5

Segreteria generale della programmazione economica

1.La segreteria generale della programmazione economica svolge le funzioni relative alla definizione ed al controllo dell'attuazione della politica economica e di bilancio, avvalendosi anche dell'ISCO e dell'ISPE. Per tali istituti la segreteria sottopone al Ministro le proposte di direttive tecniche da impartire annualmente.

Art. 6

Servizio per la contrattazione programmata

1.Il servizio per la contrattazione programmata elabora, stipula e verifica l'esecuzione dei contratti di programma, dei contratti di impresa, degli accordi e delle intese di programma.

Art. 7

Servizio per le politiche di coesione

1.Il servizio per le politiche di coesione coordina gli interventi di riequilibrio territoriale, valuta gli effetti degli interventi nelle areee depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale, coordina gli interventi cofinanziati dalla Comunita' economica europea nell'ambito delle politiche di coesione.

Art. 8

Servizio per gli affari generali e del personale

1.Il servizio per gli affari generali e del personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; sovrintende alla gestione del personale; provvede inoltre alle seguenti attivita': gestione dei rapporti organizzativi e dei sistemi informatizzati e statistici, gestione degli affari finanziari e contabili, gestione delle attivita' contrattuali, vigilanza sugli enti esterni, controllo sulla gestione interna del Ministero.

Art. 9

Servizio per l'attuazione della programmazione economica

1.Il servizio per l'attuazione della programmazione economica assicura l'istruttoria per le decisioni del CIPE, svolge le funzioni di segreteria del Comitato in materia economica, e verifica l'attuazione dei relativi deliberati.

Art. 10

Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

1.Il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ha compiti di istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimento dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende.

Art. 11

Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici

1.Il nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici provvede alla verifica dell'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamenti pubblici e propone le conseguenti iniziative da adottare.

Art. 12

Consiglieri ministeriali

1.I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano, in collegamento funzionale con i singoli servizi, la gestione di programmi volti al perseguimento di obiettivi specifici di politica economica e finanziaria.

Art. 13

Osservatorio delle politiche regionali

1.L'osservatorio delle politiche regionali, costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, espleta il monitoraggio sugli interventi nelle aree depresse verificandone l'andamento e l'efficacia, e propone le iniziative necessarie per il miglioramento degli interventi stessi.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.