DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. 284

Type DPR
Publication 1994-03-24
Ultimo aggiornamento 1994-05-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26/05/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 3 relativo al coordinamento dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, concernente l'approvazione del regolamento per l'erogazione e le procedure amministrative del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1991, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni concernente procedure di accelerazione per il pieno utilizzo dei finanziamenti comunitari;

Vista la legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea;

Visto il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, concernente disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, ed in particolare l'art. 6;

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei fondi strutturali n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, approvati dal Consiglio dei Ministri della Comunita' europea in data 20 luglio 1993;

Ritenuta l'esigenza di definire nuove procedure per l'applicazione della normativa sopra richiamata, sia per la formulazione degli indirizzi, sia per la programmazione e l'attuazione degli interventi, innovando rispetto a quelle di cui alla delibera del CIPE del 2 dicembre 1987;

Ritenuta la necessita' che tali procedure siano atte a consentire che gli interventi da realizzare in regime di cofinanziamento comunitario siano coerenti con il complesso delle azioni di politica economica e finanziaria nazionale e configurati in modo da permettere un tempestivo reperimento della quota-parte nazionale e comportino, qualora proposti o assentiti dalle autorita' italiane, la contestuale individuazione delle fonti di finanziamento nazionale;

Ritenuta altresi' l'esigenza che detti interventi assicurino risultati commisurati alle risorse impiegate e siano realizzati secondo criteri di efficienza, nei tempi previsti dalle decisioni comunitarie;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie

1.Per assicurare l'unita' di indirizzo, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, il buon andamento della pubblica amministrazione ed il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie destinate all'Italia, il CIPE esamina le connessioni delle politiche economiche nazionali con quelle della Comunita' europea, tenuto conto della progressiva attuazione dell'Unione europea, e provvede alle deliberazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonche' all'individuazione delle amministrazioni responsabili dell'attuazione delle politiche cofinanziate dalla Comunita' europea in ambito nazionale. A tal fine, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed il Ministro del tesoro, promuove e coordina, nel rispetto delle diverse competenze e nell'ambito delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, la cooperazione tra le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli altri organismi interessati, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2.Le amministrazioni competenti svolgono ogni necessaria attivita', anche nelle fasi negoziali in sede comunitaria in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, affinche' venga assicurata la coerenza fra le politiche perseguite dalla Comunita' con il complesso delle azioni di politica economica e finanziaria nazionale, comprese quelle in attuazione degli obblighi derivanti dalla convergenza delle politiche economiche di cui all'art. 103 del trattato sull'Unione europea ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, nel testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 48/1967 reca: "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica". - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 183/1987 e' il seguente: "Art. 2 (Competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica). - Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie: a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunita' europee e la programmazione economica nazionale; b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonche' per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario; c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresi' i criteri generali per il controllo della spesa. 2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES). 3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonche' del Comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro". "Art. 3 (Bilancio e programmazione comunitari). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunita' europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'art. 5. 2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), come modificato dall'art. 6 del D.L. 8 marzo 1994, n. 155, in corso di conversione in legge, e' il seguente: "Art. 3 (Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica). - 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della commissione delle Comunita' europee, mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro ed il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. 2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresi' delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree. 3. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definisce le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo dell'attivita' della pubblica amministrazione e degli enti pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche. 4. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma, predisposti d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal CIPI". Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 183/1987 si veda in nota alle premesse. - Il D.Lgs. n. 96/1993 reca: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488". - Il testo dell'art. 103 del trattato sull'Unione europea, ratificato con legge n. 454/1992, e' il seguente: "Art. 103. - 1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'art. 102 A. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunita', e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunita'. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione. 3. Al fine di garantire un piu' stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunita', nonche' la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale. Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottato nell'ambito della loro politica economica, nonche' tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie. 4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della commissione, puo' rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della commissione, puo' decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni".

Art. 2

Caratteri degli interventi cofinanziati

1.Gli interventi in regime di cofinanziamento comunitario si realizzano in coerenza con il complesso delle azioni di politica economica e finanziaria nazionale e sono configurati in modo da consentire un tempestivo reperimento della quota-parte nazionale. Essi sono altresi' orientati alla realizzazione dei risultati commisurati alle risorse impiegate e sono realizzati secondo criteri di efficienza, nei tempi previsti dalle decisioni comunitarie. Detti interventi, qualora proposti o assentiti dalle autorita' italiane, comportano la contestuale individuazione delle occorrenti fonti di finanziamento nazionale.

Art. 3

Interventi nelle aree depresse

1.Per gli interventi di politica regionale da realizzare con il concorso comunitario nelle aree depresse del territorio nazionale, l'attivita' di promozione e di coordinamento svolta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 1, si effettua anche in tutti i contatti con la Comunita' europea ed e' diretta a realizzare proficui rapporti di partenariato, in linea con l'art. 4 del regolamento CEE n. 2081/93.

2.L'intesa tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si realizza mediante consultazioni finalizzate alla formazione di orientamenti concordati, sia nei rapporti di partenariato, sia in vista dell'adozione delle conseguenti determinazioni interne relative agli interventi cofinanziati. A tal fine, viene posto in essere un costante collegamento, a livello tecnico-amministrativo, mediante scambio di informazioni tra i rispettivi uffici; di tale attivita' viene tenuto informato il comitato di cui all'art. 5.

3.Al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e il tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dai fondi strutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, possono essere stipulati accordi o contratti di programma, tra i soggetti cui e' attribuita la responsabilita' attuativa ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica o il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica se di competenza, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministero del tesoro. Tali atti indicano i soggetti responsabili e tempi certi di avanzamento, e prevedono, anche mediante conferenze di servizi, la semplificazione delle procedure. A questo fine gli accordi e i contratti assicurano, mediante la individuazione di opportuni automatismi, la disponibilita' delle quote di cofinanziamento nazionale, eliminando i possibili effetti distorsivi determinati dalla separazione tra soggetti finanziatori ed attuatori.

Note all'art. 3: - Il regolamento CEE n. 2081/1993, che modifica il regolamento n. 2052/1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993, 2a serie speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4 (Complementarita', partnership, assistenza tecnica). - 1. L'azione comunitaria e' complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Cio' e' il risultato della stretta concertazione tra la commissione, lo Stato membro interessato, le autorita' e gli organismi competenti - comprese, nell'ambito delle modalita' offerte dalle regole internazionali e delle prassi esistenti proprie a ciascuno Stato membro, le parti economiche e sociali - designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualita' di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sara' in appresso denominata 'partnership'. La partnership e' operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonche' di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni. La partnership opera nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner. 2. In forza delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5 la commissione prende iniziative e misure d'esecuzione necessarie affinche' l'azione comunitaria concorra al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e apporti un valore aggiunto alle iniziative nazionali. 3. Nel quadro della partnership, la commissione puo' contribuire, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4, alla preparazione, all'esecuzione e all'adeguamento degli interventi finanziando studi preparatori ed iniziative di assistenza tecnica sul terreno, di concerto con lo Stato membro interessato ed eventualmente con le autorita' e gli organismi di cui al paragrafo 1. 4. Nel corso della fase preparatoria degli interventi la divisione dei compiti tra la commissione e gli Stati membri e' quella stabilita, per ciascun obiettivo, dagli articoli da 8 ad 11-bis". - Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 96/1993 si veda in nota alle premesse.

Art. 4

Rimodulazione, riprogrammazione ed aggiornamenti annuali di interventi e piani

1.I criteri e gli indirizzi di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche nelle ipotesi in cui, sulla base dei risultati della valutazione e del monitoraggio, sia necessario procedere ad aggiornamenti, rimodulazioni e riprogrammazioni di piani, programmi, progetti o altre azioni, all'interno di un procedimento di programmazione scorrevole coerente con la manovra generale di finanza pubblica.

Art. 5

Comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

1.E' istituito, presso il CIPE, un apposito comitato tecnico, con il compito di promuovere tutte le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto delle finalita' del presente decreto, all'uopo avvalendosi dei risultati del monitoraggio svolto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, secondo le rispettive competenze, nonche' dei risultati dell'attivita' dell'Osservatorio della finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e dell'Osservatorio delle politiche regionali. Il comitato procede all'istruttoria delle questioni che vengono sottoposte al CIPE, in base agli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e predispone, nei tempi utili, i relativi schemi di deliberazione assicurando il raccordo metodologico, organizzativo e conoscitivo relativo alle attivita' di monitoraggio, programmazione, valutazione e controllo necessarie a realizzare gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza nell'attuazione delle politiche comunitarie.

2.Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministro del tesoro, la composizione del comitato di cui al comma 1.

3.Il comitato di cui al presente articolo assorbe i compiti e le funzioni del gruppo di lavoro previsto dalla delibera del CIPE del 2 dicembre 1987. E' abrogato l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994

Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 5

Note all'art. 5: - Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 183/1987 si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 568/1988, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' il seguente: "Art. 15. - 1. Il Fondo si avvale di un comitato tecnico consultivo che ha il compito di assicurare il necessario supporto metodologico, organizzativo e conoscitivo alle attivita' di programmazione, di promozione, di valutazione e di controllo del sistema finanziario e del sistema informativo, attraverso le opportune intese atte a perseguire sul piano tecnico-amministrativo l'obiettivo di efficienza nella gestione del Fondo. 2. Il comitato e' composto dal dirigente generale e del Fondo che lo presiede, dai dirigenti assegnati al medesimo, nonche' da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e per gli affari regionali. Per ognuno dei rappresentanti puo' essere designato un supplente. Nella trattazione di materie rientranti nella competenza di altri dicasteri, il comitato puo' chiamare a partecipare, di volta in volta, funzionari da questi dipendenti. 3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; con esclusione dei dirigenti del Fondo, durano in carica cinque anni prorogabili una sola volta. 4. Il comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti. I compiti di segreteria sono assunti dal Fondo. 5. Per esigenze specifiche possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato non piu' di due esperti della materia da trattare. 6. Le spese di funzionamento del comitato fanno carico al cap. 5861 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sulle attivita' svolte dalle sezioni del Fondo".

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