DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 372

Type DPR
Publication 1994-04-13
Ultimo aggiornamento 1994-06-14
State In force
Source Normattiva
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N. 57 Originale: inglese Per la Turchia: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Turchia riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che dovesse ritenere necessari per salvaguardare i suoi interessi nei confronti di decisioni adottate dalla Conferenza miranti a modificare, emendare, sopprimere o aggiungere disposizioni, note, tabelle, Risoluzioni e Raccomandazioni nel Regolamento delle radiocomunicazioni, qualora un Membro mancasse di conformarsi in qualunque modo alle disposizioni degli Atti finali, dei loro annessi e del Regolamento delle radiocomunicazioni utilizzando i suoi servizi esistenti o istituendo nuovi servizi per usi spaziali, di Terra o altri, ovvero se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. Inoltre, per quanto concerne la dichiarazione da essa effettuata durante la Conferenza, la delegazione della Turchia, a nome del suo Governo, si considera vincolata unicamente dalle decisioni adottate sulla base dell'uguaglianza dei diritti, da Conferenze regionali di radiodiffusione approvate, secondo le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e del Regolamento delle radiocomunicazioni. N. 58 Originale: inglese Per la Repubblica d'Indonesia: La Delegazione della Repubblica d'Indonesia alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992): 1. riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni disposizione e misura di protezione riterra' appropriata per salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora gli Atti finali elaborati in questa Conferenza dovessero pregiudicare direttamente o indirettamente la sua sovranita' o fossero contrari alla Costituzione, alla legislazione ed alla regolamentazione della Repubblica d'Indonesia nonche' ai diritti di cui gode la Repubblica d'Indonesia e che possono derivare per essa da ogni principio del diritto internazionale. A tale riguardo il Governo della Repubblica d'Indonesia riconosce gli interessi legittimi di altri paesi in vista di migliorare l'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e non geostazionari ai fini dei servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione per il bene dell'umanita'; 2. riserva inoltre al suo Governo il diritto di prendere ogni disposizione o misura di protezione che riterra' necessaria per tutelare i suoi interessi nazionali se qualqunque amministrazione non dovesse osservare in qualunque modo, le disposizioni e le prescrizioni degli Atti finali della Conferenza, oppure se le conseguenze delle riserve formulate da una qualunque amministrazione dovessero compromettere i diritti della Repubblica d'Indonesia ai sensi di questi stessi Atti finali. N. 59 Originale: russo Per la Federazione di Russia: Per quanto riguarda l'assegnazione addizionale della banda 1 610 - 1 626,5 MHz al servizio mobile via satellite, adottata dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), la Delegazione della Federazione di Russia, nel firmare gli Atti finali di detta Conferenza, dichiara a nome del suo Governo che: In conformita' con la nota 732, la banda 1 610 - 1 620,6 MHz e' utilizzata dal sistema attuale e futuro di radionavigazione aeronautica via satellite GLONASS. Poiche' questo sistema e' un sistema di sicurezza e tenuto conto del fatto che l'ICAO ha raccomandato una utilizzazione mondiale per il sistema GLONASS, le amministrazioni delle telecomunicazioni devono adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare ogni rischio di interferenza con il sistema GLONASS. In base al numero 953 del Regolamento delle radiocomunicazioni, l'Amministrazione della Federazione di Russia si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento atto a garantire il buon funzionamento del sistema GLONASS. N. 60 Originale: russo Per la Bielorussia, la Federazione di Russia e l'Ucraina: Dichiarazione delle Delegazioni della Bielorussia, della Federazione di Russia e dell'Ucraina: Si sono costituiti sul territorio dell'ex-URSS Stati sovrani, tra i quali la Bielorussia, la Federazione di Russia e l'Ucraina. Le Delegazioni di questi Stati dichiarano che, ogni qualvolta la denominazione URSS compare nelle note del Regolamento delle radiocomunicazioni, essa si riferisce alla Bielorussia, alla Federazione di Russia ed all'Ucraina. Inoltre, in conformita' con il mandato affidato alla Delegazione della Federazione di Russia dalle Amministrazioni delle telecomunicazioni della Repubblica d'Azerbaidjan, della Repubblica di Armenia, della Repubblica del Kazkhstan, della Repubblica del Kirghizistan, della Repubblica del Tadjikistan, della Repubblica dell'Ouzbekistan e del Turkmenistan, questa designazione si applica anche ai territori di questi Stati. N. 61 Originale: inglese Per la Repubblica di Bulgaria: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica di Bulgaria riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora un altro paese non osservasse in qualunque modo, i requisiti enunciati in detti Atti finali, oppure se riserve formulate da un paese dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della repubblica di Bulgaria. N. 62 Originale: inglese Per la Repubblica popolare di Cina: L'assegnazione da parte della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) di alcune bande di frequenze al servizio mobile via satellite rischia di pregiudicare i servizi che la Cina gestisce attualmente in queste bande. Di conseguenza, la Delegazione della Repubblica popolare di Cina dichiara che si riserva il diritto di continuare ad utilizzare i servizi esistenti in queste bande senza causare interferenze pregiudizievoli. N. 63 Originale: inglese Per il Canada: Nel firmare gli Atti finali della presente Conferenza, a nome del Canada, la Delegazione del Canada dichiara ufficialmente che il suo paese non accetta alcune decisioni adottate dalla presente Conferenza per quanto concerne la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze e le note che vi si riferiscono; per questo motivo il Canada: poiche' la Conferenza non ha rispettato i criteri di flessibilita' nell'accordare un'assegnazione a titolo principale al servizio mobile via satellite nelle bande 1 545 - 1 555 MHz e 1 646,5 - 1 656,5 MHz, afferma la sua intenzione di utilizzare queste bande nella maniera piu' appropriata per far fronte alle particolari esigenze dei suoi servizi mobili via satellite, pur riconoscendo la priorita' delle comunicazioni del servizio mobile aeronautico via satellite. Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione del Canada riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora un paese non dovesse rispettare in qualunque modo le disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o se riserve formulate da un paese dovessero pregiudicare i servizi di radiocomunicazione del Canada. N. 64 Originale: spagnolo Per la Repubblica federativa del Brasile: La Delegazione della Repubblica federativa del Brasile dichiara ufficialmente che il Brasile non accetta, nel firmare gli Atti finali, alcune decisioni adottate dalla presente Conferenza per quanto riguarda la Tabella di assegnazione delle bande di frequenza e delle note connesse; di conseguenza, il Brasile si riserva il diritto di utilizzare le seguenti bande di frequenza assegnate ai servizi mobili via satellite nella maniera piu' appropriata per soddisfare le specifiche esigenze dei suoi servizi mobili via satellite, in considerazione del carattere prioritario delle comunicazioni del SMAS (R) e delle comunicazioni di sicurezza marittime: a) 1 492 - 1 559 MHz; b) 1 626,5 - 1 660,5 MHz; c) 1 675 - 1 710 MHz N. 65 Originale: inglese Per la Repubblica federativa del Brasile: La Delegazione della Repubblica federativa del Brasile dichiara ufficialmente che il Brasile non accetta, nel firmare gli Atti finali, alcune decisioni adottate dalla presente Conferenza per quanto riguarda la Tabella di assegnazione delle bande di frequenza e delle note connesse; di conseguenza, dato che la Conferenza ha indebitamente limitato le assegnazioni al servizio di radiodiffusione via satellite (sonoro) nella banda di frequenze 1 452 - 1 492 MHz, il Brasile annuncia il suo intento di utilizzare questa banda nella maniera piu' appropriata per soddisfare le specifiche esigenze di questo servizio per la trasmissione di programmi radiofonici e di altri segnali tecnicamente compatibili. N. 66 Originale: inglese Per la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi, qualora stazioni dipendenti dalla giurisdizione di altri Stati membri dell'Unione dovessero pregiudicare i suoi servizi di radiocomunicazione esistenti. Tale riserva si applica, in modo particolare: - alle bande di frequenze inferiori a 10 MHz assegnate al servizio fisso e mobile terrestre; - alle bande di frequenze comprese tra 1 700 e 2 300 MHz assegnate al servizio fisso; - alla banda di frequenze compresa tra 1 452 e 1 464,5 MHz assegnata al servizio fisso. N. 67 Originale: inglese Per gli Stati Uniti d'America: 1. Secondo il parere degli Stati Uniti d'America, la presente Conferenza non ha adottato disposizioni adeguate per far fronte alle esigenze del servizio di radiodiffusione in onde decametriche, in particolare inferiori a 10 MHz, pur non avendo lesinato alcun sforzo a tal fine. Il rapporto dell'IFRB alla Conferenza dimostra che le esigenze dei radiodiffusori superano largamente il numero di canali disponibili nelle bande comprese tra 6 e 11 MHz (bande in cui occorre urgentemente liberare una parte di spettro); la pianificazione dunque non sara' efficace se non si mettono a disposizione bande d'onde decametriche supplementari. Di conseguenza, gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di adottare i provvedimenti necessari per soddisfare le esigenze del loro servizio di radiodiffusione in onde decametriche. 2. Pur compiacendosi per il fatto che alcune amministrazioni hanno posto fine ad interferenze intenzionalmente pregiudizievoli per la radiodiffusione in onde decametriche, gli Stati Uniti d'America continuano ad essere preoccupati per le pregiudizievoli interferenze intenzionali che il servizio di radiodiffusione degli Stati Uniti continua a subire in contravvenzione con le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione. Tali interferenze sono incompatibili con una utilizzazione razionale ed equa delle predette bande. Gli Stati Uniti dichiarano che fin quando esistono tali interferenze, essi si riservano il diritto di adottare, riguardo a tali interferenze, tutte le misure necessarie ed adeguate al fine di tutelare gli interessi dei loro servizi di radiodiffusione. A tale riguardo, essi rispetteranno in tutta la misura del possibile, i diritti delle amministrazioni i cui servizi sono utilizzati in conformita' con le disposizioni della Convenzione e del Regolamento delle Radiocomunicazioni. 3. Gli Stati Uniti d'America dichiarano che, avendo la Conferenza indebitamente limitato le assegnazioni ai servizi mobili via satellite nelle bande 1 530 - 1 559 MHz e 1 631,5 - 1 660,5 MHz, essi utilizzeranno queste bande nella maniera piu' appropriata per soddisfare le specifiche esigenze dei loro servizi mobili, in considerazione del carattere prioritario delle comunicazioni del SMAS (R) e delle comunicazioni di sicurezza marittima. 4. Ritenendo che la presente Conferenza ha fin troppo differito la messa a disposizione di una parte di spettro sufficiente per il servizio mobile via satellite nella gamma 1-3 GHz, a livello internazionale e regionale, gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di adottare i provvedimenti che riterranno opportuni per soddisfare le esigenze del loro servizio mobile via satellite in questa banda. 5. Relativamente alla Risoluzione 46(CAMR-92) e' inteso per gli Stati Uniti d'America, che il quarto paragrafo del preambolo di questa Risoluzione ed ogni menzione di quest'ultima nel Regolamento delle radiocomunicazioni non puo' in alcun modo essere interpretato nel senso di costituire un qualunque riconoscimento di nuovi diritti per i Membri dell'Unione, oltre a quelli enunciati nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e nei Regolamenti amministrativi in vigore. In particolare il capoverso b) di tale paragrafo non deve essere interpretato nel senso di costituire un riconoscimento delle pretese di sovranita' su una parte qualunque dello spazio extra-atmosferico. Tali pretese, che sono contrarie al diritto internazionale non possono essere riconosciute dalla presente Conferenza. 6. Per gli Stati Uniti d'America, e' inteso che nessuna disposizione della Risoluzione 70(CAMR-92), potra' modificare la categoria di qualunque assegnazione effettuata durante la presente Conferenza e che saranno intrapresi e realizzati, in conformita' con la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, e con i Regolamenti amministrativi, studi che gli organi dell'Unione potrebbero eventualmente effettuare. N. 68 Originale: inglese Per la Nuova Zelanda: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Nuova Zelanda riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora un paese mancasse in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza o qualora le riserve formulate da un paese dovessero pregiudicare o danneggiare i servizi di radiocomunicazione della Nuova Zelanda. N. 69 Originale: francese Per la Francia: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione francese esprime riserve qualora il numero e la complessita' dei testi adottati in tempi molto brevi potessero dar luogo ad interpretazioni non conformi al consenso finale della Conferenza. N.70 Originale: inglese Per lo Stato d'Israele: 1. Le dichiarazioni formulate da alcune delegazioni nel N. 45 degli Atti finali essendo in flagrante contraddizione con i principi e l'oggetto dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e di conseguenza senza alcun valore giuridico, il Governo d'Israele desidera sottolineare che respinge categoricamente queste dichiarazioni e che le considerera' senza valore per quanto concerne i diritti ed i doveri di uno Stato membro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Inoltre, in considerazione del fatto che Israele e gli Stati arabi svolgono attualmente negoziati in vista di pervenire ad una soluzione pacifica del conflitto israelo-arabo, la Delegazione dello Stato d'Israele ritiene che tali dichiarazioni sono pretestuose in vista dello scopo perseguito e quindi pregiudizievoli per la causa della pace in Medio Oriente. Il Governo dello Stato d'Israele per quanto concerne il merito della questione, adottera' nei confronti dei membri le cui Delegazioni hanno formulato tale dichiarazione, un atteggiamento di totale reciprocita'. La Delegazione dello Stato d'Israele nota inoltre che la dichiarazione N. 45 non indica lo Stato d'Israele con il suo nome completo ed esatto. A queste condizioni, la dichiarazione e' totalmente irricevibile e deve essere respinta in quanto violazione delle regole riconosciute del comportamento internazionale. 2. Inoltre, dopo aver preso nota delle diverse altre dichiarazioni che sono gia' state depositate, la Delegazione dello Stato d'Israele riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi e proteggere l'utilizzazione dei suoi servizi di telecomunicazione, qualora il buon funzionamento di questi servizi fosse compromesso dalle decisioni della presente Conferenza o dalle riserve formulate da altre delegazioni. N. 71 Originale: inglese Per la Repubblica dell'India: La Delegazione della Repubblica dell'India ha l'onore di far riferimento al paragrafo 3 della Dichiarazione n. 36 (Documento 389) effettuata dalla Delegazione della Repubblica islamica del Pakistan. La Delegazione della Repubblica dell'India nota con rincrescimento la menzione degli Stati di Jammu e del Kashmir e ribadisce che questi Stati sono parte integrante della Repubblica sovrana dell'India. La delegazione della Repubblica dell'India. La delegazione della Repubblica dell'India riserva dunque al suo Governo il diritto di adottare ogni opportuno provvedimento per tutelare i suoi interessi in considerazione dei provvedimenti che la Repubblica islamica del Pakistan potrebbe adottare a seguito della dichiarazione N. 36. N. 72 Originale: spagnolo Per Cuba: Dopo aver preso atto del Documento 389 contenente le varie dichiarazioni rese dalle delegazioni che firmeranno gli Atti finali, la Delegazione della Repubblica di Cuba dichiara che si riserva il diritto di adottare tutte le misure che riterra' opportune per proteggere i suoi servizi di telecomunicazione. Per quanto concerne in particolare il punto 1 della Dichiarazione N. 67, Cuba si riserva il diritto , se i servizi diversi da quelli di radiodiffusione che gestisce e che sono inferiori a 10 MHz, sono pregiudicati dai servizi di radiodiffusione di questa amministrazione, di utilizzare queste bande nella maniera che meglio corrisponde ai suoi interessi. N. 73 Originale: inglese Per il Commonwealth delle Bahamas: A nome del suo Governo, la Delegazione del Commonwealth delle Bahamas dichiara che nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), essa si si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' appropriati per salvaguardare i suoi interessi qualora i suoi sistemi e servizi di telecomunicazione dovessero essere pregiudicati a seguito della dichiarazione o di riserve formulate da altri Membri dell'Unione (Documento 389), o se i Membri dell'Unione non dovessero conformarsi alle decisioni della Conferenza. N. 74 Originale: inglese Per il Belize : Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione del Commonwealth delle Bahamas, a nome del Governo del Belize, dichiara che riserva il diritto al Governo del Belize di adottare i provvedimenti che riterra' appropriati per tutelare i suoi interessi qualora il buon funzionamento dei suoi sistemi e servizi di telecomunicazione fosse pregiudicato a seguito di dichiarazioni formulate da altri membri dell'Unione nel Documento 389 o qualora tali dichiarazioni non fossero conformi alle decisioni della Conferenza. N. 75 Originale: inglese Per gli Emirati arabi uniti: Nel fare riferimento alla dichiarazione N. 39, precisiamo che le bande di frequenze assegnate al SRS (sonoro) al capoverso i) erano situate intorno a 1,5 e 2,3 GHz. La presente dichiarazione addizionale puo' essere riportata nella riserva da noi formulata. N. 76 Originale: inglese Per le Repubbliche del Guatemala, dell'Honduras e del Nicaragua: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), ed in considerazione delle dichiarazioni effettuate da alcune delegazioni alla presente Conferenza, le Delegazioni delle Repubbliche del Guatemala, dell'Honduras e del Nicaragua riservano ai loro Governi il diritto di adottare i provvedimenti che riterranno necessari per salvaguardare i loro interessi qualora un paese non si dovesse conformare alle disposizioni degli Atti finali delle presente Conferenza, o se le riserve formulate da un paese dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione. N. 77 Originale: spagnolo Per la Repubblica del Panama: La delegazione della Repubblica del Panama alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) dichiara che riserva al suo Governo il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per provvedere alla protezione dei suoi servizi di telecomunicazione e per tutelare i suoi interessi, qualora le riserve dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi e non fossero conformi alle decisioni della presente Conferenza. N. 78 Originale: inglese Per il Portogallo: La Delegazione del Portogallo, avendo preso atto della dichiarazione N. 49 riportata nel Documento 389, dichiara di auspicare che il nome del Portogallo compaia in tale dichiarazione. N. 79 Originale: inglese Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e per gli Stati Uniti d'America: Per quanto concerne le dichiarazioni relative alla gamma di frequenze inferiori a 3 GHz relative ai servizi mobili via satellite, si desidera evidenziare una omissione nella stesura e nella lettura dei testi, omissione che potrebbe comportare un nuovo inutile obbligo di coordinamento tra stazioni spaziali geostazionarie e servizi di Terra in alcune bande di frequenze. Di conseguenza, le predette Amministrazioni non accetteranno impegni per questa forma di coordinamento derivante dall'omissione del termine "non geostazionario" nel testo di alcune note, ad esempio 726x e 7xx della tabella di assegnazione delle bande di frequenze dell'articolo 8. La presente riserva e' formulata a nome di tutte le organizzazioni nazionali ed internazionali per le assegnazioni di frequenza di cui i due Paesi sono l'Amministrazione notificatrice. N. 80 Originale: inglese Per gli Stati Uniti d'America: I Per quanto concerne la dichiarazione N. 52 dell'Amministrazione cubana, gli Stati Uniti d'America notano che la presenza degli Stati Uniti a Guantanamo deriva da un trattato in vigore; gli Stati Uniti si riservano il diritto di soddisfare costi' le loro esigenze di radiocomunicazione, come hanno fatto in passato. II Per quanto concerne la dichiarazione N. 60 della Bielorussia, della Federazione di Russia e dell'Ucraina, gli Stati Uniti d'America notano che le altre ex-Repubbliche dell'ex-URSS di cui e' fatta menzione nella presente dichiarazione sono Stati indipendenti e non attuali Membri dell'Unione e dunque i loro diritti ed obblighi non possono essere rivendicati dai Membri che hanno prodotto detta dichiarazione. N. 81 Originale: inglese Per la Repubblica islamica dell'Iran: IN NOME DI DIO In considerazione della dichiarazione della Turchia figurante nel Documento 389 e notando che la dichiarazione effettuata dalla Delegazione della Turchia dinanzi alla Commissione 5 non e' conforme all'ultimo paragrafo della summenzionata Dichiarazione, l'Amministrazione della Repubblica islamica dell'Iran si considera vincolata unicamente dall'applicazione del numero 404 modificato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e protesta contro le conseguenze di tale paragrafo per quanto riguarda la Repubblica islamica dell'Iran. (Seguono firme) (Le firme che seguono al Protocollo finale sono le stesse di quelle menzionate alle pagine 4 a 20) RISOLUZIONE N. 21 (CAMR-92) Modifiche nell'assegnazione delle bande comprese tra 5 900 kHz e 19 020 kHz La conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che un certo numero di bande di frequenze comprese entro 5 900 kHz e 19 020 kHz gia' attribuite in esclusiva o in base ad un sistema di ripartizione al servizio fisso ed al servizio mobile sono state riassegnate al servizio di radiodiffusione; b) che alcune assegnazioni esistenti presso le stazioni del servizio fisso e mobile dovranno forse essere gradualmente ritirate da tali bande riassegnate per far posto al servizio di radiodiffusione; c) che le assegnazioni che devono essere ritirate, denominate "assegnazioni trasferite" devono essere riclassificate in altre bande di frequenza appropriate; d) che i paesi in via di sviluppo possono necessitare di una speciale assistenza dell'IFRB, anche in applicazione della Risoluzione 22 (CAMR-92), per procedere alla sostituzione delle loro assegnazioni trasferite, con assegnazioni che beneficino di un'adeguata protezione; e) che esistono gia' nell'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni, procedure che possono essere utilizzate a tal fine; consapevole delle difficolta' a cui possono andare incontro le Amministrazioni e l'IFRB durante il periodo di transizione tra le assegnazioni pregresse e le assegnazioni effettuate dalla presente Conferenza; decide 1. che il periodo di transizione decorrera' dal 1 aprile 1992 al 1 aprile 2007; 2. che, a partire dal 1 aprile 1992, le amministrazioni non dovranno piu' notificare assegnazioni di frequenza alle stazioni del servizio fisso e mobile nelle bande riassegnate. Le assegnazioni notificate in queste bande dopo il 1 aprile 1992 dovrebbero recare un simbolo indicante che la conclusione sara' esaminata dall'IFRB a decorrere dal 1 aprile 2007 in conformita' con le disposizioni del numero 1240 del Regolamento delle radiocomunicazioni; 3. che, a decorrere dal 1 aprile 1992, l'IFRB procedera' con l'aiuto delle amministrazioni, ad una revisione sistematica dello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze. A tale riguardo, l'IFRB consultera' periodicamente le amministrazioni riguardo alle assegnazioni di frequenza ai collegamenti che si possono avvalere di un altro mezzo soddisfacente di telecomunicazione, in vista di declassare o di sopprimere le assegnazioni della classe di funzionamento A; 4. che, per le assegnazioni della classe di funzionamento A nelle bande riassegnate, le Amministrazioni dovranno sia notificare all'IFRB le frequenze di sostituzione, sia chiedere l'assistenza dell'IFRB per la scelta delle frequenze di sostituzione in attuazione del numero 1218 del Regolamento delle radiocomunicazioni e della Risoluzione 103 (CAMR-79); 5. che l'IFRB elaborera' in tempo opportuno un progetto di procedura da utilizzare per la sostituzione delle rimanenti assegnazioni di frequenza e consultera' le amministrazioni in conformita' con la nota a pie' di pagine 1001.1 del Regolamento delle radiocomunicazioni; 6. che l'IFRB dovrebbe modificare i progetti di procedura tenendo conto, nella misura del possibile, delle osservazioni delle amministrazioni, e proporre assegnazioni di sostituzione non oltre tre anni prima del 1 aprile 2007. Cio' facendo, l'IFRB chiedera' alle amministrazioni di adottare i provvedimenti necessari affinche' le loro assegnazioni siano in conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze alla data stabilita; 7. che un'assegnazione di frequenza di sostituzione, le cui caratteristiche fondamentali diverse dalla frequenza vera o propria non siano state modificato nel summenzionato processo, manterra' la sua data di origine. Tuttavia, se queste caratteristiche fondamentali differiscono da quelle dell'assegnazione trasferita, l'assegnazione di sostituzione sara' trattata in conformita' con le disposizioni dei numeri 1376 a 1380 del Regolamento delle radiocomunicazioni; invita le amministrazioni a non lesinare alcun sforzo, nella ricerca della sistemazione delle assegnazioni trasferite a favore del loro servizio fisso e mobile nelle bande comprese tra 5 900 kHz e 19 020 kHz riattribuite al servizio di radiodiffusione, per reperire assegnazioni di sostituzione nelle bande attribuite al servizio fisso ed al servizio mobile interessati. RISOLUZIONE N. 22 (CAMR-92) Assistenza ai paesi in via di sviluppo per agevolare l'attuazione di modifiche nell'assegnazione delle bande di frequenze, comportanti la necessita' di trasferire le assegnazioni esistenti. La conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) considerando a) che importanti modifiche sono state apportate alla Tabella di assegnazione delle bande di frequenze, ampliando le bande assegnate ad alcuni servizi ed assegnando le bande a nuovi servizi per agevolare l'attuazione di nuove tecnologie; b) che tali ampliamenti di bande e tali nuove assegnazioni esigono il trasferimento delle attuali assegnazioni di frequenza alle stazioni dei servizi utilizzati nelle bande riassegnate; c) che un vasto numero di queste assegnazioni corrispondono a servizi essenziali per le reti di telecomunicazione di svariati paesi in particolare dei paesi in via di sviluppo; d) che le assegnazioni menzionate nel considerando a) non potranno essere utilizzate efficacemente prima di aver completato il processo di trasferimento delle assegnazioni esistenti in queste bande; e) e che il trasferimento di queste assegnazioni richiedera' investimenti e che, in svariati casi potra' essere necessario iniziare un processo di trasferimento di tecnologia che esigera' sia risorse sia una formazione tecnica del personale; riconoscendo a) che, data la situazione economica mondiale, nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo continuano a scarseggiare le risorse necessarie per gli investimenti nei vari settori dello sviluppo; b) che la Conferenza dei plenipotenziari (Nizza, 1989) ha istituito delle Conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni ed un Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni (UST) per svolgere il doppio ruolo dell'Unione nella sua qualita' di istituzione specializzata delle Nazioni Unite e di agente di esecuzione incaricato della realizzazione di progetto di sviluppo del sistema delle Nazioni Unite e di altre iniziative di finanziamento aventi come obiettivo di agevolare e di consentire lo sviluppo delle telecomunicazioni, fornendo, organizzando e coordinando attivita' di cooperazione e di assistenza tecnica; decide 1.di chiedere all'UST di prevedere, predisponendo programmi immediati di assistenza ai paesi in via di sviluppo, di apportare a titolo prioritario le necessarie modifiche alle reti di radiocomunicazione di tali paesi, coordinando con l'IFRB ed il CCIR le misure da prendere in materia di consulenza tecnica; 2.che la futura Conferenza mondiale di sviluppo dovrebbe, nel stabilire le priorita' dell'UST, esaminare i fabbisogni dei paesi in via di sviluppo e procurar loro le risorse di assistenza di cui potrebbero avere bisogno per apportare le necessarie modifiche alle loro reti di radiocomunicazione; 3. che la futura conferenza mondiale di sviluppo dovrebbe fornire all'UST le istruzioni necessarie e gli elementi atti a consentire a tale Ufficio di fornire un'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e sorvegliare le attivita' dell'UST in questo campo; chiede all'IFRB ed al CCIR di aiutare l'UST ad attuare la presente Risoluzione; chiede al Direttore dell'UST di inserire la presente Risoluzione nel progetto di ordine del giorno della prossima Conferenza mondiale di sviluppo. invita il Consiglio d'Amministrazione a vigilare affinche' la presente Risoluzione sia iscritta all'ordine del giorno della prossima Conferenza mondiale di sviluppo. RISOLUZIONE N. 46 (CAMR-92) Procedure interinali di coordinamento e di notifica delle assegnazioni di frequenza alle reti per satellite non geostazionario di taluni servizi spaziali e ad altri servizi cui sono assegnate le bande La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) considerando a) che, in piu' servizi di radiocomunicazione spaziale, la gestione di sistemi spaziali che si avvale di reti a satellite non geostazionario presenta un interesse sempre maggiore; b) che, per garantire il buon funzionamento di queste reti, di altre reti e servizi di radiocomunicazione che utilizzano, in base ad un sistema di ripartizione, le stesse bande di frequenze tenuto conto delle rispettive attribuzioni, e' necessario prevedere procedure per regolamentare le assegnazioni di frequenza alle reti per satellite non geostazionario; c) che i metodi di coordinamento applicabili alle reti per satellite non geostazionario presuppongono criteri e metodi di calcolo specifici non ancora disponibili; d) che di conseguenza, andranno applicate procedure interinali fino a quando una futura conferenza, in possesso dei risultati degli studi da effettuarsi dal CCIR e sulla base dell'esperienza pratica acquisita, non sia in grado di adottare una procedura definitiva; 1 La presente Risoluzione si applica unicamente alle bande di frequenze che si riferiscono esplicitamente alla presente Risoluzione nelle note della Tabella di assegnazione delle bande di frequenze. Ai fini dell'applicazione delle procedure interinali enunciate in annesso alla presente Risoluzione, un'amministrazione, quando comunica le informazioni mediante il modulo dell'appendice 3 o 4, deve indicare se si tratta di un satellite geostazionario o non geostazionario e fornire le informazioni adeguate relative all'orbita. considerando altresi' e) che la Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) ha istituito un Gruppo volontario di esperti, incaricato, tra l'altro, di snellire le procedure del Regolamento delle radiocomunicazioni; f) che ogni nuova procedura adottata dalla presente Conferenza dovra' essere il piu' semplice possibile e dovrebbe, se del caso, avvalersi delle procedure esistenti del Regolamento delle radiocomunicazioni; g) che ogni procedura interinale dovrebbe tenere pienamente conto dello statuto delle attribuzioni ai servizi di terra ed ai servizi spaziali nelle bande di frequenze che possono essere utilizzate dalla rete per satellite non geostazionario: h) che ogni procedura interinale deve altresi' tener conto degli interessi di tutti i paesi, ivi compreso il livello di sviluppo dei loro servizi di radiocomunicazione di Terra o spaziale; considerando inoltre i) che le disposizioni del numero 2613 del Regolamento delle radiocomunicazioni, qualora siano necessarie per proteggere le reti per satellite geostazionario del servizio fisso via satellite dalle interferenze che potrebbero essere causate da reti per satellite non geostazionario, potrebbero, se fossero piu' ampiamente applicate, intralciare lo sviluppo di questi sistemi in altri servizi di radiocomunicazione spaziale; riconoscendo che la gestione di sistemi di telecomunicazione nelle bande assegnate al SMS deve essere conforme alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni ed ai regolamenti amministrativi in vigore, in particolare ai loro rispettivi preamboli, e riconoscendo in tale contesto: a) il diritto di ciascun Membro di decidere di far parte di tali sistemi e di decidere le modalita' della sua partecipazione e di determinare le condizioni di accesso a questi sistemi dal suo territorio; b) l'obbligo per le entita' e le organizzazioni che gestiscono, per mezzo di reti per satellite non geostazionario, servizi di telecomunicazione internazionali o nazionali, di rispettare il punto di destinazione, e le prescrizioni giuridiche, finanziarie e regolamentari del Membro dell'Unione sul di cui territorio tali servizi sono autorizzati; decide 1. che in attesa dell'adozione di una procedura definitiva da parte di una futura Conferenza competente, l'utilizzazione delle assegnazioni di frequenza da parte: a) dei sistemi per satelliti non geostazionari dei servizi spaziali rispetto ad altri sistemi per satelliti non geostazionari, dei sistemi a satelliti geostazionari e dei sistemi di Terra; b) dei sistemi per satelliti geostazionari rispetto a sistemi per satelliti non geostazionari; c) dei sistemi di Terra rispetto a stazioni di terra di reti per satelliti non geostazionario; di cui nella presente Risoluzione, e' regolata dalle procedure interinali e dalle disposizioni associate che figurano nell'annesso in appresso; 2. che le procedure interinali annesse alla presente Risoluzione si applicano oltre a quelle degli articoli 11 e 13 per le reti a satellite geostazionario e che sostituiscono quelle degli articoli 11 e 13 per le reti a satellite non geostazionario; 3. che le procedure interinali annesse alla presente Risoluzione saranno applicabili a decorrere dal 4 marzo 1992; invita 1. tutte le amministrazioni associate a, o interessate dall'attuazione e dalla gestione di sistemi per satelliti non geostazionari nei servizi spaziali in questione a cooperare all'attuazione delle presenti procedure interinali; 2. tutte le amministrazioni che avranno maturato un'esperienza nell'applicazione delle procedure interinali descritte in annesso a contribuire agli studi del CCIR; incarica l'IFRB ad applicare tali procedure ed a fornire alle amministrazioni l'assistenza necessaria; invita il CCIR a studiare e ad elaborare Raccomandazioni sui metodi di coordinamento, sui dati orbitali necessari relativi ai sistemi per satelliti non geostazionari, e sui criteri di ripartizione; incarica il segretario generale di sottoporre in tempo utile la presente Risoluzione alla conoscenza del Consiglio di Amministrazione al fine di iscrivere questa questione all'ordine del giorno di una futura Conferenza. ANNESSO ALLA RISOLUZIONE N. 46 (CAMR-92) Procedure interinali di coordinamento e di notifica delle assegnazioni di frequenza alle resti a satellite non geostazionario di taluni servizi spaziali e degli altri servizi cui sono attribuite le bande (1) Sezione A. Informazioni generali A.1 L'assistenza dell'IFRB puo' essere richiesta nel quadro dell'applicazione delle disposizioni del presente Annesso. A.2 In mancanza di disposizioni specifiche relative alla valutazione delle interferenze, i metodi di calcolo ed i criteri che dovrebbero essere fondati sulle Raccomandazioni pertinenti del CCIR accettati dalle Amministrazioni interessate in attuazione della Risoluzione 703 (Rev. CAMR-92) o in altro modo. In caso di disaccordo su una Raccomandazione del CCIR o in mancanza di tali Raccomandazioni, i metodi ed i criteri sono oggetto di accordi tra le Amministrazioni interessate. Questi accordi devono essere conclusi senza pregiudicare le altre Amministrazioni. A.3 Nell'applicare le disposizioni della presente Risoluzione alle reti a satellite non geostazionario, le amministrazioni dovrebbero fornire le seguenti informazioni oltre a quelle enumerate all'appendice 3 o all'appendice 4: i) ascensione destra del nodo ascendente; ii) argomento del perigeo; ii) arco del servizio attivo. ------------------ 1. Le sezioni I, II e III si applicano ai servizi di terra solo quando e' superato un limite della potenza di superficie prodotta sulla superficie della Terra (per una stazione spaziale) o sul confine del territorio di un'altra amministrazione (per una stazione terrestre) indicato in una disposizione del Regolamento delle radiocomunicazioni. Sezione I. Procedure per la pubblicazione anticipata di informazioni relative alle reti a satellite in progetto Pubblicazione di informazioni 1.1 Ogni amministrazione (o ogni amministrazione che agisce a nome di un gruppo di amministrazione nominativamente designate) che si propone di immettere in servizio una rete per satellite in un sistema per satelliti invia al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, prima di iniziare la procedura di coordinamento descritta ai paragrafi 2.1 e 2.2 non prima di sei anni(1) e preferibilmente non oltre due anni prima dell'immissione in servizio di ciascuna rete a satellite, le informazioni enumerate all'appendice 4. 1.2 Le modifiche delle informazioni comunicate in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1.1 sono altresi' comunicate al Comitato sin dal momento in cui sono disponibili. Le modifiche tali da modificare sensibilmente il carattere della rete possono comportare la necessita' di iniziare da capo la procedura di pubblicazione anticipata. 1.3 Quando riceve le informazioni complete di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2, il Comitato le pubblica entro tre mesi in una sezione speciale della sua circolare settimanale e, qualora la circolare settimanale contenga informazioni di questa natura, esso ne avvisa le amministrazione con telegramma circolare. Questo telegramma circolare indica le bande di frequenze da utilizzaree, e, nel caso di un satellite geostazionario, la posizione orbitale della stazione spaziale. Se il Comitato non e' in grado di conformarsi al summenzionato termine, esso ne informa periodicamente le amministrazioni interessate fornendone le ragioni. ---------------------- 1) Vedere altresi' il numero 1550 Osservazioni sulle informazioni pubblicate 1.4 Se, dopo aver esaminato le informazioni pubblicate ai sensi del paragrafo 1.3, un'amministrazione ritiene che interferenze probabilmente inaccettabili rischiano di essere causate ad assegnazioni delle sue reti a satellite esistenti o in progetto, essa comunica all'amministrazione interessata le sue osservazioni sulle caratteristiche delle interferenze causate ai suoi sistemi a satellite esistenti o in progetto o alle sue stazioni di terra esistenti o in progetto entro quattro mesi dopo la data della circolare settimanale che contiene tutte le informazioni enumerate all'appendice. Essa invia altresi' al Comitato una copia di queste osservazioni. Se nessuna osservazione di tal sorta e' ricevuta da un'amministrazione nel periodo summenzionato si puo' presupporre che quest'ultima non abbia obiezioni rilevanti da formulare riguardo alla rete o alle reti a satellite progettate dal sistema in merito al quale le informazioni sono state pubblicate. 1.4A Un'amministrazione che invia informazioni in conformita' con i paragrafi 1.1 e 1.2 deve anche enunciare, se l'amministrazione che riceve le informazioni pubblicate in conformita' al paragrafo 1.3 glielo richiede, i metodi ed i criteri tecnici che si propone di utilizzare per la valutazione delle interferenze. 1.4B Un'amministrazione che riceve informazioni pubblicate in conformita' con il paragrafo 1.3 puo'fornire all'amministrazione che invia le informazioni in conformita' con i paragrafi 1.1 e 1.2, i metodi ed i criteri tecnici che si propone di utilizzare per la valutazione delle interferenze. Soluzione delle difficolta' 1.5 Un'amministrazione che riceve osservazioni formulate ai sensi del paragrafo 1.4 e le amministrazioni che inviano queste osservazioni si sforzano di risolvere le difficolta' di ogni sorta che possono presentarsi e forniscono tutte le informazioni supplementari di cui possono disporre. 1.5A Qualora si presentino difficolta', l'Amministrazione responsabile della rete progettata intraprende di ricercare tutti i mezzi possibili per far fronte alle sue esigenze senza tener conto della possibilita' di modificare le stazioni o le reti dipendenti da altre amministrazioni. Se non riesce a reperire tali mezzi l'amministrazione interessata puo' in tal caso chiedere alle altre amministrazioni, sia in maniera bilaterale, sia in maniera multilaterale di aiutarla a risolvere insieme queste difficolta'. 1.5B Un'amministrazione che riceve una richiesta ai sensi del paragrafo 1.5A ricerca, di comune accordo con l'amministrazione richiedente tutti i mezzi possibili per far fronte alle esigenze di quest'ultima. 1.5C se, dopo aver applicato la procedura descritta ai paragrafi 1.5A e 1.5B continuano ad esistere difficolta' irrisolte, le Amministrazioni in causa effettuano di concerto ogni possibile sforzo per risolvere queste difficolta' mediante une riorganizzazione accettabile dalle parti. Risultati della pubblicazione anticipata 1.6 Ogni amministrazione a nome della quale sono state pubblicate informazioni sulle reti a satellite in progetto, in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 1.1 a 1.3 fa sapere al Comitato, allo scadere del periodo di quattro mesi specificato al paragrafo 1.4 se ha ricevuto o meno le osservazioni di cui al paragrafo 1.4 e le comunica lo stato di avanzamento della procedura di soluzione di eventuali difficolta'. Informazioni supplementari sullo stato di avanzamento della soluzione delle difficolta' esistenti sono inviate al Comitato ad intervalli di tempo che non superano sei mesi prima dall'inizio del coordinamento o prima dell'invio delle schede di notifica al Comitato. Il Comitato pubblica queste informazioni nella sezione speciale della sua circolare settimanale. 1.7 Se, allo scadere di un periodo di tempo corrispondente a sei anni cui occorre aggiungere il termine previsto nel numero 1550 dopo la data di pubblicazione della sezione speciale di cui al paragrafo 1.3, l'amministrazione responsabile della rete non ha presentato le informazioni dell'appendice 3 per il coordinamento a titolo del paragrafo 2.1 o 2.2 o per la notifica a titolo del numero 1488, a seconda dei casi, le informazioni pubblicate a titolo del paragrafo 1.3 sono annullate dopo che l'amministrazione interessata e' stata informata. Inizio delle procedure di coordinamento o di notifica 1.8 Nel comunicare al Comitato le informazioni menzionate al paragrafo 1.1. un'Amministrazione puo', contestualmente o successivamente, comunicare: 1.8A le informazioni necessarie per il coordinamento di un'assegnazione di frequenza ad una stazione di una rete a satellite, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2.6, oppure 1.8B le informazioni necessarie per la notifica di un'assegnazione di frequenza ad una stazione di una rete a satellite qualora non sia richiesto il coordinamento per questa assegnazione. 1.8C Le informazioni di coordinamento o di notifica a seconda dei casi sono considerate come ricevute dal Comitato non prima di sei mesi dopo la data di ricezione delle informazioni menzionate al paragrafo 1.1. Sezione II. Coordinamento delle assegnazioni di frequenza ad una stazione di una rete a satellite Condizioni che regolamentano il coordinamento 2.1 Prima di notificare al Comitato o di immettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione di una rete a satellite non geostazionario, ogni amministrazione (o ogni amministrazione che agisce per conto di una o piu' amministrazioni specificamente designate), coordina l'utilizzazione di tale assegnazione di frequenza con ogni altra amministrazione le cui assegnazioni di frequenza, relative ad una stazione di una rete a satellite geostazionario o una stazione di una rete a satellite non geostazionario o una stazione di Terra, potrebbero essere pregiudicate. 2.2 Prima di notificare al Comitato o di immettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione di una rete a satellite geostazionario, ogni amministrazione (od ogni amministrazione che agisce a nome di una o piu' amministrazioni specificamente designate) coordina l'utilizzazione di questa assegnazione di frequenza con ogni altra amministrazione le cui assegnazioni di frequenza relative ad una stazione di una rete a satellite non geostazionario, potrebbero essere pregiudicate. 2.3 Il coordinamento ai sensi dei paragrafi 2.1 e 2.2. puo' essere effettuato per una rete a satellite utilizzando le informazioni relative alla stazione spaziale compresa la sua zona di servizio, ed i parametri di una o piu' stazioni terrestri tipo che possono essere ripartite su tutta o su parte della zona di servizio della stazione spaziale. 2.4 Se un'assegnazione di frequenza e' immessa in servizio prima dell'inizio della procedura di coordinamento del paragrafo 2.1 o 2.2. quando questo coordinamento e' necessario, l'utilizzazione prima della ricezione da parte del Comitato delle informazioni dell'appendice 3 non consente in alcun modo di beneficiare di una qualunque priorita' di data. 2.5 Le assegnazioni di frequenza da prendere in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 2.1 e 2.2. sono quelle le cui frequenze includono tutta o parte dell'assegnazione in progetto, relative allo stesso servizio o ad un altro servizio cui la banda e' attribuita a parita' di diritti, o con una categoria superiore di attribuzione (vedere i numeri 420 a 425 e 435) e che sono, nel caso dei servizi spaziali: 2.5.1 conformi alle disposizioni del numero 1503; 2.5.2 sia iscritte nello Schedario di riferimento o che sono state oggetto del coordinamento previsto nella presente sezione o nella sezione II dell'articolo 11; 2.5.3 sia incluse nella procedura di coordinamento a decorrere dalla data di ricezione da parte del Comitato, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2.6 o del numero 1074 o 1074A dell'articolo 11, delle informazioni pertinenti specificate nell'appendice 3; ovvero, nel caso dei servizi di Terra: 2.5.4. iscritte nello Schedario di riferimento con una conclusione favorevole relativamente al numero 1240; oppure 2.5.5. non notificate ma che sono in servizio o che si prevede di immettere in servizio nei tre anni successivi. Dati relativi al coordinamento 2.6 L'Amministrazione che ricerca il coordinamento invia al Comitato le informazioni enumerate all'appendice 3. 2.7 Avendo ricevuto le informazioni complete di cui al paragrafo 2.6, il Comitato: 2.7.1 esamina queste informazioni dal punto di vista della loro conformita' con le disposizioni del numero 1503; la data di ricezione e' considerata come la data a decorrere dalla quale l'assegnazione e' iscritta al coordinamento; 2.7.2 pubblica nella sezione speciale della sua circolare settimanale, entro un termine di tre mesi, le informazioni ricevute in attuazione del paragrafo 2.6 ed il risultato dell'esame effettuato secondo il par. 2.7(1). Se il Comitato non e' in grado di conformarsi al termine di cui sopra, esso ne informa periodicamente le amministrazioni interessate fornendo spiegazioni. -------------------- (1) Al fine di aiutare le amministrazioni ad identificare i servizi suscettibili di essere pregiudicati, il Comitato pubblica anche un elenco delle amministrazioni le cui assegnazioni sono conformi ai paragrafi 2.5 e 2.5.1 a 2.5.3 o ai paragrafi 2.5 e 2.5.4 Esame dei dati relativi al coordinamento e accordo tra le amministrazioni 2.8. Quanto riceve la sezione speciale di cui al paragrafo 2.7.2, l'amministrazione esamina rapidamente la questione, dal punto di vista delle interferenze causate se del caso alle assegnazioni di frequenza dalla sua rete o dalle sue stazioni di Terra o causate da tali assegnazioni. Cio' facendo, essa tiene conto della data prevista di immissione in servizio dell'assegnazione per la quale si richiede un coordinamento. Successivamente comunica il suo accordo entro i sei mesi successivi alla data della circolare settimanale pertinente all'Amministrazione che richiede il coordinamento. Se l'amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto non comunica il suo accordo, essa invia entro lo stesso termine, all'amministrazione che richiede il coordinamento, le informazioni tecniche sulle reti o le stazioni di Terra interessate che sono alla base del suo mancato accordo, compresi i requisiti contenuti nella sezione C dell'appendice 1 o nell'appendice 3 che non sono stati in precedenza notificate al Comitato, esponendo i suggerimenti che potrebbe se del caso formulare per pervenire ad una conclusione soddisfacente del problema. Una copia di queste osservazioni e' altresi' inviata al Comitato. 2.8A Le amministrazioni negativamente influenzate nonche' l'amministrazione che ricerca il coordinamento devono di comune accordo fare tutto il possibile per superare le difficolta' in maniera accettabile per le parti interessate. Risultati del coordinamento 2.9 Ogni amministrazione che ha impegnato una procedura di coordinamento secondo le disposizioni dei paragrafi 2.1 a 2.6 fa conoscere al Comitato il nome delle amministrazioni con cui un accordo e' stato ottenuto. Il Comitato pubblica queste informazioni nella sezione speciale della sua circolare settimanale. 2.10 Ogni amministrazione che ha ricercato il coordinamento nonche' ogni amministrazione che si e' conformata alle disposizioni del paragrafo 2.8, comunica al Comitato le modifiche che ha dovuto apportare ai requisiti pubblicati delle loro rispettive reti o stazioni al fine di pervenire ad un accordo sul coordinamento. Il Comitato pubblica queste informazioni secondo il paragrafo 2.7.2 indicando che le modifiche sono il risultato degli sforzi esercitati di comune accordo dalle amministrazioni interessate per giungere ad un accordo sul coordinamento. Notifica delle assegnazioni di frequenza in caso di disaccordo persistente 2.11 In caso di disaccordo persistente tra l'amministrazione che ricerca il coordinamento ed ogni amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto, l'amministrazione che ricerca il coordinamento rinvia di otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della sezione speciale di cui al paragrafo 2.7.2., l'invio al Comitato della sua scheda di notifica relativa all'assegnazione prevista, in considerazione delle disposizioni del numero 1496. Se e' stata richiesta l'assistenza del Comitato, l'invio della scheda di notifica n puo' essere differito di altri tre mesi. Sezione III. Coordinamento delle assegnazioni di frequenza a stazioni terrestri funzionanti in una rete per satellite non geostazionario rispetto alle stazioni di Terra. Requisiti per il coordinamento 3.1. Prima di notificare al Comitato o di immettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione terrestre fissa o a stazioni terrestri tipo in una determinata banda, attribuita a parita' di diritto a servizi di radiocomunicazione spaziale ed a servizi di radiocomunicazione di Terra, ogni amministrazione coordina l'utilizzazione di questa assegnazione con l'amministrazione di ciascun paese il cui territorio e' situato interamente o in parte all'interno della zona di coordinamento(1). La richiesta di coordinamento puo' includere tutte le assegnazioni di frequenza alla stazione spaziale associata, o ad alcune tra di esse, ma ciascuna assegnazione dovra' in seguito essere trattata separatamente. Dati relativi al coordinamento 3.2. L'amministrazione che ricerca il coordinamento invia a tal fine a ciascuna delle amministrazioni interessate ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3.1 tutte le informazioni pertinenti relative all'assegnazione di frequenza progettata cosi' come enumerate all'appendice 3, ed una indicazione della data approssimativa di immissione in servizio prevista dell'assegnazione. Una copia di queste informazioni con la data di spedizione della richiesta di coordinamento e' inoltre inviata al Comitato per informazione. ----------------------- (1) La zona di coordinamento e' definita come la zona di servizio nella quale si prevede di utilizzare le stazioni terrestri tipo, estesa in tutte le direzioni per una distanza di coordinamento di 500 km, oppure come una zona circolare di 500 km. di raggio avente come centro le coordinate della stazione terrestre fissa. Per una zona di servizio nella quale funzionano stazioni terrestri di aeronavi, la zona di coordinamento e' la zona di servizio estesa in tutte le direzioni per una distanza di coordinamento di 1000 km. Avviso di ricevimento dei dati relativi al coordinamento 3.3. Ogni Amministrazione presso la quale il coordinamento e' previsto ai sensi del paragrafo 3.1. accusa immediatamente ricevuta dei dati relativi al coordinamento. Esame dei dati relativi al coordinamento ed accordo tra le amministrazioni 3.4 Nel ricevere i dati relativi al coordinamento, un'amministrazione esamina rapidamente la questione, per quanto riguarda la data prevista di immissione in servizio dell'assegnazione per quale il coordinamento e' richiesto, sotto l'aspetto: 3.4.1 sia delle interferenze suscettibili di pregiudicare il servizio fornito dalle sue stazioni di radiocomunicazioni di Terra funzionanti in conformita' con le disposizioni della Convenzione e e del presente Regolamento, o di quelle destinate a funzionare in tal modo prima della data prevista di immissione in servizio dell'assegnazione alla stazione terrestre oppure nei tre anni successivi, a seconda di quale di queste date sia l'ultima; 3.4.2 delle interferenze causate alla ricezione della stazione terrestre dal servizio fornito dalle sue stazioni di radiocomunicazioni di Terra funzionanti in conformita' con le disposizioni della Convenzione e del presente Regolamento oppure di quelle destinate a funzionare in tal modo prima della data prevista di immissione in servizio dell'assegnazione alla stazione terrestre oppure nei tre anni successivi, a seconda di quale di queste date sia l'ultima; 3.5 Entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'invio dei dati relativi al coordinamento, l'amministrazione alla quale si richiede il coordinamento comunica all'amministrazione che ricerca il coordinamento: 3.5.1 sia il suo accordo sul coordinamento, con copia al Comitato indicante, se del caso, la parte della banda di frequenze attribuita che contiene le assegnazioni di frequenza coordinate; 3.5.2. sia il suo disaccordo. 3.6. Nel caso menzionato al paragrafo 3.5.2 l'amministrazione presso la quale il coordinamento e' ricercato comunica all'amministrazione che richiede il coordinamento un grafico su scala appropriata che indichi lo spostamento delle sue stazioni di radiocomunicazione di Terra che sono o saranno all'interno della zona di coordinamento, nonche' ogni altra caratteristica fondamentale ai sensi dell'appendice 1 e le sottopone i suggerimenti pertinenti che intende eventualmente formulare per pervenire ad una soluzione soddisfacente del problema. 3.7 Se l'amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto invia all'amministrazione che ricerca il coordinamento le informazioni richieste nel caso del paragrafo 3.5.2. essa invia una copia di queste informazioni anche al Comitato. Notifica delle assegnazioni di frequenza in caso di disaccordo persistente 3.8 In caso di disaccordo persistente tra l'amministrazione che ricerca il coordinamento e l'amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto, l'amministrazione che ricerca il coordinamento rinvia di sei mesi a decorrere dalla richiesta di coordinamento (salvo nei casi in cui l'assistenza del Comitato e' stata richiesta), l'invio al Comitato della sua scheda di notifica relativa all'assegnazione prevista, in considerazione delle disposizioni del numero 1496. Se e' stata richiesta l'assistenza del Comitato, l'invio della scheda di notifica puo' essere differito di altri tre mesi. Sezione IV. Coordinamento delle assegnazioni di frequenza a stazioni di Terra emittenti nei confronti di stazioni terrestri che funzionano in una rete a satellite non geostazionaria Requisiti per il coordinamento 4.1. Prima di notificare al Comitato o di immettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione di Terra emittente situata all'interno della zona di coordinamento (1) di una stazione terrestre di una rete per satellite geostazionario, in una banda di frequenze assegnata a parita' di diritti ai servizi di radiocomunicazione di terra ed ai servizi di radiocomunicazione spaziale (spazio verso Terra), ogni amministrazione coordina l'assegnazione prevista con l'amministrazione responsabile delle stazioni terrestri per quanto cocnerne le assegnazioni di frequenza: 4.1.1 che sono conformi alle disposizioni del numero 1503; 4.1.2 per le quali il coordinamento e' stato ottenuto in conformita' con il paragrafo 3.5.1. --------------------- (1) La zona di coordinamento e' definita come la zona di servizio nella quale si prevede di utilizzare le stazioni terrestri tipo, estesa in tutte le direzioni per una distanza di coordinamento di 500 km, oppure come zona circolare di 500 km. di raggio avente come centro le coordinate della stazione terrestre fissa. Per una zona di servizio nella quale funzionano le stazioni terrestri di aeronavi, la zona di coordinamento e' la zona di servizio estesa in tutte le direzioni per una distanza di coordinamento di 1000 km. Dati relativi al coordinamento 4.2. Per effettuare tale coordinamento, l'amministrazione che ricerca il coordinamento invia a tal fine a ciascuna delle amministrazioni di cui al paragrafo 4.1 tutte le informazioni pertinenti. La richiesta di coordinamento puo' includere tutte le assegnazioni di frequenza, oppure quelle assegnazioni la cui utilizzazione e' prevista nei tre anni seguenti per stazioni di una rete di Terra, situare interamente o in parte all'interno della zona di coordinamento delle stazioni terrestri. Ciascuna assegnazione dovra' in seguito essere trattata separatamente. Avviso di ricevimento dei dati relativi al coordinamento 4.3. Ogni Amministrazione presso la quale il coordinamento e' previsto ai sensi del paragrafo 4.1. accusa immediatamente ricevuta dei dati relativi al coordinamento. Esame dei dati relativi al coordinamento ed accordo tra le amministrazioni 4.4 Nel ricevere i dati relativi al coordinamento, l'amministrazione alla quale si richiede il coordinamento esamina rapidamente la questione, sotto l'aspetto delle interferenze suscettibili di pregiudicare il servizio fornito dalle sue stazioni di Terra di cui al paragrafo 4.1 in funzione o destinate a funzionare nei tre anni successivi. 4.5. Entro un termine globale di quattro mesi a decorrere dall'invio dei dati relativi al coordinamento, l'amministrazione alla quale si richiede il coordinamento comunica all'amministrazione che ricerca il coordinamento il suo accordo per quanto riguarda l'assegnazione in progetto oppure, in caso d'impossibilita', i motivi delle sue obiezioni sottoponendole gli eventuali suggerimenti che potrebbe formulare il vista di pervenire ad una soluzione soddisfacente del problema. Notifica delle assegnazioni di frequenza in caso di disaccordo persistente 4.6 In caso di disaccordo persistente tra l'amministrazione che ricerca il coordinamento e l'amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto, l'amministrazione che ricerca il coordinamento rinvia di sei mesi a decorrere dalla richiesta di coordinamento (salvo nei casi in cui l'assistenza del Comitato e' stata richiesta), l'invio al Comitato della sua scheda di notifica relativa all'assegnazione prevista, in considerazione delle disposizioni dei numeri 1230 e 1496. Se e' stata richiesta l'assistenza del Comitato, l'invio della scheda di notifica puo' essere differito per altri tre mesi. Sezione V. Notifica delle assegnazioni di frequenza 5.1 Ai fini della notifica di un'assegnazione al Comitato, un'amministrazione applica le disposizioni dell'articolo 13. Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 13 a schede di notifica di assegnazioni di frequenza relative alle stazioni spaziale ed alle stazioni terrestri di cui nella presente Risoluzione il Comitato deve: 5.1.1. nell'applicare il numero 1504, esaminare la scheda di notifica anche tenendo conto della sua conformita' con le disposizioni del paragrafo 2.1 o 2.2. relative al coordinamento dell'utilizzazione dell'assegnazione di frequenza con le altre amministrazioni interessate; 5.1.2 nell'applicare il numero 1505, esaminare la scheda di notifica anche tenendo conto della sua conformita' con le disposizioni del paragrafo 3.1 relative al coordinamento dell'utilizzazione dell'assegnazione di frequenza con le altre amministrazioni interessate; 5.1.3. nell'applicare il numero 1506, esaminare la scheda di notifica anche tenendo conto dell'eventualita' di un'interferenza pregiudizievole se il coordinamento ai sensi del paragrafo 2.1 o 2.2. non e' stato applicato con buon esito; 5.1.4 nell'applicare il numero 1509, esaminare la scheda di notifica anche sotto l'aspetto dell'eventualita' di un'interferenza pregiudizievole se il coordinamento ai sensi del paragrafo 3.1 non e' stato applicato con buon esito; 5.1.5 non applicare il numeri 1515 e 1516. 5.2 Nell'esame effettuato ai sensi del paragrafo 5.1.3 o 5.1.4, si tiene conto delle assegnazione di frequenza per l'emissione o la ricezione gia' iscritte nello Schedario di riferimento. Notifica delle assegnazioni di frequenza a stazioni di Terra 5.3 Ai fini della notifica di un'assegnazione al Comitato, un'amministrazione applica le disposizioni dell'articolo 12. Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 12, il Comitato deve, in attuazione del numero 1353, esaminare le scheda di notifica delle assegnazioni di frequenza alle stazioni di Terra ci cui nella presente Risoluzione anche sotto l'aspetto della loro conformita' con le disposizioni del paragrafo 4.1 relative al coordinamento dell'utilizzazione dell'assegnazione di frequenza con le altre amministrazioni interessate. RISOLUZIONE N. 70 (CAMR-92) Istituzione di norme di funzionamento e di utilizzazione dei sistemi a satelliti su orbita bassa La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) considerando a) che lo spettro delle frequenze radioelettriche e' una risorsa naturale limitata cui tutti i Membri dell'UIT devono poter aver accesso a condizioni eque; b) che l'UIT deve coordinare gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che si avvalgono di tecniche spaziali, in modo da utilizzare in maniera ottimale le possibilita' da essi offerte; c) che tra gli obiettivi dell'UIT vi e' quello di favorire la collaborazione tra i suoi Membri in vista dell'istituzione di tariffe a livelli minimi per quanto possibile, compatibilmente con un servizio di buona qualita' ed una gestione finanziaria delle telecomunicazioni sana ed indipendente; d) che, nell'adempimento dei loro compiti, i Comitati consultivi internazionali debbono prestare la dovuta attenzione all'esame dei problemi ed alla elaborazione di raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al perfezionamento delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo a livello regionale ed internazionale; e) che l'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni deve effettuare gli studi necessari relativi a problemi tecnici, economici, finanziari, di gestione, di regolamentazione e di politica generale nel settore delle telecomunicazioni; f) che ai sensi della sua Risoluzione 15 relativa al ruolo dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni per lo sviluppo delle telecomunicazioni mondiali, la Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) ha deciso che l'UIT deve accertarsi che tutte le sue attivita' riflettano il ruolo particolare dell'Unione in quanto autorita' incaricata, nelll'ambito del sistema delle Nazioni Unite, di fissare in tempo utile norme tecniche e di utilizzazione per tutte le forme di telecomunicazione al fine di garantire in particolare l'utilizzazione razionale dello spettro delle frequenze radioelettriche; g) che Raccomandazioni del CCITT prevedono la ripartizione, in base ad un principio di equita', dei proventi della ripartizione derivante dal traffico internazionale tra i paesi terminali; h) che vi sono Raccomandazioni del CCIR e del CCITT che forniscono le basi tecniche per un interfaccia di segnalamento e di utilizzazione tra i sistemi radioelettrici di Terra e per satelliti ed le reti pubbliche di telecomunicazione;; i) che il Regolamento delle radiocomunicazioni prevede il coordinamento delle assegnazioni di frequenza utilizzate dalle reti del servizio mobile via satellite e che, con la Risoluzione 46 (CAMR-92) il CCIR e' stato inviato ad esaminare la ripartizione delle frequenze ed il coordinamento per il servizio mobile via satellite, con una particolare attenzione per i sistemi per satelliti su orbita bassa; riconoscendo che gli attuali progressi tecnologici consentono di fornire servizi di telecomunicazione grazie a sistemi per satelliti su orbita bassa a copertura mondiale e che non esistono norme che regolamentano il coordinamento, la ripartizione, il funzionamento e l'utilizzazione di questi sistemi in seno alla rete mondiale delle telecomunicazioni; consapevole che il numero di sistemi per satelliti su orbita bassa a copertura mondiale che potrebbero coabitare in una determinata banda di frequenze e' molto limitato; decide 1. di invitare gli organi dell'Unione ad effettuare a titolo prioritario nell'ambito del loro mandato, studi tecnici regolamentari e di gestione che consentano l'istituzione di norme volte a regolamentare il funzionamento e l'utilizzazione di sistemi per satelliti su orbita bassa, al fine di garantire condizioni di accesso eque e normalizzate a tutti i paesi e fornire una protezione appropriata, su scala mondiale, ai servizi e sistemi esistenti della rete di telecomunicazione; 2. di invitare le amministrazioni interessate o pregiudicate dalla immissione in servizio e dalla gestione dei sistemi per satelliti su orbita bassa a partecipare ai lavori che gli organi dell'UIT intraprenderanno su questa questione. RISOLUZIONE N. 93 (CAMR-92) Esame di talune Risoluzioni e Raccomandazioni della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) (CAMR-79) della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra 1983) (Mob-83), della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione delle bande di onde decametriche assegnate al servizio di radiodiffusione (Ginevra 1987) (HFBC-87) della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra 1987) (Mob-87), e della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita (seconda sessione - Ginevra 1988) (Orb-88) Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) considerando che a causa di disposizioni adottate nella presente Conferenza e di disposizioni derivanti da decisioni adottate nelle precedenti conferenze summenzionate e' necessario rivedere le Risoluzioni e le Raccomandazioni esistenti al fine di garantire la compatibilita' dei testi; considerando inoltre a) che le seguenti Risoluzioni e Raccomandazioni delle summenzionate Conferenze sono state rivedute come indicato in appresso: RISOLUZIONE N. 703 (REV. CAMR-92) Metodi di calcolo e criteri di interferenza raccomandati dal CCIR per quanto riguarda la ripartizione delle bande di frequenze tra servizi di radiocomunicazione spaziale e servizi di radiocomunicazione di Terra o tra servizi di radiocomunicazione spaziale RACCOMANDAZIONE N. 66 (REV. CAMR-92) STUDI RELATIVI AI LIVELLI MASSIMI TOLLERATI DI IRRADIAMENTI NON ESSENZIALI b) che le seguenti Risoluzioni e le Raccomandazioni delle summenzionate conferenze sono state attuate o non richiedono altre misure: RISOLUZIONE N. 6 (CAMR-79) relativa alla preparazione di un manuale destinato a spiegare e ad illustrare le procedure del Regolamento delle radiocomunicazioni RISOLUZIONE N. 9 (CAMR-79) relativa alla revisione di alcune parti dello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze nelle bande di frequenze assegnate al servizio fisso comprese tra 3 000 kHz e 27 500 kHz RISOLUZIONE N. 36 (CAMR-79) relativa all'istituzione, da parte del Comitatoo internazionale di registrazione delle frequenze, di una documentazione esplicativa relativa all'attuazione del nuovo metodo di designazione delle emissioni nelle procedure di notifica ed alla revisione dello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze derivantine RISOLUZIONE N. 64 (CAMR-79) relativa all'utilizzazione sperimentale delle onde radioelettriche da parte dei satelliti di ricerca ionosferica RISOLUZIONE N. 64 (CAMR-79) relativa allo studio da parte del CCIR della protezione anti-fulmine per gli equipaggiamenti radioelettrici RISOLUZIONE N. 66 (CAMR-79) relativa alla divisione del mondo in Regioni ai fini dell'attribuzione delle bande di frequenze RISOLUZIONE N. 67 (CAMR-79) relativa al perfezionamento della progettazione e all'utilizzazione dei materiali radioelettrici RISOLUZIONE N. 68 (CAMR-79) relativa alla nuova definizione di taluni termini contenuti nell'Annesso 2 alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) applicabili al Regolamento delle radiocomunicazioni RISOLUZIONE N. 90 (CAMR-79) relativa alla revisione, alla sostituzione ed all'abrogazione della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra 1979) RISOLUZIONE N. 91 (HFBC-87) Revisione, sostituzione e abrogazione della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra 1979) RISOLUZIONE N. 92 (ORB-88) Revisione, sostituzione e soppressione di Risoluzioni della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni Ginevra 1979, e della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita (prima sessione - Ginevra, 1985) (Orb-85) RISOLUZIONE N. 108 (ORB-88) Utilizzazione delle bande di frequenze 4500 - 4800 MHz, 6725 - 7025 MHz, 10,70 - 10,95 GHz, 11,2 - 11,45 GHz e 12,75 - 13,25 GHz prima della data di entrata in vigore dell'appendice 30B RISOLUZIONE N. 324 (MOB-87) Procedure da applicare per il coordinamento dell'utilizzazione della frequenza 518 kHz per il sistema NAVTEX internazionale RISOLUZIONE N. 337 (MOB-87) Risoluzioni e raccomandazioni che devono rimanere in viore fino a quando le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente riveduto dalla CAMR Mob-87 non siano entrate in vigore RISOLUZIONE N. 501 (CAMR-79) relativa all'esame da parte dell'IFRB delle schede di notifica relative alle stazioni del servizio di radiodiffusione della Regione 2 che operano nella banda 535 - 1605 kHz, durante il periodo precedente all'entrata in vigore degli Atti finali della Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde ettometriche (Regione 2) RISOLUZIONE N. 509 (CAMR-79) relativa alla convocazione di una conferenza regionale di radiodiffusione incaricata di riesaminare e di rivedere le disposizioni degli Atti finali della Conferenza africana di radiodiffusione su onde metriche e decimetriche (Ginevra, 1963) RISOLUZIONE N. 510 (CAMR-79) relativa alla convocazione di una conferenza di pianificazione della radiodiffusione sonora nella banda 87,5 - 108 MHZ per la Regione 1 ed alcuni paesi interessati della Regione 3 RISOLUZIONE N. 520 (CAMR-79) Futura modifica dell'articolo 8 per il servizio di radiodiffusione via satellite (radiodiffusione sonora) nella gamma di frequenze da 500 MHz a 3000 MHz RISOLUZIONE N. 521 (CAMR-79) Selezione di una banda di frequenze eventualmente utilizzata dal servizio di radiodiffusione via satellite e destinata alla televisione ad alta definzione a banda larga RF, nonche' alla selezione di una banda di frequenze associate per i collegamenti di connessione della TVHD e l'adozione di disposizioni connesse da parte di una futura Conferenza competente RISOLUZIONE N. 708 (MOB-87) Criteri di ripartizione tra il servizio di radioavvistamento via satellite ed i servizi di Terra nelle bande 1610 - 1626,5 MHz, 2483,5 - 2500 MHz e 2500 - 2516,5 MHz RISOLUZIONE N. 709 (ORB-88) Coordinamento tra stazioni terrestri di collegamenti di connessione e stazioni di altri servizi nelle bande 14,5 - 14,8 GHz e 17,7 - 18,1 GHz nelle Regioni 1 e 3 RACCOMANDAZIONE N. 3 (CAMR-79) relativa alla trasmissione di energia elettrica per mezzo di frequenze radioelettriche a partire di un veicolo spaziale RACCOMANDAZIONE n. 12 (CAMR-79) relativa alla convocazione di future conferenze amministrative delle radiocomunicazioni che trattano determinati servizi RACCOMANDAZIONE n. 67 (CAMR-79) relativa alla definizione dei termini "zona di servizio" e "zona di copertura" RACCOMANDAZIONE N. 70 (CAMR-79) relativa allo studio delle caratteristiche tecniche del materiale RACCOMANDAZIONE n. 101 (CAMR-79) relativa ai collegamenti di connessione nel servizio di radiodiffusione via satellite RACCOMANDAZIONE n. 102 (CAMR-79) relativa allo studio dei metodi di modulazione per i fasci herziani sotto l'aspetto della ripartizione delle bande di frequenze con i sistemi del servizio fisso via satellite RACCOMANDAZIONE n. 104 (CAMR-79) Bande di frequenze per i collegamenti di connessione nel servizio fisso via satellite, per i servizi mobile aeronautico via satellite, mobile terrestre via satellite, mobile marittimo via satellite o mobile via satellite nelle bande 1530 - 1559 MHz e 1626,5 - 1660,5 MHz RACCOMANDAZIONE 205 (CAMR-79) Futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni RACCOMANDAZIONE n. 408 (Mob-87) Messa a punto di un sistema mondiale di corrispondenza pubblica con le aeronavi RACCOMANDAZIONE n. 504 (CAMR-79) relativa alla preparazione di un piano di radiodiffusione nella banda 1605 - 1705 kHz nella regione 2 RACCOMANDAZIONE N. 511 (CAMR-79) POSSIBILITA DI AMPLIARE LO SPETTRO DI FREQUENZE ATTRIBUITO IN ESCLUSIVA ALLA RADIODIFFUSIONE IN ONDE DECAMETRICHE IN UNA FUTURA Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente RACCOMANDAZIONE n. 602 (Rev.Mob-83) relativa alla pianificazione delle frequenze della banda 283,5 - 315 kHz utilizzate dai radiofari marittimi nella Zona europea marittima RACCOMANDAZIONE n. 708 (CAMR-79) relativa alle bande di frequenze ripartite tra i servizi di radiocomunicazione spaziale, nonche' tra i servizi di radiocomunicazione spaziale ed i servizi di radiocomunicazione di Terra RACCOMANDAZIONE n. 716 (Orb-88) Utilizzazione di alcune bande di frequenze inferiori a 3000 MHz da parte dei servizi di ricerca spaziale e di utilizzazione spaziale decide che le Risoluzioni e le Raccomandazioni delle Conferenze CAMR-79, Mob-83, HFBC-87, Mob-87 e Orb-88 enumerate a) sopra sono applicabili cosi' come rivedute dalla presente Conferenza, e che quelle enumerate b) in precedenza sono abrogate. RISOLUZIONE N. 94 (CAMR-92) Esame delle Risoluzioni e Raccomandazioni delle conferenze amministrative mondiali delle radiocomunicazioni La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che la presente Conferenza ha esaminato un certo numero di Risoluzioni e di Raccomandazioni delle seguenti conferenze: CAMR-79, Mob-83, HFBC-87, Mob-87 e Orb-88; b) le disposizioni adottate in conformita' con la Risoluzione 93 (CAMR-92) adottata dalla presente Conferenza: considerando inoltre la necessita' di proseguire l'esame delle Risoluzioni e delle Raccomandazioni delle summenzionate conferenze e della presente Conferenza; invita il CCIR e l'IFRB a ed incarica il Segretario generale di rendere conto nelle prossime conferenze competenti menzionate al punto decide in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito alle Risoluzioni e Raccomandazioni pertinenti; decide che il Consiglio di Amministrazione dovra' iscrivere all'ordine del giorno delle prossime Conferenze competenti l'esame delle Risoluzioni e Raccomandazioni pertinenti in vista se del caso, della loro revisione, della loro sostituzione o della loro abrogazione. RISOLUZIONE N. 112 (CAMR-92) Assegnazione di bande di frequenze al servizio fisso via satellite nella banda 13,75-14 GHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) considerando a) che la presente Conferenza ha aggiunto un'assegnazione al servizio fisso via satellite nella banda 13,75 - 14 GHz; b) che questa banda e' utilizzata in ripartizione con i servizi di radiolocalizzazione e di radionavigazione e che i servizi fissi via satellite, di radiolocalizzazione e di radionavigazione sono sottoposti a determinate limitazioni; c) che e' necessario esaminare le incidenze dell'assegnazione al servizio fisso via satellite sul servizio di ricerca spaziale, sul servizio di esplorazione della Terra via satellite e sul servizio delle frequenze campione e dei segnali orari via satellite; d) che l'attribuzione al servizio fisso via satellite avra' un'incidenza sull'utilizzazione del servizio di ricerca spaziale e del servizio di esplorazione della Terra via satellite ai sensi delle disposizioni del numero 713 del Regolamento delle radiocomunicazioni e che le osservazioni tramite rilevatori attivi presentano un certo interesse a livello scientifico e dell'ambiente; riconoscendo a) che le stazioni del servizio di ricerca spaziale che sono state oggetto di una pubblicazione anticipata prima del 31 gennaio 1992 devono essere utilizzate in base alla parita' dei diritti con le stazioni del servizio fisso; b) che il numero 855B del Regolamento delle radiocomunicazioni dispone che fino al 1 gennaio 2000, le stazioni del servizio fisso via satellite non debbano causare interferenze pregiudizievoli alle stazioni spaziali non geostazionari dei servizi di ricerca spaziale e di esplorazione della Terra via satellite; decide di invitare il CCIIR 1. a procedere agli studi necessari prima del 31 gennaio 1994 in considerazione dei valori indicati al numero 855A del Regolamento delle radiocomunicazioni relativo alle assegnazioni nella banda 13,75 - 14 GHz ed a rendere conto delle sue conclusioni almeno un anno prima della prossima Conferenza competente; 2. a procedere agli studi necessari per quanto concerne la compatibilita' tecnica tra le assegnazioni a titolo primario al servizio fisso via satellite (Terra verso spazio) e le assegnazioni a titolo secondario al servizio di ricerca spaziale ed al servizio d'esplorazione della Terra via satellite nella banda 13,75 - 14 GHz; decide inoltre di invitare le amministrazioni e le organizzazioni interessate da questi servizi di radiocomunicazione che dispongono di assegnazioni nella banda 13,75 - 14 GHz a partecipare ai lavori del CCIR; decide inoltre di invitare le amministrazioni interessate a istituire procedure di coordinamento bilaterale per l'istituzione di nuove stazioni terrestri nel servizio fisso via satellite; incarica il Segretario generale di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di Amministrazione e della prossima Conferenza di plenipotenziari ordinaria al fine di iscrivere il riesame del numero 855A all'ordine del giorno della prossima conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni RISOLUZIONE N. 113 (CMAR-92) Riassetto del servizio fisso a seguito di modifiche avvenute nelle assegnazioni di frequenze nella gamma 1 - 3 GHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che la presente Conferenza ha assunto nuove bande di frequenze nella gamma 1 - 3 GHz al servizio mobile, mobile via satellite e di radiodiffusione (sonora) via satellite ed individuato frequenze per i futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazione (FSMTPT); b) che il servizio fisso dispone di assegnazioni a titolo primario in varie bande di frequenze della gamma 1 - 3 GHz; c) che in questa gamma, il servizio fisso e' largamente utilizzato e che lo sara' ancora per lungo tempo da varie amministrazioni; d) che le componenti di Terra delle FSMPTP possono utilizzare in base ad un sistema di ripartizione, bande di frequenze con il servizio fisso se il distanziamento geografico o il distanziamento delle frequenze e' sufficiente (vedere il Rapporto del CCIR alla CAMR-92); e) che da vari anni, il servizio fisso utilizza in base ad un sistema di ripartizione le bande di frequenze 2 025 - 2 120 MHz e 2 200 - 2 290 MHz con i servizi di ricerca spaziale, di utilizzazione spaziale e di esplorazione della Terra via satellite in maniera soddisfacente; riconoscendo che, anche se nuove tecniche consentono di trasferire in bande di frequenze piu' elevate alcuni sistemi del servizio fisso o di utilizzare altri mezzi di telecomunicazione, sara' necessario, per ragioni tecniche ed economiche, continuare a gestire taluni sistemi nella gamma 1 - 3 GHz; notando che il punto 2.9.1 dell'ordine del giorno della presente Conferenza ha attirato l'attenzione sulla necessita' di proteggere gli interessi dei servizi esistenti, suscettibili di essere pregiudicati dalle modifiche della Tabella di assegnazione delle bande di frequenze; decide di chiedere alle amministrazioni che desiderano mettere in funzione nuovi servizi nella gamma 1 - 3 GHz, di considerare appieno i fabbisogni permanenti del servizio fisso al fine di agevolare la ripartizione ed a tal fine scegliere giudiziosamente le localizzazioni, le frequenze ed i calendari, in coordinamento con le amministrazioni i cui servizi potrebbero essere pregiudicati; invita il CCIR 1 a proseguire i suoi studi sui criteri di ripartizione tra il servizio fisso ed altri servizi; 2 ad elaborare, se necessario, nuove disposizioni per il servizio fisso nelle bande di frequenze appropriate; invita con sollecitudine le Amministrazioni a continuare a partecipare attivamente a questi studi ed a apportare le sistemazioni necessarie al servizio fisso entro le scadenze adottate dalla presente Conferenza ai fini dell'attuazione delle nuove assegnazioni e delle designazioni di frequenze nella gamma 1 - 3 GHz. RISOLUZIONE N. 211 (CAMR-92) Utilizzazione, da parte del servizio mobile, delle bande di frequenze 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz La conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) le modifiche apportate dalla presente Conferenza alla Tabella di assegnazione delle bande di frequenza per i servizi spaziali nelle bande 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz; b) le modifiche apportate alle assegnazioni al servizio mobile nella Regione 1 e l'assegnazione co-primaria esistente nel servizio mobile delle Regioni 2 e 3; c) il rapido aumento previsibile dei sistemi mobili nelle bande in prossimita' di 2 GHz; d) che nel suo Rapporto sulle basi tecniche e di utilizzazione per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del 1992, il CCIR ha concluso che l'introduzione dei futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazione (FSMTPT) o di sistemi mobili terrestri classici nelle bande di frequenze utilizzate dai servizi spaziali provocherebbe interferenze inaccettabili per i servizi spaziali; e) che in alcuni paesi, i servizi spaziali sono utilizzati da vari anni con buon esito, in base ad un sistema di ripartizione con i sistemi mobili di trasmissioni di attualita' a debole densita' delle stazioni mobili e con dei sistemi di telerilevazione aeronautica; f) che l'introduzione dell'articolo 27 di limiti appropriati per le caratteristiche dei sistemi mobili puo' essere un mezzo adeguato per agevolare lo sviluppo dei sistemi mobili in queste bande senza interferenze pregiudizievoli per i servizi spaziali; g) che il CCIR studia attualmente i criteri di ripartizione e che sono disponibili risultati preliminari; notando che tali risultati preliminari indicano che i sistemi mobili a debole densita' delle stazioni mobili (ad esempio le trasmissioni di attualita') che utilizzano sia antenne a grande direzionalita' (in genere, un guadagno superiore a 24 dBi) sia con densita' molto debole di p.i.i.e (in generale inferiori a - 12 dBW/MHz) possono essere utilizzate in base ad un sistema di ripartizione con i servizi spaziali interessati in queste bande; decide 1. di invitare il CCIR a proseguire d'urgenza lo studio di disposizioni atte a proteggere i servizi spaziali che funzionano nelle bande 2025 - 2110 MHa e 2200 - 2290 MHz contro le interferenze pregiudizievoli provenienti da emissioni di stazioni del servizio mobile; 2. di raccomandare alle amministrazioni di non introdurre sistemi mobili terrestri a forte densita' di stazioni mobili o sistemi mobili terrestri classici nelle bande 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz; 3. che, allorche' prevedano in un prossimo futuro, di introdurre sistemi mobili nelle summenzionate bande, le amministrazioni dovrebbero autorizzare unicamente sistemi mobili a debole densita' di stazioni mobili; 4. che, fino a quando il CCIR non istituisce Raccomandazioni appropriate, si utilizzino a titolo indicativo i criteri di protezione per i servizi spaziali menzionati nelle Raccomandazioni 609 (ricerca spaziale), 363 (gestione spaziale) e 514 (esplorazione della Terra via satellite) del CCIR; 5. che la prossima conferenza competente dovrebbe considerare di rivedere l'articolo 27 per definire le condizioni alle quali la ripartizione tra i servizi mobili ed il servizio spaziale e' possibile in queste bande; invita il CCIR 1. a elaborare adeguate disposizioni menzionate al punto decide 1; 2. a comunicare i risultati dei suoi lavori alla prossima Conferenza competente; incarica il Segretario generale di presentare la presente Risoluzione alla successiva sessione del Consiglio d'amministrazione al fine di far iscrivere questo argomento all'ordine del giorno della prossima conferenza competente. RISOLUZIONE N. 212 (CAMR-92) Attuazione di futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni (FSMTPT) La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che il CCIR ha raccomandato la banda 1 - 3 GHz come essendo la piu' adatta ai FSMTPT; b) che il CCIR ha raccomandato l'utilizzazione di circa 60 MHZ da parte delle stazioni personali e di circa 170 MHZ da parte delle stazioni mobili; c) che il CCIR ha riconosciuto che le tecniche spaziali fanno parte integrante delle FSMTPT; d) che la presente Conferenza ha identificato al numero 746A del Regolamento delle radiocomunicazioni, bande di frequenze per questo futuro servizio; considerando inoltre e) che il CCIR non ha terminato i suoi studi sui metodi di comunicazioni in duplex, sulle tecniche di modulazione, la disposizione dei canali nonche' i protocolli di segnalamento o di comunicazione; f) che attualmente non esiste alcun piano mondiale di numerazione atto ad agevolare il dislocamento degli abbonati itineranti nel mondo intero; notando a) che le componenti di Terra delle FSMTPT dovrebbero di regola iniziare ad essere installate entro l'anno 2000; b) che entro l'anno 2010 sara' probabilmente necessaria l'installazione della componente satellite delle FSMTPT nelle bande 1980 - 2010 MHz e 2170 - 2200 MHz; invita le amministrazioni a tenere debitamente conto, nell'installare le FSMTPT dei fabbisogni degli altri servizi attualmente in funzione in queste bande, invita il CCIR a proseguire i suoi lavori in vista di definire per le FSMTPT requisiti tecnici appropriati ed accettabili, atti ad agevolare la loro utilizzazione nonche' il dislocamento degli abbonati itineranti nel mondo intero, vigilando acciocche' le FSMTPT consentano anche di soddisfare i fabbisogni di telecomunicazione dei paesi in via di sviluppo e delle zone rurali; invita il CCITT a) a concludere i suoi studi sui protocolli di segnalamento e di comunicazione; b) ad elaborare un piano di numerazione comune su scala mondiale e funzioni di rete connesse atte ad agevolare il dislocamento degli abbonati itineranti nel mondo intero; decide che le amministrazioni che metteranno in funzione delle FSMTPT; a) dovrebbero mettere a disposizione le frequenze necessarie allo sviluppo dei sistemi; b) dovrebbero utilizzare queste frequenze quanto le FSMTPT saranno installate; c) dovrebbero utilizzare le caratteristiche tecniche internazionali pertinenti, cosi' come definite nelle Raccomandazioni del CCIR e del CCITT. RISOLUZIONE N. 213 (CAMR-92) Studi di ripartizione relativi all'utilizzazione delle bande 1492 - 1525 MHz e 1675 - 1710 MHz nella Regione 2 dal servizio mobile via satellite La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) considerando a) che al punto 2.2.4. dell'ordine del giorno della presente Conferenza, si chiede di prevedere inter alia, l'attribuzione di bande di frequenze al servizio mobile via satellite; b) che le parti dello spettro adiacenti alle assegnazioni esistenti nel servizio mobile via satellite o vicine a tali assegnazioni possono offrire possibilita' di attuazione; c) che la banda 1 490 - 1 525 MHz e' utilizzata dal servizio mobile aeronautico nei paesi enumerati nella nota 723 e da altri servizi di Terra; d) che la banda 1 675 - 1 710 MHz e' essenzialmente utilizzata dai servizi di meteorologia via satellite e da ausiliari della meteorologia; e) che e' possibile reperire mezzi operativi e tecnici che consentono ai servizi di cui al punto c) di cui sopra ed al servizio mobile via satellite di utilizzare la banda 1 490 - 1 525 MHz in base ad un sistema di ripartizione; f) che e' possibile reperire mezzi operativi e tecnici che consentono ai servizi di cui al punto d) di cui sopra ed al servizio mobile via satellite di utilizzare la banda 1 675 - 1 710 MHz in base ad un sistema di ripartizione; g) che e' necessario definire i mezzi operativi e tecnici atti ad impedire che interferenze pregiudizievoli siano causate ai servizi di cui ai punti c) e d) precedenti; decide 1. che il CCIR dovra' studiare le disposizioni operative e tecniche da adottare per agevolare la ripartizione; 2. che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) dovra' essere invitata a partecipare a questi studi di ripartizione; invita 1. Il CCIR a studiare con urgenza i problemi operativi e tecnici connessi con l'utilizzazione in base al sistema di ripartizione di questa banda dai servizi di cui ai punti c) e d) di cui sopra e dal servizio mobile via satellite; 2. le amministrazioni a partecipare attivamente a questi studi indirizzando al CCIR contributi relativi alle questioni esaminate. incarica il Segretario generale di sottoporre all'OMM la presente Risoluzione. RISOLUZIONE N. 338 (CAMR-92) Applicazione provvisoria dell'articolo 56 per garantire l'armonizzazione con la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) come riveduta nel 1988 La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che disposizioni dell'articolo 56 del Regolamento delle radiocomunicazioni sono state modificate alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra 1987) (CAMR Mob-87) e che, benche' avendo ricevuto il sostegno della maggioranza delle amministrazioni esse non sono state accettate da tutte le amministrazioni per quanto concerne la presenza a bordo delle navi di titolari di certificato per la manutenzione del materiale di bordo destinato alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza; b) che la Conferenza del 1988 sul sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) dei Governi contraenti della Convenzione Solas del 1974 ha adottato prescrizioni relative alla manutenzione degli equipaggiamenti per garantire la loro disponibilita', piu' flessibili di quelle adottate dalla CAMR - Mob-87. c) che le divergenze tra il Regolamento delle radiocomunicazioni e la Convenzione SOLAS che sono sorte riguardo al problema succitato delle norme di manutenzione e di utilizzazione del materiale di bordo destinato al SMDSM hanno conseguenze rilevanti e dovrebbero essere definite; d) che nella sua 45ma sessione, il Consiglio di amministrazione ha, in conformita' con la Risoluzione 7 della Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) iscritto gli articoli 55 e 56 all'ordine del giorno della CAMR-92 al fine di individuare una soluzione appropriata a detto problema; notando - che la presente Conferenza ha adottato decisioni appropriate relativamente agli articoli 55 e 56 al fine di armonizzare le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni e della Convenzione SOLAS; riconoscendo che le amministrazioni che desiderano mettere in funzione il SMDSM dovrebbero poterlo fare rispettando il Regolamento delle radiocomunicazioni e la Convenzione SOLAS; decide che durante il periodo precedente alla data di entrata in vigore della revisione parziale del Regolamento delle radiocomunicazioni da parte della CAMR-92, le amministrazioni potranno applicare a titolo provvisorio, l'articolo 56 cosi' come contenuto negli Atti finali della CAMR-92; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Risoluzione all'Organizzazione marittima internazionale (OMI) RISOLUZIONE N. 410 (CAMR-92) Elaborazione di un'intesa di lottizzazione di frequenze per il servizio mobile aeronautico (OR) nelle bande assegnate in esclusiva tra 3025 e 1830 kHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che la Risoluzione 9 della Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) ha incaricato l'IFRB di adottare provvedimenti in vista di migliorare l'utilizzazione da parte del servizio mobile aeronautico (OR), delle bande di frequenze disciplinate dalle disposizioni dell'appendice 26 del Regolamento delle radiocomunicazioni; b) che l'IFRB ha predisposto, previa consultazione con le amministrazione un progetto di predisposizione dei canali; c) che la presente Conferenza ha adottato una revisione dell'articolo 12 nonche' le modifiche che sono state apportate in conseguenza all'appendice 26; d) che l'intesa di lottizzazione presentata dall'IFRB alla presente Conferenza dovra' essere piu' dettagliatamente elaborata in conformita' con la presente Risoluzione; apprezzando gli sforzi esercitati dall'IFRB malgrado le limitate risorse messe a sua disposizione; decide 1. che l'IFRB dovra', per elaborare la parte III dell'appendice 26(Rev)) immediatamente dopo la Conferenza, aggiungere nell'intesa di lottizzazione figurante nel rapporto presentato alla Conferenza e modificato nel corso di detta Conferenza, le seguenti lottizzazioni: a) una lottizzazione di 3 kHz nel canale piu' vicino possibile, nella stessa banda, per ciascuna lottizzazione che compare nell'appendice 26 (Parte IV) e che non e' oggetto di alcuna assegnazione nello Schedario di riferimento; b) una lottizzazione di 3 kHz nel canale piu' vicino possibile, nella stessa banda, per ciascuna richiesta presentata alla Conferenza o per la quale l'assegnazione e' stata notificata all'IFRB anteriormente al 1 maggio 1992; c) una lottizzazione di 3 kHz in un canale appropriato, in ciascuna banda, per le amministrazioni che non hanno lottizzazione nella nuova intesa di lottizzazione secondo le suddette intese, salvo per le amministrazione che hanno espressamente indicato che non hanno bisogno di una lottizzazione; 2. che l'IFRB comunichera' alle amministrazioni anteriormente al 15 dicembre 1992 i risultati dei provvedimenti che avra' adottato; 3. che, nell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, l'IOFRB si sforzera' di risolvere, in consultazione con le amministrazioni interessate, tutte le difficolta' che potrebbero derivare dalla ripartizione di un canale tra due o piu' lottizzazioni; 4. che l'IFRB divulghera' a tutte le amministrazioni il prima possibile ed in ogni modo prima del 12 ottobre 1993, la parte III dell'appendice 26(Rev.); incarica il Segretario generale di pubblicare la parte III dell'appendice 26(Rev) dopo che l'IFRB avra' adempiuto agli incarichi conferiti in virtu' dei punti 1 a 4 della presente Risoluzione. RISOLUZIONE N. 411 (CAMR-92) Attuazione di nuove disposizioni applicabili nelle bande di frequenze attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) tra 3025 kHz e 18030 kHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che le condizioni di utilizzazione di ciascuna delle bande di frequenze tra 3025 kHz e 18030 kHz attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) sono state modificate dalla presente Conferenza, al fine di consentire una utilizzazione piu' razionale dello spettro delle frequenze disponibili; b) che l'attuazione delle condizioni modificate di utilizzazione implica per le amministrazioni un carico di lavoro notevole, a causa del fatto che un gran numero di assegnazioni di frequenza alle stazioni di aeronave ed alle stazioni aeronautiche dovranno essere trasferite dalle frequenze esistenti alle nuove frequenze ed ai nuovi canali designati dalla presente Conferenza; c) che la completa attuazione delle disposizioni modificate in materia di utilizzazione delle frequenze potra' esigere investimenti considerevoli per la sostituzione delle attrezzature esistenti; d) che conviene tuttavia attuare completamente ed il prima possibile le disposizioni modificate in materia di utilizzazione delle frequenze in maniera da poter beneficiare il prima possibile delle nuova disposizione dei canali; e) che il passaggio alle nuove condizioni di utilizzazione dovrebbe essere realizzato in maniera tale che il servizio fornito da ogni stazione sia perturbato il meno possibile; riconoscendo a) che l'attuazione delle decisioni adottate dalla presente Conferenza per quanto riguarda la nuova disposizione delle bande di frequenze attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) tra 3025 kHz e 18030 kHz dovrebbe essere effettuata secondo la procedura disposta per il passaggio dei servizi esistenti dalle vecchie alle nuove condizioni di utilizzazione; b) che le procedure di trasferimento delle attuali assegnazioni di frequenza nel servizio mobile aeronautico (OR), nelle bande attribuite a titolo esclusivo a questo servizio tra 3025 kHz e 18030 kHz, sono specificate nella Risoluzione 412 (CAMR-92) adottata dalla presente Conferenza; decide 1., che le disposizioni dell'appendice 26(Rev.) nonche' le disposizioni pertinenti dell'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni cosi' come modificate dalla presente Conferenza si applicheranno ad ogni nuova assegnazione di frequenza a decorrere dal 12 ottobre 1993 a 0001 ora UTC; 2. che le amministrazioni adotteranno tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alle nuove condizioni di utilizzazione delle bande disciplinate dall'appendice 26(Rev) non autorizzando l'installazione di equipaggiamenti nuovi le cui emissioni occupano una larghezza di banda necessaria superiore a 2800 Hz; 3. che, fino al 15 dicembre 1995, le amministrazioni potranno continuare ad utilizzare le loro assegnazioni esistenti in conformita' con le caratteristiche iscritte nello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze; dopo questa data le amministrazioni adotteranno tutti i provvedimenti necessari per modificare le caratteristiche delle loro assegnazioni, in modo da renderle conformi alle disposizooni dell'appendice 26(Rev.); 4. che il 15 dicembre 1997 al piu' tardi, le amministrazioni porranno fine ad ogni emissione la cui larghezza di banda supera 2800 kHz; invita le amministrazioni a non lesinare alcuno sforzo per sopprimere le incompatibilita' che potrebbero essere osservate durante il periodo di transizione. RISOLUZIONE N. 412 (CAMR-92) Trasferimento delle assegnazioni di frequenza delle stazioni aeronautiche che funzionano nelle bande di frequenze attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) tra 3025 kHz e 18030 kHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che le condizioni di utilizzazione di ciascuna delle bande di frequenze tra 3025 kHz e 1830 kHz attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) sono state modificate dalla presente Conferenza, al fine di consentire una utilizzazione piu' razionale dello spettro delle frequenze disponibili; b) che le amministrazioni dovranno modificare le frequenze delle loro stazioni aeronautiche e di aeronave, al fine di adeguarle al nuovo Piano di lottizzazione delle frequenze contenuto nell'appendice 26(Rev.) e a seconda delle esigenze notificare questi cambiamenti al Comitato. decide 1. che, ad una data appropriata, il Comitato inviera' a ciascuna amministrazione la lista delle assegnazioni alle stazioni del servizio mobile aeronautico (OR) iscritte a suo nome nello Schedario di riferimento nelle bande attribuite a titolo esclusivo a questo servizio entro 3025 kHz e 18030 kHz; 2 che, in questa lista, il Comitato indichera', per ciascuna assegnazione di frequenza, una (o piu') frequenza(e) di sostituzione che soddisfano i requisiti specificati all'appendice 26 (Rev.) e che debbono servire a sostituire la frequenza dell'assegnazione in questione; 3. che, dopo aver ricevuto questa lista, le amministrazioni adotteranno ogni disposizione necessaria per modificare, il prima possibile ed in ogni modo il 15 dicembre 1977 al piu' tardi, le caratteristiche delle loro assegnazioni, in modo da renderle conformi alle disposizioni dell'appendice 26(Rev); ogni modifica che sara' stata attuata sara' notificata al Comitato in conformita' con il numero 1214 del Regolamento delle radiocomunicazioni; 4. che le assegnazioni di frequenza notificate dalle amministrazioni in virtu' del paragrafo 3 di cui sopra saranno esaminate dal Comitato secondo le disposizioni pertinenti della sotto sezione IIC e della sezione III dell'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni cosi' come modificate dalla presente Conferenza; 5. che le assegnazioni esistenti nello Schedario di riferimento alla data del 15 dicembre 1997 e che non saranno conformi alle disposizioni dell'appendice 26(Rev.) saranno trattate come segue: 5.1 entro 60 giorni a decorrere dal 15 dicembre 1997, il Comitato inviera' degli estratti pertinenti dello Schedario di riferimento alle amministrazioni interessate per informarle che, in conformita' con i termini della presente Risoluzione, le assegnazioni in questione dovranno essere modificate entro 90 giorni, al fine di soddisfare alle disposizioni dell'appendice 26(Rev); 5.2 se un'amministrazione non notifica le modifiche al Comitato entro il termine stabilito, l'iscrizione di origine sara' conservata nello Schedario di riferimento unicamente a titolo d'informazione, senza data nella colonna 2 ne' conclusione nella colona 13A e sara' accompagnata da un'osservazione pertinente nella colonna Osservazioni. L'amministrazione sara' informata di questa misura. RISOLUZIONE N. 522 (CAMR-92) LAVORI SUPPLEMENTARI DEL CCIR SUL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE (SONORO) La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che la presente Conferenza ha proceduto ad assegnazioni di frequenze per i collegamenti discendenti del servizio di radiodiffusione via satellite (SRS) (sonoro) e per il servizio di Terra complementare nelle bande specificate all'articolo 8 con una procedura provvisoria associata per l'introduzione di questo servizio; b) che i nuovi miglioramenti tecnici sono necessari per l'introduzione del SRS (sonoro); c) che i sistemi del SRS (sonoro) potrebbero utilizzare satelliti posti sull'orbita dei satelliti geostazionari (OSG) o su orbite di satellite non geostazionari (non OSG); d) che le consulenze piu' urgenti da reperire dovranno concernere i mezzi da utilizzare per coordinare ed evitare interferenze pregiudizievoli reciproche tra i sistemi non OSG, tra i sistemi OSG e non OSG (sonoro) via satellite e tra i sistemi del SRS (sonoro) e sistemi di altri servizi; notando le disposizioni del numero 2674 del Regolamento delle radiocomunicazioni; decide 1. che il CCIR dovrebbe intraprendere con urgenza l'esame di questo argomento; 2. che il CCIR dovrebbe in particolar modo focalizzare i suoi lavori su: i) le caratteristiche dei sistemi geostazionari e dei sistemi non geostazionari del SRS (sonoro) compatibili con il numero 2674 del Regolamento delle radiocomunicazioni; ii) sui criteri di ripartizione appropriati; 3. di invitare le amministrazioni e l'IFRB a partecipare ai lavori del CCIR su questo argomento; 3. di invitare le amministrazioni e l'IFRB a partecipare ai lavori del CCIR su questo argomento; 4. di invitare le amministrazioni che attuano sistemi del SRS (sonoro) a pubblicare rapporti sulla loro esperienza riguardo a questi sistemi; invita il Consiglio di amministrazione a tener conto della necessita' urgente di disposizioni reoglamentari, compresi i provvedimenti volti ad assicurare una ripartizione di frequenze tra l'SRS (sonoro) ed altri servizi funzionanti nelle stesse bande di frequenze e ad iscrivere tale questione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa di radiocomunicazioni competente; incarica il Segretario generale di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di Amministrazione RISOLUZIONE N. 523 (CAMR-92) Convocazione di una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione delle bande d'onde decametriche attribuite al servizio di radiodiffusione La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che la presente Conferenza ha effettuato nuove assegnazioni al servizio di radiodiffusione in onde decametriche; b) che l'utilizzazione delle nuove bande attribuite, citate al numero 521B del Regolamento delle Radiocomunicazioni sara' gestita da procedure di pianificazione che dovranno essere stabilite da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR) competente; c) che l'utilizzazione di queste bande e' limitata alle emissioni a banda laterale unica; d) che il Consiglio di amministrazione nella sua 46 sessione ha deciso di non convocare nel 1993 la Conferenza di radiodiffusione in onde decametriche (HFBC) prevista ai sensi della Risoluzione 1 della Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989): e) che la decisione del Consiglio di Amministrazione era fondata su un rapporto dell'IFRB che sottolinea le difficolta' incontrate dalle amministrazioni e dall'IFRB per attuare il sistema di pianificazione HFBC migliorato, adottato dalla CAMR HFBC-87; notando che la decisione del Consiglio di amministrazione non e' accompagnata da alcuna garanzia che la Conferenza di pianificazione abbia luogo a breve o medio termine; decide 1. che le amministrazioni debbono conformarsi rigorosamnete alle disposizioni dle numero 531 del Regolamento delle radiocomunicazioni adottato dalla CAMR HFBC-87) e alle disposizioni adottate dalla presente Conferenza (numeri 521C, 528A, 529B e 534A del Regolamento delle radiocomunicazioni); 2. che le amministrazioni non metteranno in funzione stazioni di radiodiffusione nelle bande menzionate nelle disposizioni succitate fino a quando il processo di pianificazione non sara' terminato in conformita' con dette disposizioni; decide inoltre che una CAMR sara' convocata non appena possibile per procedere alla pianificazione; raccomanda che la prossima Conferenza di plenipotenziari adotti le disposizioni necessarie per includere la convocazione di questa conferenza di pianificazione nel calendario delle future conferenze dell'Unione; incarica l'IFRB di presentare alla prossima CAMR competente un rapporto dettagliato sulle prove di pianificazione effettuate a decorrere dalla CAMR HFBC-84 e di proporre, in considerazione dell'esperienza acquisita, un metodo agile e semplificato di pianificazione suscettibile di essere utilizzato per una ulteriore elaborazione di un sistema di pianificazione; incarica il Segretario Generale di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di Amministrazione. RISOLUZIONE N. 524 (CAMR-92) Futuro esame dei Piani per il servizio di radiodiffusione via satellite nella banda 11,7 - 12,5 GHz (Regione 1) e la banda 11,7 - 12,2 GHz (Regione 3) contenuti nell'appendice 30 e dei Piani per i collegamenti di connessione associati contenuti nell'appendice 30A La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazione incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che, ai sensi dell'articolo 14 dell'appendice 30, il Piano per il servizio di radiodiffusione via satellite per le Regioni 1 e 3 contenuto all'appendice 30 soddisfa le esigenze di questo servizio fino in gennaio 1994; b) che la CAMR Orb-88 al decide 3 della Risoluzione 521 prevede che "se i Piani per la banda 11,7 - 12,7 GHZ possono sin d'ora essere utilizzati per alcuni tipi di televisione ad alta definizione, conviene proseguire gli studi sull'opportunita' di una futura utilizzazione a lungo termine di queste bande per la TVHD senza portare pregiudizio ai piani esistenti in questa banda"; c) che l'ammodernamento dei Piani dell'appendice 30 connessi con le Regioni 1 e 2, che sono stati istituiti dalla CAMR-77 sarebbe interessante in quanto offrirebbe prospettive di utilizzazione delle risorse orbita/spettro piu' efficaci, in considerazione dei miglioramenti tecnici (ad esempio delle antenne di satellite e della sensibilita' dei ricevitori) che potrebbero servire ad accrescere la capacita' e l'agilita' del Piano senza diminuire il numero delle assegnazioni attuali a ciascun paese; d) che una migliore utilizzazione della banda pianificata dei 12 GHz puo' consentire a paesi, in particolare quelli situati nelle zone climatiche a forti precipitazioni, di soddisfare in totalita' o in parte le loro esigenze di radiodiffusione via satellite (TVHD) in questa banda. invita il CCIR a esaminare in priorita' i mezzi tecnici per accrescere l'efficacia e l'agilita' dei Piani per le Regioni 1 e 3 contenuti nelle appendici 30 e 30A, in considerazione del'obiettivo della conferenza menzionata in appresso ed a esaminare le particolari esigenze delle zone climatiche a forti precipitazioni per quanto concerne la TVHD nonche' i metodi tecnici che potrebbero essere utilizzati per attuare questo servizio nella banda dei 12 GHz; sollecita le amministrazioni a contribuire ai lavori del CCIR ed anche a determinare se sia necessario che una futura conferenza competente esamini e se del caso riveda le disposizioni pertinenti delle appendici 30 e 30A; raccomanda alla prossima Conferenza di plenipotenziari di prevedere la convocazione di una Conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni incaricata di rivedere le parti dei Piani che figurano nelle appendici 30 e 30A e che si applicano alle Regioni 1 e 3, in considerazione degli studi effettuati dal CCIR; decide 1. che la futura conferenza, nel rivedere le parti delle appendice 30 e 30A relative alle Regioni 1 e 3, dovrebbe: a) mantenere almeno la capacita' SRS assegnata a ciascun paese nel Piano; b) provvedere alle esigenze dei nuovi paesi; c) proteggere i sistemi notificati e conformi alle appendici 30 e 30A; d) tener conto, nella misura del possibile, dei sistemi che sono stati comunicati all'IFRB a titolo dell'articolo 4 delle appendici 40 e 30A; 2. che la futura Conferenza dovra' vigilare a preservare l'integrita' dei Piani della Regione 2 e delle loro disposizioni connesse, assicurando alle assegnazioni contenute in questi Piani la stessa protezione di quella che ricevono oggi ai sensi delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni e senza esigere una protezione delle assegnazioni dei Piani della Regione 2 maggiore di quella attualmente fornita ai sensi del Regolamento delle radiocomunicazioni; incarica il Segretario generale di sottoporre la presente Risoluzione all'attenzione del Consiglio d'amministrazione in vista di convocare una Conferenza incaricata di esaminare e se del caso di rivedere le parti pertinenti delle appendici 30 e 30A e le disposizioni connesse del Regolamento delle radiocomunicazioni, in considerazione dei lavori piu' recenti del CCIR. RISOLUZIONE N. 525 (CAMR-92) Introduzione dei sistemi di televisione ad alta definizione (TVHD) del servizio di radiodiffusione via satellite (SRTS) nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) considerando a) che la presente Conferenza ha riattribuito la banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 al servizio di radiodiffusione via satellite che sara' installato dopo il 1 aprile 2007; b) che, fino al 1 aprile 2007, i servizi attualmente gestiti nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 secondo la Tabella di attribuzione delle bande di frequenze sono di conseguenza autorizzati a continuare a funzionare senza subire interferenze pregiudizievoli dei servizi esistenti; c) che e' tuttavia opportuno promuovere l'introduzione di sistemi di THVD sperimentali in questa banda prima del 1 aprile 2007, senza incidere sfavorevolmente sul proseguio dell'utilizzazione dei servizi esistenti; d) che e' altresi' possibile introdurre i sistemi di TVHD operativi in questa banda prima del 1 aprile 2007, senza tuttavia incidere sfavorevolmente sul proseguio dell'utilizzazione dei servizi esistenti, e) che, dopo il 1 aprile 2007, l'introduzione di sistemi di TVHD in questa banda dovra' essere regolamentata in maniera agile ed equa fino a quando una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente non adotti disposizioni definitive a tal fine in attuazione della Risoluzione 507 (CAMR-79), f) che sono necessarie delle procedure per i tre casi previsti ai considerando c), d) ed e) di cui sopra; decide di adottare le procedure interinali contenute nell'annesso della presente Risoluzione che avranno effetto il 1 aprile 1992; invita tutte le amministrazioni ad osservare le procedure di cui sopra; incarica l'IFRB di applicare tali procedure. ANNESSO ALLA RISOLUZIONE N. 525 (CAMR-92) Procedure interinali per l'introduzione dei sistemi del SRS (TVHD) nella banda 21,4 - 220 GHz nelle Regioni 1 e 3 Sezione I. Disposizioni generali 1. S'intende che prima del 1 aprile 2007 tutti i servizi funzionanti attualmente nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 in conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze potranno continuare a funzionare. Dopo questa data, essi potranno continuare a funzionare, ma non dovranno ne' causare interferenze pregiudizievoli ai sistemi del SRS (TVHD) ne' chiedere una protezione contro le interferenze causate da questi sistemi. S'intende inoltre che l'introduzione del sistema del SRS (TVHD) nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 dovra' essere regolamentata in maniera flessibile ed equa mediante una procedura interinale fino alla data che sara' stabilita dalla futura Conferenza competente. Sezione II. Procedura interinale relativa ai sistemi sperimentali del STSR (TVHD) attuati anteriormente al 1 aprile 2007 2. L'attuazione dei sistemi sperimentali del SRS (TVHD) nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 anteriormente al 1 aprile 2007 nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 43 del Regolamento delle radiocomunicazioni sara' regolamentata dalle procedure della Risoluzione 33 (CAMR-79) Sezione III. Procedura interinale relativa ai sistemi operativi del SRS (TVHD) attuati anteriormente al 1 aprile 2007 3. L'attuazione dei sistemi operativi del SRS (TVDH) nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 anteriormente al 1 aprile 2007 sara' regolamentata dalla procedura della Risoluzione 33 (CAMR-79) se la densita' di potenza di superficie prodotta sulla superficie della Terra dalle emissioni di una stazione spaziale sul territorio di ogni altro Paese e' superiore a: - 115 dB (W/m2) in una banda qualunque, larga 1 MHz per gli angoli di arrivo compresi entro 0 e 5 gradi sopra il piano orizzontale; oppure - 115 dB (W/m2) in una banda qualunque, larga 1 MHz per gli angoli di arrivo compresi entro 25 e 90 gradi sopra il piano orizzontale; oppure - i valori calcolati per interpolazione lineare tra questi limiti per gli angoli di arrivo compresi tra 5 e 25 gradi sopra il piano orizzontale. Questi limiti si applicano alla potenza di superficie che sarebbe ottenuta presupponendo una propagazione in spazio libero. 4. Se la densita' di potenza di superficie prodotta sulla superficie della Terra dalle emissioni di una stazione spaziale non supera questi limiti, sara' applicabile solo la procedura delle sezioni B e C della Risoluzione 33 (CAMR-79). Sezione IV. Procedura interinale relativa ai sistemi del SRS (TVHD) attuati dopo il 1 aprile 2007 5. Affinche' i sistemi del SRS (TVHD) possono essere attuati e utilizzati nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 dopo il 1 aprile 2007 e prima che una futura conferenza abbia preso decisioni sulle procedure definitive, sara' applicabile la procedura delle sezioni B e C della Risoluzione 33 (CAMR-79). 6. Ai fini della presente sezione, occorre tener conto dei sistemi del SRS (TVHD) attuati nell'ambito delle disposizioni delle sezioni II e III della presente Risoluzione. 7. Le amministrazioni debbono per quanto possibile, fare in modo che i sistemi operativi del SRS (TVHD) attuati nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 in attuazione della sezione III e IV della presente Risoluzione abbiano caratteristiche che tengono conto degli studi preparatori del CCIR in vista di una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente. RISOLUZIONE N. 526 (CAMR-92) Futura adozione di procedure per garantire la flessibilita' di utilizzazione della banda di frequenze attribuita al servizio di radiodiffusione via satellite (SRS) per la televisione ad alta definizione (TVHD) a banda larga RF ed ai collegamenti di connessione connessi La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando che la presente Conferenza ha aggiunto un'assegnazione al SRS nelle bande 21,4 - 22,0 GHz per le Regioni 1 e 3 e 17,3 - 17,8 GHz per la Regione 2 per la TVHD a banda larga RF; b) che nuovi ed importanti progressi tecnologici debbono essere compiuti nella TVHD a banda larga RF prima che essa possa essere oggetto di una utilizzazione generalizzata; c) che la presente Conferenza ha adottato disposizioni interinali da applicare durante il periodo anteriore al 1 aprile 2007 per regolamentare l'attuazione dei sistemi del SRS(TVHD) sperimentali o operativi (Vedere Risoluzione 525 (CAMR-92); d) che a piu' lunga scadenza saranno richieste disposizioni regolamentari per una utilizzazione flessibile ed equa delle assegnazioni al SRS (TVHD) e ai collegamenti di connessione associati in vista di sostituire queste disposizioni interinali; decide di sollecitare tutte le Amministrazioni a studiare l'elaborazione di future disposizioni regolamentari applicabili al SRS (TVHD) per garantire un'utilizzazione flessibile delle bande 21,4 - 22,0 GHz per le Regioni 1 e 3 e 17,3 - 17,8 GHz per la Regione 2, in considerazione delgi interessi di tutti i paesi e dello stadio di sviluppo tecnico di questo nuovo servizio; incarica il Segretario generale di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio d'Amministrazione affinche' la questione sia iscritta all'ordine del giorno di una futura Conferenza amministrativa mondiale delle Radiocomunicazioni. RISOLUZIONE N. 527 (CAMR-92) Radiodiffusione audionumerica di Terra in onde metriche La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che il progresso tecnico ha dato luogo all'elaborazione di sistemi di radiodiffusione audionumerica di alta qualita': b) che questi sistemi di radiodiffusione audionumerica, oltre ad offrire una qualita' di suono decisamente migliore saranno dotati di caratteristiche supplementari che il sistema di radiodiffusione MF attuale non possiede; c) che la radiodiffusione audionumerica, oltre alle proprieta' summenzionate potrebbe consentire un'utilizzazione piu' efficace dello spettro di quella della radiodiffusione sonora MF classica; e) che i sistemi di radiodiffusione audionumerica esigono una potenza apparente irradiata meno elevata; e) che, ad eccezione di alcuni paesi, le bande 87,5 - 108 MHz nella Regione 1,88 - 108 MHz nella Regione 2 ed 87 - 108 MHz nella Regione 3, sono in generale ampiamente utilizzate dal servizio di radiodiffusione sonora a forte potenza; f) che vari paesi d'Europa prevedono la realizzazione a titolo provvisorio di un sistema di radiodiffusione audionumerica, nelle bande d'onde metriche attribuite al servizio di radiodiffusione pur consentendo la protezione delle assegnazioni che figurano nei Piani di radiodiffusione pertinenti in vigore; decide d'invitare il CCIR al fine di armonizzare l'attuazione dei sistemi di radiodiffusione audionumerica di Terra: 1. ad intraprendere con urgenza gli studi tecnici necessari per realizzare i sistemi di radiodiffusione audionumerica di Terra con una particolare attenzione in primo luogo sulle bande di radiodiffusione in onde metriche; 2. ad esaminare in particolare le caratteristiche dei sistemi ed i fenomeni di propagazione per elaborare i criteri di compatibilita' applicabili nelle stesse bande e nelle bande adiacenti ed in particolare garantire la protezione dei servizi di sicurezza; invita l'UST (ufficio sviluppo Telecomunicazioni) a includere tra le sue priorita' la definizione di un progetto relativo allo studio, da parte del CCIR, dei gravi ed eccezionali fenomeni di propagazione che si verificano nelle regioni che includono i paesi in via di sviluppo, incarica il Segretario generale di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di amministrazione al fine di iscrivere la questione della radiodiffusione audionumerica di Terra nelle bande di onde metriche per i paesi della Regione 1 e per i paesi interessati della Regione 3 all'ordine del giorno di una Conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni competente; invita le amministrazioni a collaborare attivamente in materia con il CCIR RISOLUZIONE N. 528 (CAMR-92) Realizzazione di sistemi del servizio di radiodiffusione via satellite (sonoro) e radiodiffusione di Terra complementare nelle bande attribuite a questi servizi nella gamma 1 - 3 GHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che la presente Conferenza ha assegnato bande di frequenze al servizio di radiodiffusione via satellite (sonoro) e della radiodiffusione di Terra complementare; b) che e' necessario vigilare affinche' l'installazione del servizio di radiodiffusione, via satellite (sonoro) e della radiodiffusione di Terra complementare si svolga con flessibilita' ed equita'; c) che un'assegnazione mondiale migliorera' l'utilizzazione efficace dello spettro, d) che un'attribuzione mondiale rischia di porre problemi ad alcuni paesi per quanto concerne i loro servizi esistenti; e) che una futura pianificazione potrebbe limitare le incidenze su altri servizi; decide 1. che una conferenza competente dovrebbe essere convocata, di preferenza entro il 1998, al fine di pianificare il servizio di radiodiffusione via satellite (sonoro) nelle bande attribuite a questo servizio tra 1 e GHz e di elaborare procedure che disciplinino una utilizzazione coordinata della radiodiffusione di Terra complementare; 2. che questa Conferenza dovrebbe esaminare criteri di ripartizione con altri servizi; 3. che, durante il periodo interinale, sistemi di radiodiffusione via satellite potranno essere attuati solo nei 25 MHz superiori della banda appropriata secondo le disposizioni della Risoluzione 33 (CAMR-79). IL servizio di Terra complementare puo' essere attuato durante questo periodo interinale, con riserva di un coordinamento con le amministrazioni i cui servizi sono suscettibili di essere pregiudicati; 4. che i metodi di calcolo ed i criteri di interferenza da utilizzare per valutare le interferenze dovrebbero essere fondati sulle Raccomandazioni pertinenti del CCIR accettate dalla Amministrazioni interessate in attuazione della Risoluzione 703 (Rev. CAMR-92) o di altre disposizioni; invita il CCIR a effettuare gli studi necessari prima della conferenza; incarica il Segretario generale di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di amministrazione, al fine di prevedere l'iscrizione delle summenzionate questioni all'ordine del giorno di una Conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni che dovrebbero aver luogo di preferenza entro il 1988. RISOLUZIONE N. 703 (CAMR-92) Metodi di calcolo e criteri di interferenze raccomandati dal CCIR per quanto concerne la ripartizione delle bande di frequenze tra servizi di radiocomunicazione spaziale e servizi di radiocomunicazione di Terra o tra servizi di radiocomunicazione spaziale La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che, per le bande di frequenze utilizzate dai servizi di radiocomunicazione spaziale e dai servizi di radiocomunicazione di terra in base ad un sistema di ripartizione a parita' di diritti, e' necessario applicare in ciascuno di tali servizi determinate limitazioni di natura tecnica ed alcune procedure di coordinamento per limitare le interferenze reciproche; b) che, per le bande di frequenze utilizzate in base ad un sistema di ripartizione da stazioni spaziali situate a bordo di satelliti geostazionari, e' necessario applicare procedure di coordinamento al fine di limitare le interferenze reciproche; c) che i metodi di calcolo ed i criteri di interferenza relativi alle procedure di coordinamento menzionate nei capoversi a) e b) di cui sopram sono fondati su Raccomandazioni del CCIR; d) che in considerazione dei soddisfacenti risultati dell'utilizzazione, in base ad un sistema di ripartizione di bande di frequenze da parte dei servizi di radiocomunicazione spaziale e dai servizi di radiocomunicazione di terra, nonche' parte dei progressi costanti della tecnica spaziale e della tecnologia inerente al settore di Terra, ogni Assemblea plenaria del CCIR svoltasi successivamente alla X Assemblea Plenaria (Ginevra, 1962) ha migliorato taluni dei criteri tecnici che la precedente Assemblea plenaria aveva auspicato; e) che l'Assemblea plenaria del CCIR si riunisce con piu' frequenza e regolarita' delle conferenze amministrative di radiocomunicazioni abilitate a modificare il Regolamento delle Radiocomunicazioni, avvalendosi largamente delle Raccomandazioni del CCIR; f) che il CCIR ha adottato una procedura per l'approvazione delle Raccomandazioni nell'intervallo tra due Assemblee plenarie; g) che la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni riconosce ai Membri dell'Unione la facolta' di concludere accordi particolari sulle questioni di telecomunicazioni; che tuttavia questi accordi non debbono pregiudicare le disposizioni della Convenzione o dei Regolamenti ad essa allegati per quanto concerne le interferenze pregiudizievoli causate ai servizi di radiocomunicazione degli altri paesi; ritiene a) che le future decisioni del CCIR comporteranno verosimilmente nuove modifiche dei metodi di calcolo e dei criteri d'interferenza raccomandati; b) che le amministrazioni dovrebbero essere informate in anticipo dei progetti di Raccomandazione pertinenti del CCIR; c) che e' auspicabile che le amministrazioni applichino, nella misura del possibile, le Raccomandazioni in vigore del CCIR relative ai criteri di ripartizione quando stabiliscono piani di sistemi destinati a funzionare nelle bande di frequenze ripartite a parita' di diritti tra servizi di radiocomunicazione spaziale e servizi di radiocomunicazione di Terra o tra servizi di radiocomunicazione spaziale; invita le amministrazioni a presentare contributi alle Commissioni di studi del CCIR per informarle dei risultati pratici e delle esperienze di ripartizione tra servizi di radiocomunicazioni di Terra e di radiocomunicazione spaziale, o tra servizi di radiocomunicazione spaziale, in modo da contribuire a migliorare notevolmente le procedure di coordinamento, i metodi di calcolo e le soglie di interferenza pregiudizievole consentendo di conseguenza di potenziare l'impiego delle risorse orbita/spettro disponibili; decide 1. che il Direttore del CCIR, in consultazione con i principali Relatori delle Commissioni di studio, preparera' una lista che evidenzia i passaggi pertinenti delle Raccomandazioni nuove o rivedute approvate dal CCIR aventi incidenza sui metodi di calcolo e sui criteri di interferenza, nonche' le sezioni specifiche del Regolamento delle radiocomunicazioni cui detti passagi si applicano per quanto riguarda la ripartizione tra servizi di radiocomunicazione spaziale e servizi di radiocomunicazione di Terra o tra servizi di radiocomunicazione spaziale. Il Direttore del CCIR fara' pervenire questa lista all'IFRB entro i trenta giorni successivi all'approvazione di queste Racccomandazioni; 2. che, entro un termine di trenta giorni, l'IFRB comunichera' questa lista, nonche' i testi pertinenti, a tutte le amministrazioni, chiedendo loro di indicare, entro un termine di quattro mesi, quali sono le Raccomandazioni del CCIR o quali sono i criteri tecnici specifici definiti nelle Raccomandazioni di cui al capoverso 1 precedente, di cui accettano l'utilizzazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle Radiocomunicazioni; 3. che, qualora un'amministrazione nella sua risposta alla domanda dell'IFRB, effettuata in conformita' al paragrafo 2 di cui sopra, indichi che alcune Raccomandazioni del CCIR o alcuni criteri tecnici definiti in queste Raccomandazioni non sono accettabili per quanto la riguarda, i metodi di interferenza ed i criteri di interferenza pertinenti definiti nel Regolamento delle radiocomunicazioni continueranno ad essere applicabili nei casi concernenti questa amministrazione; 4. che l'IFRB pubblichera' a titolo informativo per tutte le amministrazioni, la lista (stabilita in base alle risposte ricevute alla summenzionata richiesta), delle Raccomandazioni del CCIR o dei metodi di calcolo e dei criteri di interferenze pertinenti definiti in queste Raccomandazioni, con l'indicazione delle amministrazioni che ritengono ciascuna di queste Raccomandazioni o ciascuno dei criteri tecnici accettabile o inaccettabile. Questa lista comprendera' altresi' il nome delle amministrazioni che non hanno risposto; 5. che le amministrazioni che non avranno risposto entro un termine di 4 mesi alla richiesta dell'IFRB effettuata in conformita' con il paragrafo 2 di cui sopra, dovranno tuttavia informare in seguito l'IFRB della loro decisione relativa all'attuazione di dette Raccomandazioni nell'ambito delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni; 6. che l'IFRB dovra' tener conto: a) delle condizioni di applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di interferenza del CCIR quando procedera' ad esami tecnici dei casi che interessano unicamente le amministrazioni che ritengono tali metodi e criteri sono accettabili; b) delle condizioni di applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di interferenza stabiliti nel Regolamento delle radiocomunicazioni in base alla lista di cui al paragrafo 4 precedente, quando procedera' ad esami tecnici di casi che interessano le amministrazioni che non hanno accettato tali metodi e criteri o che non hanno risposto alla consultazione dell'ISRB secondo il paragrafo 2 sopra. RISOLUZIONE N. 710 (CAMR-92) Specifiche del servizio primario per i servizi meteorologici via satellite e di esplorazione della Terra via satellite funzionanti nella banda 401 - 403 MHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) considerando a) che un gran numero di amministrazioni utilizzano le frequenze delle bande 401 a 402 MHz e 402 a 403 MHz per comunicare informazioni ai satelliti da piattaforme di raccolta di dati aerotrasportati, terrestri e marittimi; b) che il CCIR ha svolto studi sulle caratteristiche, le specifiche ed i criteri di ripartizione necessari per garantire la compatibilita' con i servizi che utilizzano queste bande in ripartizione con tali sistemi, studi i cui risultati sono presentati nel Rapporto 541 e nella Raccomandazione 514 del CCIR; c) che i servizi meteorologici via satellite e di esplorazione della Terra via satellite nelle bande 401-402 MHz e 402-403 MHz hanno uno statuto secondario rispetto agli altri servizi forniti in queste bande e che e' indispensabioe che la trasmissione dei dati possa essere effettuata senza interferenze pregiudizievoli per poter essere in grado di procedere in maniera continuativa ad osservazioni affidabili; decide che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente dovrebbe esaminare l'assegnazione di frequenze ai servizi meteorologici via satellite e di esplorazione della Terra via satellite nelle bande 401402 MHz e 402-403 MHz allo scopo di rilevare lo statuto delle assegnazioni per conferir loro lo statuto primario; invita il Consiglio di Amministrazione ad adottare i provvedimenti necessari per iscrivere questa questione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente. RISOLUZIONE N. 711 (CAMR-92) Eventuale trasferimento di assegnazioni di frequenza dalla banda di 2 GHz a bande superiori a 20 GHz per alcune missioni spaziali La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) le modifiche apportate dalla presente Conferenza alle assegnazioni ai servizi spaziali nelle bande 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz; b) la possibilita' di apportare miglioramenti tecnici ai servizi spaziali interessati in maniera da ottenere una utilizzazione dello spettro piu' efficace; c) la possibilita' di trasferire nelle bande superiori a 20 GHz assegnazioni di frequenza a talune missioni spaziali; decide 1. che e' auspicabile rivedere l'utilizzazione attuale e prevista delle bande di frequenze 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz in maniera da poter, ove possibile, assegnare frequenze a determinate missioni spaziali in bande superiori a 20 GHz ed eventualmente ridurre le assegnazioni ai servizi spaziali nella banda di 2 GHz; 2. che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente dovrebbe esaminare questa questione, in considerazione dei risultati degli studi del CCIR che consentirebbero forse di rivedere il Regolamento delle radiocomunicazioni in maniera tale che nessuna assegnazione di frequenza sia autorizzata in bande vicine a 2 GHz, dopo una data relativamente vicina da determinarsi dalla Conferenza, per le missioni spaziali le cui assegnazioni di frequenza potrebbero essere situate in bande superiori a 20 GHz. Sarebbe cosi' possibile, se del caso, soddisfare in maniera equa i fabbisogni di spettro dei servizi mobili e dei sevizi spaziali nella banda di 2 GHz. invita il CCIR 1. a procedere all'esame in questione al punto 1 di cui sopra; 2. ad effettuare gli studi necessari sull'evoluzione dei servizi di ricerca spaziale, di utilizzazione spaziale, di esplorazione della Terra via satellite e dei servizi mobili nelle bande disponibili per ciascun servizio in prossimita' di 2 GHz, nonche' sulla compatibilita' tra questi servizi nella banda di 2 GHz; 2. a sottoporre alla successiva conferenza competente i fabbisogni di spettro di ciascun servizio nelle bande in questione di cui al punto invita il CCIR 2 e, se del caso, ad indicare i criteri di ripartizione tra questi servizi; sollecita le amministrazioni a partecipare attivamente a questi studi incarica il Segretario generale di sottoporre la presente Risoluzione all'attenzione della successiva sessione del Consiglio di amministrazione, al fine di iscrivere la questione all'ordine del giorno della successiva conferenza competente. RISOLUZIONE N. 712 (CAMR-92) Esame da parte di una futura conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente di questioni relative alle assegnazioni ai servizi spaziali non iscritte all'ordine del giorno della CAMR-92 La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) considerando a) che l'ordine del giorno della presente Conferenza prevedeva l'istituzione di nuove Raccomandazioni e Risoluzioni relative ad assegnazioni ai servizi spaziali non iscritte a tale ordine del giorno; b) che le assegnazioni al servizio d'esplorazione della Terra via satellite nella banda 8,025 - 8,4 GHz sono complesse e mancano di uniformita' a livello mondiale; c) che la Risoluzione 112 (CAMR-92) relativa all'assegnazione al servizio fisso via satellite nella banda 13,75 - 14 GHz rischia di porre problemi di compatibilita' con i servizi di ricerca spaziale e di esplorazione della Terra via satellite ed in particolare con i radioaltimetri; d) che il servizio di esplorazione della Terra via satellite ha uno statuto secondario nelle regioni 1 e 3 nella banda 18,6 - 18,8 GHz, che tale banda e' indispensabile per la rilevazione di dati importanti sul piano dell'ecologia e che e' utilizzata da un numero crescente di satelliti di esplorazione della Terra; e) che l'assegnazione attuale al servizio intersatelliti a 23 GHz non e' sufficiente a fornire una inter-operativita' completa tra i sistemi di satelliti ripetitori di dati; d) che sono state individuate le future esigenze dei sensori attivi di esplorazione della Terra per il monitoraggio dei dati ecologici nella gamma dei 35 GHz; g) che il CCIR ha approvato alcuni parametri tecnici importanti necessari per effettuare il coordinamento dei servizi spaziali scientifici a titolo dell'appendice 28; decide che la successiva conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente dovra' esaminare le seguenti questioni: - utilizzazione delle assegnazioni esistenti ai servizi di esplorazione della terra via satellite e di ricerca spaziale, nella gamma 8-20 GHz in vista di stabilire assegnazioni comuni a titolo principale ed a livello mondiale a questi servizi in bande appropriate; - fabbisogni supplementari del servizio inter-satelliti fino a 50 MHz di larghezza di banda in prossimita' di 23 GHz; - assegnazione di una porzione di spettro fino a 1 GHz in prossimita' di 35 GHz per i fabbisogni dei sensori attivi a bordo di veicoli spaziali utilizzati per l'esplorazione della terra; - inserimento nell'appendice 28 del Regolamento delle radiocomunicazioni dei parametri tecnici di coordinamento approvati dal CCIR; invita il CCIR a procedere agli studi necessari in vista di presentare in tempo opportuno, le informazioni tecniche atte a servire di base ai lavori della Conferenza; incarica il Segretario generale di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di amministrazione nella sua successiva sessione per iscrivere queste questioni all'ordine del giorno della prossima Conferenza competente. RACCOMANDAZIONE N. 66 (REV-CAMR-92) Studi relativi ai livelli massimi tollerati di irradiamenti essenziali La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che l'appendice 8 al Regolamento delle radiocomunicazioni specifica i livelli massimi tollerati di irradiamenti non essenziali, espressi al livello di potenza medio di qualunque componente non essenziale fornita da un emittente alla linea di alimentazione dell'antenna per le bande di frequenze inferiori a 17,7 GHz; b) che l'obiettivo principale dell'appendice 8 e' di specificare i livelli massimali tollerati di irradiamenti non essenziali i quali, pur essendo realizzabili, assicurano una protezione sufficiente contro le interferenze pregiudizievoli; c) che livelli eccessivi di irradiamenti non essenziali possono causare interferenze pregiudizievoli; d) che, benche' l'appendice 8 tratti esclusivamente la potenza media dell'emittente e degli irradiamenti non essenziali, esistono ogni sorta di irradiamenti per i quali e' difficile interpretare il termine "potenza media" come pure, di conseguenza, la misura di questa potenza; e) che il CCIR, benche' esamini questa questione, non ha ancora formulato Raccomandazioni appropriate concernenti l'appendice 8 nel caso di bande di frequenze superiori a 960 MHz; f) che gli irradiamenti non essenziali di emittenti funzionanti nelle stazioni spaziali possono causare interferenze pregiudizievoli in particolare provenienti dalle componenti d'inter-modulazione di amplificatori a banda larga che non possono essere regolate dopo il lancio; g) che gli irradiamenti non essenziali possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi passivi, nonche' al servizio di radioastronomia, nelle bande superiori a 17,7 GHz; h) che gli irradiamenti non essenziali di stazioni terrestri necessitano altresi' di studi speciali; i) che il CCIR non ha pubblicato informazioni relative agli irradiamenti non essenziali di stazioni che utilizzano tecniche di modulazione numerica; j) che gli emittenti funzionanti in talune stazioni spaziali utilizzano in misura sempre maggiore tecniche di modulazione mediante la ripartizione dello spettro ed altre tecniche di modulazione numerica a banda larga atte a produrre emissioni fuori banda nonche' irradiamenti non essenziali alle frequenze molto lontane dalla frequenza portante; raccomanda che il CCIR 1. esamini d'urgenza la questione degli irradiamenti non essenziali derivanti da emissioni di servizi spaziali ed elabori, in base a questi studi, Raccomandazioni relative ai livelli massimi tollerati di irradiamenti non essenziali espressi nella potenza media delle componenti non essenziali fornite dall'emittente alla linea di alimentazione dell'antenna; 2. prosegua l'esame dei livelli degli irradiamenti non essenziali in tutte le bande di frequenze, insistendo sulle bande di frequenze, i servizi e le tecniche di modulazione che non sono attualmente trattate nell'appendice 8; 3. istituisca tecniche adeguate di misurazione per gli irradiamenti non essenziali, ivi compresa la determinazione di livelli di riferimento per le trasmissioni a banda larga nonche' la possibilita' di applicazione di larghezze di bande di riferimento per le misure; 4. studi la classifica delle emissioni e degli irradiamenti non essenziali in base alla loro "potenza media" ed elabora Raccomandazioni appropriate per agevolare l'interpretazione di questo termine e la misura della potenza media per le varie categorie di emissione; 4. presenti alla successiva conferenza competente un rapporto sui risultati dei suoi studi in vista di esaminare ed includere nell'appendice 8 del Regolamento delle radiocomunicazioni dei limiti di irradiamento non essenziali e delle emissioni fuori banda, al fine di garantire innanzitutto la protezione del servizio di radioastronomia e di altri servizi passivi. RACCOMANDAZIONE N. 519 (CAMR-92) Introduzione di emissioni in banda laterale unica (BLU) ed eventuale anticipazione della data di cessazione dell'utilizzazione delle emissioni in doppia banda laterale (DBL) nelle bande d'onde decametriche assegnate al servizio di radiodiffusione La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che la CAMR HFBC-87 ha chiesto nella Risoluzione 517 l'introduzione delle emissioni in BLU nelle bande di onde decametriche assegnate a titolo esclusivo al servizio di radiodiffusione le cui caratteristiche sono specificate nell'appendice 45 del Regolamento delle radiocomunicazionie; b) che l'utilizzazione delle tecniche di modulazione in BLU invece della DBL condurrebbe ad un miglioramento dell'utilizzazione dello spettro; c) che secondo la Raccomandazione 515 (HFBC-87), i nuovi emittenti di radiodiffusione in onde decametriche installati dopo il 31 dicembre 1990 dovrebbero per quanto possibile funzionare sia in BLU ed in DBL, sia solamente in BLU; d) che le nuove bande di estensione assegnate dalla CAMR-92 alla radiodiffusione in onde decametriche sono riservate alle emissioni in BLU solamente; e) che la Risoluzione 517 (HFBC-87) stabilisce per il 31 dicembre 2015 l'interruzione delle emissioni in DBL; f) che la data definitiva di cessazione delle emissioni in DBL sara' esaminata periodicamente dalle future conferenze amministrative mondiali delle radiocomunicazioni competenti in considerazione delle ultime statistiche complete disponibili sulla distribuzione a livello mondiale degli emittenti BLU e dei ricevitori BLU equipaggiati con un demodulatore sincrono, come previsto dalla Risoluzione 517 (HFBC-87); raccomanda alla successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente di prevedere la possibilita' di anticipare la data indicata al punto e) del preambolo per l'interruzione delle emissioni in DBL; invita il Consiglio d'amministrazione ad iscrivere questa Raccomandazione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente. RACCOMANDAZIONE N. 520 (CAMR-92) Interruzione dell'utilizzazione della radiodiffusione in onde decametriche su frequenze situate fuori dalle bande attribuite al servizio di radiodiffusione La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-torremolinos, 1992), considerando a) che esiste un numero crescente di stazioni di radiodiffusione in onde decametriche utilizzate su frequenze situate fuori dalle bande assegnate al servizio di radiodiffusione; b) che l'utilizzazione comune delle bande d'onde decametriche da parte del servizio di radiodiffusione e di altri servizi, senza le assegnazioni corrispondenti o una regolamentazione dettagliata, equivale ad una utilizzazione inefficace dello spettro delle frequenze; c) che questa utilizzazione ha dato luogo ad interferenze pregiudizievoli; d) che la presente Conferenza ha assegnato quote di spettro supplementari al servizio di radiodiffusione nella bande di onde decametriche; raccomanda che le amministrazioni adottino provvedimenti realizzabili in pratica per porre fine l'utilizzazione della radiodiffusione in onde decametriche fuori dalle bande di onde decametriche assegnate al servizio di radiodiffusione. RACCOMANDAZIONE N. 621 (CAMR-92) Installazione di radar per la rilevazione grafica di vento a frequenze prossime a 50 MHz, 400 MHz e 1000 MHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), avendo preso nota di una richiesta indirizzata all'UIT dal Segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) in maggio 1989, al fine di ottenere pareri ed assistenza per determinare frequenze appropriate in prossimita' di 50 MHz, di 400 MHz e di 1000 MHz al fine di procedere ad attribuzioni e ad assegnazioni per i radar per la rilevazione grafica di vento; considerando a) che i radar per la rilevazione grafica di vento sono sistemi meteorologici importanti per misurare la direzione e la velocita' del vento in funzione dell'altitudine; b) che, per effettuare dette misurazioni fino ad un'altitudine di 30 chilometri, e' necessario attribuire a questi radar bande di frequenze prossime a 50 MHz (da 3 a 30 Km), 400 MHz (da 500 m. a circa 10 Km.) e 1000 MHz (da 100 m a 3 Km) rispettivamente; c) che un gran numero di amministrazioni prevedono di installare radar per la rilevazione grafica di vento nelle reti operative al fine di migliorare le previsioni meteorologiche, agevolare lo studio dei climi e rafforzare la sicurezza della navigazione; d) che e' auspicabile utilizzare i radars per la rilevazione di vento nelle bande di frequenze che sono state oggetto di un ampio accordo, di preferenza su scala mondiale; e) che il CCIR studia attualmente varie proposte relative all'utilizzazione di tali radar per la rilevazione grafica di vento a frequenze prossime a 50 MHz, 400 MHz e 1000 MHz e che le frequenze prossime a 400 MHz possono essere preferite per le misurazioni dei venti ad altitudini che presentano il maggiore interesse a livello generale; f) che e' indispensabile, per la sicurezza, proteggere il sistema COSPAS-SARSAT ed altri servizi di sicurezza dalle interferenze pregiudizievoli eventualmente causate loro dai radar per la rilevazione di vento; g) che svariati studi hanno gia' dimostrato che i radar per la rilevazione di vento funzionanti in prossimita' di 400 MHz debbono essere sufficientemente separati come frequenza dal sistema COSPAS-SARSAT la cui frequenza centrale e' di 406,025 MHz; h) che e' necessario, per garantire una utilizzazione efficace dello spettro, includere negli studi futuri, le caratteristiche tecniche ed i criteri di ripartizione; invita il CCIR a proseguire con urgenza i suoi lavori sulle caratteristiche e le specifiche dei radar per la rilevazione grafica di vento, a formulare Raccomandazioni relative alle bande di frequenza appropriate a livello tecnico, alle norme connesse ed ai criteri di ripartizione delle frequenze necessarie per assicurare la compatibilita' con i servizi suscettibili di essere pregiudicati ed a presentare un rapporto alla Conferenza in questione al punto invita il Consiglio di Amministrazione; raccomanda 1. alle amministrazioni che autorizzano l'utilizzazione sperimentale o operativa di questi radar di adottare ogni disposizione necessaria per garantire la protezione del sistema COSPAS-SARSAT da interferenze pregiudizievoli evitando in particolare le assegnazioni nella banda 402-406 MHz e la protezione degli altri servizi; 2. alle amministrazioni ed alle organizzazioni internazionali che si interessano ai radar a rilevazione grafica di vento, in particolare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI), l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e COSPAS-SARSAT, di contribuire ai lavori del CCIR; invita il Consiglio di amministrazione a prevedere di iscrivere all'ordine del giorno della successiva CAMR competente la questione dell'attribuzione delle bande di frequenza atte ad assicurare una utilizzazione operativa dei radar per la rilevazione grafica di vento; incarica il Segretario generale a sottoporre la presente Raccomandazione all'OACI, all'OMI ed all'OMM. RACCOMANDAZIONE N. 717 (CAMR-92) Criteri di ripartizione nelle bande di frequenze utilizzate in base ad un sistema di ripartizione da parte del servizio mobile via satellite e del servizio fisso, mobile e da altri servizi di radiocomunicazione La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che la presente Conferenza ha assegnato al servizio mobile via satellite bande di frequenza che dividera' con altri servizi di radiocomunicazione; b) che i criteri di riparrtizione provvisori sono stati adottati nelle bande attribuite dalla presente Conferenza al servizio mobile via satellite; c) che nel servizio mobile via satellite possono essere utilizzati satelliti sia geostazionari che non geostazionari; raccomanda che il CCIR 1. esamini d'urgenza i criteri applicabili alla ripartizione delle stesse bande di frequenze tra il servizio mobile via satellite ed altri servizi, ed in particolare i limiti di potenza e di potenza di superficie indicati negli articoli 27 e 28 del Regolamento delle radiocomunicazioni intralciando il meno possibile i servizi che funzionano in queste bande; 2. formula con urgenza Raccomandazioni su questa questione; raccomanda alle amministrazioni di inviare con urgenza al CCIR i loro contributi relativi a questi studi. RACCOMANDAZIONE N. 718 (CAMR-92) Allineamento delle assegnazioni al servizio di radioamatore nella banda dei 7 MHz considerando a) che sarebbe opportuno di poter disporre di assegnazioni mondiali esclusivamente riservati ai servizi di radiodiffusione e di radioamatore nelle bande in prossimita' di 7 MHz; b) che l'utilizzazione in base ad un sistema di ripartizione delle bande di frequenze da parte di questi sistemi non e' augurabile e dovrebbe essere evitata; c) che alcune amministrazioni hanno sottoposto alla presente Conferenza proposte di allineamento delle assegnazioni al servizio di radioamatore in prossimita' di 7 MHz; d) che la presente Conferenza ha potuto esaminare solo in maniera limitata queste proposte; raccomanda di incaricare una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente di esaminare la possibilita' di procedere ad un allineamento delle assegnazioni al servizio di radio-amatore in prossimita' di 7 MHz, tenendo debitamente conto delle esigenze degli altri servizi; invita il Consiglio di amministrazione ad iscrivere la presente Raccomandazione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente. RACCOMANDAZIONE N. 719 (CAMR-92) Reti a satellite multiservizi che utilizzano l'orbita dei satelliti geostazionari La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), considerando a) che la Conferenza ha assegnato a titolo principale, le bande 19,7 - 20,2 GHz e 29,5 - 30 GHz nella regione 2 e 20,1 - 20,2 GHz e 29,9 - 30 GHz nelle Regioni 1 e 3 al servizio mobile via satellite; b) che alcune bande sono inoltre assegnate al servizio fisso via satellite; c) che alcune amministrazioni hanno manifestato interesse per lo sviluppo di reti a satellite multiservizi in queste bande; d) che la Raccomandazione 715 (Orb-88) invita a semplificare il processo di immissione in servizio delle reti a satellite comprendenti varie classi di terminali utilizzatori; e) che il Gruppo volontari di esperti (GVE) esamina attualmente, tra le altre misure destinate a semplificare il Regolamento delle radiocomunicazioni, definizioni di servizio che coprono tutta una gamma di servizi; riconoscendo che l'immissione in servizio di reti a satellite multiservizi che utilizzano inter alia stazioni terrestri mobili rischia di avere conseguenze per le reti che funzionano nel servizio fisso via satellite; raccomanda di esaminare con urgenza le caratteristiche tecniche ed in particolare le tecniche di puntamento, delle reti a satellite multiservizi che utilizzano le reti a satellite geostazionario che includono applicazioni del servizio mobile via satellite e del servizio fisso via satellite nonche' i criteri di ripartizione da applicare per garantire la compatibilita' con il servizio fisso via satellite nelle bande di frequenze precitate; invita il CCIR a procedere agli studi in questione; raccomanda alle amministrazioni di partecipare attivamente a questi studi; raccomanda inoltre a) che una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni comptente sia incaricata di rivedere le assegnazioni in queste bande, in considerazione dei risultati degli studi del CCIR e dei lavori del GVE; b) di incaricare una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente, di esaminare la necessita' di definire un servizio unico che includa applicazioni del servizio mobile via satellite ed assegnare se del caso bande di frequenze supplementari per far fronte all'incremento di tali servizi. invita il Consiglio di amministrazione ad iscrivere questa questione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.

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