DECRETO 23 marzo 1994, n. 239
Entrata in vigore del decreto: 3/5/1994
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303;
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 4268 del 23 marzo 1994;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Il Ministro: GALLO
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 305
AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 557/1993 recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994: "1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il titolo del D.P.R. n. 303/1990 si veda in nota alle premesse. - Si riportano i testi degli articoli 10, 11, 13, 15, 16 e 17 del regolamento adottato con il predetto D.P.R. n. 303/1990: "Art. 10 (Deposito e custodia delle matrici). - 1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, e relative matrici meccanizzate siano state depositate, a cura della competente commissione di zona, nei relativi archivi ove devono essere custodite in uno o piu' armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di congegno di controllo". "Art. 11 (Esclusione di giocate dall'estrazione). - 1. Qualora la competente commissione di zona venga comuqnue a conoscenza che le matrici rivelano incompletezza di dati o le giocate sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'art. 3 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, ovvero i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, ne dichiara l'esclusione dall'estrazione con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto. 2. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso della giocata, che dev'essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della decisione. 3. Il rimborso viene effettuato dietro ritiro dello scontrino dal raccoglitore che ha ricevuto la giocata". "Art. 13 (Determinazione e convalida delle vincite. Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto). - 1. Nel primo giorno feriale successivo all'estrazione la commissione di zona si riunisce per procedere alla determinazione e convalida delle vincite e alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto contenente le vincite distinte per punto di raccolta. 2. Il Bollettino suddetto deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare al netto delle ritenute di legge. 3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 1 deve essere inviato alla Direzione generale per le entrate speciali, alla Direzione generale dei monopoli di Stato e a tutte le intendenze di finanza comprese nella zona presso cui e' stata istituita la commissione di zona. Le predette intendenze provvedono, il successivo giorno lavorativo, all'affissione del Bollettino nel proprio albo per un periodo non inferiore a sessanta giorni. 4. Ad ogni punto di raccolta sara' trasmesso, e quindi esposto al pubblico, il Bollettino contenente le vincite conseguite presso il punto stesso". "Art. 15 (Pagamento delle vincite non superiori a L. 1.250.000). - 1. Per le vincite d'importo non superiore a L. 1.250.000, lo scontrino deve essere esibito al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al pagamento delle vincite ed al ritiro dello scontrino, previo accertamento della integrita' e completezza dello stesso. 2. Nell'ultimo giorno utile prima della decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14 e' consentito al vincitore di presentare lo scontrino all'intendenza di finanza, secondo le modalita' previste dall'art. 16 per le vincite superiori a L. 1.250.000. 3. La medesima procedura puo' essere consentita, su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in caso di vincite eccezionalmente numerose". "Art. 16 (Modalita' di presentazione dello scontrino per vincite superiori a L. 1.250.000). - 1. Gli scontrini delle vincite di importo superiore a L. 1.250.000 vanno presentati per il pagamento ad un ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato che ne rilascia ricevuta al presentatore in calce alla fotocopia dello scontrino stesso. 2. L'ispettorato compartimentale compila subito ad uso interno apposito stampato a rigoroso rendiconto contenente tutti gli elementi dello scontrino, oltre le generalita' e l'indirizzo indicato dal destinatario del pagamento. 3. Il giocatore puo' presentare lo scontrino anche all'intendenza di finanza nell'ambito della cui circoscrizione ricade il luogo del suo domicilio fiscale; il predetto ufficio provvede, in tal caso, ad inoltrarlo immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato. 4. E' data, altresi', facolta' al vincitore di presentare lo scontrino, a suo rischio e pericolo, a mezzo del servizio postale, purche' spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14. 5. Nel caso di presentazione dello scontrino all'intendenza di finanza quest'ultima provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. 6. L'intendenza di finanza o l'ispettorato compartimentale inviano immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato lo scontrino ritirato o quello pervenutogli come sopra, unitamente ad un esemplare del modello di stampato di cui al comma 2". "Art. 17 (Modalita' di pagamento delle vincite superiori a L. 1.250.000). - 1. Il pagamento delle vincite d'importo superiore a L. 1.250.000 e di quelle d'importo inferiore non pagate dal raccoglitore nei casi previsti dall'art. 15 e' effettuato da parte della Direzione generale dei monopoli di Stato entro quindici giorni dal ricevimento dello scontrino, mediante emissione di titolo commutabile in vaglia cambiario dalla Banca d'Italia intestato al presentatore dello scontrino o alla persona da lui indicata ed inviato al suo domicilio. 2. In caso di smarrimento dello scontrino, durante la trasmissione effettuata dall'ispettorato compartimentale o dall'intendenza di finanza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ugualmente al pagamento, sulla base della matrice dello stampato di cui al comma 2 dell'art. 16 che, a tal fine, sara' inviata unitamente ad una dichiarazione firmata dal capo dell'ispettorato attestante l'avvenuta presentazione dello scontrino e la sua trasmissione alla Direzione generale dei monopoli di Stato per il pagamento".
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