DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. 284

Type DPR
Publication 1994-03-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26/05/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 3 relativo al coordinamento dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, concernente l'approvazione del regolamento per l'erogazione e le procedure amministrative del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1991, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni concernente procedure di accelerazione per il pieno utilizzo dei finanziamenti comunitari;

Vista la legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea;

Visto il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, concernente disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, ed in particolare l'art. 6;

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei fondi strutturali n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, approvati dal Consiglio dei Ministri della Comunita' europea in data 20 luglio 1993;

Ritenuta l'esigenza di definire nuove procedure per l'applicazione della normativa sopra richiamata, sia per la formulazione degli indirizzi, sia per la programmazione e l'attuazione degli interventi, innovando rispetto a quelle di cui alla delibera del CIPE del 2 dicembre 1987;

Ritenuta la necessita' che tali procedure siano atte a consentire che gli interventi da realizzare in regime di cofinanziamento comunitario siano coerenti con il complesso delle azioni di politica economica e finanziaria nazionale e configurati in modo da permettere un tempestivo reperimento della quota-parte nazionale e comportino, qualora proposti o assentiti dalle autorita' italiane, la contestuale individuazione delle fonti di finanziamento nazionale;

Ritenuta altresi' l'esigenza che detti interventi assicurino risultati commisurati alle risorse impiegate e siano realizzati secondo criteri di efficienza, nei tempi previsti dalle decisioni comunitarie;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie

1.Per assicurare l'unita' di indirizzo, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, il buon andamento della pubblica amministrazione ed il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie destinate all'Italia, il CIPE esamina le connessioni delle politiche economiche nazionali con quelle della Comunita' europea, tenuto conto della progressiva attuazione dell'Unione europea, e provvede alle deliberazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonche' all'individuazione delle amministrazioni responsabili dell'attuazione delle politiche cofinanziate dalla Comunita' europea in ambito nazionale. A tal fine, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed il Ministro del tesoro, promuove e coordina, nel rispetto delle diverse competenze e nell'ambito delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, la cooperazione tra le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli altri organismi interessati, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2.Le amministrazioni competenti svolgono ogni necessaria attivita', anche nelle fasi negoziali in sede comunitaria in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, affinche' venga assicurata la coerenza fra le politiche perseguite dalla Comunita' con il complesso delle azioni di politica economica e finanziaria nazionale, comprese quelle in attuazione degli obblighi derivanti dalla convergenza delle politiche economiche di cui all'art. 103 del trattato sull'Unione europea ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.

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