DECRETO 22 febbraio 1994, n. 233

Type Decreto
Publication 1994-02-22
Ultimo aggiornamento 1994-04-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1-5-1994

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente l'istituzione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che l'organizzazione ed il funzionamento della stessa vengono disciplinati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 12 febbraio 1994;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti ed attribuzioni

2.L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie attivita', opera anche in collaborazione con il Ministero della sanita', con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e, sulla base di intese di carattere organizzativo con le regioni interessate, con le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993, recante il riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421: "Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali). - 1. E' istituita una agenzia dotata di personalita' giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria. 2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da assicurare la composizione paritetica fra Ministero della sanita' e rappresentanti delle regioni nel Consiglio di amministrazione. 3. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile. 4. L'agenzia si avvale di personale comandato dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, nonche' di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nei limiti del contingente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, e della disponibilita' finanziaria. 5. La dotazione finanziaria dell'Agenzia e' determinata, per una parte, mediante assegnazione di un contributo annuale non superiore a lire cinque miliardi da prelevarsi dal fondo sanitario nazionale di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la parte restante gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le regioni per le prestazioni di promozione, consulenza e supporto. 6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 266/1993 si veda in nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 5, del D.L. n. 415/1989, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie: "5. Presso il Ministero della sanita' e' istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per l'effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanita'. Nell'ambito dell'osservatorio e' istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali".

Art. 2

Organi

1.Sono organi dell'Agenzia il direttore, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3

Direttore

1.Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia ed assume la rappresentanza di essa.

2.Il direttore stipula con le regioni i contratti di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, per l'effettuazione delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto previste dall'art. 1. Il corrispettivo delle prestazioni e' determinato in conformita' di quanto deliberato annualmente dal consiglio di amministrazione.

Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993, si veda in nota alle premesse.

Art. 4

Consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia e' composto da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'. Tre di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2.I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari anche estranei alla pubblica amministrazione. Non possono far parte del consiglio di amministrazione persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonche' coloro che abbiano avuto nell'anno precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno un presidente e delibera a maggioranza dei componenti.

4.Il consiglio di amministrazione svolge ogni altro compito affidatogli dalla normativa vigente.

Art. 5

Collegio dei revisori dei conti

1.Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della ragioneria generale dello Stato ed uno dal Ministro della sanita'.

2.Il direttore nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta.

3.Il collegio dei revisori verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo. Il collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al direttore sull'andamento dell'Agenzia.

Art. 6

Organizzazione

1.L'Agenzia si articola in sezioni, corrispondenti ai settori di attivita' individuati dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) cui sono preposti dirigenti.

2.Le sezioni sono organizzate per funzioni omogenee, secondo modalita' di lavoro dipartimentale, al fine di assicurare l'interconnessione tra le diverse aree di attivita' e di intervento.

3.Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Nota all'art. 6: - Si riporta l'art. 19 del citato D.Lgs. n. 29/1993, nel testo sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1993: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale. 3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per la amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6. 5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".

Art. 7

Verifiche e controlli

1.Il direttore dell'Agenzia si avvale di un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina periodicamente, anche su indicazione del direttore dell'Agenzia, i parametri di riferimento del controllo.

2.Ai dirigenti si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

3.Il direttore dell'Agenzia invia semestralmente al Ministro della sanita' una relazione sull'attivita' svolta.

4.Annualmente il direttore riferisce sui risultati dell'attivita' alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per acquisirne indirizzi e proposte.

5.Il direttore cura l'invio al Ministero della sanita' ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di copia dei bilanci di previsione e conto consuntivo con allegate le relative relazioni dell'organo di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

6.La gestione finanziaria dell'Agenzia e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Note all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 20 del citato D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470/1993: "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu', amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile. 10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate". - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 259/1958, recante disposizioni sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria: "Art. 4. - Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono. Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio".

Art. 8

Norme finali e transitorie

1.Il personale di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' comandato, con provvedimento dell'amministrazione di provenienza, su richiesta del direttore dell'Agenzia. In sede di prima istituzione, per consentire l'avvio dell'Agenzia entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro della sanita', su proposta del direttore dall'Agenzia, dispone il comando nominativo di un primo nucleo di personale proveniente dai ruoli del Ministero della sanita', dalle regioni, dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere. Il consiglio di amministrazione determina in relazione alle qualifiche ed ai livelli retribuitivi la misura di un'indennita' da corrispondere al personale comandato. A tale indennita' si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le delibere relative sono approvate dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica.

2.L'indennita' annua lorda spettante al direttore dell'Agenzia, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e' determinata con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa e' imputata sullo stanziamento previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

3.Al direttore dell'Agenzia ed al restante personale assunto con contratto di diritto privato si applica il disposto dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA Il Ministro per la funzione pubblica CASSESE Il Ministro del tesoro BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 21

Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993 si veda in nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 61, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica: "61. L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennita' di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa". - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: "8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonche' dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto".

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