DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 372
considerando a) che la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze contiene, nella banda 136-137 MHz, assegnazioni a titolo primario al servizio mobile aeronautico (R) a titolo consentito (numero 549A) in alcuni paesi al servizio mobile aeronautico (OR) ed a titolo secondario al servizio fisso e mobile salvo mobile aeronautico (R); b) che, in virtu' del numero 595, questa banda e' inoltre assegnata al servizio di utilizzazione spaziale (spazio verso Terra), al servizio di meteorologia via satellite (spazio verso Terra) ed al servizio di ricerca spaziale (spazio verso Terra) a titolo primario fino al 1 gennaio 1990, e dopo questa data a titolo secondario, e che il servizio mobile aeronautico (R) potra' essere introdotto solo dopo il 1 gennaio 1990; c) che, a partire da questa data, il servizio mobile aeronautico (R) potra' essere oggetto di interferenze pregiudizievoli che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione aerea ed in queste condizioni, sara' necessario proteggere questo servizio da interferenze pregiudizievoli che potrebbero essergli causate da stazioni del servizio fisso, del servizio mobile salvo mobile aeronautico (R), del servizio di ricerca spaziale (spazio verso Terra), del servizio di utilizzazione spaziale (spazio verso Terra) e del servizio di meteorologia via satellite (spazio verso Terra); decide 1. che le Amministrazioni che utilizzano o che prevedono di utilizzare stazioni del servizio fisso, del servizio mobile salvo mobile aeronautico (R), del servizio di ricerca spaziale (spazio verso Terra) del servizio di utilizzazione spaziale (spazio verso Terra) e del servizio di meteorologia via satellite (spazio verso Terra) nella banda 136-137 MHz dopo il 1 gennaio 1990, dovranno adottare ogni misura necessaria per tutelare il servizio mobile aeronautico (R); 2. di invitare le amministrazioni ad astenersi di autorizzare, a decorrere dal 1 gennaio 1990, nuove assegnazioni ai servizi ai cui la banda 136 - 137 MHz e' assegnata a titolo secondario; raccomanda 1. che le amministrazioni cessino di utilizzare stazioni degli altri servizi ai quali la banda e' assegnata a titolo secondario, mano a mano che vengono immesse in servizio le stazioni del servizio mobile aeronautico (R); 2. che una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente prenda in considerazione l'eliminazione di tutte le assegnazioni a titolo secondario nella banda 136 - 137 MHz; invita il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere questa questione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente. RISOLUZIONE N. 409 (MOB-87) Utilizzazione delle bande di frequenze assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico per varie forme di corrispondenza pubblica La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che alcune amministrazioni hanno notificato all'IFRB assegnazioni nelle bande di frequenze assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico, a fini di corrispondenza pubblica, di corrispondenza pubblica limitata e di corrispondenza di imprese private; b) che queste assegnazioni non sono conformi al numero 3633, che non autorizza la corrispondenza pubblica nelle bande di frequenze assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico; c) che queste assegnazioni sono suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli al servizio mobile aeronautico; d) che le radiocomunicazioni sono l'unico mezzo di comunicare per il servizio mobile aeronautico e che questo servizio deve assicurare la sicurezza e la regolarita' dei voli; riconoscendo a) che la presente Conferenza ha debitamente modificato l'articolo 12 in modo da lasciare all'IFRB un margine di liberta' sufficiente nel trattamento delle schede di notifica non conformi al numero 3633; b) che e' della massima importanza che le frequenze che contribuiscono direttamente alla sicurezza ed al regolare svolgimento delle operazioni aeree siano protette da interferenze pregiudizievoli, tali frequenze essendo indispensabili per la sicurezza della vita umana e dei beni; decide 1. di insistere presso le Amministrazioni: a) affinche' evitino di assegnare frequenze a stazioni per varie forme di corrispondenza pubblica nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico; b) affinche' cessino di utilizzare le bande per tali fini ed eliminino dallo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze, le assegnazioni corrispondenti; 2. di domandare all'IFRB: a) di informare le amministrazioni interessate riguardo alle loro assegnazioni (iscritte nello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze) che non sono conformi alle disposizioni del numero 3633 del Regolamento delle radiocomunicazioni e, di conseguenza, per eliminare tali assegnazioni dallo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze. b) di invitare le Amministrazioni a cooperare per porre fine alle utilizzazioni contrarie alle disposizioni del numero 3633 del Regolamento delle radiocomunicazioni, e di conseguenza, per eliminare queste assegnazioni dallo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze. RISOLUZIONE N 601 (REV.MOB-87) Norme e Raccomandazioni concernenti i radiosegnali marini luminosi per la localizzazione di sinistri funzionanti sulle frequenze 121,5 MHz e 243 MHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che i radiosegnali marini luminosi per la localizzazione dei sinistri in funzione sulle frequenze 121,5 MHz e 243 MHz sono destinati ad agevolare le operazioni di ricerca e di salvataggio; b) che le frequenze 121,5 MHz e 243 MHz sono normalmente utilizzate dalle aeronavi che partecipano ad operazioni di ricerca e di salvataggio; c) che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ha raccomandato caratteristiche del segnale e specifiche tecniche applicabili agli apparecchi di aeronave che funzionano sulla frequenza 121,5 MHz o sulla frequenza 243 MHz, o su entrambe le frequenze; d) l'appendice 37A; decide che conviene che le Amministrazioni che autorizzano l'utilizzazione di radiosegnali marini luminosi per la localizzazione dei sinistri che funzionano sulla frequenza 121,5 MHz o sulla frequenza 243 MHz o su queste due frequenze, facciano in modo che tali radiosegnali marini luminosi siano conformi alle Raccomandazioni pertinenti del CCIR ed alle norme e prassi raccomandate dell'ICAO. RISOLUZIONE N. 602 (MOB-87) Trasmissione di dati mediante radiofari marittimi nel caso di sistemi di radionavigazione con modalita' differenziale La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che il numero 466 del Regolamento delle radiocomunicazioni prevede la trasmissione di informazioni supplementari utili per la navigazione, utilizzando tecniche su banda ristretta, a condizione di non pregiudicare in maniera significativa la funzione principale del radiofaro; b) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha riconosciuto la necessita' di uno scambio di dati tra la costa e le navi nel caso di sistemi di radionavigazione (Omega, GPS, Loran-C, per esempio) che funzionano con modalita' differenziale; d) che, con la Risoluzione 3 della Conferenza amministrativa regionale per la pianificazione del servizio di radionavigazione marittima (radiofari) nella Zona europea marittima (Ginevra, 1985) (EMA), la presente Conferenza fu richiesta di esaminare i vari aspetti dell'utilizzazione dei radiofari marittimi per trasmettere dati alle navi mediante una tecnica di modulazione con spostamento minimo (MDM) o una tecnica di modulazione con spostamento di frequenza (MDF) e di effettuare una scelta tra queste due tecniche; d) che studi nel CCIR hanno dimostrato che per la trasmissione continuata di dati, e' necessario utilizzare una seconda portante, sfasata di 300 Hz o piu' rispetto alla portante principale, al fine di non causare interferenze ad alcuni tipi di radiogoniometri automatici, a prescindere dalla tecnica di modulazione prescelta (MDM o MDF) e) che questi studi hanno dimostrato che la modulazione MFM presentava alcuni vantaggi rispetto alla modulazione MFD per via della maggiore efficacia di utilizzazione dello spettro; f) che la Conferenza EMA ha deciso che i radiofari nella Zona europea marittima devono utilizzare una disposizione di canali per multipli di 500 kHz; g) che, se la modulazione MFD o MFM con uno sfasamento di 300 Hz o piu', e' codificata su un segnale di radiofaro nella Zona europea marittima, il segnale di modulazione numerico sara' parzialmente contenuto nel canale adiacente al canale del radiofaro, in particolare in caso di trasmissione di dati a grande velocita'; h) che un numero elevato di amministrazioni preferisce utilizzare la modulazione MDM; i) che le correzioni di dati di sistemi a satelliti devono essere trasmesse in maniera continuativa; decide 1. che la frequenza utilizzata per la trasmissione continuata di dati destinati a navi che utilizzano la modulazione MDF o MDM su radiofari marittimi dovrebbe essere sufficientemente sfasata rispetto alla portante principale del radiofaro per non causare interferenze pregiudizievoli ai radiogoniometri automatici; 2. che il CCIR deve continuare a studiare gli aspetti tecnici, in particolare il formato di cifratura normalizzato, il metodo di modulazione, la larghezza di banda necessaria, i rapporti di protezione e le sfasature di frequenza tali che la funzione principale del radiofaro non sia pregiudicata in maniera significativa, e deve formulare le Raccomandazioni appropriate; 3. che i piani di disposizione dei canali per i radiofari marittimi dovranno consentire la trasmissione di dati destinati alle navi che utilizzano tecniche di sfasature di frequenza; invita l'IFRB a tener conto della presente Risoluzione nell'elaborazione delle sue norme tecniche e delle sue regole di procedura; invita i Membri dell'Unione che fanno parte della Zona europea marittima a prendere in considerazione la convocazione di una Conferenza amministrativa regionale delle radiocomunicazioni competente in vista di una eventuale revisione dell'Accordo regionale (Ginevra, 1985) al fine di trattare il caso della trasmissione continuativa di dati mediante tecniche di sfasatura di frequenza. RISOLUZIONE N. 704 (MOB-83) (1) Convocazione di una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni mirante a stabilire un piano di assegnazione di frequenze per il servizio mobile marittimo nelle bande comprese tra 435 kHz e 526,5 kHz e nelle parti della banda compresa tra 1 606,5 kHz e 3 400 kHz nella Regione 1 e di pianificare l'utilizzazione della banda 415 - 435 kHz con il servizio di radionavigazione aeronautico nella Regione 1 (1) Benche' la presente Risoluzione sia stata esaminata dalla CAMR Mob-87, alcuni dei provvedimenti richiesti non sono stati adottati, ed il presente testo e' mantenuto in vigore fino a quando una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni non adotti le misure pertinenti ed in attesa che la Conferenza di plenipotenziari del 1989 esamini la Risoluzione 19 (Mob-87). RISOLUZIONE N. 705 (MOB-87) Reciproca protezione dei servizi di radiocomunicazione che funzionano nella banda 70 - 130 kHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che vari servizi di radiocomunicazione, compresi i sistemi di radionavigazione utilizzati dal servizio marittimo e aeronautico, funzionano nelle bande di frequenza comprese tra 70 e 130 kHz; b) che essendo il servizio di radionavigazione un servizio di sicurezza, tutti i mezzi pratici autorizzati dal Regolamento delle radiocomunicazioni dovranno essere esperiti per impedire che interferenze pregiudizievoli siano causate ad un sistema di radionavigazione; c) che il CCIR ha notato che gli utenti dei sistemi di radionavigazione ad impulsi in fase nella banda 90 - 110 kHz non ricevono alcuna protezione fuori da questa banda, ma che possono beneficiare dei loro segnali al di fuori della larghezza della banda occupata; notando che risulta dagli studi del CCIR: - che, per i sistemi di radionavigazione ad onde in esercizio funzionanti nelle bande di frequenza 70-90 kHz e 110-130 kHz, il rapporto di protezione dovrebbe essere di 15 dB nella banda passante del ricevitore di (piu' o meno) 7 Hz a 3 dB; - che i sistemi di radionavigazione ad impulsi in fase esigono un rapporto di protezione di 15 dB nella banda 90-110 kHz; - che, per questi sistemi di radionavigazione ad impulsi sarebbe preferibile che i rapporti di protezione fossero di 5 dB e di 0 dB per spaziamenti di frequenza tra il segnale utile ed il segnale interferente da 10 a 15 kHz e da 15 a 20 kHz rispettivamente; notando inoltre che il CCIR ha raccomandato scambi di informazione tra i gestori dei sistemi di radionavigazione nella banda 90 - 110 kHz ed i gestori di altri sistemi nella banda 70 - 130 kHz utilizzando trasmissioni di stabilita' massima; riconoscendo a) che i servizi di radiocomunicazione diversi dalla radionavigazione funzionanti nelle bande 70-90 kHz e 110 - 130 kHz adempiono funzioni essenziali che rischiano di essere pregiudicate; b) le disposizioni dei numeri 343, 451, 453 e 953 del Regolamento delle radiocomunicazioni; decide che le amministrazioni 1. nell'assegnare le frequenze a servizi nelle bande 70 - 90 kHz, 90 - 110 kHz e 110 - 130 kHz dovranno prendere in considerazione i rischi di reciproco degrado per altre stazioni che funzionano in conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze ed applicare misure di protezione; 2. dovranno utilizzare le Raccomandazioni pertinenti del CCIR ed incoraggiare gli scambi di informazione tra i gestori dei sistemi di radionavigazione nella banda 90 - 110 kHz ed i gestori di altri sistemi nella banda 70 - 130 kHz utilizzando trasmissioni di massima stabilita', al fine di contribuire ad evitare eventuali problemi di interferenze; 3. devono incoraggiare le consultazioni a livello nazionale ed internazionale, tra i gestori dei sistemi di radionavigazione che utilizzano la banda 90 - 110 kHz ed i gestori di altri sistemi che utilizzano la banda 70 - 130 kHz; chiede al CCIR di proseguire lo studio di questa questione, in particolare l'elaborazione di criteri e di norme tecniche consentendo gestioni compatibili nelle bande assegnate, e di aiutare a formare la lista dei rappresentanti dei gestori del sistema; invita 1. il Consiglio d'amministrazione ad iscrivere la presente questione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente in vista di stabilire criteri tecnici per una gestione armoniosa dei servizi nelle bande comprese tra 70 e 130 kHz; 2. l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), l'Associazione internazionale di segnaletica marittima (AISM), l'Ufficio internazionale dell'Ora (BIH) (1) e gli organismi ufficiali, a fornire all'Unione informazioni relative al potenziale degrado dei sistemi che funzionano nelle bande 70 - 90 kHz, 90 - 110 kHz e 110 - 130 kHz ed a comunicarle i loro punti di vista e le proposte che ne derivano. (1) Nota del Segretariato generale: La 18a Conferenza generale dei pesi e delle misure, svoltasi dal 12 al 15 ottobre 1987, ha adottato una Risoluzione che trasferisce dall'Ufficio internazionale dell'Ora (BIH) all'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure (BIPM) la responsabilita' di determinare l'ora atomica internazionale (TAI). RISOLUZIONE N. 706 (MOB-87) Gestione del servizio fisso e del servizio mobile marittimo nella banda 90 - 110 kHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) la necessita' di proteggere i sistemi di radionavigazione iperbolici ad impulsi in fase (Loran-C) funzionanti nella banda 90-110 kHz che fungono da servizio di sicurezza per il servizio marittimo ed aeronautico; b) gli studi effettuati dal CCIR in questa banda; c) che interferenze pregiudizievoli pregiudicanti la sicurezza dei voli e la navigazione delle navi possono essere causate al presente servizio dalla utilizzazione del servizio fisso e del servizio mobile marittimo aventi assegnazioni a titolo secondario in questa banda; d) che, malgrado le disposizioni del numero 453A del Regolamento delle radiocomunicazionim la presente Conferenza ha eliminato l'assegnazione al servizio mobile marittimo in questa banda; notando che la presente Conferenza non e' abilitata a modificare in maniera significativa l'assegnazione al servizio fisso; decide di invitare la successiva Conferenza competente ad esaminare l'assegnazione al servizio fisso in questa banda ed il numero 453A del Regolamento delle radiocomunicazioni in vista della loro eventuale eliminazione; invita il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere la questione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente. RISOLUZIONE N. 708 (MOB-87) Criteri di ripartizione tra il servizio di radioavvistamento via satellite ed i servizi di Terra nelle bande 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz e 2 500 - 2 516,5 MHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che ha assegnate determinate frequenze al servizio di radioavvistamento via satellite nelle bande 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz e 2 500 - 2 516,5 MHz; b) che i criteri tecnici specificati per detto servizio, ed in particolare le disposizioni dei numeri 1107,2 2548A e 2556 a 2564 del Regolamento delle radiocomunicazioni sono stati stabiliti o adattati al fine di consentire l'attuazione di questo servizio; c) che e' necessario un supplemento di studi alfine di ottenere risultati piu' precisi per quanto concerne le condizioni di ripartizione, in queste bande, tra il servizio di radioavvistamento via satellite ed i servizi di Terra; decide che sarebbe opportuno che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente preveda di esaminare i limiti del considerando b) di cui sopra in considerazione dei risultati degli studi pertinenti del CCIR; invita il CCIR a proseguire gli studi sull'argomento per ottenere risultati piu' precisi per quanto concerne le condizioni di ripartizione nella bande 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz e 2 500 - 2 516 MHz tra il servizio di radioavvistamento via satellite da una parte ed i servizi di radionavigazione aeronautica, fisso, mobile, di radiolocalizzazione e di radioastronomia d'altra parte; invita le Amministrazioni 1. ad utilizzare, quando valutano le probabilita' di interferenza tra il servizio di radioavvistamento via satellite ed i servizi di Terra che condividono le stesse bande di frequenze, le informazioni piu' recenti raccolte dal CCIR, 2. ad accettare, quando saranno consultate in virtu' della Risoluzione 703, l'applicazione delle Raccomandazioni piu' recenti del CCIR relative ai criteri tecnici summenzionati nel considerando b) invita il Consiglio di amministrazione ad iscrivere questa questione all'ordine del giorno della successiva conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente. RACCOMANDAZIONE N. 7 (REV.MOB-87) Adozione di modelli normalizzati di licenze rilasciate alle stazioni di nave ed alle stazioni di terraferma di navi, alle stazioni di aeronave ed alle stazioni di terraferma di aeronave (1) (2) (Il testo non ha subito cambiamenti) (1) Sostituisce la Raccomandazione 17 della Conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1959) (2) In questa Raccomandazione, i riferimenti alle stazioni di nave possono includere riferimenti alle stazioni di terraferma di nave ed i riferimenti alle stazioni di aeronave possono includere riferimenti alle stazioni di terraferma di aeronave. RACCOMANDAZIONE N. 14 (MOB-87) Identificazione e localizzazione di navi speciali come i trasporti sanitari per mezzo di risponditori radar marittimi normalizzati La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che e' auspicabile applicare tecniche moderne ai risponditori radar marittimi normalizzati per l'identificazione e la localizzazione delle navi in mare; b) che i numeri 3219A e N 3223 del Regolamento delle Radiocomunicazioni che dispongono che l'identificazione e la localizzazione dei trasporti sanitari in mare possono essere effettuati per mezzo di risponditori radar marittimi normalizzati appropriati; c) che risponditori concepiti per essere compatibili con dei radar di radiolocalizzazione, non sono necessariamente compatibili con i radar utilizzati dai servizi di radionavigazione marittima ed aeronautica, che la loro cifratura per l'identificazione non e' tecnicamente definita; d) che, qualora i risponditori radar marittimi del tipo descritto nel Rapporto 775-2 e nelle Raccomandazioni 628 e 630 del CCIR o utilizzando la tecnica illustrata nel Rapporto 774-2 del CCIR dovessero essere cifrati per l'identificazione di navi speciali come i trasporti sanitari, essi sarebbero probabilmente incompatibili con la maggior parte dei radar di radiolocalizzazione, invita il CCIR a studiare la questione dell'identificazione e della localizzazione di navi speciali come i trasporti sanitari per mezzo di risponditori radar marittimi normalizzati in considerazione altresi' delle conseguenze tecniche ed economiche della loro attuazione; invita le amministrazioni a fornire al CCIR informazioni su tale questione; prega il Consiglio di Amministrazione di iscrivere la presente Raccomandazione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente affinche' la esamini e, se del caso, modifichi il Regolamento delle radiocomunicazioni. RACCOMANDAZIONE N. 104 (REV.MOB-87) Bande di frequenze per i collegamenti di connessione nel servizio fisso via satellite per il servizio mobile aeronautico via satellite, mobile terrestre via satellite, mobile marittimo via satellite o mobile via satellite nelle bande 1 530 - 1 5559 MHz e 1 626,5 - 1 660,5 MHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che il numero 726 del Regolamento delle radiocomunicazioni stabilisce che l'assegnazione al servizio mobile marittimo via satellite nella banda 1 530-1 535 MHz sara' effettiva a decorrere dal 1 gennaio 1990 e che, fino a questa data, il servizio fisso sara' assicurato a titolo primario nelle Regioni 1 e 3; b) che collegamenti di connessione debbono essere previsti per il servizio mobile aeronautico via satellite, il servizio mobile terrestre via satellite, il servizio mobile marittimo via satellite ed il servizio mobile via satellite utilizzando le bande 1530 - 1 5559 MHz e 1 626,5 - 1 660,5 MHz; c) che il numero 27 del Regolamento delle radiocomunicazioni specifica che i servizi mobili via satelliti possono includere tali collegamenti di connessione, ma che il numero 22 del Regolamento delle radiocomunicazioni indica che il servizio fisso via satellite puo' anche comprendere collegamenti di connessione per i servizi mobili via satellite; d) che la maggioranza di questi collegamenti di connessione sono gestiti nelle bande 3 400 - 4 200 MHz e 5 925 - 7 075 MHz; e) che le bande menzionate al punto d) di cui sopra sono sempre piu' ingombrate, il che causa difficolta' durante il processo di coordinamento; f) che la mancanza di omogeneita' dei requisiti tecnici dei collegamenti di connessione dei servizi mobili via satellite e dei collegamenti del servizio fisso via satellite si traduce in problemi di coordinamento; g) che il traffico di soccorso e di sicurezza e' inoltrato per mezzo di collegamenti di connessione dei servizi mobili via satellite; h) che sarebbe auspicabile, da un punto di vista tecnico ed economico, un ampliamento dello spettro ai fini dei collegamenti di connessione in bande adiacenti, ma che cio' rischia di causare importanti problemi per la ripartizione o l'assegnazione, o addirittura per entrambe; notando che, nel corso della presente Conferenza, alcune amministrazioni hanno proposto che nelle bande di frequenze 3 400 - 4 200 MHz e 5 925 - 7 075 MHz siano determinate sotto-bande, nelle quali i collegamenti di connessione del servizio aeronautico, terrestre, marittimo e mobile via satellite avrebbero la precedenza sulle altre assegnazioni del servizio fisso via satellite, mentre altre amministrazioni ritengono che sia preferibile far leva sul processo normale di coordinamento per ottenere nelle bande del servizio fisso via satellite la parte di spettro necessaria ai collegamenti di connessione dei servizi mobili via satellite; raccomanda che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satellite geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita (CAMR Orb-88) prenda nota delle preoccupazioni espresse nei "considerando" e nel "notando" di cui sopra, riguardo alle decisioni relative ai collegamenti di connessione per il servizio mobile aeronautico via satellite, il servizio mobile terrestre via satellite, il servizio mobile marittimo via satellite ed il servizio mobile via satellite nelle bande 1 530 - 1 559 MHz e 1 626,5 - 1 6660,5 MHz; invita il CCIR a proseguire i suoi studi sulla questione; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Raccomandazione alla CAMR Orb-88. RACCOMANDAZIONE N. 205 (REV.MOB-87) Futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che lo stato presente delle tecniche utilizzate nei sistemi mobili terrestri cellulari consente un rendimento apprezzabile nell'utilizzazione dello spettro radioelettrico; b) che sono state introdotte nei circuiti pubblici commutati nuove applicazioni che si avvalgono di tecniche numeriche e che queste applicazioni saranno altresi' introdotte nel servizio mobile terrestre; c) che esiste un'esigenza d'inter-funzionamento mondiale, in particolare per i terminali (individuali) portatili; d) che la domanda di servizi mobili continuera' ad accrescere, rendendo necessaria l'elaborazione di tecniche di miglioramento dell'utilizzazione dello spettro; e) che i fabbisogni di spettro radioelettrico saranno relativamente ridotti per i sistemi che disimpegnano terminali (individuali) portatili a breve portata ed a debole potenza, a causa dell'elevato grado di efficacia spettrale delle piccole cellule in tali sistemi; f) che e' auspicabile pervenire ad un grado elevato di normalizzazione degli equipaggiamenti; g) che possono altresi' essere utilizzate le tecniche dei sistemi mobili terrestri per fornire servizi di telecomunicazione fissi nelle regioni isolate; h) che dall'evoluzione dei sistemi esistenti o attualmente previsti, potranno derivare futuri sistemi atti a disimpegnare i terminali (individuali) portatili; notando a) la Raccomandazione 310 della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) relativa ad un sistema automatico di radiocomunicazioni ad onde decimetriche per il servizio mobile marittimo;; b) la Questione 39/8 ed il Programma di studi 39A/8 del CCIR sui sistemi mobili terrestri telefonici pubblici; c) la Decisione 69 del CCIR di studiare i futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni durante l'attuale periodo di studi; d) gli studi e le Raccomandazioni pertinenti del CCITT; raccomanda alla prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente di prendere in considerazione la designazione di una banda o di bande adatte per la gestione internazionale dei futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni, tenendo conto delle Raccomandazioni e Rapporti pertinenti del CCIR; invita il CCIR a proseguire senza indugio lo studio dei requisiti tecnici e delle bande di frequenze adatte per gli equipaggiamenti ed i sistemi che forniscono servizi mobili terrestri pubblici; invita il CCITT a proseguire gli studi per consentire l'inter-funzionamento dei futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni e di circuiti pubblici a commutazione; invita il Consiglio di Amministrazione ad adottare i provvedimenti necessari affinche' tale questione figuri all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente. RACCOMANDAZIONE N. 302 (REV.MOB-87) Migliore utilizzazione dei canali radiotelefonici ad onde decametriche da parte delle stazioni costiere nelle bande di frequenze assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che erano state presentate alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni marittime (Ginevra, 1974) numerose domande di quote in ripartizione per dei canali radiotelefonici ad onde decametriche; b) che il numero dei canali che deriva dalla revisione dell'Appendice 16 effettuata da questa Conferenza non e' sufficiente a far fronte a queste domande nelle migliori condizioni; c) che le modalita' di ripartizione che ne derivano sono state stabilite essenzialmente in funzione dei criteri di utilizzazione; d) che, a far data dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1987) e' sempre piu' importante assicurare la migliore utilizzazione possibile dei canali radiotelefonici ad onde decametriche nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo; e) che conviene che le amministrazioni si garantiscano reciprocamente, in ciascun canale, una qualita' di servizio equivalente; f) che si persegue attualmente la messa a punto di mezzi tecnici al fine di agevolare l'utilizzazione in comune di frequenze da parte di stazioni costiere vicine che dipendono da amministrazioni diverse o da una stazione costiera gestita per conto di varie amministrazioni; g) che la presente Conferenza ha previsto un certo numero di canali addizionali per la radiotelefonia nelle bande d'onde decametriche assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo (Vedere la Risoluzione 325 (Mob-87) ma che questi canali addizionali non saranno forse sufficienti a far fronte a tutte le richieste; raccomanda alle Amministrazioni 1. di spiegare tutti i loro sforzi per concludere accordi di gestione reciprocamente soddisfacenti in particolare per quanto riguarda: - i vari schemi di ripartizione nel tempo; - lo sfasamento degli orari di apertura del servizio; - l'utilizzazione, a titolo volontario ed a livello regionale, di canali radiotelefonici ad onde decametriche in base ad un ordine di precedenza legato al volume del traffico; 2. di utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, compresi quelli indicati sopra, per consentire la migliore utilizzazione possibile dei canali radiotelefonici ad onde decametriche da parte delle stazioni costiere nelle bande assegnate al servizio mobile marittimo; invita le Amministrazioni 1. a tener conto, quando assegnato a stazioni costiere frequenze di bande di onde decametriche, delle disposizioni dei numeri 954 e 1804 del Regolamento delle radiocomunicazioni: 2. a fare in modo che le stazioni costiere: - utilizzino la banda di frequenze e la potenza minima adatte alle condizioni di propagazione ed alla natura del servizio; - utilizzino, ogni qualvolta cio' e' possibile, antenne ad effetto direzionale; - impartiscano alle stazioni di navi istruzioni appropriate come indicato al numero 5056 del Regolamento delle radiocomunicazioni; invita il CCIR a proseguire i suoi studi al fine di migliorare tutti i criteri di ripartizione, tecnici e di gestione, che hanno un'incidenza sull'utilizzazione, da parte delle stazioni costiere, dei canali radiotelefonici ad onde decametriche nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo, nonche' i metodi di selezione dei canali disponibili con mezzi elettronici o altri, al fine di agevolarne l'accesso multiplo. RACCOMANDAZIONE N. 303 (REV.MOB-87) Utilizzazione delle frequenze portanti 4 125 kHz e 6 215 kHz oltre alla frequenza portante 2 182 kHz, a fini di soccorso e di sicurezza nonche' per la chiamata e la risposta La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che, in alcune zone del mondo, e' praticamente impossibile assicurare un servizio affidabile a fini di soccorso e di sicurezza sulla frequenza internazionale di soccorso in radiotelefonia (2 182 kHz), le stazioni costiere che mantengono una vigilanza su questa frequenza essendo molto distanti le une dalle altre; b) che incrociano in queste zone numerose navi equipaggiate solo per la radiotelefonia e quindi spesso fuori dalla portata delle stazioni costiere che mantengono una vigilanza (ascolto) sulla frequenza portante 2 182 kHz; c) che, per sormontare tale difficolta' numerose amministrazioni delle zone summenzionate hanno instaurato nelle loro stazioni costiere vigilanze sulle frequenze portanti 4 125 kHz e 6 215 kHz a fini di soccorso e di sicurezza nonche' per la chiamata e la risposta; sembra che tali vigilanze completino efficacemente quella effettuata sulla frequenza 2 182 kHz; d) che il Regolamento delle radiocomunicazioni prevede la possibilita' di utilizzare a fini di soccorso e sicurezza come pure per la chiamata e la risposta, oltre alla frequenza portante 2 182 kHz, le frequenze portanti 4 125 kHz e 6 215 kHz; e) che potrebbe convenire che le navi equipaggiate unicamente per la radiotelefonia e che navigano in queste zone abbiano i mezzi per trasmettere e ricevere sulle frequenze portanti 4 125 kHz e 6 215 kHz, qualora le chiamate sulla frequenza 2 182 kHz rischino di essere inefficaci; raccomanda 1. che le Amministrazioni facciano conoscere ai gestori delle navi equipaggiate solo per la radiotelefonia e che dipendono dalla loro giurisdizione, che alcune stazioni terrestri figuranti nella Nomenclatura delle stazioni costiere sono in grado di completare il servizio assicurato sulla frequenza portante 2 182 kHz a fini di soccorso e di sicurezza nonche' per la chiamata e la risposta, con un servizio funzionante sulle frequenze portanti 4 125 kHz e 6 215 kHz; 2. che le amministrazioni, che hanno navi equipaggiate solo per la radiotelefonia, tengano a mente che, benche' non vi sia l'obbligo, per le stazioni di nave e le stazioni costiere di essere munite di impianti che consentano di trasmettere e di ricevere sulle frequenze 4 125 kHz e 6 215 kHz, tuttavia questi impianti possono essere essenziali per la sicurezza di dette navi. RACCOMANDAZIONE N. 312 (REV.MOB-87) Studi dell'interconnessione dei sistemi di radiocomunicazioni mobili marittime con i circuiti telefonici ed telegrafici internazionali La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) auspicabile di poter realizzare un'interconnessione tra i sistemi di radiocomunicazione del servizio mobile marittimo ed i circuiti telefonici e telegrafici pubblici internazionali, che consenta l'avvio automatico di scambi di traffico tra le stazioni di nave ed i circuiti nazionali; b) che tale inter-connessione migliorerebbe notevolmente le radiocomunicazioni marittime; invita con urgenza il CCIR ed il CCITT a proseguire tutti gli studi necessari concernenti la compatibilita' dei sistemi di radiocomunicazioni mobili marittimi con i sistemi telefonici e telegrafici internazionali, in particolare i vari criteri di qualita' di servizio che consentono una totale interconnessione dei servizi mobili marittimi con i circuiti telefonici e telegrafici internazionali; e raccomanda alle amministrazioni di dare la precedenza a tali studi nella loro partecipazione ai lavori del CCIR e del CCITT. RACCOMANDAZIONE N. 316 (REV.MOB-87) Utilizzazione di stazioni di terraferma di nave all'interno delle acque portuali e delle altre acque soggette alla giurisdizione nazionale La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), riconoscendo che in base al loro diritto sovrano, i paesi interessati hanno facolta' di autorizzare l'utilizzazione di stazioni di terraferma di nave all'interno delle acque portuali e delle altre acque soggette alla giurisdizione nazionale; rammentando che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) ha gia' assegnato le bande 1530 - 1 535 MHz (a decorrere dal 1 gennaio 1990), 1 535 - 1 544 MHz e 1 626,5 - 1 645,5 MHz al servizio mobile marittimo via satellite e le bande 1 544 - 1 545 MHz e 1 645,5 - 1 646,5 MHz al servizio mobile via satellite; notando che e' stato stipulato un accordo internazionale sull'utilizzazione delle stazioni terrestri di nave INMARSAT nelle acque territoriali e nei porti e che tale accordo e' aperto all'adesione, ratifica, approvazione o accettazione, a seconda dei casi; considerando a) che il servizio mobile marittimo via satellite che funziona attualmente in tutto il mondo, ha consentito di migliorare notevolmente le comunicazioni marittime ed ha contribuito in larga misura alla sicurezza ed all'efficacia della navigazione marittima e che l'ampliamento e lo sviluppo di questo servizio contribuiranno ancora in avvenire a tale miglioramento; b) che il servizio mobile marittimo via satellite svolgera' un ruolo importante nel Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM); c) che l'utilizzazione del servizio mobile marittimo via satellite sara' vantaggiosa non solo per i paesi che attualmente utilizzano stazioni di terraferma di nave ma anche per coloro che prevedono di installare tale servizio; formula il parere che tutte le amministrazioni dovrebbero prevedere di autorizzare, nella misura del possibile, l'utilizzazione delle stazioni di terraferma di nave all'interno delle acque portuali e delle altre acque assoggettate alla giurisdizione nazionale nelle bande 1 530 - 1 535 MHz (a decorrere dal 1 gennaio 1990), 1 535 - 1 545 MHz e 1 626,5 - 1 646,5 MHz; raccomanda 1. che tutte le amministrazioni prevedano di consentire, nella misura del possibile, alle stazioni di terraferma di nave, di funzionare nei porti e nelle acque che dipendono dalla giurisdizione nazionale nelle bande sopra menzionate; 2. che le amministrazioni prevedano di adottare gli accordi internazionali necessari al riguardo. RACCOMANDAZIONE N. 317 (MOB-87) Utilizzazione di un segnale indicatore di priorita' per ricordare alle navi che non lo abbiano ancora fatto, di inviare i loro rapporti di posizione e per chiedere alle altre navi di segnalare eventuali avvistamenti. La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare (1979) prevede che gli Stati debbano istituire organi per i resoconti dei movimenti di navi secondo le zone di ricerca e di salvataggio di cui sono responsabili; b) che alcune amministrazioni hanno gia' stabilito tali sistemi di resoconto di movimenti di nave; c) che e' necessario verificare se le navi che non hanno segnalato la loro posizione si trovano in sicurezza; d) che e' opportuno adottare procedure tipo; raccomanda 1. di adottare un segnale indicatore di priorita' avente il seguente significato: "L'organo per i resoconti dei movimenti delle navi (denominazione dell'amministrazione) attendeva un reso conto della posizione della nave avente come indicativo di chiamata (...) ma non l'ha ricevuto. Tale nave, ovvero ogni nave o stazione costiera che e' stata in comunicazione con essa o che l'ha avvistata, dovrebbe mettersi immediatamente in contatto con la stazione che ha trasmesso il presente segnale". 2. che il segnale appropriato a tal fine sia costituito dalle lettere alfabetiche "JJJ" in codice Morse in radiotelegrafia, e dalle parole formulate a voce, "RAPPORTO IMMEDIATO" in radiotelefonia; 3. che siano diffusi, assieme alle liste di chiamate di navi o al momento della diffusione di informazioni per la sicurezza marittima seguite dal predetto segnale, il nome e l'indicativo di chiamata della nave, nel caso in cui un rapporto di posizione atteso non sia stato ricevuto alla scadenza dei termini specificati dalle amministrazioni; invita le amministrazioni a studiare la presente questione ed a presentare proposte alla successiva Conferenza competente in vista dell'introduzione di questo segnale, in considerazione delle osservazioni formulate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO); incarica il Segretario generale a comunicare la presente Raccomandazione all'IMO per esame. RACCOMANDAZIONE N. 318 (REV.MOB-87) Miglioramento dell'utilizzazione della banda di onde metriche assegnata al servizio mobile marittimo dall'appendice 18 La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che si e' intensificato e continuera' senza dubbio ad intensificarsi l'impiego di canali del servizio mobile marittimo su onde metriche dell'appendice 18; b) che in varie parti del mondo ne e' risultato un sovraffollamento; c) che l'aggravarsi di tale sovraffollamento potrebbe essere pregiudizievole per la sicurezza dei movimenti e l'utilizzazione delle navi nonche' per le operazioni portuali, e che questa questione preoccupa l'Associazione internazionale di segnaletica marittima (AISM), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e numerose amministrazioni; notando a) che sarebbe possibile utilizzare in maniera piu' efficace la parte dello spettro riservata al servizio mobile marittimo su onde metriche sviluppando le tecniche esistenti o nuove tecniche, come la MF a banda ristretta, la banda laterale unica, la banda laterale unica con compressione-estensione, l'impiego di canali intrecciati separati da 12,5 kHz, una spaziatura ridotta dei canali ecc.; b) che un gran numero di marittimi che utilizzano emittenti-ricevitori a basso prezzo fanno affidamento su questa banda ed sui servizi di sicurezza che essa assicura; c) che ogni modifica dell'appendice 18 deve tener conto dell'utilizzazione a fini di soccorso e di sicurezza; invita il CCIR ad intraprendere senza indugio gli studi necessari per determinare i mezzi che meglio convengono per promuovere l'utilizzazione piu' efficace dello spettro nella banda di onde metriche del servizio mobile marittimo ed a elaborare Raccomandazioni relative alle caratteristiche tecniche e di gestione dei sistemi funzionanti in questa banda, invita le amministrazioni a partecipare attivamente a questi studi; raccomanda che una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni esamini e, se del caso, riveda le disposizioni dell'appendice 18 in considerazione delle Raccomandazioni pertinenti del CCIR; incarica il Segretario Geenrale di comunicare la presente Raccomandazione all'AISM ed all'IMO. RACCOMANDAZIONE N. 319 (MOB-87) Necessita' di apportare miglioramenti tecnici al fine di minimizzare il rischio di interferenze pregiudizievoli causate da canali adiacenti tra le assegnazioni utilizzate per i sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati in conformita' con l'appendice 32 e con la Risoluzione 300 (Rev.Mob-87) La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che l'appendice 32 del Regolamento delle radiocomunicazioni, contiene la disposizione dei canali da utilizzare per i sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati (frequenze accoppiate); b) che l'utilizzazione di queste coppie di frequenze e' gestita dalle disposizioni dell'articolo 60 del Regolamento delle radiocomunicazioni e dalla Risoluzione 300 (Rev.Mob-87). c) che la spaziatura tra le frequenze enumerate all'appendice 32 e' di 500 Hz; d) che la presente Conferenza ha deciso di adottare il numero 4321B che specifica le potenze medie massime da utilizzare da parte delle stazioni costiere per le classi di trasmissione F1B e J2B nelle bande comprese tra 4 000 e 27 500 kHz assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo; raccomanda che le amministrazioni cooperino in tutta la misura del possibile per risolvere le interferenze pregiudizievoli causate da canali adiacenti utilizzati per i sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati (frequenze accoppiate); invita il CCIR 1. a studiare la questione della compatibilita' tecnica tra canali adiacenti ed a formulare le Raccomandazioni appropriate; 2. a tener conto, in questo studio, delle potenze medie massime per le stazioni radiotelegrafiche costiere che utilizzano la classe di trasmissione F1B o J2B nelle bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz assegnate in esclusiva al servizio mobile marittimo (vedere il numero 4321B); 3. a presentare i risultati di questo studio alla prossima conferenza competente. RACCOMANDAZIONE N. 408 (MOB-87) Elaborazione di un sistema mondiale di corrispondenza pubblica per mezzo di aeronavi La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che gli studi e l'esperienza reale acquisita in alcuni settori rivelano l'esistenza di una domanda di un sistema mondiale di corrispondenza pubblica per mezzo di aeronavi (CPA); b) che, anche se alcuni sistemi di Terra del CPA sono utilizzati nella banda 862-960 MHz, quest'ultima non e' assegnata al servizio mobile aeronautico a livello mondiale; c) che puo' essere utile di ampliare e completare un sistema di CPA via satellite sviluppando altresi' un sistema CPA di Terra affinche' le zone del mondo molto popolate possano disporre di un sistema che consenta di utilizzare lo spettro in maniera razionale e redditizia; d) che due bande di 1 MHz sembrano offrire la capacita' sufficiente per sistemi prototipi e sperimentali di CPA; e) che e' necessario procedere a studi per determinare quali sono le caratteristiche tecniche ed operative ottimali da adottare per un sistema CPA di Terra e che e' anche necessario procedere a studi sulle condizioni di ripartizione con gli altri servizi che utilizzano le stesse bande di frequenze, in particolare con i servizi di sicurezza, f) che e' necessario esaminare la questione della compatibilita' elettromagnetica nelle aeronavi dell'equipaggiamento delle radiocomunicazioni della CPA e dell'equipaggiamento di radionavigazione; notando 1. che le bande 1 593 - 1 594 MHz e 1 625,5 - 1 626,5 MHz sono state assegnate ad alcune condizioni al servizio mobile aeronautico affinche' quest'ultimo possa disporre di assegnazioni iniziali per i sistemi prototipi e sperimentali della CPA; 2. che in alcuni paesi l'utilizzazione di queste bande per i sistemi della CPA potrebbe causare notevoli difficolta'; raccomanda alle amministrazioni di proseguire i loro studi di carattere tecnico e sperimentale relativi ad un sistema CPA di Terra e di fare rapporto sui risultati ottenuti, al CCIR, al CCITT, all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ed agli altri organi interessati; invita il CCIR 1. ad esaminare con urgenza i criteri di ripartizione tra i sistemi della CPA di Terra utilizzati nelle bande indicate nel notando 1 di cui sopra e gli altri servizi utilizzati nella stessa banda o in bande di frequenze adiacenti; 2. ad esaminare le caratteristiche operative e tecniche dei sistemi CPA di Terra e questioni connesse; 3. a determinare le altre bande di frequenza preferite dal punto di vista tecnico per un futuro sistema mondiale di Terra di corrispondenza pubblica per mezzo di aeronavi; invita il CCITT ad esaminare l'inter-funzionamento di un sistema mondiale della CPA con i circuiti pubblici di telecomunicazione a commutazione, compresi i principi di tariffazione, la compatibilita' ed i sistemi di numerazione; invita le amministrazioni a prendere nota della presente Raccomandazione ed a studiare nella maniera opportuna i vari aspetti relativi all'installazione di sistemi CPA di Terra; invita il Consiglio di Amministrazione a prendere nota della presente Raccomandazione e ad includere questo argomento, se del caso al termine degli studi del CCIR, nell'ordine del giorno di una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni; incarica il Segretario generale di sottoporre la presente Raccomandazione alla conoscenza dell'ICAO, dell'organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) e dell'Associazione di trasporto aereo internazionale (IATA) e di altre organizzazioni interessate dall'argomento della CPA. RACCOMANDAZIONE N. 603 (REV.MOB-87) Disposizioni tecniche concernenti i radiofari marittimi nella Zona africana La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando la necessita' di facilitare l'installazione di nuovi radiofari marittimi nella banda 283,5- 315 kHz in particolare nelle localita' vicine della Zona europea e africana; raccomanda che le amministrazioni dei paesi della Zona africana adottino disposizioni analoghe a quelle dell'Accordo regionale concernente la pianificazione del servizio di radionavigazione marittima (radiofari) nella Zona europea marittima (Ginevra, 1985). RACCOMANDAZIONE N. 604 (REV.MOB-87) Utilizzazione futura e caratteristiche dei radiosegnali luminosi marini per la localizzazione di sinistri - EPIRB (1) La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che i segnali EPIRB hanno come scopo essenziale di agevolare l'avvistamento della posizione di naufraghi durante le operazioni di ricerca e di salvataggio; b) che gli obblighi di carico di EPIRB funzionanti su 121,5 MHz e 243 MHz sono stati inclusi nelle modifiche apportate nel 1983 alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (1974); c) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha esaminato o esamina vari tipi di EPIRB; d) che, nella sua Risoluzione A.279 (VIII), l'IMO ha sottolineato l'urgenza di uniformare le caratteristiche degli EPIRB; riconoscendo a) che nel Regolamento delle radiocomunicazioni, esistono per gli EPIRB disposizioni relative alle frequenze 2182 kHz, 121,5 MHz, 156,525 MHz e 243 MHz, ed alle bande 406 - 406,1 MHz e 1 645,5 - 1 646,5 MHz; (1) Nella presente Raccomandazione, il termine EPIRB puo' anche indicare dei radiosegnali luminosi marini di sistemi a satellite. b) che l'appendice 37A mira ad agevolare l'attuazione di una norma universate per i radiosegnali luminosi marini per la localizzazione dei sinistri funzionanti sulle frequenze 121,5 MHz e 243 MHz; c) che e' necessario migliorare i RLS che funzionano su 121,5 MHz e 243 MHz in modo tale che i satelliti possano avvistarli e localizzarli piu' facilmente; raccomanda 1. che, in considerazione dei soggetti di interesse comuni che hanno in questo settore, l'IMO e l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) sono invitate a riesaminare ed a allineare nel piu' breve tempo, la loro normativa sui radiosegnali luminosi marini per la localizzazione dei sinistri per quanto riguarda le operazioni di ricerca e di salvataggio e della salvaguardia della vita umana in mare; 2. che il CCIR continui a studiare le questioni tecniche e di gestione proprie dei radiosegnali di localizzazione dei sinistri, tenendo conto della normativa dell'IMO e dell'ICAO; 3. che il CCIR e l'ICAO studino d'urgenza le questioni tecniche e di gestione derivanti dal paragrafo d) dell'appendice 37A; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Risoluzione all'IMO ed all'ICAO. RACCOMANDAZIONE N., 605 (REV.MOB-87) Caratteristiche tecniche e frequenze dei risponditori a bordo delle navi La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che il tonnellaggio e la velocita' delle navi di commercio sono in aumento nel mondo intero; b) che ogni anno, numerose navi mercantili sono vittime di collisioni che comportano perdite di vite umane e di beni e che tali collisioni comportano rischi elevati per l'ambiente naturale; c) che e' importante stabilire una correlazione tra gli obiettivi radar e le navi che effettuano trasmissioni radiotelefoniche ad onde metriche; d) che gli studi e le prove hanno dimostrato che risponditori a bordo delle navi possono rendere piu' visibili, migliorandole, le immagini degli obiettivi radar rispetto alle immagini radar normali; e) che gli studi in corso e le prove relative ai risponditori a bordo delle navi dimostrano che ci si puo' attendere, a breve scadenza, ad uno sviluppo di questi apparati, il che consentira' un adeguato miglioramento delle imamgini radar ed una identificazione degli obiettivi radar con eventuali possibilita' di trasmissione di dati; (1) Ricevitore-emittente che trasmette automaticamente un segnale quando riceve l'interrogazione regolamentare. f) che e' necessario proteggere questi risponditori dalle interferenze; g) che e' opportuno che la scelta delle caratteristiche tecniche di questi risponditori sia coordinata con gli altri utenti dello spettro delle frequenze radioelettriche le cui operazioni potrebbero essere intralciate; chiede al CCIR di raccomandare, previa consultazione con le organizzazioni internazionali appropriate, l'ordine di grandezza piu' adatto delle frequenze e delle larghezze di bande richieste a tal fine, nonche' le caratteristiche tecniche cui tali dispositivi devono soddisfare, tenendo altresi' conto della compatibilita' elettromagnetica con gli altri servizi cui la stessa banda di frequenze e' assegnata, e della necessita' di accertare che la risposta di un risponditore del sistema esaminato non possa essere interpretata come emanante da qualunque tipo di segnale luminoso marino-radar. Invita le amministrazioni e l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) a continuare a studiare gli eventuali vantaggi derivanti, per la la gestione, da un'utilizzazione generalizzata di risponditori a bordo di navi e ad esaminare la convenienza di adottare, in vista di attuarlo successivamente, un sistema approvato a livello internazionale; raccomanda che, in attesa di sviluppi e di valutazioni piu' avanzate di carattere tecnico o inerenti alla gestione, le amministrazioni si preparino ad adottare, nella prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente, i provvedimenti necessari per l'utilizzazione di tali dispositivi. RACCOMANDAZIONE N. 606 (MOB-87) Possibilita' di ridurre la banda 4 200 - 4 400 MHz utilizzata da radioaltimetri nel servizio di radionavigazione aeronautico La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che esiste una domanda di assegnazioni addizionali di frequenze per il servizio mobile, in particolare per il servizio mobile di terraferma; b) che tutti i sistemi che utilizzano lo spettro radioelettrico dovrebbero essere efficaci per quanto riguarda l'utilizzazione di questa risorsa limitata; c) che l'assegnazione della banda 4 200 - 4 400 MHz al servizio di radionavigazione aeronautico compare nel Regolamento delle radiocomunicazioni (Atlantic City, 1947) e che non e' stata modificata, malgrado i progressi tecnici; d) che essa ha deciso di non modificare le assegnazioni di frequenze in questa banda; e) che studi svolti dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) su questa questione indicano che la gestione dei radioaltimetri attuali necessita la totalita' della banda; f) che sarebbe eventualmente possibile di gestire in questa banda radioaltimetri aventi una precisione sufficiente con la larghezza di banda necessaria inferiore a 200 MHz; g) che la tolleranza di frequenza di tali apparati potrebbe essere migliorata; raccomanda 1. che la prossima Conferenza amministrativa mondiale competente consideri, se del caso, una riduzione della banda 4 200 - 4 400 MHz assegnata al servizio di radionavigazione aeronautica; 2. che ogni riduzione sia basata su una valutazione tecnica dettagliata dei sistemi in questione, in considerazione dei rapporti dell'ICAO sulla valutazione del futuro traffico mondiale delle aeronavi che utilizzeranno questa banda; 3. che la conferenza menzionata al raccomanda 1 precedente consideri di riassegnare al servizio mobile terrestre ogni parte della banda attualmente disponibile per il servizio di radionavigazione aeronautico che sara' determinato in funzione di considerazioni tecniche; invita il CCIR a studiare la larghezza di banda necessaria e le tolleranze di frequenza per i sistemi gestiti nel servizio di radionavigazione aeronautico nella banda di frequenze 4 200 - 4 400 MHz; invita il Consiglio d'Amministrazione ad iscrivere la presente Raccomandazione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Raccomandazione all'ICAO invitandolo a considerare le possibilita' di riduzione della banda 4 200 - 4 400 MHz per il servizio di radionavigazione aeronautico ed a effettuare raccomandazioni appropriate per assistere le amministrazioni a tale riguardo. RACCOMANDAZIONE N. 607 (MOB-87) Future esigenze nella banda 5 000 - 5 250 MHz per il servizio di radionavigazione aeronautico La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che esiste una domanda di assegnazioni di frequenze supplementari per il servizio mobile ed in particolare per il servizio mobile terrestre; b) che tutti i sistemi che utilizzano lo spettro radioelettrico dovrebbero utilizzare efficacemente questa risorsa limitata; c) che, nella banda 5 000 - 5 250 MHz, e' in fase di attuazione il sistema d'atterraggio iperfrequenze (MLS) accettato internazionalmente; d) che la protezione di questo essenziale sistema di radionavigazione aeronautica e' d'importanza capitale; e) che la completa attuazione del MLS non richiedera' necessariamente ovunque la totalita' della banda 5 000 - 5 250 MHz; f) che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazioanle (ICAO) che esamina attualmente le esigenze del MLS e di altri sistemi di radionavigazione aeronautica in questa banda e' giunta alla conclusione che non e' necessario apportare alcuna modifica; raccomanda 1. che una futura Conferenza amministrativa competente esamini le esigenze del servizio di radionavigazione aeronautica nella banda 5 000 - 5 250 MHz e, a seconda dei casi, la possibilita' di dividere una parte di questa banda con altri servizi; 2. che ogni ripartizione venga stabilita sulla base di una dettagliata valutazione tecnica dei sistemi che funzionano in questa banda, tenendo conto dei rapporti dell'ICAO sulla valutazione del futuro traffico mondiale delle aeronavi che utilizzano questa banda; 3. che la conferenza menzionata al paragrafo 1 di cui sopra dovrebbe prevedere un'assegnazione al servizio mobile in ogni parte di detta banda in cui la ripartizione sarebbe considerata possibile; invita il CCIR ad esaminare la possibilita' di dividere ogni parte della banda 5 000 - 5 250 MHz che non sia necessaria al sistema MLS o ad ogni altro sistema di radionavigazione aeronautica; invita il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere la presente Raccomandazione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Risoluzione all'ICAO invitando tale organizzazione ad esaminare le esigenze del servizio di radionavigazione aeronautico nella banda 5 000 - 5 250 MHz ed a presentare raccomandazioni appropriate al fine di assistere le amministrazioni a tale riguardo. RACCOMANDAZIONE N. 714 (REV.MOB-87) Compatibilita' del servizio mobile aeronautico (R) funzionante nella banda 117,975 - 137 MHz e delle stazioni di radiodiffusione sonora funzionanti nella banda 87,5 - 108 MHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che le comunicazioni aria/terra in onde metriche svolgono un ruolo essenziale per la gestione e la sicurezza delle aeronavi che possono essere messe a repentaglio da interferenze; b) che vi sono stati problemi di compatibilita' in varie parti del mondo tra il servizio mobile aeronautico (R) nella banda 117,975 MHz - 137 MHz e le stazioni di radiodiffusione sonora nella banda 87,5 - 108 MHz; c) che la Conferenza amministrativa regionale per la pianificazione della radiodiffusione sonora ad onde metriche (Regione 1 e parte della Regione 3) (Ginevra, 1984) non ha tenuto conto degli aspetti di compatibilita' tra questi due servizi nella sua elaborazione di un piano di radiodiffusione sonora; d) che il CCIR e l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) hanno raccomandato criteri tecnici che possono essere utilizzati dalle Amministrazioni per il coordinamento tra i due servizi in oggetto; e) che l'ICAO ha adottato norme che entreranno in vigore il 1 gennaio 1998, relative alle caratteristiche d'immunita' dei futuri ricevitori aeronautici ad onde metriche e che includono valori d'immunita' convenuti in materia d'inter-modulazione e di de-sensibilizzazione; invita il CCIR a proseguire gli studi di compatibilita' tra questi due servizi dal punto di vista di eventuali interferenze con il servizio mobile aeronautico; invita l'ICAO a proseguire l'esame di questi problemi ed a comunicarne i risultati al CCIR; raccomanda alle amministrazioni a) di partecipare attivamente a questi studi e di fornire al CCIR precisazioni tecniche in questo settore; b) di adottare tutte le disposizioni possibili per garantire la protezione richiesta al servizio mobile aeronautico (R), in considerazione delle informazioni contenute nelle Raccomandazioni e nei Rapporti pertinenti del CCIR; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Raccomandazione all'ICAO. NOTA DEL SEGRETARIATO GENERALE 1. Benche' la Conferenza abbia adottato il termine "telecopia" essa non ha modificato la definizione del termine "Fac-simile" (numero 116 dell'articolo 1 del Regolamento delle radiocomunicazioni). Questa questione dovra' essere iscritta all'ordine del giorno di una prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente. 2. In alcune parti del Regolamento esaminate dalla Conferenza, si fa riferimento a numeri di disposizioni che sono stati soppressi dalla Conferenza. Converrebbe dunque, di conseguenza, di effettuare le seguenti modifiche in queste Parti del Regolamento: Disposizioni Parti del Regolamento in Modifiche da apportare soppresse dal cui si fa riferimento a al regolamento la Conferenza queste disposizioni 3766, 3767 Articolo 19, numero 1846 Sopprimere il n. 3766 e sostituire il numero 3767 con 3663A 4245 Articolo 8, n. 497 Sostituire il n. 4245 con il n. 4323BD 3. In alcune parti del Regolamento si fa riferimento a Risoluzioni che sono state soppresse dalla Conferenza. Sarebbe dunque opportuno, per via consequenziale, apportare le seguenti modifiche a queste Parti del Regolamento. Risoluzioni Parti del Regolamento Modifiche da apportare soppresse dalla in cui si fa riferimento al regolamento Conferenza a queste Risoluzioni 206 (Mob-83) Articolo 8, numero 471 La Risoluzione 206 (Mob-83) e' stata sostituita dalla Risoluzione 210 (Mob-87) 320 (Mob-83) Articolo 25, Sezione II Eliminare i numeri 2083.1 e 2087.1 divenuti privi di oggetto Numeri 2083 e 2087 Di conseguenza, cancellare le note 1 e 2 dopo "appendice 43" Numeri 2087.a e 2149 Eliminare il riferimento alla Risoluzione 320 400 Articolo 26, numero 2185 Sostituire "27 e e nota a pie' di pagina 27 Aer2" con "27 Aer2" e, nella nota a pie' di pagina, eliminare il riferimento alla Risoluzione 400 318 (Mob-83) Articolo 42, numero 3339 Sostituire "secondo la Risoluzione 318 (Mob-83)" con " in conformita' con l'articolo 14A" 4. La Conferenza ha soppresso i seguenti articoli, appendici, Risoluzioni e Raccomandazioni: Articolo 52 Articolo 53 Appendice 40 Risoluzione 12 Risoluzione 30 Risoluzione 202 Risoluzione 203 (Mob-83) Risoluzione 204 (Mob-83) Risoluzione 206 (Mob-83) (sostituita da Risoluzione 210 (Mob-87) Risoluzione 301 (sostituita da Risoluzione 335 (Mob-87) Risoluzione 302 Risoluzione 303 Risoluzione 304 Risoluzione 306 Risoluzione 307 Risoluzione 308 Risoluzione 309 (sostituita da Risoluzione 207 (Mob-87) Risoluzione 311 Risoluzione 317 (Mob-83) Risoluzione 318 (Mob-83) Risoluzione 320 (Mob-83) Risoluzione 321 (Mob-83) Risoluzione 400 Risoluzione 401 Risoluzione 402 Risoluzione 404 Risoluzione 407 (sostituita da Risoluzione 207 (Mob-87) Risoluzione 600 Raccomandazione 201 (Rev.Mob-83) Raccomandazione 203 Raccomandazione 204 (Rev.Mob-83) Raccomandazione 300 Raccomandazione 301 Raccomandazione 307 Raccomandazione 308 Raccomandazione 311 Raccomandazione 313 (Rev.Mob-83) Raccomandazione 314 (Rev.Mob-83) Raccomandazione 315 (Rev.Mob-83) Raccomandazione 400 Raccomandazione 404 Raccomandazione 600 Raccomandazione 703 Raccomandazione 713 (Mob-83) Il Segretariato generale eliminera' ogni riferimento a questi articoli, appendice Risoluzione e Raccomandazioni nella pubblicazione delle nuove pagine da inserire nel Regolamento delle radiocomunicazioni. UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI Atti Finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di esaminare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (CAMR-92) Malaga-Torremolinos, 1992 Ginevra 1992 Osservazioni I seguenti simboli sono stati utilizzati per indicare la natura della revisione di ciascuna disposizione: ADD = aggiunta di una nuova disposizione MOD = modifica di un disposizione esistente (MOD) = modifica, di tipo redazionale, di una disposizione esistente NOC = disposizione invariata SUP = soppressione di una disposizione esistente Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (CAMR-92) Malaga-Torremolinos, 1992 Preambolo In considerazione delle Risoluzioni e Raccomandazioni pertinenti adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione di bande d'onde decametriche attribuite al servizio di radiodiffusione, Ginevra, 1987 (HFBC-87), dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) (Mob-87), e dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita, (Ginevra, 1988) (ORB-88), la Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Nizza, 1989, nella sua Risoluzione 1, ha deciso di convocare in Spagna, per una durata di quattro settimane e due giorni durante il primo trimestre 1992, una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro in considerazione delle Risoluzione e Raccomandazioni delle summenzionate conferenze. In base a questa decisione il Consiglio di amministrazione dell'Unione, nella sua 45 sessione nel 1990 ha adottato nella sua Risoluzione 995, le disposizioni necessarie per la convocazione di detta Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni. In questa Risoluzione 995 il Consiglio di amministrazione ha deciso che la Conferenza avra' luogo in Spagna a decorrere dal 3 febbraio 1992 per una durata di quattro settimane e due giorni. Nel stabilire l'ordine del giorno di questa Conferenza, il Consiglio di amministrazione ha tenuto pienamente conto delle Risoluzioni 1,7 e 9 della Conferenza di plenipotenziari, Nizza, 1989. Di conseguenza, riunitasi alla data prestabilita, la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro, ha esaminato ed adottato una revisione parziale del Regolamento delle radiocomunicazioni in conformita' con il suo ordine del giorno. I dettagli di tale revisione parziale e delle misure corrispondenti adottate dalla conferenza sono indicati nell'allegato annesso. In base al suo ordine del giorno la Conferenza ha altresi' esaminato e se del caso riveduto o abrogato alcune Risoluzioni e Raccomandazioni esistenti ed ha adottato varie nuove Risoluzioni e Raccomandazioni. La parziale revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni adottata dalla Conferenza sara' parte integrante del Regolamento delle radiocomunicazioni ed entrera' in vigore il 12 ottobre 1993 alle ore 0001 UTC. Nel firmare la parziale revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni contenuto nei presenti Atti finali, i delegati dichiarano che, se un Membro dell'Unione formula riserve riguardo all'applicazione di una o piu' disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni riveduto, nessun altro Membro e' obbligato ad osservare tale o tali disposizioni neelle sue relazioni con il Membro che ha formulato tale riserve. In conformita' con il numero 172 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, Nairobi, 1982, i Membri dell'Unione devono informare il Segretario Generale della loro approvazione della revisione parziale del Regolamento delle radiocomunicazioni effettuata dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di esaminare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga Torre-Molinos, 1992). Il Segretario generale notifica queste approvazioni ai Membri mano a mano che le riceve. In fede di che, i delegati dei Membri dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni menzionati in appresso sopra hanno firmato a nome delle autorita' competenti rispettive da cui dipendono, un esemplare dei presenti Atti finali in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola. Questo esemplare rimarra' negli archivi dell'Unione. Il Segretario Generale trasmettera' una copia certificata conforme a ciascuno dei Membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Fatto a Malaga-Torremolinos, il 3 marzo 1992 Per la Repubblica algerina democratica e popolare: Per il Regno di Arabia Saudita Per la Repubblica Argentina: Per l'Australia: Per l'Austria: Per il Commonwealth delle Bahamas: Per lo Stato del Bahrein: Per la Repubblica popolare del Bangladesh: Per la Repubblica della Bielorussia: Per il Belgio: Per il Belize: Per la Repubblica del Benin: Per il Regno del Bhoutan: Per la Repubblica del Botswana: Per la Repubblica federativa del Brasile: Per il Brunei Darussalam: Per la Repubblica di Bulgaria: Per il Burkina Faso: Per la Repubblica del Burundi: Per la Repubblica del Cameroun: Per il Canada: Per la Repubblica di Capo Verde: Per la Repubblica centrafricana: Per la Repubblica del Ciad: Per la Repubblica federale ceca e slovacca: Per il Cile: Per la Repubblica popolare di Cina: Per la Repubblica di Cipro: Per lo Stato della Citta' del Vaticano: Per la Repubblica di Colombia: Per la Repubblica del Congo: Per la Repubblica di Corea: Per la Repubblica della Costa d'Avorio: Per Cuba: per il Danimarca: per gli Emirati arabi uniti; Per l'Equatore: Per la Repubblica democratica popolare di Etiopia: Per la Repubblica delle Filippine: Per la Finlandia: Per la Francia: Per la Repubblica del Gabon: per la Repubblica di Gambia: Per il Giappone Per il Regno hashemita di Giordania: A nome della Repubblica Federale di Germania: Per il Ghana: Per la Grecia: Per la Repubblica del Guatemala: Per la Repubblica di Guinea: Per la Repubblica dell'Honduras: Per la Repubblica dell'India: Per la Repubblica d'Indonesia: Per la Repubblica islamica dell'Iran: Per l'Irlanda: Per l'Islanda: Per lo Stato d'Israele: Per l'Italia: Per la Repubblica socialista Federale di Iugoslavia: Per la Repubblica del Kenya: Per lo Stato del Kuweit: Per la Repubblica di Lettonia: Per il Libano: Per la Jamahiriya libica popolare e socialista: Per il Principato del Liechtenstein: Per la Repubblica di Lituania: Per il Lussemburgo: Per la Repubblica democratica del Madagascar: Per la Malesia: Per il Malawi: Per la Repubblica del Mali: Per la Repubblica di Malta: Per il Regno del Marocco: Per il Messico: Per Monaco: Per la Mongolia: Per la Repubblica del Mozambico: Per il Nicaragua: Per la Repubblica del Niger: Per la Repubblica federale della Nigeria: Per la Norvegia: Per la Nuova Zelanda: Per il Sultanato dell'Oman: Per la Repubblica islamica del Pakistan: Per la Repubblica di Panama: Per la Papuasia-Nuova Guinea: Per il Regno dei Paesi-Bassi: Per la Repubblica di Polonia: Per il Portogallo: Per lo Stato del Qatar: Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord: Per la Repubblica Araba Siriana: Per la Repubblica popolare democratica di Corea: Per la Romania: Per la Federazione di Russia: per la Repubblica di San Marino: per la Repubblica del Senegal: Per la Repubblica di Singapore: Per la Repubblica socialista democratico dello Sri Lanka: Per la Spagna: Per la Svezia: Per la Confederazione Svizzera: Per la Repubblica del Suriname: Per il Regno dello Swaziland: Per la Tailandia: Per la Repubblica-Unita di Tanzania: Per la Repubblica del Togo: Per la Tunisia: Per la Turchia: Per l'Ucraina: Per la Repubblica dell'Uganda: Per la Repubblica di Ungheria: Per la Repubblica orientale dell'Uruguay: Per la Repubblica del Venezuela: Per la Repubblica dello Yemen: Per la Repubblica di Zambia: Per la Repubblica dello Zimbabwe: Art. 1 Annesso REVISIONE PARZIALE DEL REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI E DELLE APPENDICI A DETTO REGOLAMENTO ARTICOLO 1 Termini e definizioni Sezione I. Termini generali NOC 3 NOC 4 NOC 7 Sezione III. Servizi radioelettrici MOD 24 3.5. Servizio inter-satelliti: Servizio di CAMR-92 radiocomunicazione che provvede ai collegamenti tra satelliti artificiali NOC 26 NOC 36 ADD 46A 3.27A Servizio di radio-localizzazione via satellite: CAMR-92 Servizio di radio-avvistamento via satellite, utilizzato ai fini della radio-localizzazione. Questo servizio puo' anche comprendere i collegamenti di connessione necessari al suo funzionamento MOD 48 3.29 Servizio di esplorazione della Terra via satellite: CAMR-92 Servizio di radio-comunicazione tra stazioni terrestri ed una o piu' stazioni spaziali che puo' includere collegamenti tra stazioni ed in cui: - si ottengono informazioni relative alle caratteristiche della Terra e dei suoi fenomeni naturali, compresi i dati sulle condizioni dell'ambiente, mediante detectors attivi o rivelatori passivi situati su satelliti della Terra; - si ottengono informazioni analoghe in provenienza da piattaforme aero-trasportate o situate sulla Terra; - queste informazioni possono essere distribuite a stazioni terrestri che appartengono allo stesso sistema; - le piattaforme possono anche essere interrogate. Questo servizio puo' altresi' includere i collegamenti di connessione necessari per la sua utilizzazione. Art. 1 Sezione V. Termini relativi all'utilizzazione NOC 110 NOC 111 NOC 112 NOC 117 Sezione VII. Ripartizione delle frequenze NOC 163 Sezione VIII Termini tecnici relativi allo spazio NOC 181 MOD 182 8.14 Orbita dei satelliti geostazionari: orbita di un CAMR92 satellite geo-sincrono la cui orbita circolare e diretta e' situata sul piano dell'equatore terrestre. ARTICOLO 8 Assegnazione delle bande di frequenza Sezione I. Regioni e Zone MOD 404 (CAMR-92) Par. 4 La "Zona europea di RADIODIFFUSIONE e' delimitata ad ovest dai limiti ovest della Regione 1, ad est dal meridiano 40 Est di Greenwich et a sud dal parallelo 30 Nord in modo da includere la parte occidentale dell'URSS, la parte settentrionale dell'Arabia Saudita e la parte dei paesi che confinano con il Mediterraneo compreso tra detti limiti. Inoltre, l'Iraq, la Giordania e la parte del territorio della Turchia situata oltre tali limiti sono inclusi nella Zona europea di RADIODIFFUSIONE. Art. 8 Sezione IV. Tabella di assegnazione delle bande di frequenze Parte A* Modifiche apportate alle tabelle e, se del caso 11e relative note * Nota del Segretariato generale: I cambiamenti sono presentati come segue: - Parte A - Modifiche apportate alle tabelle e, se del caso, alle relative note - Parte B - Modifiche apportate unicamente alle note. Art. 8 MOD kHz 5730 - 6200 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 5 730 - 5900 5 730 - 5900 5730 - 5900 FISSO FISSO FISSO MOBILE TERRESTRE MOBILE salvo mobile Mobile salvo mobile aeronautico (R) aeronautico (R) 5900 - 5 950 RADIODIFFUSIONE 521A 521B 521C 5 950 - 6200 RADIODIFFUSIONE ADD 521A CAMR92 L'utilizzazione delle bande 5900-5950 kHz, 7 300 - 7 350 kHz, 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz, 12 050 - 12100 kHz, 13 570 - 13 600 kHz, 13 800 - 13 870 kHz, 15 600 - 15 800 kHz, 17 480 - 17 550 kHz e 18 900 - 19 020 kHz mediante il servizio di RADIODIFFUSIONE e' limitata alle emissioni a banda laterale unica le cui caratteristiche sono specificate all'appendice 45 del Regolamento delle radiocomunicazioni. ADD 521B CAMR-92 L'utilizzazione delle bande 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 350 kHz, 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz, 12 050 - 12 100 kHz, 13 570 13 600 kHz, 13 800 - 13 870 kHz, 15 600 15 800 kHz, 17 480 - 17 550 kHz e 18 900 19020 kHz mediante il servizio di RADIODIFFUSIONE sara' regolamentata dalle procedure di pianificazione che saranno stabilite da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente. Art. 8 ADD 521C CAMR-92 La banda 5 900 - 5 950 e' assegnata fino al 1 aprile 2007, al servizio fisso a titolo primario, nonche' ai seguenti servizi: nella Regione 1 al servizio mobile terrestre a titolo primario, nella Regione 2 al servizio mobile salvo mobile aeronautico (R) a titolo primario e nella Regione 3 al servizio mobile salvo mobile aeronautico (R) a titolo secondario, con riserva dell'applicazione della procedura di cui nella Risoluzione 21 (CAMR-92). Dopo il 1 aprile 2007 le frequenze di questa banda potranno essere utilizzate dalle stazioni dei predetti servizi per comunicare, unicamente all'interno delle frontiere del paese nel quale sono situate, a condizione che non siano causate interferenze pregiudizievoli al servizio di RADIODIFFUSIONE. Quando utilizzano frequenze per questi servizi le Amministrazioni sono vivamente pregate di utilizzare la minima potenza necessaria e di tener conto dell'utilizzazione stagionale delle frequenze per il servizio di radiodiffusioni, pubblicata in conformita' con il Regolamento delle radiocomunicazioni. Art. 8 MOD kHz 7300 - 8100 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 7 300 - 7 350 RADIODIFFUSIONE 521A 521B5 528A 7 350 - 8 100 FISSO Mobile terrestre 529 ADD 528A CAMR-92 La banda 7 300 - 7 350 e' assegnata fino al 1 aprile 2007, al servizio fisso a titolo primario, ed al servizio mobile a titolo secondario, con riserva dell'applicazione della procedura di cui nella Risoluzione 21 (CAMR-92). Dopo il 1 aprile 2007 le frequenze di questa banda potranno essere utilizzate dalle stazioni dei predetti servizi per comunicare, unicamente all'interno delle frontiere del paese nel quale sono situate, a condizione che non siano causate interferenze pregiudizievoli al servizio di RADIODIFFUSIONE. Quando utilizzano frequenze per questi servizi le Amministrazioni sono vivamente pregate di utilizzare la minima potenza necessaria e di tener conto dell'utilizzazione stagionale delle frequenze per il servizio di radiodiffusioni, pubblicata in conformita' con il Regolamento delle radiocomunicazioni. Art. 8 MOD kHz 9040 - 9900 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 9 040 - 9 400 FISSO 9 400 - 9 500 RADIODIFFUSIONE 521A 521B 529B 9 500 - 9 900 RADIODIFFUSIONE 530 531 ADD 529 B CAMR-92 Le bande 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz, 12 050 - 12 100 kHz, 15 600 - 15 800 kHz, 17 480 - 17 550 kHz e 18 900 - 19 020 kHz sono assegnate fino al 1 aprile 2007, al servizio fisso a titolo primario, con riserva dell'applicazione della procedura di cui nella Risoluzione 21 (CAMR-92). Dopo il 1 aprile 2007 le frequenze di questa banda potranno essere utilizzate dalle stazioni del servizio fisso per comunicare, unicamente all'interno delle frontiere del paese nel quale sono situate, a condizione che non siano causate interferenze pregiudizievoli al servizio di RADIODIFFUSIONE. Quando utilizzano frequenze per il servizio fisso, le Amministrazioni sono vivamente pregate di utilizzare la minima potenza necessaria e di tener conto dell'utilizzazione stagionale delle frequenze per il servizio di radiodiffusione, pubblicata in conformita' con il Regolamento delle radiocomunicazioni. Art. 8 MOD kHz 11 400 - 12 230 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 11 400 - 11 600 FISSO 11 600 - 11 650 RADIODIFFUSIONE 521A 521B 529B 11 650 - 12 050 RADIODIFFUSIONE 530 531 12 050 - 12 100 RADIODIFFUSIONE 521A 521B 529B 12 100 - 12 230 FISSO Art. 8 MOD kHz 13 410 - 14 000 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 13 410 - 1 3570 FISSO Mobile, tranne mobile aeronautico(R) 534 13 570 - 13 600 RADIODIFFUSIONE 521A 521B 534A 13 600 - 13 800 RADIODIFFUSIONE 531 13 800 - 13 870 RADIODIFFUSIONE 521A 521B 534A 13 870 - 14 000 FISSO Mobile tranne mobile aeronautico(R) ADD 534A CAMR-92 Le bande 13 570 - 13 600 kHz e 13 800 - 13 870 kHz sono assegnate fino al 1 aprile 2007, al servizio fisso a titolo primario ed al servizio mobile, tranne il servizio mobile aeronautico (R) a titolo secondario con riserva dell'attuazione della procedura di cui nella Risoluzione 21 (CAMR-92). Dopo il 1 aprile 2007 le frequenze di queste bande potranno essere utilizzate dalle stazioni dei predetti servizi per le comunicazioni, unicamente all'interno delle frontiere del paese nel quale sono situate, a condizione che non siano causate interferenze pregiudizievoli al servizio di RADIODIFFUSIONE. Quando utilizzano frequenze per questi servizi, le Amministrazioni sono vivamente pregate di utilizzare la minima potenza necessaria e di tener conto dell'utilizzazione stagionale delle frequenze per il servizio di radiodiffusione, pubblicata in conformita' con il Regolamento delle radiocomunicazioni. Art. 8 MOD kHz 15 100 - 16 360 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 15 100 - 15 600 RADIODIFFUSIONE 531 15 600 - 15 800 RADIODIFFUSIONE 521A 521B 529B 15 800 - 16 360 FISSO 536 MOD kHz 17 410 - 17 900 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 17 410 - 17 480 FISSO 17 480 - 17 550 RADIODIFFUSIONE 521A 521B 529B 17 550 - 17 900 RADIODIFFUSIONE 531 MOD kHz 18 900 - 19 680 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 18 900 - 19 020 RADIODIFFUSIONE 521A 521B 529B 19 020 - 19 680 FISSO MOD kHz 137 - 137,175 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 137 - 137,025 UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso Terra) METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio verso Terra) RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra) MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 599 B fisso Mobile tranne il servizio mobile aeronautico (R) 596 597 598 599 599A 137,025 - 137,175 UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso Terra) METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio verso Terra) RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra) MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 599B fisso Mobile tranne il servizio mobile aeronautico (R) 596 597 598 599 599A ADD 599A CAMR-92 L'utilizzazione della banda 137-138 MHZ da parte del servizio mobile via satellite e' subordinata all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Tuttavia, il coordinamento di una stazione spaziale del servizio mobile via satellite nei confronti dei servizi di Terra e' necessario solo se la potenza di superficie prodotta da questa stazione supera - 125 dB (W/m2/4 kHz) sulla superficie della Terra. Il limite di potenza di superficie di cui sopra si applica fino a a quando non e' riveduto da una Conferenza amministrativa mondiale di radiocomunicazioni competente. Nell'assegnare le frequenze alle stazioni spaziali del servizio mobile via satellite nella banda summenzionata, gli amministratori devono adottare tutti i provvedimenti attuabili in pratica per proteggere il servizio di radioastronomia nella banda 150,05 - 153 MHz da interferenze pregiudizievoli dovute ad irradiamenti indebiti. Art. 8 ADD 599B CAMR-92 L'utilizzazione delle bande 137 - 138 MHz, 148 - 149,9 MHz e 400,15 - 401 MHz da parte del servizio mobile via satellite e della banda 149,9 - 150,05 MHZ da parte del servizio mobile terrestre via satellite, e' limitata ai sistemi con satelliti non geo-stazionari. Art. 8 MOD MHz 137,175 - 138 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 137,175 - 137,825 UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso Terra) METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio verso Terra) RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra) MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 599 B fisso Mobile tranne il servizio mobile aeronautico (R) 596 597 598 599 599A 137,025 - 138 UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso Terra) METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio verso Terra) RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra) MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 599B fisso Mobile tranne il servizio mobile aeronautico(R) 596 597 598 599 599A Art. 8 MOD MHz 148 - 150,538 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 148 - 149,9 148 - 149,9 FISSO FISSO MOBILE tranne il servizio mobile MOBILE aeronautico(R) MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) (spazio verso Terra) 599B 599B 608 608A 608C 608 608A 608B 149,9 - 150,05 RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE Mobile terrestre via satellite (Terra verso spazio) 599B 609B 608B 609 609A ADD 608A CAMR-92 L'utilizzazione della banda 148 - 149,9 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' subordinata all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Il servizio mobile via satellite non deve intralciare lo sviluppo e l'utilizzazione del servizio fisso, mobile e di utilizzazione spaziale nella banda 148 - 149,9 MHz. Le stazioni terrestri mobili del servizio mobile via satellite non devono produrre una potenza di superficie superiore a - 150 db(W/m2/4 kHz) all'esterno delle frontiere nazionali. ADD 608B CAMR-92 L'utilizzazione della banda 148-149,9 KHz da parte del servizio mobile via satellite e' subordinata all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Il servizio mobile via satellite non deve intralciare lo sviluppo e l'utilizzazione del servizio di radionavigazione via satellite nella banda 149-150,05 MHz. Le stazioni terrestri mobili del servizio mobile terrestre via satellite non devono produrre una potenza di superficie superiore a - 150 dB(W/m2/4 kHz) all'esterno delle frontiere nazionali. ADD 608C CAMR92 Le stazioni del servizio mobile via satellite nella banda 148 - 149,9 MHz non debbono causare interferenze pregiudizievoli alle stazioni del servizio fisso o mobile che sono utilizzate in conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande di frequenza, ne' domandare una protezione nei confronti di queste ultime nei seguenti paesi: Algeria, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh, Bielorussia, Belgio, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerun, Canada, Ciad, Repubblica federale Ceca e Slovacca, Cipro, Colombia, Congo, Cuba, Danimarca, Egitto, Emirati arabi Uniti, Equador, Etiopia, Federazione russa, Filippine, Finlandia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia Honduras, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Iugoslavia, Kenia, Libia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malesia, Mali, Malta, Mauritania, Mozambico Namibia, Nuova Zelanda, Norvegia, Oman, Pakistan, Panama, Papuasia-Nuova Guinea, Paesi - Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Siria, Regno Unito, Romania, Singapore, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Surinam, Swaziland, Tanzania, Tchad, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria, Ukraina e Yemen. ADD 609B CAMR-92 Nella banda 149,9 - 150,05 MHz, l'assegnazione al servizio mobile terrestre via satellite e' a titolo secondario fino al 1 gennaio 1997. MOD MHz 273 - 322 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 273 - 312 FISSO MOBILE 641 312 - 315 FISSO MOBILE MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) 641 641A 315 - 322 FISSO MOBILE 641 MOD MHz 335,4 - 399,9 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 355,4 - 387 FISSO MOBILE 641 387 - 390 FISSO MOBILE MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 641 641A 390 - 399,9 FISSO MOBILE 641 NOC 641 ADD 641A CAMR-92 Le bande 312-315 MHz (Terra verso spazio) e 387 - 390 MHz (spazio verso Terra) assegnate al servizio mobile via satellite, possono inoltre essere utilizzate da sistemi con satelliti non geostazionari. Questa utilizzazione e' subordinata all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92). MOD MHz 400,15 - 401 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 400,15 - 401 AUSILIARI DELLA METEOROLOGIA METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio verso Terra) RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra) 647A MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 599B UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso Terra) 647 647B ADD 647A CAMR-92 La banda 400,15 - 401 MHz e' inoltre assegnata al servizio di ricerca spaziale nel senso spazio-spazio per le comunicazioni con i veicoli spaziali abitati. Nell'ambito di tale applicazione, il servizio di ricerca spaziale non sara' considerato come un servizio di sicurezza. ADD 647B CAMR-92 L'utilizzazione della banda 400,15 - 401 MHZ da parte del servizio mobile via satellite e' subordinata all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Tuttavia, il coordinamento di una stazione spaziale del servizio mobile via satellite nei confronti dei servizi di Terra e' necessario solo se la potenza di superficie prodotta da questa stazione sulla superficie della Terra supera - 125 dB (W/m2/4 kHz). Il limite di potenza di superficie di cui sopra si applica fino a a quando non e' rivenduto da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente. Nell'assegnare le frequenze alle stazioni spaziali del servizio mobile via satellite nella banda summenzionata, le amministrazioni devono adottare tutti i provvedimenti attuabili in pratica per proteggere il servizio di radioastronomia nella banda 406,1 - 410 MHz da interferenze pregiudizievoli dovute ad irradiamenti indebiti. MOD MHz 410 - 420 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 410 - 420 FISSO MOBILE, SALVO IL SERVIZIO mobile aeronautico Ricerca spaziale (spazio-spazio) 651A ADD 651A CAMR-92 L'utilizzazione della banda 410-420 MHz da parte del servizio di ricerca spaziale e' limitata alle comunicazioni nel raggio di 5 km di un veicolo spaziale abitato in orbita. MOD MHz 942 - 960 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 942 - 960 942 - 960 942 - 960 FISSO FISSO FISSO MOBILE SALVO MOBILE MOBILE MOBILE AERONAUTICO RADIODIFFUSIONE 703 RADIODIFFUSIONE 704 701 SUP 708 CMR-92 MOD MHz 470 - 890 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 470 - 790 470 - 512 470 - 585 RADIODIFFUSIONE RADIODIFFUSIONE FISSO Fisso MOBILE Mobile RADIODIFFUSIONE 674 675 673 677 679 512 - 608 RADIODIFFUSIONE 678 512 - 608 RADIOASTRONOMIA Mobile via satellite 585 - 610 tranne mobile aeronautico FISSO via satellite (Terra MOBILE verso spazio) RADIODIFFUSIONE RADIONAVIGAZIONE 688 689 690 676 677A 683 684 610 - 890 685 686 686A 687 689 693 694 614 - 806 FISSO RADIODIFFUSIONE MOBILE 790 - 862 FISSO RADIODIFFUSIONE FISSO MOBILE RADIODIFFUSIONE 675 692 692A 693 694 695 695A 696 697 700B 702 806 - 890 FISSO MOBILE RADIODIFFUSIONE 862 - 890 FISSO MOBILE, tranne servizio mobile aeronautico RADIODIFFUSIONE 703 677 688 689 700B 704 692A 700 700A 690 691 693 701 MOD MHz 890 - 942 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 890 - 942 890 - 942 890 - 942 FISSO FISSO FISSO MOBILE salvo MOBILE tranne MOBILE mobile aeronautico mobile aeronautico RADIODIFFUSIONE RADIODIFFUSIONE 703 RADIOLOCALIZZAZIONE Radiolocalizzazione 7004 704A 705 902 - 928 FISSO Radioamatore Mobile salvo mobile aeronautico Radio-localizzazione 705 707 707A 928 - 942 FISSO MOBILE tranne mobile aeronautico Radio-localizzazione 704 705 706 ADD 700A CAMR-92 Assegnazione addizionale: in Canada, in Messico e negli Stati Uniti, le bande 849-851 MHz e 894 - 896 MHz sono inoltre assegnate al servizio mobile aeronautico a titolo primario per la corrispondenza pubblica con le aeronavi. L'utilizzazione della banda 849-851 MHz e' limitata alle emissioni delle stazioni del servizio aeronautico e l'utilizzazione della banda 894-896 MHZ e' limitata alle emissioni delle stazioni di aeronavi. ADD 700B CAMR-92 Assegnazione addizionale: in Bielorussia, nella Federazione russa ed in Ukraina, le bande 806 - 840 MHz (Terra verso spazio) e 856 - 890 MHz (spazio verso Terra) sono inoltre assegnate al servizio mobile via satellite, tranne il servizio mobile aeronautico via satellite (R). L'utilizzazione di queste bande da parte di detto servizio non deve causare interferenze pregiudizievoli ai servizi in funzione in altri paesi in conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze ne' puo' essere protetta nei confronti di tali servizi. Questa utilizzazione e' soggetta ad accordi tra le Amministrazioni interessate. MOD MHz 1429 - 1525 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 1429 - 1452 1429 - 1452 890 - 942 FISSO FISSO MOBILE tranne MOBILE 723 mobile aeronautico 722 723B 722 1452 - 1492 1452 - 1492 FISSO FISSO MOBILE tranne MOBILE 723 mobile aeronautico RADIODIFFUSIONE VIA RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE 722A SATELLITE 722A 722B 722B RADIODIFFUSIONE 722A RADIODIFFUSIONE 722A 722B 722B 722 723B 722 722C 1492 - 1525 1492 - 1525 1492 - 1525 FISSO FISSO FISSO MOBILE salvo MOBILE 723 MOBILE 723 mobile aeronautico MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 722 723B 722 722C 723C 722 ADD 722A CAMR-92 L'utilizzazione della banda 1 452 - 1 492 MHz da parte del servizio di radiodiffusione via satellite ed il servizio di radiodiffusione e' limitato alla radiodiffusione audionumerica ed e' subordinata alle disposizioni della Risoluzione 528 (CAMR-92) ADD 722B CAMR-92 Diversa categoria di servizi nei seguenti paesi: in Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, nella Repubblica Federale Ceca e Slovacca, in Colombia, Cuba, Danimarca, Egitto, Equador, nella Repubblica Federale di Germania, in Grecia, Irlanda, Italia, Iugoslavia, Giordania, Kenia, Malawi, Mozambico, Panama, Polonia, Portogallo, Regno-Unito, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Swaziland, Ungheria, Yemen e Zimbabwe, la banda 1452 e 1492 MHz e' attribuita al servizio di radio-diffusione via satellite ed al servizio di radiodiffusione a titolo secondario fino al 1 aprile 2007. ADD 722C CAMR92 Assegnazione di sostituzione: negli Stati Uniti, la banda 1452 - 1525 MHz e' assegnata a titolo primario al servizio fisso e mobile (vedere anche Nota 723). ADD 723B CAMR-92 Assegnazione addizionale: in Bielorussia, nella Federazione russa ed in Ucraina, la banda 1429 - 1535 MHz e' inoltre assegnata a titolo primario al servizio mobile aeronautico, esclusivamente a fini di telerilevazione sul territorio nazionale. A decorrere dal 1 aprile 2007, l'utilizzazione della banda 1452 - 1492 MHz sara' subordinata ad un accordo tra le Amministrazioni interessate. ADD 723C CAMR93 L'utilizzazione della banda 1492 - 1525 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' subordinata all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Tuttavia, ad eccezione della situazione di cui alla nota 723, il coordinamento delle stazioni spaziali del servizio mobile via satellite in relazione ai servizi di Terra e' necessario solo se la potenza di superficie sulla superficie della Terra supera i limiti prescritti al numero 2566. Per quanto riguarda le assegnazioni utilizzate in questa banda, le disposizioni del paragrafo 2.2. della sezione II della Risoluzione 46 (CAMR-92) si applicano anche alle stazioni spaziali geostazionarie di emissioni in relazione alle stazioni di Terra. MOD MHz 1525 - 1530 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 1525 - 1530 1525 - 1530 1525 - 1530 UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE SPAZIALE SPAZIALE SPAZIALE (spazio verso Terra) (spazio verso terra) (spazio verso terra) FISSO MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) (spazio verso Terra) MOBILE MARITTIMO Esplorazione della Terra FISSO VIA SATELLITE via satellite (spazio verso Terra) Mobile terrestre FISSO Esplorazione della via satellite Terra via satellite (spazio verso Terra) 726 B Esplorazione della Mobile 723 Mobile 723 724 Terra via satellite Mobile tranne mobile aeronautico 724 722 723B 725 726A 726D 722 723A 726A 726D 722 726A 726D MOD 726A CAMR-92 Le bande 1 525 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz e 1 646,5 - 1 660,5 MHz non devono essere utilizzate per i collegamenti di connessione di alcun servizio. Tuttavia, in circostanze eccezionali, un'Amministrazione puo' autorizzare una stazione terrestre situata in un determinato punto fisso ed appartenente ad uno qualunque dei servizi mobili via satellite, a comunicare tramite le stazioni spaziali che utilizzano queste bande. MOD 726B CAMR-92 L'utilizzazione delle bande 1 525 - 1 530 MHz, 1 533 - 1 544 MHz, 1 626,5 - 1 631,5 MHz e 1 634,5 - 1 645,5 MHz attraverso il servizio mobile terrestre via satellite e' circoscritta alla trasmissione di dati, a debole erogazione, diversa da quella telefonica. ADD 726D CAMR-92 L'utilizzazione delle bande 1 525 - 1 559 MHz e di 1 626,5 - 1 660,5 MHz da parte dei servizi mobili via satellite e' subordinata all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Nelle regioni 1 e 3, nella banda 1 525-1 530 MHz, il coordinamento delle stazioni spaziali dei servizi mobili via satellite in relazione ai servizi di Terra e' necessario solo se la potenza di superficie prodotta sulla superficie della Terra supera i limiti prescritti al numero 2566. Per quanto riguarda le assegnazioni utilizzate nella banda 1 525 - 1 530 MHz, le disposizioni dle paragrafo 2.2. della sezione II della Risoluzione 46 (CAMR-92) si applicano anche alle stazioni spaziali geostazionarie di emissione rispetto alle stazioni di Terra. MOD MHz 1 530 - 1 533 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 1 530 - 1 533 1 530 - 1 533 UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE SPAZIALE SPAZIALE (spazio verso Terra) (spazio verso terra) MOBILE MARITTIMO MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) (spazio verso Terra) MOBILE TERRESTRE MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) (spazio verso Terra) Esplorazione della Esplorazione della Terra via satellite Terra via satellite Fisso Fisso Mobile tranne mobile Mobile 723 aeronautico 722 723B 726A 722 726A 726C 726D 726D SUP 726 CAMR-92 ADD 726C CAMR-92 Assegnazione addizionale: in Argentina, in Australia, in Brasile, in canada, negli Stati Uniti, in Malesia ed in Messico, la banda 1 530 - 1 544 MHz e' inoltre assegnata al servizio mobile via satellite (spazio verso Terra) e la banda 1 626,5 - 1 645,5 MHz e' inoltre assegnata al servizio mobile via satellite (Terra verso spazio) a titolo primario alle seguenti condizioni: le comunicazioni di soccorso e di sicurezza del servizio mobile marittimo via satellite sono prioritarie e beneficiano di un accesso immediato rispetto a tutte le altre comunicazioni del servizio mobile via satellite funzionanti in conformita' con la presente disposizione. Le comunicazioni delle stazioni di sistemi mobili con satelliti che non sono parte del sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) devono essere effettuate a titolo secondario, rispetto alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza delle stazioni utilizzate nel quadro del SMDSM. Occorre tener conto del carattere prioritario delle comunicazioni di sicurezza degli altri servizi mobili via satellite. MOD MHz 1 533 - 1 559 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 1 533 - 1 535 1 533 - 1 535 UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE SPAZIALE SPAZIALE (spaziale verso Terra) (spazio verso terra) MOBILE MARITTIMO MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) (spazio verso Terra) Esplorazione della Esplorazione della Terra via satellite Terra via satellite Fisso Fisso Mobile tranne mobile Mobile 723 aeronautico Mobile terrestre via Mobile terrestre via satellite satellite (spazio verso Terra) 726B (spazio verso Terra) 726B 722 723B 726A 722 726A 726C 726D 726D 1535 - 1544 MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE (spazio verso Terra) Mobile terrestre via satellite (spazio verso terra) 726B 722 726A 726C 726D 727 1544 - 1545 MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 722 726D 727 727A 1545 - 1555 MOBILE AERONAUTICO VIA SATELLITE (R) (spazio verso Terra) 722 726A 726D 727 729 729A 730 1555 - 1559 MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 722 726A 726D 727 730 730A 730B 730C ADD 730B CAMR-92 Assegnazione di sostituzione: in Australia, in Canada ed in Messico, la banda 1555 - 1559 MHz e' assegnata al servizio mobile via satellite (spazio verso Terra), la banda 1656,5 - 1660 MHz e' assegnata al servizio mobile via satellite (Terra verso spazio) e la banda 1660 - 1660,5 MHz e' assegnata al servizio mobile via satellite (Terra verso spazio) e di radio-astronomia a titolo primario. ADD 730C CAMR-92 Assegnazione di sostituzione: in Argentina e negli Stati Uniti la banda 1,555 - 1559 MHz e' assegnata al servizio mobile via satellite (spazio verso Terra), la banda 1656,5 - 1660 MHz e' assegnata al servizio mobile via satellite (Terra verso spazio) e la banda 1660 - 1660,5 MHz e' assegnata al servizio mobile via satellite (Terra verso spazio) e di radio-astronomia a titolo primario alle seguenti condizioni: il servizio mobile aeronautico via satellite (R) e' prioritario e beneficia di un accesso immediato rispetto alle altre comunicazioni del servizio mobile via satellite, all'interno di una rete utilizzata in conformita' con la presente disposizione. I sistemi mobili con satelliti devono poter comunicare con il servizio mobile aeronautico via satellite (R). Occorre tener conto del carattere prioritario delle comunicazioni di sicurezza degli altri servizi mobili via satellite. MOD MHz 1610 - 1613,8 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 1610 - 1610,6 1610 - 1610,6 1610 - 1610,6 RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA AERONAUTICA AERONAUTICA MOBILE VIA SATELLITE RADIO-AVVISTAMENTO MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) VIA SATELLITE (Terra verso spazio) (Terra verso spazio) MOBILE VIA SATELLITE RADIO-AVVISTAMENTO (Terra verso spazio) VIA SATELLITE (Terra verso spazio) 722 727 730 731 722 727 730 731E 731E 732 733 733A 722 731E 732 733 732 733 733A 733B 733B 733E 733F 733A 733C 733D 733E 733E 1610,6 - 1613,8 1610,6 - 1613,8 1610,6 - 1613,8 RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA AERONAUTICA AERONAUTICA MOBILE VIA SATELLITE RADIO-AVVISTAMENTO MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) VIA SATELLITE (Terra verso spazio) (Terra verso spazio) RADIOASTRONONOMIA MOBILE VIA SATELLITE RADIOATRONONOMIA (Terra verso spazio) RADIOASTRONONOMIA Radioavvistamento via satellite (Terra verso spazio) 722 727 730 731 722 727 730 731E 731E 732 733 733A 722 731E 732 732 733 733A 733B 733B 733E 733F 734 733 733A 733C 733D 733E 734 733D 733E 734 MOD MHz 1613,8 - 1626,5 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 1613,8 - 1626,5 1613,8 - 1626,5 1613,8 - 1626,5 RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA AERONAUTICA AERONAUTICA MOBILE VIA SATELLITE RADIO-AVVISTAMENTO MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) VIA SATELLITE (Terra verso spazio) (Terra verso spazio) MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE RADIO-AVVISTAMENTO (spazio verso terra) (Terra verso spazio) VIA SATELLITE (Terra verso spazio) MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) (spazio verso Terra) 722 727 730 731 722 727 730 731E 731E 731F 732 733 722 731E 731F 732 731F 732 733 733A 733A 733B 733F 733 733A 733C 733D 733B 733E 733E SUP 731A CAMR-92 SUP 731B CAMR-92 SUP 731C CAMR-92 SUP 731D CAMR-92 ADD 731E CAMR-92 L'utilizzazione della banda 1 610 - 1 626,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite (Terra verso spazio) e dal servizio di radio-avvistamento via satellite (Terra verso spazio) e' subordinata all'attuazione delle procedure di coordinamento e di notifica enunciate nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Una stazione terrestre mobile che funziona nell'uno o nell'altro di questi due servizi, in detta banda, non deve produrre una densita' di p.i.r.e. superiore a - 15 db (W/4 kHz) nella parte della banda utilizzata da sistemi gestiti in con formita' con le disposizioni della Nota 732, salvo se le amministrazioni interessate non convengano diversamente. Nella parte di banda dove tali sistemi non sono utilizzati, e' applicabile un valore di - 3 dB (W/4 kHz). Le stazioni del servizio mobile via satellite non devono causare interferenze pregiudizievoli alle stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica, alle stazioni che funzionano in conformita' con le disposizioni del rinvio 732 ed alle stazioni del servizio fisso funzionante in conformita' con le disposizioni del rinvio 730, ne' chiedere una protezione nei confronti di queste stazioni. ADD 731F CAMR-92 L'utilizzazione della banda 1 613,8 - 1 626,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite (spazio verso Terra) e' subordinata all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica enunciate nella Risoluzione 46 (CAMR-92). MOD 733A CAMR-92 Per quanto riguarda i servizi di radio-avvistamento via satellite e mobile via satellite, non si applicano, nella banda 1 610 - 1 626,5 MHz, le disposizioni del numero 953. MOD 733E CAMR-92 Le stazioni del servizio di radio-avvistamento via satellite e del servizio mobile via satellite non devono causare interferenze pregiudizievoli alle stazioni del servizio di radio-astronomia che utilizzano la banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz (si applica il numero 2904). ADD 734 CAMR-92 Le amministrazioni sono vivamente pregate, quando effettuano assegnazioni alle stazioni di altri servizi, di adottare ogni provvedimento attuabile sul piano pratico per proteggere il servizio di radio-astronomia nella banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz, da interferenze pregiudizievoli. Le emissioni di stazioni a bordo di veicoli spaziali o di aeronavi possono costituire fonti d'interferenze particolarmente rilevanti per il servizio di radio-astronomia (Vedere i numeri 343 e 344 nonche' l'articolo 36). MOD MHz 1 626,5 - 1 660,5 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 1626,5 - 1631,5 1626,5 - 1631,5 MOBILE MARITTIMO MOBILE VIA SATELLITE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) (Terra verso spazio) Mobile terrestre via satellite (spazio verso Terra) 726B 722 726A 726D 727 722 726A 726C 726D 727 730 730 1631,5 - 1645,5 MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE (Terra verso spazio) MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) 722 726A 726C 726D 727 730 734A 1634,5 - 1645,5 MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE (Terra verso spazio) MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) 726B 722 726A 726C 726D 727 730 1645,5 - 1646,5 MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) 722 726D 734B 1646,5 1656,5 MOBILE AERONAUTICO VIA SATELLITE (R) (Terra verso spazio) 722 726A 726D 727 729A 730 735 1656,5 - 1660 MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) 722 726A 726D 727 730 730A 730B 730C 734A 1 660 - 1 660,5 RADIO-ASTRONOMIA MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) 722 726A 726D 730A 730B 730C 736 MOD MHz 1 670 - 1 700 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 1670 - 1675 AUSILIARI DELLA METEOROLOGIA FISSO METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio verso terra) MOBILE 740A 722 1675 - 1690 1675 - 1690 1675 - 1690 AUSILIARI DELLA AUSILIARI DELLA AUSILIARI DELLA METEOROLOGIA METEOROLOGIA METEOROLOGIA FISSO FISSO FISSO METEOROLOGIA VIA METEOROLOGIA VIA METEOROLOGIA VIA SATELLITE SATELLITE SATELLITE (spazio verso Terra) (spazio verso Terra) (spazio verso terra) MOBILE tranne mobile MOBILE tranne mobile MOBILE tranne aeronautico aeronautico mobile aeronautico MOBILE VIA SATELLITE (TERRA VERSO SPAZIO) 722 722 735A 722 1690 - 1700 1690 - 1700 1690 - 1700 AUSILIARI DELLA AUSILIARI DELLA AUSILIARI DELLA METEOROLOGIA METEOROLOGIA METEOROLOGIA METEOROLOGIA VIA METEOROLOGIA VIA METEOROLOGIA VIA SATELLITE SATELLITE SATELLITE (spazio verso Terra) (spazio verso Terra) (spazio verso terra) Fisso MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) MOBILE salvo mobile aeronautico 671 722 741 671 722 735A 740 671 722 740 742 ADD 735A CAMR-92 Nella banda 1 675-1 710 MHz, le stazioni del servizio mobile via satellite non devono causare interferenze pregiudizievoli ne' imporre costrizioni allo sviluppo dei servizi di meteorologia via satellite e degli ausiliari della meteorologia (Vedere la Risoluzione 213 (CAMR-92) e l'utilizzazione di questa banda e' subordinata all'applicazione delle disposizioni della Risoluzione 46(CAMR-92). ADD 740A CAMR92 Le bande 1 670 - 1 675 MHz e 1 800 - 1 805 MHz sono destinate ad essere utilizzate su scala mondiale, dalle amministrazioni che auspicano attuare un servizio di corrispondenza pubblica aeronautica. L'utilizzazione della banda 1 670 - 1 675 MHz da parte di stazioni di sistemi di corrispondenza pubblica con le aeronavi e' limitata alle emissioni delle stazioni aeronautiche e l'utilizzazione della banda 1 800 - 1 805 MHz e' limitata alle emissioni delle stazioni di aeronavi. MOD MHz 1 700 - 1 970 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 1 700 - 1710 1700 - 1710 1700 - 1710 FISSO FISSO FISSO METEOROLOGIA VIA METEOROLOGIA VIA METEOROLOGIA VIA SATELLITE SATELLITE SATELLITE (spazio verso Terra) (spazio verso Terra) (spazio verso terra) MOBILE tranne mobile MOBILE tranne mobile MOBILE tranne aeronautico aeronautico mobile aeronautico MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) 671 722 671 722 735A 671 722 743 1710 - 1930 FISSO MOBILE 740A 722 744 745 746 746A 1930 - 1970 1930 - 1970 1930 - 1970 FISSO FISSO FISSO MOBILE MOBILE MOBILE MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) 746A 746A 746A MOD MHz 1 970 - 2010 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 1970 - 1980 1970 - 1980 1970 - 1980 FISSO FISSO FISSO MOBILE MOBILE MOBILE MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) 746A 746A 746B 746C 746A 1980 - 2010 FISSO MOBILE MOBILE VIA Satellite (Terra verso spazio) 746A 746B 746C ADD 746 CAMR-92 Le bande di frequenze 1885 - 2025 MHz e 2110 - 2 200 MHz sono destinate ad essere utilizzate, su scala mondiale, dalle amministrazioni che desiderano attuare i futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazione (FSMTPT). Tale utilizzazione non esclude l'utilizzazione di queste bande da parte di altri servizi ai quali sono assegnate. Le bande di frequenza dovrebbero essere messe a disposizione degli FSMTPT in conformita' con le disposizioni della Risoluzione 212 (CAMR-92). ADD 746B CAMR-92 L'utilizzazione della banda 1 970 - 2 010 MHz e 2 160 - 2 200 MHz da parte del servizio mobile via satellite non potra' avere inizio prima del 1 gennaio 2005 ed e' subordinata all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Nella banda 2 160 - 2 200 MHZ, il coordinamento delle stazioni spaziali del servizio mobile via satellite in relazione ai servizi di Terra e' necessario solo se la potenza di superficie sulla superficie della Terra supera i limiti prescritti al numero 2566. Per quanto riguarda le assegnazioni utilizzate in questa banda, le disposizioni del paragrafo 2.2. della sezione II della Risoluzione 46 (CAMR-92) si applicano anche alle stazioni spaziali geo-stazionarie di emissioni rispetto alle stazioni di Terra. ADD 746C CAMR-92 Negli Stati Uniti, l'utilizzazione delle bande 1970 - 2010 MHz e 2160 - 2200 MHz da parte del servizio mobile via satellite non potra' avere inizio prima del 1 gennaio 1996. MOD MHz 2 010 - 2 200 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 2010 - 2025 FISSO MOBILE 746A 2025 - 2110 FISSO MOBILE 747A RICERCA SPAZIALE (Terra verso spazio) (spazio-spazio) UTILIZZAZIONE SPAZIALE (Terra verso spazio) (spazio-spazio) ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE (Terra verso spazio) (spazio-spazio) 750A 2110 - 2120 FISSO MOBILE RICERCA SPAZIALE (spazio remoto) (Terra verso spazio) 746A 2120 - 2160 2120 - 2160 2120 - 2160 FISSO FISSO FISSO MOBILE MOBILE MOBILE MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 746A 746A 746A 2160 - 2170 2160 - 2170 2160 - 2170 FISSO FISSO FISSO MOBILE MOBILE MOBILE MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 746A 746A 746B 746C 746A 2170 - 2200 FISSO MOBILE MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 746A 746B 746C MOD MHz 2 200 - 2 290 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 2200 - 2290 FISSO RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra) (spazio-spazio) UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso Terra) (spazio-spazio) ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE (spazio verso Terra) (spazio-spazio) MOBILE 747A 750A SUP 747 CAMR-92 ADD 747A CAMR.92 Nell'assegnare le frequenze al servizio mobile nelle bande 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz, le Amministrazioni debbono tener conto della Risoluzione 211 (CAMR-92). SUP 748 CAMR-92 SUP 749 CAMR-92 SUP 750 CAMR-92 ADD 750A CAMR-92 Le Amministrazioni sono vivamente invitate ad adottare ogni provvedimento attuabile a livello prativo per far si' che le trasmissioni spazio-spazio tra due o piu' satelliti non geostazionari dei servizi di ricerca spaziale, di utilizzazione spaziale e di esplorazione della Terra via satellite nelle bande 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz non intralcino in alcun modo le trasmissioni Terra verso spazio, spazio verso terra e le altre trasmissioni spazio-spazio di questi servizi in queste bande, tra satelliti geostazionari e satelliti non geostazionari. MOD MHz 2 290 - 2 483,5 Assegnazione ai servizi --------------------------------------------------------------------- Regione 1 Regione 2 Regione 3 --------------------------------------------------------------------- 2290- 2300 FISSO MOBILE salvo mobile aeronautico RICERCA SPAZIALE (spazio remoto) (spazio verso Terra) --------------------------------------------------------------------- 2 300 - 2 450 2 300-2 450 FISSO FISSO MOBILE MOBILE AMATORE RADIO-LOCALIZZAZIONE RADIO-LOCALIZZAZIONE AMATORE 664 751A 752 664 750B 751 751B 752 --------------------------------------------------------------------- 2 450- 2483,5 2 450 - 2483,5 FISSO FISSO MOBILE MOBILE Radio-localizzazione RADIO-LOCALIZZAZIONE 752 753 751 752 --------------------------------------------------------------------- SUP 743E CAMR-92 ADD 750B CAMR-92 Assegnazione addizionale: negli Stati Uniti ed in India, la banda 2 310- 2360 MHz e' inoltre assegnata al servizio di radiodiffusione via satellite (radio diffusione sonora) ed al servizio di radio-diffusione sonora di Terra complementare a titolo primario. L'utilizzazione e' limitata alla radio-diffusione audio-numerica ed e' subordinata all'attuazione delle disposizioni della Risoluzione 528 (CAMR-92). MOD 751 CAMR-92 In Australia, negli Stati Uniti ed in Papuasia Nuova Guinea, l'utilizzazione della banda 2 300 - 2 390 MHz da parte del servizio mobile aeronautico per la telerilevazione ha la precedenza sulle altre utilizzazioni dei servizi mobili. In Canadam l'utilizzazione della banda 2 300-2 483,5 MHz da parte del servizio mobile aeronautico per la telerilevazione ha la priorita' sulle altre utilizzazioni dei servizi mobili. ADD 751A Camr-92 In Francia l'utilizzazione della banda 2310-2360 MHz da parte del servizio mobile aeronautico per la telerilevazione ha la precedenza sulle altre utilizzazioni del servizio mobile. ADD 751B CAMR-92 Le stazioni spaziali del servizio di radiodiffusione via satellite utilizzate nella banda 2310-2360 MHz secondo il numero 750B e suscettibili di pregiudicare i servizi cui questa banda e' assegnata in altri paesi sono subordinate all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica esposte nella Risoluzione 33 (CAMR-79). Le stazioni di radiodiffusione di Terra complementare debbono essere oggetto di un coordinamento bilaterale con i paesi vicini prima di essere attivate in servizio. MOD MHz 2 483,5 - 2 500 Assegnazione ai servizi --------------------------------------------------------------------- Regione 1 Regione 2 Regione 3 --------------------------------------------------------------------- 2483,5- 2500 2483,5- 2500 2483,5- 2500 FISSO FISSO FISSO MOBILE MOBILE MOBILE MOBILE VIA SATELLITE RADIOAVVISTAMENTO (spazio verso terra) VIA SATELLITE (spazio verso terra) 753A RADIO-LOCALIZZAIONE RADIOLOCALIZZAZIONE MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) RADIO-AVVISTAMENTO VIA satellite (spazio verso Terra) 753A 733F 752 753 753A 753B 753C 753F 752 753D 753F 752 753C 753F --------------------------------------------------------------------- MOD 753 CAMR-92 Categoria di servizio diversa: in Francia, la banda 2 450 - 2 500 MHz e' assegnata a titolo principale al servizio di radio-localizzazione (vedere il numero 425). Questa utilizzazione e' oggetto di un accordo con le Amministrazioni i cui servizi in funzione, o che dovranno essere messi in funzione, in conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze, sono suscettibili di essere interessati. MOD 753C CAMR-92 Diversa categoria di servizi: nei seguenti paesi: Angola, Australia, Bangladesh, Burundi, Cina, Costa d'Avorio, Etiopia, Giordania, India, Repubblica Islamica dell'Iran, Israele, Italia, Kenia, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Mali, Pakistan, Papuasia-Nuova Guinea, Senegal, Sudan, Swaziland, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Zaire, e Zambia, la banda 2 483,5 - 2 500 MHz e' assegnata al servizio di radio-avvistamento via satellite (spazio verso Terra) a titolo principale (vedere il numero 425) con riserva di un accordo stipulato in base alla procedura prevista all'articolo 14 con altri paesi non previsti dalla presente disposizione. SUP 753E CAMR-92 ADD 753F CAMR92 L'utilizzazione della banda 2 483,5 - 2 500 MHz da parte del servizio mobile via satellite e' subordinata all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica enunciate nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Il coordinamento delle stazioni spaziali del servizio mobile via satellite in relazione ai servizi di Terra e' necessario solo se la potenza di superficie prodotta sulla superficie della Terra supera i limiti prescritti al numero 2566. Per quanto riguarda le assegnazioni utilizzate in questa banda, le disposizioni del paragrafo 2.2. della sezione II della Risoluzione 46 (CAMR-92) si applicano anche alle stazioni spaziali geo-stazionarie di emissioni in relazione alle stazioni di Terra. MOD MHz 2 500 - 2 520 Assegnazione ai servizi --------------------------------------------------------------------- Regione 1 Regione 2 Regione 3 --------------------------------------------------------------------- 2500- 2520 2500- 2520 FISSO 762 763 764 FISSO 762 764 MOBILE salvo mobile FISSO VIA SATELLITE (spazio verso Terra) aeronautico MOBILE salvo mobile aeronautico MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) (spazio verso Terra) 754 754B 755A 756 759 760A 754 754A 755 755A 760A --------------------------------------------------------------------- Mod 754 CAMR-92 Con riserva di un accordo stipulato in base alla procedura prevista all'articolo 14, la banda 2 520 - 2535 MHZ (fino al 1 gennaio 2005 banda 2 500 - 2 535 MHz) puo', inoltre, essere utilizzata dal servizio mobile via satellite (spazio verso Terra), salvo mobile aeronautico via satellite, per l'utilizzazione limitata all'interno delle frontiere nazionali. Si applicano le procedure di coordinamento e di notifica enunciate nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Tuttavia, il coordinamento delle stazioni spaziali servizio mobile via satellite nei confronti dei servizi di terra e' necessario solo se la potenza di superficie prodotta da queste stazioni supera i limiti stabiliti al numero 2566. ADD 754B CAMR-92 Assegnazione addizionale: in Francia, la banda 2 500 - 2 550 MHz e', inoltre, assegnata a titolo principale, al servizio di radio-localizzazione. Questa utilizzazione e' subordinata ad un accordo con le Amministrazioni i cui servizi funzionanti, o che saranno messi in servizio in conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande di frequenza sono suscettibili di essere interessati. ADD 755A CAMR-92 Nella banda 2 500 - 2 520 MHz, la potenza di superficie prodotta sulla superficie della Terra dalle stazioni spaziali del servizio mobile via satellite (spazio verso Terra) non deve superare - 152 dB (W/m2/4 kHz) in Argentina, salvo se le Amministrazioni interessate convengono diversamente. ADD 760 CAMR-92 L'assegnazione della banda 2 500 - 2 520 MHz al servizio mobile via satellite (spazio verso Terra) avra' effetto il 1 gennaio 2005. L'utilizzazione di questa banda dopo il 1 gennaio 2005 da parte del servizio mobile via satellite e' subordinata all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Il coordinamento delle stazioni spaziali del servizio mobile via satellite in relazione ai servizi di Terra e' necessario solo se la potenza di superficie prodotta dalla stazione supera i limiti prescritti al numero 2566. Per quanto riguarda le assegnazioni utilizzate in questa banda, le disposizioni del paragrafo 2.2. della sezione II della Risoluzione 46 (CAMR-92) si applicano anche alle stazioni spaziali geo-stazionarie di emissione rispetto alle stazioni di Terra.
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