DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 372

Type DPR
Publication 1994-04-13
Ultimo aggiornamento 1994-06-14
State In force
Source Normattiva
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1.

L'Amministrazione vietnamita ricorda che le trasmissioni di stazioni di radiodiffusione di alcuni paesi causano interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza del servizio mobile marittimo del Viet Nam: Queste trasmissioni non sono conformi all'articolo 35 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982). 2. L'assegnazione delle frequenze e le definizioni dell'utilizzazione delle stazioni aeronautiche nella sotto-zona ZLARN-6G che figurano al punto 27/132A dell'appendice 27 Aer2 del regolamento delle radiocomunicazioni non sono conformi all'articolo 6(346) e all'articolo 50(3630) del Regolamento delle radiocomunicazioni e non garantiscono l'utilizzazione delle frequenze a parita' di diritti, il che causa interferenze pregiudizievoli alle telecomunicazioni del servizio mobile aeronautico e perturba l'utilizzazione ed il controllo dei voli della Repubblica socialista del Viet Nam. Il Governo vietnamita dichiara non riconoscere queste definizioni, che dovranno essere rivedute nella successiva CAMR competente. 3. La Delegazione della Repubblica socialista del Vietnam conferma la posizione esposta dal suo Governo nella dichiarazione del Protocollo finale (N 16) della CAMR MOB-83 e riserva al suo Governo il diritto di adottate ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi riguardo al servizio mobile delle telecomunicazioni. N. 11 Originale: inglese Per la Repubblica democratica tedesca: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) , e ribadendo il suo appoggio alla cooperazione internazionale nel campo delle telecomunicazioni, la Delegazione della Repubblica democratica tedesca riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria per salvaguardare i suoi servizi di telecomunicazione e garantirne un efficace gestione. A nome del suo Governo, la Delegazione della Repubblica Democratica tedesca chiede che si prenda atto del fatto che essa non riconoscera' alcun obbligo derivante da: a) l'introduzione del servizio di radioavvistamento via satellite; b) l'assegnazione di frequenze ai servizi mobili terrestri nelle bande in precedenza messe a disposizione dei servizi aeronautici per la radionavigazione; c) la riassegnazione di frequenze al servizio mobile terrestre via satellite in bande un tempo messe a disposizione del servizio aeronautico di radionavigazione; d) la riassegnazione di frequenze del servizio mobile aeronautico via satellite in bande un tempo messe a disposizione del servizio aeronautico di radionavigazione. N. 12 Originale: inglese Per il Sultanato dell'Oman: La Delegazione del Sultanato d'Oman alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) dichiara con la presente che riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' necessaria per proteggere i suoi interessi qualora uno o piu' membri non dovessero osservare, in qualunque modo, le decisioni contenute negli atti finali della presente Conferenza o qualora le riserve formulate da uno o piu' di questi Membri dovessero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. N. 13 Originale: inglese Per la Repubblica popolare democratica di Corea: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1897) , la Delegazione della Repubblica popolare democratica di Corea riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' opportuna per salvaguardare i suoi interessi, qualora uno o piu' paesi non dovessero osservare, in qualunque modo, le decisioni contenute negli Atti finali della presente Conferenza o qualora le riserve formulate da uno o piu' di questi Membri dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni o la sua sovranita'. N. 14 Originale: inglese Per la Repubblica democratica d'Afghanistan, la Repubblica algerina democratica e popolare, il regno di Arabia Saudita, la Repubblica islamica dell'Iran, la Repubblica libica popolare e socialista, il Regno del Marocco, la Repubblica islamica di Mauritania, il Sultanato dell'Oman, la Repubblica islamica del Pakistan, lo Stato del Qatar, la Repubblica araba siriana e la Tunisia: Le Delegazioni dei paesi sopra menzionati dichiarano che la firma degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), nonche' l'eventuale approvazione di questi Atti da parte dei loro rispettivi Governi non e' valida nei confronti dell'entita' sionista che si attribuisce la forzosa denominazione d'Israele e non implica in alcun modo il suo riconoscimento. N. 15 Originale: francese Per la Repubblica del Togo: La Delegazione della Repubblica del Togo riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi e le sue telecomunicazioni qualora un paese: - non dovesse rispettare le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni e tutte le modifiche pertinenti decise dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987); - formulasse, all'atto della firma degli Atti finali, riserve tali da poter pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni: N. 16 Originale: inglese Per la Repubblica democratica di Afghanistan, la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, la Repubblica popolare di Bulgaria, la Repubblica popolare di Polonia, la Repubblica democratica tedesca, la Repubblica socialista sovietica di Ucraina, la Repubblica socialista cecoslovacca e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. Per quanto concerne le frequenze delle varie parti dello spettro assegnate al servizio di radioavvistamento via satellite dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), le Delegazioni dei paesi di cui sopra nel firmare gli Atti finali della Conferenza, dichiarano, a nome dei loro rispettivi Governi: 1. Che ocnsiderano insufficienti i dati tecnici attualmente disponibili sulle possibilita' di ripartizione delle bande di frequenze tra il servizio di radioavvistamento via satellite (SRRS) proposto ed altri servizi di radiocomunicazione, pur minimizzando gli effetti del servizio di radioavvistamento via satellite su questi servizi. 2. In considerazione di quanto sopra, esse non possono considerare come giustificate le assegnazioni al servizio di radioavvistamento via satellite nelle bande di frequenze 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz in una parte della banda 5 000 - 5 250 MHz che sono state effettuate in questa Conferenza mediante modifica della Tabella di assegnazione delle frequenze, o introduzione di una nota nell'articolo 8 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 3. Esse non possono garantire che interferenze pregiudizievoli non vengano causate alle stazioni di terraferma ed alle stazioni spaziali del servizio di radioavvistamento via satellite e si riservano il diritto di respingere ogni reclamo relativo a tali interferenze presentato da altre amministrazioni e di adottare ogni provvedimento che riterranno utile affinche' l'utilizzazione dei loro servizi di telecomunicazione sia effettuata avvalendosi delle bande di frequenza menzionate al punto 2 in conformita' con il Regolamento delle radiocomunicazioni adottato dalla CAMR-79. N. 17 Originale: inglese Per la Repubblica della Liberia Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione della Repubblica della Liberia avendo constatato numerose divergenze di vedute da parte delle amministrazioni rappresentate per quanto riguarda alcuni temi iscritti all'ordine del giorno, come il servizio di radioavvistamento via satellite (SRRS) ed il servizio mobile via satellite (SMS), preoccupata per le decisioni adottate dalla presente Conferenza soprattutto per quanto riguarda la revisione degli articoli 55 e 56, si riserva il diritto di accettare solo le dichiarazioni degli Atti finali che sono piu' favorevoli agli interessi del suo Governo. Peraltro, nel firmare gli Atti finali, la Delegazione della Repubblica della Liberia riserva al suo Governo il diritto di salvaguardare i suoi interessi qualora altre Amministrazioni o Governi si comportino in maniera contrastante con i principi validi degli Atti finali della Conferenza. N. 18 Originale: inglese Per la Tailandia: La Delegazione della Tailandia alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) riserva al suo Governo il diritto di adottare ongi provveidmento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi in caso di qualunque inosservanza , da parte di uno o piu' paesi, delle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o qualora le riserve formulate da un paese qualunque potrebbero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o causare un aumento della sua quota di partecipazione alle spese dell'Unione. N. 19 Originale: francese Per la Repubblica del Burundi: La Delegazione della Repubblica del Burundi, presente alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), riserva al suo Governo il diritto di adottare eventualmente i provvedimenti necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora qualunque paese non dovesse osservare sia le disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o se riserve formulate da altre delegazioni dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni, in particolare con l'introduzione di nuovi servizi di radioavvistamento via satellite; corrispondenza pubblica a bordo di aeronavi e del servizio mobile via satellite. N. 20 Originale: francese Per la Tunisia: La Delegazione della Repubblica tunisina riserva al suo Governo il il diritto di adottare ogni misura che sara' ritenuta necessaria per proteggere i suoi interessi qualora alcuni Membri dell'Unione non dovessero osservare le disposizioni adottate durante la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) o se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni. N. 21 Originale: francese Per il Burkina Faso Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione del Burkina Faso riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento necessario per proteggere i suoi interessi qualora un paese mancasse in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni degli Atti finali della Conferenza, o se le riserve effettuate da alcuni Membri fossero tali da pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni. La Patria o la morte ci salveranno_ N. 22 Originale: inglese Per la Papuasia - Nuova Guinea Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione di Papuasia-Nuova Guinea riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento necessario per proteggere i suoi interessi qualora i Membri non si dovessero conformare, in qualsiasi modo, alle disposizioni degli Atti finali della Conferenza, o se le riserve formulate da altre Delegazioni dovessero includere il funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazioni. N. 23 Originale: inglese Per la Repubblica del Kenya: La Delegazione della Repubblica del Kenya alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi qualora uno o piu' paesi non si conformassero in qualunque maniera, alle Disposizioni, Risoluzioni e Raccomandazioni degli Atti finali della presente Conferenza, e qualora le le riserve formulate da altri paesi potrebbero pregiudicare l'applicazione delle disposizioni che contengono. Inoltre, la Delegazione della Repubblica del Kenya riserva al suo Governo il diritto di aderire in tutto o in parte, alle disposizioni contenute negli Atti finali e negli annessi della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987). N. 24 Originale: francese Per la Repubblica del Mali: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica del Mali riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che si rivelasse necessario per tutelare i suoi interessi in materia di telecomunicazioni qualora un paese mancasse in qualsiasi maniera di conformarsi alle disposizioni degli Atti finali della Conferenza. N. 25 Originale: inglese Per la Repubblica - Unita di Tanzania: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione della Repubblica Unita di Tanzania riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi qualora uno o piu' paesi non si conformassero in qualunque modo alle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o se le riserve effettuate da alcuni Membri fossero tali da pregiudicare il funzionamento dei servizi di radio-comunicazioni della Repubblica - Unita di Tanzania. N. 26 Originale: inglese Per la malesia: La Delegazione della Malesia, a nome del suo Governo e della sua amministrazione: 1. Si associa alla parziale revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni e delle sue appendici, Risoluzioni e Raccomandazioni, cosi' come adottato nellla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) 2. Riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora un Paese membro non dovesse osservare, in qualunque modo, gli Atti finali della presente Conferenza o qualora le riserve formulate da altri Membri dovessero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi mobili. N. 27 Originale: francese Per la Repubblica del Senegal: Nel firmare gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), che dovranno essere ratificati dal suo Governom la Delegazione della Repubblica del Senegal riserva a quest'ultimo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi qualora altri Membri mancassero di conformarsi alle disposizioni dei presenti Atti finali o se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. N. 28 originale: spagnolo Per il Costa Rica: La Delegazione di Costa Rica riserva al Govenro della Repubblica di Costa Rica il diritto: 1. di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi servizi di telecomunicazioni qualora paesi Membri non dovessero osservare le disposizioni degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987). 2. Di formulare le riserve che riterra' opportune per quanto riguarda i testi che figurano negli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) che potrebbero pregiudicare, direttamente o indirettamente, la sua sovranita'. N. 29 Originale: spagnolo Per la Repubblica di Colombia: La Delegazione della Repubblica di Colombia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario, in conformita' con la sua legislazione nazionale ed il diritto internazionale, per salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora le riserve formulate nei confronti dei presenti Atti finali da rappresentanti di altri Stati potrebbero pregiudicare i servizi di telecomunicazioni che dipendono dalla sovranita' della Colombia. Questa riserva e' anche valevole se richiesta dall'applicazione o dall'interpretazione dei presenti Atti finali. N. 30 Originale: inglese Per la Repubblica popolare ungherese: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica popolare ungherese riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento necessario che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora uno o piu' paesi mancassero in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o se le riserve effettuate da alcuni Membri fossero tali da pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi mobili. N. 31 Originale: inglese Per la Repubblica islamica dell'Iran: La Delegazione della Repubblica Islamica dell'Iran riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che sara' ritenuta necessaria per proteggere i suoi interessi qualora essi dovessero essere pregiudicati nel quadro della presente Conferenza o se un altro paese o un'altra Amministrazione non dovesse conformarsi, in qualunque modo alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o ai suoi Annessi o Protocolli o relativi Regolamenti, o alle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza o qualora le riserve o le dichiarazioni formualte da altri paesi o amministrazioni dovessero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni o intralciare la Repubblica islamica dell'Iran nel pieno esercizio dei suoi diritti sovrani. N. 32 Originale: francese Per la Francia Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione francese formula una riserva su alcuni brani della Risoluzione 331 (Mob. 87) nelle misura in cui essi tendono ad obbligare le amministrazioni o le navi che parteciperanno al Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) a conformarsi all'insieme delle disposizioni del capitolo IX del Regolamento delle radiocomunicazioni, senza tener conto dei piani di coordinamento e di transizione stabiliti in seno all'Organizzazione marittima internazionale ne' delle disposizioni adottate in questo senso da ciascuna Amministrazione a livello nazionale. N. 33 Originale: francese Per la Repubblica del Cameroun: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica del Cameorun dichiara a nome del suo Governo che quest'ultimo annette una particolare importanza ai suoi impegni internazionali, ma che si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento appropriato qualora l'applicazione delle nuove disposizioni adottate ai fini dell'attuazione del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM), l'attribuzione delle bande di frequenze per i servizi di radioavvistamento via satellite, mobile terrestre via satellite, mobile aeronautico via satellite per la corrispondenza pubblica con le aeronavi o riserve formulate da altre delegazioni a nome del loro Governom dovesse ledere o pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni. N. 34 Originale: francese Per la Jamahiriva araba libica popolare e socialista: La Delegazione della Jamahiriva araba libica popolare e socialista riserva al suo Govenro il diritto di accettare o non le conseguenze che derivano da ogni riserva formulata da altri paesi, tali da comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione, e di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per la salvaguardia dei suoi interessi e dei servizi di telecomunicazione qualora un membro non si conformasse alle disposizioni degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987). N. 35 Originale: francese Per la Repubblica popolare di Angola: La Delegazione della Repubblica popolare di Angola alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria per proteggere i suoi interessi in caso di inosservanza in qualunque modo, da parte di un Paese membro alle Risoluzioni oi alle Raccomandazioni contenute negli Atti finali della presente Conferenza oppure se le riserve effettuate da altri paesi dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. N. 36 Originale: spagnolo Per il Messico: La Delegazione del Messico riserva al suo Govenro il diritto di adottare le misure che riterra' pertienenti e necessarie per salvaguardare i suoi interessi qualora altri Membri non dovessero conformarsi in qualunque modo, alle disposizioni adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) oppure se le riserve formulate da altri membri dovessero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazioni. N. 37 Originale: spagnolo Per la Repubblica di Panama: La Delegazione della Repubblica di Panama riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari in base alla sua legislazione nazionale ed al diritto internazionale per salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora le riserve formulate da altri Stati dovessero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni o pregiudicare i suoi diritti sovrani e qualora l'applicazione o l'interpretazione di qualunque disposizione degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) lo inducesse a fare cio'. N. 38 Originale: francese Per Monaco: La Delegazione del Principato di Monaco riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni decisione che riterra' necessaria per proteggere gli interessi della sua sovranita' nazionale, qualora i Membri che non dovessero rispettare le disposizioni derivanti da detta Conferenza, pregiudicassero il funzionamento dei servizi di radiocomunicazioni. N. 39 Originale: francese Per la Repubblica algerina democratica e popolare: La Delegazione della Repubblica algerina democratica e popolare alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) , riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potrebbe ritenere necessario per tutelare i suoi interessi, qualora taluni Membri non dovessero osservare in qualunque modo, le disposizioni degli Atti finali di questa Conferenza, oppure se le riserve formulate dagli altri Membri dovessero pregiudicare i suoi servizi di telecomunicazione o comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. N. 40 Originale: spagnolo Per la Repubblica orientale dell'Uruguay: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione della Repubblica orientale dell'Uruguay riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario ai fini della protezione dei suoi servizi di radiocomunicazione nel caso in cui: a) altri Membri non dovessero osservare le disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza; b) le riserve formulate dalle delegazioni di altri paesi potrebbero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazioni. N. 41 Originale: arabo Per la Repubblica dell'Iraq: La Delegazione della Repubblica dell'Iraq dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per difendere i suoi interessi, qualora altri Membri dell'Unione non osservassero, in un modo o nell'altro, le disposizioni, le Risoluzioni e le Raccomandazioni della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) o qualora le riserve formulate da un Membro dovessero pregiudicare il buon funzionametno dei servizi di telecomunicazioni della Repubblica dell'Iraq, o incrementassero il livello del suo contributo alle spese dell'Unione. N. 42 Originale: spagnolo Per la Repubblica Argentina: I La Delegazione della Repubblica Argentina, a nome del suo governo, aderisce al testo del Regolamento delle radiocomunicazioni e delle sue appendici, Risoluzioni e raccomandazioni, nonche' alle regole ivi definite, rimanendo inteso, come cio' e' precisato nel preambolo a tale Regolamento, che l'applicazione delle disposizioni di tale Regolamento non implica, da parte dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni "nessuna presa di posizione per quanto riguarda la sovranita' o lo statuto giuridico di un paese, territorio o zona geografica qualunque". La Delegazione della Repubblica argentina dichiara peraltro a nome del suo Governo che l'inclusione nell'appendice 43, paragrafo 2 "Numero d'identificazione marittima (MID)" Tabella 1 e nel Piano di ripartizione di frequenze, delle isole Malvine come territorio a se' non pregiudica in alcun modo i diritti sovrani imprescrittibili ed alienabili della Repubblica argentina su queste isole, come pure sulle isole della Georgia del Sud e le isole Sandwich del Sud. L'occupazione di fatto di queste isole da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a seguito di un atto di forza che non e' mai stato accettato dalla Repubblica argentina ha condotto l'organizzazione delle Nazioni Unite in queste Risoluzioni 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49 (XXXI) 37/9 (XXXVII), 38/12 (XXXVIII) e 39/6 (XXXIX) ad invitare le due Parti a ricercare, per via negoziale, una soluzione pacifica di tale conflitto di sovranita' su dette isole, al fine di porre termine a detta situazione coloniale. Analogamente, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato le Risoluzioni 40/21 (XL) e 41/40 (XLI) invitando nuovamente con urgenza le parti a riprendere i negoziati in tal senso. Tenendo conto di quanto sopra, essa riserva espressamente i diritti di sovranita' della Repubblica argentina sulle isole Malvine, sulle isole della Georgia del Sud e sulle isole Sandwich del Sud. II Dopo aver esaminato gli Atti finali, la Delegazione della Repubblica argentina dichiara che la decisione adottata per quanto concerne l'introduzione nella Regione 2 del servizio di radioavvistamento via satellite a titolo primario nelle bande 1 610 - 1 626,5 MHz e 2 483,5 - 2 500 MHz non e' adeguata tenendo delle seguenti considerazioni: 1. Il Rapporto 1050 elaborato dalla Commissione di studi 8 del CCIR (Documento rosa) ed il Rapporto analogo intitolato "Basi tecniche e di utilizzazione per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)" (30 giugno - 11 luglio 1986) tratta al paragrafo 2.9 del suo capitolo 6, detto servizio di radioavvistamento via satellite; nella conclusione di detto Rapporto (paragrafo 6.2.9.3), e' indicato che converrebbe proseguire gli studi per determinare le misure tecniche e di coordinamento da adottare. 2.- Nel documento 277 CAMR MOB-87 la possibilita' che il nuovo servizio causi interferenze pregiudizievoli ad altri servizi attualmente iscritti nelle summenzionate bande e' nuovamente menzionata. 3. Nel Regolamento delle radiocomunicazioni, non esiste attualmente alcuna procedura di coordinamento tra un progetto di servizio di radioavvistamento via satellite ed i servizi di Terra. 4. In considerazione di quanto sopra, non e' possibile asserire che le potenziali interferenze del nuovo servizio di radioavvistamento saranno minime in tutti i casi; i servizi di Terra subiranno dunque un pregiudizio senza che vi sia, attualmente, nessuna possibilita' di coordinamento. 5. Ecco perche' si ritiene che questa importante questione, che non e' ancora stata risolta in maniera soddisfacente, dovrebbe essere sottoposta all'esame di una futura Conferenza amministrativa mondiale competente, dopo aver effettuato studi tecnici e regolamentari appropriati. Di conseguenza, la Delegazione della Repubblica Argentina riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' necessarie per proteggere i servizi esistenti nelle summenzionate bande da interferenze pregiudizievoli provenienti dal servizio di radioavvistamento via satellite. III Dopo aver esaminato gli Atti finali,la Delegazione della Repubblica Argentina dichiara che la decisione adottata di introduire il servizio mobile terrestre via satellite in alcune bande a titolo primario interferisce con gli altri servizi che esistono attualmente a titolo primario in queste bande, alcuni dei quali non sono iscritti all'ordine del giorno della Conferenza. La Delegazione della Repubblica Argentina riserva quindi al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' necessarie per proteggere i servizi esistenti dalle interferenze pregiudizievoli provenienti dal servizio mobile terrestre via satellite. IV La Delegazione della Repubblica argentina ha presentato senza successo reclami relativi al trattamento ed alla modifica degli articoli 11 e 28 del regolamento delle radiocomunicazioni al fine di poter iscriverli all'ordine del giorno della Conferenza e affinche' quest'ultima possa esaminare le modifiche miranti all'istituzione di norme di coordinamento tra il servizio di radioavvistamento via satellite ed i servizi fisso, di radionavigazione aeronautica e di radiolocalizzazione non rappresentati alla Conferenza. La Delegazione della Repubblica Argentina riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che riterra' necessarie per proteggere i servizi summenzionati dalle interferenze pregiudizievoli provenienti dal servizio di servizio di radioavvistamento via satellite. N. 43 Originale: spagnolo Per il Cile: 1. Preme alla Delegazione del Cile di segnalare che, ogni qualvolta compaiono nel Regolamento delle radiocomunicazioni o nei documenti di qualunque natura, provenienti dalla presente Conferenza (CAMR MOB-87), menzioni o riferimenti a "territori antartici" come dipendenze di uno Stato qualunque, tali menzioni o riferimenti non si applicano e non possono applicarsi al settore antartico cileno, compreso tra 53 e 90 di longitudine ovest, che fa parte integrante del territorio nazionale del Cile e su cui questo paese possiede diritti imprescrittibili ed esercita la sovranita'. In considerazione di quanto sopra, la Delegazione del Cile riserva il diritto al suo Governo di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare i suoi interessi qualora altri Stati dovessero pregiudicare in qualunque modo, tutta o parte del territorio definito sopra, invocano le disposizioni di tale Regolamento o pretendendo, in virtu' di quest'ultimo, di far valere diritti che il Governo del Cile non riconosce. 2. Allo stesso modo, la Delegazione del Cile riserva al suo Governo il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare i suoi interessi qualora altri Membri dell'Unione dovessero applicare le disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni o dei suoi annessi cosi' come sono state adottate dalla presente Conferenza, e qualora le riserve formulate da altri membri dovessero pregiudicare direttamente o indirettamente il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni o della sua sovranita'. 3. Essa dichiara inoltre che l'entrata in vigore del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) sul territorio del suo paese dipendera' dalla decisione del suo Governo e sara' applicata con la flessibilita' che riterra' appropriata, conservando i sistemi di soccorso e di sicurezza basati a terra, grazie ai quali le navi non assoggettate alla Convenzione SOLAS del 1974 continueranno a ricevere assistenza, secondo la forma che sara' scelta dal Governo del Cile e fino a quando non sia deciso diversamente. 4. Inoltre la Delegazione del Cile riserva al suo paese il diritto di adottare i provvedimenti piu' appropriati qualora le frequenze che sfrutta dovessero essere pregiudicate a causa di trasferimento o di modifica di dette frequenze. N. 44 Originale: spagnolo Per Cuba: Nel firmare gli Atti finali, della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica di Cuba alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), dichiara, a nome del suo Governo che non riconosce ne' l'impiego, ne' le assegnazioni di frequenze contrassegnate con la menzione CUB (Guantanamo) (7) nella parte IV dell'appendice 26 del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente modificato dalla presente Conferenza, per conto del Governo degli Stati Uniti d'America nella base navale che occupano illegalmente e contro la volonta' del Governo e del popolo cubano, su una porzione del territorio del nostro paese nella provincia di Guantanamo. Inoltre, l'utilizzazione di frequenze radioelettriche da parte del Governo degli Stati Uniti d'America sul territorio che occupano illegalmente a Guantanamo, Cuba, intralcia ed interferisce con i servizi di radiocomunicazione di Cuba, in tal modo pregiudicando e limitando la sovranita' del nostro paese per quanto concerne lo spettro delle frequenze radioelettriche, quest'ultima essendo una risorsa limitata, come menzionato nella Dichiarazione N 9 del Protocollo finale della Conferenza amministrativa mondiale (Ginevra, 1979). Il Governo di Cuba si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento necessario per tutelare i suoi interessi legittimi. N. 45 Originale: spagnolo Per Cuba Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica di Cuba dichiara a nome della sua Amministrazione, per quanto riguarda l'assegnazione di bande di frequenze di cui all'articolo 8 del Regolamento delle radiocomunicazioni per il servizio di radioavvistamento via satellite: Che non puo' considerare come soddisfacenti gli studi tecnici effettuati sino ad ora riguardo alle possibilita' di ripartizione del nuovo servizio di radioavvistamento via satellite con altri servizi di radiocomunicazioni cui sono attribuite queste bande di frequenze. In conseguenza di quanto sopra, non puo' riconoscere le assegnazioni effettuate dalla presente Conferenza, al servizio di radioavvistamento via satellite nelle bande di frequenze 1 610 - 1 626,5 MHz e 2 483,5 - 2 500 MHz e nelle parti della banda 5 000 - 5 250 MHz. In queste condizioni, l'Amministrazione di Cuba non puo' garantire che siano evitate interferenze pregiudizievoli alle stazioni di terraferma e spaziali del servizio di radioavvistamento via satellite e si riserva il diritto di non adottare misure miranti ad evitare tali interferenze qualora tali misure possano pregiudicare gli altri servizi cui tali assegnazioni sono effettuate a titolo primario nella Tabella di assegnazione delle bande di frequenze. Infine, la Delegazione di Cuba dichiara, a nome della sua Amministrazione, che non autorizza le trasmissioni di radioavvistamento via satellite in provenienza o a destinazione del territorio nazionale della Repubblica di Cuba; di conseguenza in particolare le stazioni spaziali del servizio di radioavvistamento via satellite di altri paesi non possono coprire con le loro trasmissioni il territorio nazionale cubano. N. 46 Originale: spagnolo Per la Repubblica del Venezuela: Nell'aderire agli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione della Repubblica del Venezuela riserva al suo Governo il diritto di ratificare o non tali Atti finali, in tutto o in parte, e di adottare tutti i provvedimenti che riterra' appropriati per tutelare i suoi interessi qualora un Membro attuale o futuro non dovesse rispettare in qualunque modo le disposizioni di tali Atti, o pregiudicare con un'azione qualunque, la sovranita' nazionale della Repubblica del Venezuela o la sua legislazione nazionale. La Delegazione del Venezuela riserva inoltre al suo Governo il diritto di non accettare alcuna conseguenza di ogni riserva trasmessa da un'altra amministrazione o di ogni azione effettuata da un'altra amministrazione che avrebbe come effetto di comportare un incremento del suo contributo alle spese dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. N. 47 Originale: arabo Per la Repubblica araba siriana: La Delegazione della repubblica araba siriana dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora uno dei Membri dovesse violare per una ragione o l'altra le sue Risoluzioni adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) o qualora le riserve formulate da un Membro potrebbero pregiudicare gli interessi delle telecomunicazioni della Repubblica araba siriana. N. 48 Originale: inglese Per la Repubblica d'Indonesia: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica d'Indonesia riserva al suo Governo il diritto: 1. di non essere vincolato dalle disposizioni degli Atti finali, delle Risoluzioni e Raccomandazioni della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) che non sono conformi alla Costituzione, alla legislazione, ai regolamenti ed alla politica del Governo d'Indonesia; 2. di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi, qualora i Membri non dovessero osservare in qualunque maniera, le disposizioni di tali Atti finali o se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi sistemi e servizi di telecomunicazione. N. 49 Originale: spagnolo Per la Repubblica del Paraguay: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica del Paraguay riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi servizi di telecomunicazioni qualora essi fossero negativamente influenzati dall'applicazione delle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o a seguito di riserve formulate da altri Membri dell'Unione. N. 50 Originale: inglese Per la Repubblica democratica dell'Afghanistan: La Delegazione della Repubblica democratica dell'Afghanistan riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi, qualora taluni Membri non dovessero osservare in qualunque maniera, le disposizioni degli Atti finali della Conferenza (CAMR per i servizi mobili, Ginevra, settembre -ottobre 1987) e loro annessi e Protocolli o qualora riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni. N. 51 Originale: inglese Per la Repubblica federale di Germania, l'Australia, l'Austria, il Commonwealth delle Bahamas, il Belgio, il Canada, la Danimarca, gli Stati Uniti d'America, la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, la Repubblica della Liberia, la Repubblica di Malta, Monaco, la Norvegia, la Nuova Zelanda, la Repubblica del Panama, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, la Repubblica di Singapore, la Svezia, la Confederazione elvetica: Gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) intendono imporre a tutti i paesi obblighi vincolanti secondo i quali le navi per passeggeri che trasportano oltre 12 persone, e le navi da carico con un tonnellaggio lordo di 300 tonnellate ed oltre che effettuano viaggi internazionali navigando fuori della portata delle stazioni costiere funzionanti su onde ettometriche, devono avere a bordo personale titolare di certificati di qualifica per la manutenzione a bordo degli equipaggiamenti destinati alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza. Ne deriverebbe per l'insieme della comunita' marittima mondiale un peso superfluo ed inaccettabile. Inoltre questi obblighi sarebbero incompatibili con le decisioni del Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, la quale, nel maggio 1987, ha accettato il principio della flessibilita' nella scelta dei mezzi di manutenzione a bordo degli equipaggiamenti preposti alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza. In queste condizioni, le Delegazioni dei summenzionati paesi dichiarano che: 1. Le loro Amministrazioni non possono accettare nessuno dei nuovi obblighi che potrebbero derivare dagli articoli 55 (Rev.) e 56 (Rev.) del Regolamento delle radiocomunicazioni, per quanto concerne la necessita' di imbarcare a bordo delle navi personale titolare di certificati di qualifica per il mantenimento a bordo degli equipaggiamenti radioelettrici ed elettronici. 2. Le Amministrazioni adotteranno adeguante disposizioni per garantire l'elevato livello richiesto per la manutenzione e la disponibilita' operativa del materiale radioelettrico di bordo, essenziale per le comunicazioni di soccorso e di sicurezza. N. 52 Originale: inglese Per lo Stato d'Israele: Gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), intendono imporre a tutti i paesi obblighi rigorosi per quanto concerne le navi munite di equipaggiamenti SMDSM. Ne potrebbe derivare, come conseguenza, l'imposizione di un onere superfluo ed inaccettabile per la nostra Amministrazione e la comunita' marittima. Inoltre questi obblighi sarebbero incompatibili con le decisioni del Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale che, nel maggio del 1987, ha accettato il principio della flessibilita' nella scelta dei mezzi di mantenimento a bordo degli equipaggiamenti di soccorso e di sicurezza. In queste condizioni, la Delegazione dello Stato d' Israele dichiara: 1. che la sua Amministrazione esaminera' le conseguenze degli obblighi che potrebbero derivare dal nuovo articolo 55 e dal nuovo articolo 56 del Regolamento delle radiocomunicazioni relativi alla presenza obbligatoria, a bordo delle navi, di personale ufficialmente qualificato per la manutenzione a bordo degli equipaggiamenti SMDSM imbarcati e non lesinera' alcun sforzo affinche' non venga accresciuto l'onere imposto alla sua comunita' marittima ed alla sua Amministrazione; 2. che la sua Amministrazione adottera' tutte le misure necessarie per garantire l' elevato livello di manutenzione richiesto ed il buon funzionamento degli equipaggiamenti radioelettrici di bordo indispensabili per le comunicazioni di soccorso e di sicurezza. N. 53 Originale: spagnolo Per la Spagna: La Delegazione della Spagna alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), formula la seguente riserva a proposito del numero 3016 del Regolamento delle radiocomunicazioni cosi' come adottato dalla Conferenza. La Spagna mantiene la riserva che ha formulato alla CAMR MOB-83 riguardo a questo numero del Regolamento e che compare al numero 17 degli Atti finali di tale Conferenza. In effetti, non e' stato possibile reperire altri mezzi appropriati per effettuare in mare la prova completa del generatore del segnale di soccorso radiotelefonico come previsto nella Convenzione per la sicurezza della vita umana in mare del 1974 (modificata nel 1981 e nel 1983) e raccomandato nella Risoluzione N. 571 della 14 Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale. Peraltro non risulta all'Amministrazione spagnola che queste prove, come effettuate dalla navi spagnole con un carico fittizio, abbiano provocato falsi allarmi nella banda dei 2 MHz. N. 54 Originale: inglese Per l'Etiopia: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica democratica popolare di Etiopia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' opportuno per proteggere i suoi servizi qualora essi fossero pregiudicati a causa di riserve formulate da altri paesi, o da sistemi funzionanti in violazione delle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza. N. 55 Originale: inglese Per la Repubblica dell'India: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica dell'India riserva alla sua Amministrazione il diritto di adottare le misure che riterra' necessarie per proteggere i suoi interessi se un'Amministrazione riserva la sua posizione riguardo a qualunque disposizione del Regolamento delle radiocomunicazioni o utilizza una stazione di radio-comunicazione in violazione di qualunque disposizione di tale Regolamento. N. 56 Originale: arabo Per il Regno hashemita di Giordania La Delegazione del regno hashemita di Giordania riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' necessarie per tutelare i suoi interessi, nel caso in cui un Membro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni non dovesse osservi, in qualunque modo e per qualunque ragione, le disposizioni, Risoluzioni e Raccomandazioni adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987). La Delegazione del Regno hashemita di Giordania si riserva il diritto di non accettare riserve che rischiano di di pregiudicare il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazioni del Regno hashemita di Giordania. N. 57 Originale: inglese Per il Canada: Nel firmare gli Atti finali a nome del Canada, la Delegazione del Canada dichiara ufficialmente che il suo Paese non accetta alcune decisioni adottate dalla presente Conferenza per quanto concerne la Tabella di assegnazione delle frequenze e relative note; per questa ragione, il Canada: visto che la Conferenza ha indebitamente limitato le assegnazioni ai servizi mobili via satellite nelle bande 1 530 - 1 559 MHz e 1 626,5 - 1 660,5 MHz asserisce il suo intento di utilizzare queste bande nella maniera piu' adeguata per far fronte alle particolari esigenze di questi servizi mobili via satellite, pur riconoscendo la priorita' delle comunicazioni del servizio mobile aeronautico via satellite (R) e delle comunicazioni relative alla sicurezza marittima. N. 58 Originale: inglese Per gli Stati Uniti d'America: Nel firmare i presenti Atti finali a nome degli Stati Uniti d'America, la Delegazione degli Stati Uniti d'America dichiara ufficialmente che il suo paese non accetta alcune decisioni adottate dalla presente Conferenza, per quanto riguarda la Tabella di assegnazione delle frequenze e relative note; per questa ragione, gli Stati Uniti d'America: visto che la Conferenza ha indebitamente limitato le assegnazioni ai servizi mobili via satellite nelle bande 1 530 - 1 559 MHz e 1 626,5 - 1 660,5 MHz asseriscono la loro intenzione di utilizzare queste bande nella maniera piu' appropriata per far fronte alle particolari esigenze dei suoi servizi mobili via satellite, pur riconoscendo la priorita' delle comunicazioni del servizio mobile aeronautico via satellite (R) e delle comunicazioni relative alla sicurezza marittima. N. 59 Originale: francese Per la Repubblica democratica del Madagascar: La Delegazione della Repubblica democratica del Madagascar riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' utili per tutelare i suoi interessi qualora i Membri dell'Unione non osservino, in qualunque modo, le disposizioni adottate negli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), o se riserve formulate da altri paesi dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. N. 60 Originale: francese Per la Repubblica islamica di Mauritania: Avendo notato le dichiarazioni che sono state effettuate, nel firmare gli Atti finali ed il Protocollo finale, la Delegazione della Repubblica islamica di Mauritania alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora riserve formulate da altri membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. N. 61 Originale: inglese Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord: La Delegazione del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord prende atto della Dichiarazione N. 42 effettuata dalla Delegazione della Repubblica Argentina riguardo alle Isole Falkland, alle Isole della Georgia del Sud ed alle Isole Sandwich del Sud. La Delegazione del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord confuta la dichiarazione effettuata riguardo alle isole Falkland, alle isole della Georgia del Sud ed alle Isole Sandwich del Sud. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non ha alcun dubbio per quanto concerne la sovranita' del Regno Unito sulle Isole Falkland, le Isole della Georgia del Sud e le Isole Sandwich del Sud che sono e saranno sempre parte integrante di territori le cui relazioni internazionali dipendono dalla responsabilita' del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. N. 62 Originale: inglese Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord: La Delegazione del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord prende nota della dichiarazione N. 43 effettuata dalla Delegazione del Cile per quanto concerne i Territori Antartici. Laddove tale dichiarazione fa riferimento al Territorio Antartico Britannico, il Governo di Sua Maesta' del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non ha alcun dubbio per quanto riguarda la sua sovranita' sul Territorio Antartico Britannico. Relativamente alla dichiarazione menzionata sopra, la Delegazione del Regno Unito richiama l'attenzione sulle disposizioni del Trattato dell'Antartico ed in particolare sull'articolo IV di questo Trattato. N. 63 Originale: inglese Per la Repubblica Popolare di Cina: Nel firmare gli Atti finali, la Delegazione della Repubblica Popolare di Cina alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), dichiara quanto segue: 1. Avendo preso nota della dichiarazione N. 10, la Delegazione cinese ribadisce la posizione del suo Governo gia' enunciata nella sua dichiarazione (N. 32) inclusa negli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983). 2. Qualora l'inosservanza del Regolamento delle radiocomunicazioni o delle decisioni degli Atti finali delle Conferenze amministrative delle radiocomunicazioni competenti, o delle riserve formulate da altri Paesi Membri dovesse pregiudicare i servizi di telecomunicazione della Repubblica Popolare di Cina, la Delegazione cinese riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' necessarie per fare in modo che i suoi diritti non siano lesi. N. 64 Originale: inglese Per la Repubblica araba d'Egitto: Avendo preso nota delle dichiarazioni formulate nel firmare gli Atti finali, la Delegazione della Repubblica araba d'Egitto alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora un Membro non osservi in qualunque maniera le disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza o qualora le riserve formulate da altri Membri dovessero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. N. 65 Originale: francese Per la Repubblica socialista di Romania: Nel prendere atto delle dichiarazioni effettuate da varie Delegazioni nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica socialista di Romania riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i servizi delle radiocomunicazioni del suo Paese, qualora uno o piu' Membri non dovessero rispettare in qualunque modo, le decisioni della presente Conferenza o qualora le riserve formulate da un altro Membro dovessero pregiudicare i suoi servizi di radiocomunicazione. N. 66 Originale: inglese Per lo Stato d'Israele: Le dichiarazioni effettuate da alcune delegazioni al N. 14 del Protocollo finale essendo in flagrante contraddizione con i principi e l'oggetto dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e di conseguenza non valide giuridicamente, il Governo d'Israele tiene ad evidenziare il suo rifiuto categorico di tali dichiarazioni, considerandole senza valore per quanto riguarda i diritti ed i doveri di uno Stato Membro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. In ogni modo, il Governo d'Israele si avvarra' dei suoi diritti per proteggere i suoi interessi se i governi di queste delegazioni dovessero violare in qualunque modo le disposizioni della Convenzione e dei suoi annessi, Protocolli o Regolamenti allegati o degli Atti finali della presente Conferenza. La Delegazione d'Israele nota che la dichiarazione N. 14 non indica lo Stato d'Israele con la sua denominazione completa ed esatta. In queste condizioni, tale dichiarazione e' totalmente irricevibile e deve essere respinta in quanto violazione delle regole riconosciute del comportamento internazionale. N. 67 Originale: inglese Per gli Stati Uniti d'America: Per quanto concerne la dichiarazione N. 44 del Governo della Repubblica di Cuba, il Governo degli Stati Uniti d'America fa notare che la presenza degli Stati Uniti a Guantanamo deriva dall'attuazione di un trattato in vigore. Gli Stati Uniti si riservano il diritto di provvedere ai fabbisogni di radiocomunicazione di Guantanamo come hanno fatto sino ad oggi. N. 68 Originale: spagnolo Per la Repubblica Argentina: Per quanto concerne la dichiarazione N. 43 del Protocollo finale della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Repubblica argentina tiene ad affermare che non accetta la riserva che vi e' contenuta, sia formulata in particolare dallo Stato che ne e' l'autore, o da ogni altro Stato, poiche' tale riserva rischierebbe di pregiudicare i diritti che essa ha sul settore compreso tra il 25 ed il 74 grado di longitudine Ovest di Greenwich a sud del 60 grado di latitudine Sud che comprende territori sui quali la Repubblica argentina esercita e ribadisce i suoi diritti di sovranita' imprescrittibili ed inalienabili. N. 69 Originale: spagnolo Per la Spagna: Per quanto concerne la riserva N. 51 enunciata nel presente Protocollo finale, la Delegazione della Spagna protesta contro il paragrafo 2 di tale riserva, ove trattasi del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO, visto che il Comitato ha recepito il principio di flessibilita' di cui nella riserva summenzionata solo ai fini dell'esame, da parte del Sotto-comitato per le radiocomunicazioni dell'IMO del nuovo Capitolo IV della Convenzione SOLAS, e dato che, di conseguenza, non esiste alcuna decisione definitiva dell'IMO che contraddica il tenore degli articoli 55 e 56 del Regolamento delle radiocomunicazioni, come modificati dalla presente Conferenza. N. 70 Originale: inglese Per la Repubblica islamica del Pakistan: La Delegazione della Repubblica islamica del Pakistan riserva alla sua Amministrazione il diritto di adottare disposizioni efficaci per tutelare i suoi interessi se qualunque amministrazione dovesse utilizzare servizi di Terra o servizi di radiocomunicazione in violazione del Regolamento delle radiocomunicazioni in vigore o delle decisioni adottate alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987). Essa riserva inoltre alla sua Amministrazione il diritto di adottare disposizioni qualora riserve o dichiarazioni effettuate da un altro paese o amministrazione dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi e sistemi di telecomunicazioni. L'Amministrazione del Pakistan non puo' impegnarsi ad accettare tutte le trasmissioni a destinazione del suo territorio, ne' la violazione del suo territorio da parte di trasmissioni del servizio di radioavvistamento via satellite di un'altra amministrazione e si riserva il diritto di adottare i provvedimenti richiesti se del caso. N. 71 Originale: spagnolo Per la Repubblica argentina: Per quanto concerne la riserva N. 51 enunciata nel presente Protocollo finale, la Delegazione della Repubblica Argentina protesta contro il paragrafo 2 di tale riserva, ove trattasi del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO, visto che il Comitato ha recepito il principio di flessibilita' di cui nella riserva summenzionata solo ai fini dell'esame, da parte del Sotto-comitato per le radiocomunicazioni dell'IMO, del nuovo Capitolo IV della Convenzione SOLAS, e dato che, di conseguenza, non esiste alcuna decisione definitiva dell'IMO che contraddica il tenore degli articoli 55 e 56 del Regolamento delle radiocomunicazioni, come modificati dalla presente Conferenza. N. 72 Originale: spagnolo Per Cuba: Per quanto concerne la dichiarazione degli Stati Uniti d'America, riportata nella Nota N. 58 del Documento 482 relativa alle dichiarazioni del Protocollo Finale della Conferenza, la Delegazione di Cuba dichiara che la pretesa di questo paese di utilizzare le bande di frequenze 1 530 a 1 559 MHz e 1 625,5 a 1 660,5 MHz per servizi che non sono stati oggetto di un'assegnazione di frequenze alla presente Conferenza, ad esempio i servizi mobili via satellite, causa o potrebbe causare disturbi sotto forma di interferenze ai servizi cubani utilizzati nelle bande summenzionate in conformita' con la Tabella di assegnazione dell'articolo 8 del Regolamento delle radiocomunicazioni, in particolare al servizio mobile aeronautico via satellite (R) ed al servizio mobile marittimo via satellite. Secondo Cuba, queste utilizzazioni abusive costituiscono un pericolo per le esigenze dello spettro dei servizi summenzionati e pregiudicano la sicurezza della navigazione aerea nella Regione, nonche' la sicurezza della vita umana. Per queste ragioni, la Delegazione di Cuba dichiara che si riserva tutti i diritti di agire che le appartengono, al fine di evitare che tali utilizzazioni pregiudichino l'impiego di queste bande, e dichiara altresi' che non puo' concedere la sua protezione al servizio che si ha la pretesa di utilizzare. N. 73 Originale: inglese Per la Grecia: La Delegazione della Grecia tiene a confutare il secondo paragrafo della Dichiarazione N. 51 del presente Protocollo finale. Il Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO ha recepito il principio di flessibilita' menzionato in tale dichiarazione solo ai fini dell'esame, da parte del Sotto-comitato per le radiocomunicazioni dell'IMO, del nuovo Capitolo IV della Convenzione SOLAS. Di conseguenza, l'IMO non ha adottato al riguardo alcuna decisione definitiva dell'IMO che contraddica il tenore degli articoli 55 (Rev.) e 56 (Rev.) del Regolamento delle radiocomunicazioni. N. 74 Originale: inglese Per la Repubblica Federativa del Brasile: In considerazione delle dichiarazioni rese da alcune delegazioni che indicano che le loro Amministrazioni non osserveranno, o potranno non osservare, le decisioni della presente Conferenza, la Delegazione della Repubblica Federativa del Brasile riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora un Membro non si conformi alle decisioni della presente Conferenza o ad ogni altra disposizione del Regolamento delle radiocomunicazioni. (Seguono firme) (Le firme che seguono il Protocollo finale sono le stesse di quelle menzionate alle pagine 3 a 18). RISOLUZIONE N. 8 (REV. MOB-87) (1) MODIFICHE NELLE ASSEGNAZIONI ATTRIBUITE ALLE BANDE COMPRESE TRA 4 000 KHZ E 27 500 KHZ (Vedere inoltre la Risoluzione 512 (HFbC-87)) --------------- (1) Nell'ambito del suo mandato, la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) ha esaminato questa Risoluzione ed ha deciso di sopprimere il dispositivo 5. RES19-1 RISOLUZIONE N. 19 (Mob-87) Necessita' di esaminare la questione dell'inclusione nel Regolamento delle radiocomunicazioni delle decisioni delle conferenze amministrative regionali delle radiocomunicazioni La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che l'ordine del giorno della presente Conferenza includeva una questione relativa alla Risoluzione 704; b) che e' stata sollevata la questione generale dell'inclusione delle decisioni delle conferenze regionali nel Regolamento delle radiocomunicazioni; c) che e' necessario fornire direttive generali per quanto riguarda la questione, per poter procedere in maniera sistematica; riconoscendo a) che l'inclusione delle decisioni delle conferenze regionali nel Regolamento delle radiocomunicazioni al fine di rendere tali decisioni applicabili a tutti i Membri di una data regione, solleva una questione di principio che concerne tutti i Membri dell'Unione; b) che la migliore fonte di direttive in materia e' l'organo supremo dell'Unione; decide di sottoporre per esame, alla prossima Conferenza di plenipotenziari, la questione dell'inclusione nel Regolamento delle radiocomunicazioni, delle decisioni delle Conferenze amministrative regionali delle radiocomunicazioni e delle conseguenze di questa inclusione per tutti i Membri dell'unione; invita l'IFRB a fare rapporto, al Consiglio di Amministrazione ed alle Amministrazioni, sugli aspetti regolamentari della questione; incarica il Segretario generale di fare rapporto, al Consiglio di Amministrazione ed alle Amministrazioni, sugli aspetti giuridici della questione; invita il Consiglio di Amministrazione a richiamare l'attenzione della Conferenza di plenipotenziari sulla necessita' che tale Conferenza prenda una decisione concernente l'inclusione, nel Regolamento delle radiocomunicazioni, delle decisioni delle Conferenze amministrative regionali delle radiocomunicazioni, in vista di poter promulgare direttive generali. raccomanda alla Conferenza dei Plenipotenziari di considerare se includere nel Regolamento delle radiocomunicazioni, le decisioni delle Conferenze amministrative regionali delle radiocomunicazioni al fine di formulare direttive generali. RES20-1 RISOLUZIONE N. 20 (MOB-87)) Cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo in materia di telecomunicazioni aeronautiche La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che sono state modificate le assegnazioni delle bande di frequenze nonche' le disposizioni relative ai vari servizi mobili aeronautici; b) che alcune di queste bande di frequenze e disposizioni sono destinate ad un'applicazione mondiale dei nuovi sistemi di telecomunicazioni aeronautiche; c) che questi nuovi sistemi utilizzeranno tecniche piu' perfezionate come le telecomunicazioni via satellite associate a supporti moderni di trasmissione dell'informazione; d) che tale ammodernamento tecnologico dovrebbe servire a migliorare la sicurezza e la regolarita' dell'aviazione civile internazionale, la precisione e la sicurezza della radionavigazione aeronautica nonche' l'efficacia dei sistemi di soccorso e di salvataggio; e) che i paesi in via di sviluppo potranno aver bisogno di aiuto per migliorare la formazione del personale tecnico, installare nuovi sistemi, far fronte all'ammodernamento tecnologico e migliorare l'utilizzazione delle telecomunicazioni aeronautiche; riconoscendo l'efficacia dell'assistenza che l'UIT ha dato e puo' dare nel settore delle telecomunicazioni ai paesi in via di sviluppo, in collaborazione, se del caso, con altri organismi internazionali; incarica il Segretario Generale 1. di incoraggiare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) a proseguire la sua assistenza ai paesi in via di sviluppo che si sforzano di migliorare le loro telecomunicazioni aeronautiche, in particolare fornendo loro consulenza tecnica per la pianificazione, l'installazione, l'utilizzazione ed la manutenzione degli equipaggiamenti, nonche' un aiuto in materia di formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie; 2. di chiedere a tal fine la collaborazione permanente dell'OACI, della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCED) e a seconda dei casi, di altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite; 3. di informare l'OACI che la presente Conferenza ha riconosciuto il valore della cooperazione offerta da tale organizzazione ai paesi in via di sviluppo nel quadro dei suoi programmi di assistenza tecnica; 4. di continuare a ricercare, con particolare attenzione l'aiuto del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) e di altre fonti di finanziamento per poter fornire un'assistenza tecnica sufficiente ed efficace in materia di telecomunicazioni aeronautiche; invita i paesi in via di sviluppo a concedere nella misura del possibile, una elevata priorita' alle richieste di progetti di assistenza tecnica concernenti le telecomunicazioni aeronautiche ed a includere queste ultime nei loro programmi nazionali, nonche' ad appoggiare i progetti multinazionali in questo settore. RES38-1 RISOLUZIONE N 38 (REV.MOB-87) Riassegnazione di frequenze alle stazioni del servizio fisso e del servizio mobile in funzione nelle bande assegnate ai servizi di radiolocalizzazione e di radioamatore nella Regione 1 (1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz, 1 810 - 1 850 kHz e 2 160 - 2 170 kHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) ha adottato modifiche per l'assegnazione delle bande di frequenze comprese tra 1 606,5 kHz e 2 850 kHz; notando a) che l'attuazione della Tabella modificata per l'assegnazione delle bande di frequenze presenta difficolta', in particolare per le stazioni del servizio mobile marittimo nella regione 1, nelle bande 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz e 2 160 - 2 170 kHz che sono messe a disposizione dei servizi di radiolocalizzazione e nella banda 1 810 - 1 850 kHz che e' messa a disposizione del servizio di radioamatore; b) che il piano di assegnazione di frequenza contenuto negli Atti finali della Conferenza amministrativa regionale delle radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio mobile marittimo e di radionavigazione aeronautica in onde ettometriche (Regione 1), (Ginevra, 1985) indica le frequenze di sostituzione per le stazioni del servizio mobile marittimo, e le disposizioni relative alla loro attuazione; decide 1. che nella Regione 1, ad eccezione dei paesi e della bande di frequenze menzionate (1) ai numeri 485, 490, 493 e 499 a partire dalla data dientrata in vigore (1 aprile 1992) del piano di assegnazione di frequenza per il servizio mobile marittimo che figura negli Atti finali della Conferenza amministrativa regionale delle radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio mobile marittimo e di radionavigazione aeronautica in onde ettometriche (Regione 1), (Ginevra, 1985), si porra' fine a tutte le operazioni delle stazioni del servizio fisso e mobile nelle bande 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810kHz, 1 810 - 1 850 kHz e 2 160 - 2 170 kHz; 2. che le amministrazioni a nome delle quali sono iscritte assegnazioni alle stazioni del servizio fisso, del servizio mobile terrestre o mobile aeronautico OR) nelle bande interessate sceglieranno assegnazioni di sostituzione appropriate e le notificheranno all'IFRB e, quando la conclusione del Comitato sara' favorevole relativamente ai numeri 1240 e 1241, l'assegnazione portera' la stessa data e avra' lo stesso statuto di quella che sostituisce per quanto concerne le assegnazioni dei paesi della Regione 1; 3. che la protezione offerta alle stazioni del servizio fisso e del servizio mobile secondo i numeri 486 e 492 continuera' ad essere applicabile fino a quando non siano state reperite e messe in funzione assegnazioni di sostituzione soddisfacenti; 4. che, a decorrere dalla data di applicazione (1 aprile 1992) del piano di assegnazione di frequenza per il servizio mobile marittimo contenuto negli Atti finali della Conferenza amministrativa regionale delle radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio mobile marittimo e di radionavigazione aeronautica in onde ettometriche (Regione 1), (Ginevra, 1985), le assegnazioni di frequenza che non saranno state trasferite secondo il paragrafo 3 del dispositivo della presente Risoluzione continueranno a funzionare unicamente in virtu' delle disposizioni del numero 342 del Regolamento delle radiocomunicazioni. --------------- (1) Numero 485, bande 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz e 2 160 - 2 170 kHz numero 490, banda 1 810 - 1 830 kHz numero 491, banda 1 810 - 1 830 kHz numero 493, banda 1 810 - 1 850 kHz numero 499, banda 2 160 - 2 170 kHz. RES44-1 RISOLUZIONE N. 44 (MOB-87) Compatibilita' degli equipaggiamenti utilizzati nel servizio mobile via satellite La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che il numero di bande di frequenze assegnate al servizio mobile via satellite e' scarso; b) che il CCIR esamina i requisiti tecnici e di utilizzazione da adottare di preferenza per un sistema mobile a satellite comprendente eventualmente stazioni terrestri installate a terra, a bordo di navi e/o a bordo di aeronavi, funzionanti tutte nel quadro dello stesso sistema; c) che e' necessario utilizzare in maniera efficace le bande assegnate al servizio mobile via satellite d) che il servizio mobile marittimo via satellite ed il servizio mobile aeronautico via satellite hanno esigenze particolari in materia di sicurezza; decide che il CCIR deve proseguire d'urgenza lo studio dei requisiti di terminali comuni nella misura del possibile, al fine di garantire la compatibilita' tra i servizi mobili terrestre, marittimo, aeronautico via satellite; invita con urgenza le amministrazioni ad incoraggiare l'elaborazione e la fabbricazione di equipaggiamenti compatibili per gli utenti del servizio mobile via satellite. RISOLUZIONE N. 200 (REV. MOB-87) Classe di trasmissione da utilizzare per il soccorso e la sicurezza sulla frequenza portante 2 182 kHz notando a) le disposizioni del numero 2973 del Regolamento delle radiocomunicazioni relative alla classe di trasmissione da utilizzare sulla frequenza portante 2 182 kHz; b) che tali disposizioni mirano principalmente a consentire l'introduzione metodica di un sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare, nuovo e migliorato mediante tecnologie perfezionate, assicurando al contempo l'affidabilita' delle comunicazioni di soccorso e di sicurezza mediante l'uso di tecnologie esistenti collaudate; riconoscendo a) che l'utilizzazione della classe J3E sulla frequenza portante 2 182 kHz consentirebbe di beneficiare, per l'utilizzazione, dei vantaggi inerenti alle tecniche a banda laterale unica che si possono ottenere su altre frequenze; b) che sara' tuttavia necessario assicurare la trasmissione e la ricezione del segnale di allarme radiotelefonico sulla frequenza portante 2 182 kHz fino all'introduzione del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) ancora per un certo tempo dopo tale introduzione; c) che esistono numerose incertezze relative alla data d'introduzione del SMDSM; d) che il Regolamento delle radiocomunicazioni comporta frequenze nella banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz in previsione dell'introduzione metodica del SMDSM, senza che sia necessario interrompere o terminare l'utilizzazione dei sistemi attuali di comunicazioni di soccorso e di sicurezza utilizzando tecniche esistenti collaudate; e) che la radiogonometria e la radioadunata devono essere assicurate in ogni condizione; decide che la questione della data alla quale saranno interamente trasferite le trasmissioni della classe J3E sulla frequenza portante 2 182 kHz per le comunicazioni di soccorso e di sicurezza sara' posta alla prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente. RISOLUZIONE N. 205 (REV.MOB-87) Protezione della banda 496-406,1 MHz assegnata al servizio mobile via satellite La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) ha assegnato la banda 406 - 406, 1 MHz al servizio mobile via satellite nel senso Terra verso spazio; b) che i numeri 649 e 649A del Regolamento delle radiocomunicazioni limitano l'utilizzazione della banda 406 - 406,1 MHz ai radiosegnali luminosi per la localizzazione dei sinistri (RLS) via satellite a debole potenza; c) che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983) (CAMR Mob-83) ha inserito nel Regolamento delle radiocomunicazioni, delle disposizioni relative all'introduzione ed alla elaborazione di un Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza; d) che l'utilizzazione di RLS via satellite e' un elemento essenziale di tale sistema; e) che, come tutte le bande di frequenze riservate ad un sistema di soccorso e di sicurezza, la banda 406 - 406, 1 MHz ha diritto ad una protezione completa contro le interferenze pregiudizievoli; f) che la CAMR Mob-87 ha adottato la Raccomandazione 604 (Rev. Mob-83) che raccomanda che il CCIR prosegua lo studio delle questioni tecniche e di utilizzazione relative ai RLS comprese quelle che utilizzano frequenze della banda 406 - 406,1 MHz; g) che il CCIR ha intrapreso uno studio sulla compatibilita' tra i RLS via satellite funzionanti nella banda 406 - 406,1 MHz ed i servizi che utilizzano bande adiacenti a quest'ultima; considerando inoltre h) che alcune amministrazioni hanno elaborato e realizzato un sistema a satelliti operativo a bassa altitudine su orbita quali polare (COSPAS-SARSAT) funzionante nella banda 406-406,1 MHz destinato a dare l'allarme e ad agevolare la localizzazione dei casi di soccorso; i) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha deciso che i RLS che funzionano nel quadro del sistema COSPAS-SARSAT faranno parte del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM); j) che alcune osservazioni hanno dimostrato che le frequenze della banda 406-406,1 MHz sono utilizzate da stazioni diverse da quelle autorizzate dal numero 649 del Regolamento delle radiocomunicazioni e che ne sono derivate interferenze pregiudizievoli per il servizio mobile via satellite in particolare per la ricezione del sistema COSPAS-SARSAT di segnali provenienti da RLS via satellite; k) che nuovi sistemi a satelliti geostazionari o non geostazionari, potranno in futuro essere introdotti in questa banda; riconoscendo che e' indispensabile per la protezione della vita umana e dei beni, che le bande assegnate a titolo esclusivo ad un servizio per il soccorso e la sicurezza siano esenti da interferenze pregiudizievoli; decide di incaricare l'IFRB di organizzare programmi di controllo nella banda 406-406,1 MHz miranti ad identificare la fonte di ogni trasmissione non autorizzata in questa banda; di invitare con urgenza le amministrazioni 1. a partecipare ai programmi di controllo delle trasmissioni richieste dall'IFRB ai sensi del numero 1874 del Regolamento delle radiocomunicazioni, nella banda 406 - 406,1 MHz, programmi il cui scopo e' di identificare e di localizzare le stazioni di servizi diverse da quelle che sono autorizzate ad utilizzare questa banda; 2. a vigilare affinche' le stazioni diverse da quelle che funzionano secondo le disposizioni del numero 649 si astengano dall'utilizzare le frequenze della banda 406 - 406,1 MHz; 3. ad adottare i provvedimenti necessari per eliminare le interferenze pregiudizievoli causate al sistema di soccorso e di sicurezza. invita il CCIR a proseguire d'urgenza i suoi studi sulla compatibilita' tra i RLS via satellite funzionanti nella banda 406 - 406,1 MHz ed i servizi che utilizzano le bande adiacenti a quest'ultima. RES207-1 RISOLUZIONE N. 207 (MOB-87) Utilizzazione non autorizzata di frequenze nelle bande assegnate al servizio mobile marittimo(1) ed al servizio mobile aeronautico (R) (2) La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che le osservazioni relative al controllo dell'utilizzazione delle frequenze nella banda 2 170 - 2 194 kHz e nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo tra 4 063 kHz e 27 500 kHz ed al servizio mobile aeronautico (R) tra 2 850 kHz e 22 000 kHz indicano che un certo numero di frequenze di queste bande continua ad essere utilizzato dalle stazioni degli altri servizi, alcune delle quali funzionano in violazione del numero 2665 del Regolamento delle radiocomunicazioni; b) che tali stazioni causano interferenze pregiudizievoli al servizio mobile marittimo e mobile aeronautico (R); c) che le radiocomunicazioni sono il solo mezzo di comunicazione del servizio mobile marittimo e che talune frequenze nelle bande menzionate nel considerando a) sono riservate al soccorso ed alla sicurezza; d) che le radiocomunicazioni sono il solo mezzo di comunicazione del servizio mobile aeronautico (R) e che si tratta di un servizio di sicurezza; --------------- (1) Sostituisce la Risoluzione 309 della CAMR (Ginevra, 1979) (2) Sostituisce la Risoluzione 407 della CAMR (Ginevra, 1979) considerando in particolare e) che e' della massima importanza che i canali del servizio mobile marittimo riservati al soccorso ed alla sicurezza non siano pregiudicati da interferenze pregiudizievoli poiche' sono indispensabili alla salvaguardia della vita umana ed alla tutela dei beni; f) che e' altresi' della massima importanza che i canali direttamente collegati alla sicurezza ed alla regolarita' delle aeronavi non siano pregiudicati da interferenze pregiudizievoli, essendo indispensabili per la salvaguardia della vita umana e la protezione dei beni; decide di invitare con urgenza le amministrazioni 1. a vigilare affinche' le stazioni di servizio diverse dal servizio mobile marittimo si astengano dall'utilizzare frequenze nei canali e nelle loro bande di guardia riservate al soccorso ed alla sicurezza nonche' nelle bande assegnate a titolo esclusivo a questo servizio tranne che nelle condizioni specificate espressamente ai numeri 342, 518, 519, 522 e 956 a 958 del Regolamento delle radiocomunicazioni, delle decisioni delle Conferenze amministrative regionali delle radiocomunicazioni; e di vigilare affinche' le stazioni di servizio diverse dal servizio mobile aeronautico (R) si astengano dall'utilizzare frequenze assegnate a questo servizio, salvo nelle condizioni specificate espressamente ai numeri 342 e 956 del Regolamento delle radiocomunicazioni; 2. di sforzarsi di identificare e di localizzare la fonte di ogni trasmissione non autorizzata suscettibile di mettere a repentaglio vite umane o beni, nonche' la sicurezza e la regolarita' dell'utilizzazione delle aeronavi e di comunicare i risultati delle loro ricerche all'IFRB; 3. di partecipare ai programmi di controllo che l'IFRB potra' organizzare in conformita' con la presente Risoluzione; 4. di non lesinare alcun sforzo affinche' queste trasmissioni siano effettuate nelle bande appropriate assegnate ai servizi diversi dal servizio mobile marittimo e dal servizio mobile aeronautico (R); 5. di chiedere alle loro autorita' competenti, nel quadro delle loro rispettive giurisdizioni, di prendere i provvedimenti di natura legislativa o regolamentare che ritengano necessari o appropriati per impedire che le stazioni possano funzionare in violazione delle disposizioni del numero 2665 del Regolamento delle radiocomunicazioni. d'invitare l'IFRB 1. a continuare ad organizzare, ad intervalli regolari, programmi di controllo nei canali riservati al soccorso ed alla sicurezza in mare e nelle loro bande di guardia, nonche' nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo tra 4063 kHz e 27 500 kHz ed al servizio mobile aeronautico (R) tra 2 850 e 22 000 kHz, in vista di identificare le stazioni di altri servizi che funzionano in questi canali o in queste bande; 2. a ricercare la cooperazione delle amministrazioni per identificare le fonti di queste trasmissioni con tutti i mezzi disponibili, e far cessare queste trasmissioni; 3. dopo aver identificato la stazione di un altro servizio che trasmette su una banda assegnata al servizio mobile marittimo o al servizio mobile aeronautico (R), a comunicare questo fatto all'Amministrazione da cui dipende la stazione; chiede alle Amministrazioni di adottare in tali casi i provvedimenti necessari per far cessare ogni trasmissione che contravviene alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni nelle bande e nelle frequenze menzionate nella presente Risoluzione. RISOLUZIONE N. 208 (MOB-87) Estensione delle bande di frequenze assegnate al servizio mobile via satellite ed al servizio mobile e loro condizioni di utilizzazione La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che la richiesta di assegnazioni di frequenze per i vari servizi mobile via satellite ha aumentato durante questi ultimi anni; b) che le assegnazioni a 1,5 GHz per i servizi mobili via satellite sono le sole generalmente disponibili per tali servizi al di sotto di 10 GHz; c) che gli studi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) mostrano che i futuri sistemi del servizio mobile aeronautico via satellite (R) avranno bisogno di utilizzare la totalita' delle bande di frequenze attualmente assegnate a questo servizio; d) che, dato che i sistemi del servizio mobile aeronautico via satellite (R) potrebbero non utilizzare totalmente prima del 1992 tutte le parti dello spettro assegnato a questo servizio parte di questo spettro e' stata riassegnata al servizio mobile terrestre via satellite; e) che, a causa della richiesta crescente di bande di frequenze per le telecomunicazioni via satellite con le stazioni mobili, e' necessario rivedere le assegnazioni in alcune parti dello spettro delle frequenze per far fronte alle esigenze oltre 1992; f) che, ai fini dell'utilizzazione del servizio mobile e del servizio mobile via satellite le frequenze piu' adattate sono al di sotto di 3 GHz circa; g) che il CCIR esamina la possibilita' e la necessita' per i sistemi mobile marittimo, aeronautico e terrestre via satellite di utilizzare bande di frequenze comuni del servizio mobile via satellite; h) le Risoluzioni 2 e 4 della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR-79); decide 1. che i sistemi mobili a satelliti funzionanti nelle bande 1 530 - 1 544 MHz, 1 555 - 1 559 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz e 1 656,5 - 1 660,5 Mhz si limiteranno ad assicurare un servizio nazionale o, con l'accordo delle amministrazioni interessate, un servizio multinazionale; 2. che, quando si definiscono le caratteristiche delle antenne di una stazione spaziale di tale servizio via satellite, tutti i mezzi tecnici disponibili sono utilizzati per ridurre per quanto possibile l'irradiamento sul territorio di altri paesi, salvo accordo preliminare di questi ultimi. decide di raccomandare alla Conferenza plenipotenziaria del 1989 di adottare disposizioni appropriate per la convocazione di una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni, non oltre il 1992, per prendere in considerazione la revisione, nell'articolo 8 del Regolamento delle radiocomunicazioni, di alcune parti della Tabella di assegnazione delle bande di frequenze nella gamma oscillante all'incirca tra 1 e 3 GHz, ed altre disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni al fine di procurare lo spettro necessario ai servizi mobili via satellite come pure ai servizi mobili, in considerazione delle Risoluzioni 2 e 4 della CAMR-79; invita 1. Il CCIR ad esaminare d'urgenza le questioni tecniche e di utilizzazione legate ai sistemi mobili via satellite geostazionari e non geostazionari. Questi studi devono inoltre vertere sulle applicazioni, sui fabbisogni in materia di spettro, sulle tecniche disponibili e future e sulle questioni di ripartizione tra sistemi e tra i sistemi mobili via satellite ed all'interno di questi; 2. L'Organizzazione marittima internazionale (IMO), l'OACI ed altre organizzazioni internazionali interessate nonche' altri partecipanti ai lavori del CCIR a collaborare a questi studi e a comunicare i risultati dei loro studi al CCIR; 3. La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita (CAMR ORB-88) ad esaminare le particolari caratteristiche dei servizi mobili via satellite allorche' stabilira' le norme relative alle procedure migliorate di coordinamento e di notifica; incarica il Segretario Generale 1. di far conoscere questa Risoluzione all'IMO ed all'OACI; 2. di comunicare la presente Risoluzione alla CAMR Orb-88; chiede al Consiglio d'Amministrazione di portare la presente Risoluzione all'attenzione della Conferenza dei plenipotenziari del 1989. RISOLUZIONE N 209 (MOB-87) Studio ed attuazione di un Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza su terra ed in mare La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che le caratteristiche principali del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) sono state elaborate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per soddisfare alle particolari esigenze del servizio mobile marittimo e mobile marittimo via satellite; b) che le stazioni del servizio mobile terrestre e del servizio mobile terrestre via satellite possono utilizzare nelle zone poco abitate, disabitate o isolate, le frequenze e le procedure del SMDSM per fini di soccorso e di sicurezza; c) che l'estensione dei mezzi di comunicazione dello SMDSM consentirebbe a questo sistema di soddisfare anche le particolari esigenze del servizio mobile di terraferma e mobile di terraferma via satellite in materia di soccorso e di sicurezza; notando che il CCIR ha in gran parte contribuito all'elaborazione dello SMDSM con studi tecnici ed operativi appropriati; notando inoltre che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983) ha deciso che le stazioni del servizio mobile terrestre nelle zone poco abitate ed isolate potevano essere autorizzate ad utilizzare le frequenze del "Futuro sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare" a condizione che non ne derivi alcuna interferenza pregiudizievole per le altre comunicazioni di soccorso e di sicurezza; riconoscendo a) che la presente Conferenza ha adottato disposizioni miranti ad agevolare l'attuazione dello SMDSM; b) che conviene procedere a studi sulle questioni amministrative, tecniche e di utilizzazione per il servizio mobile di terraferma e mobile di terraferma via satellite prima di poter incorporare, nel Regolamento delle radiocomunicazioni; disposizioni dettagliate relative alle esigenze di questi servizi in materia di soccorso e di sicurezza; decide che una prossima Conferenza competente sara' invitata ad inserire, se del caso, nel capitolo N IX disposizioni atte ad assicurare comunicazioni di soccorso e di sicurezza adeguate in zone scarsamente abitate, disabitate o isolate; invita il CCIR ad esaminare i fabbisogni dei servizi mobile di terraferma e mobile di terraferma via satellite, in materia di comunicazioni di soccorso e di sicurezza in zone scarsamente abitate, disabitate o isolate, in particolare le caratteristiche tecniche ed operative di un materiale semplice da manipolare e poco costoso destinato al Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza su terra ed in mare. invita le Amministrazioni 1. a contribuire ed a partecipare attivamente ai lavori del CCIR; 2. ad adottare tutti i provvedimenti appropriati, legislativi o di altra natura, ai fini dell'attuazione di un sistema di tal genere; 3. ad autorizzare l'impiego di materiale appropriato nelle regioni che dipendono dalla loro giurisdizione nazionale; invita il Consiglio d'Amministrazione ad adottare ogni provvedimento utile per iscrivere la questione all'ordine del giorno della prossima conferenza competente; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Risoluzione all'IMO ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). RISOLUZIONE N. 210 (MOB-87) Data di realizzazione della banda di guardia per la frequenza 500 kHz nel servizio mobile (soccorso e chiamata) (1) La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che lo spettro delle frequenze dovrebbe essere utilizzato nella maniera piu' razionale possibile; b) che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni di Ginevra, 1979, ha adottato una banda di guardia che va da 495 kHz a 505 kHz per la frequenza 500 kHz, che e' la frequenza internazionale di soccorso e di chiamata in radiotelegrafia Morse nel servizio mobile; c) che le frequenze della banda 490 - 510 kHz devono essere utilizzate in modo tale che le comunicazioni di soccorso e di sicurezza su 500 kHz siano perfettamente protette; d) che un adeguato periodo di ammortamento e' stato previsto per gli equipaggiamenti radioelettrici attualmente in servizio; in considerazione del fatto che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983) ha domandato alla presente Conferenza di adottare una decisione per quanto riguarda la data di realizzazione della banda di guardia definitiva 495-505 kHz; decide che la data di entrata in funzionamento della banda di guardia di 10 kHz per la frequenza 500 kHz sara' la data di attuazione definitiva del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM). -------------------- (1) Sostituisce la Risoluzione 206 (Mob-83) RISOLUZIONE N. 300 (REV.MOB-87) Utilizzazione e notifica delle frequenze accoppiate riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati che funzionano nelle bande di onde decametriche assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo (vedere appendice 32) La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che alcune parti delle bande di onde decametriche assegnate al servizio mobile marittimo sono state riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati, a condizione di utilizzare esclusivamente frequenze accoppiate; b) che l'appendice 32 del Regolamento delle radiocomunicazioni contiene una disposizione relativa ai canali da utilizzare per i sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati nelle bande del servizio mobile marittimo ad onde decametriche (frequenze accoppiate); c) che la presente Conferenza ha messo a disposizione un maggior numero di frequenze accoppiate riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati, da utilizzare unicamente in coppie, e che ha modificato di conseguenza l'appendice 32; d) che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni marittime (CAMRM, Ginevra, 1974) ha stabilito misure provvisorie per una armonica immissione in servizio di frequenze accoppiate; e) che la CAMRM 1974 ha istituito una procedura provvisoria di utilizzazione e di notifica delle frequenze accoppiate per la telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e che la realizzazione di questa procedura da parte delle amministrazioni e dell'IFRB e' stata soddisfacente; decide 1. che le frequenze accoppiate di bande d'onde decametriche riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta tra stazioni costiere e stazioni di nave saranno utilizzate da tali stazioni, notificate all'IFRB e iscritte nello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze in base alle seguenti modalita': 1.1 le assegnazioni di coppie di frequenze per la trasmissione e la ricezione saranno effettuate unicamente per le stazioni costiere. Le stazioni di nave di ogni nazionalita' utilizzeranno a buon diritto, per le loro trasmissioni, le frequenze di ricezione delle stazioni costiere con cui avranno scambi di traffico: 1.2 Ciascuna amministrazione scegliera' le coppie di frequenze in base alle sue esigenze, se necessario con l'aiuto dell'IFRB; 1.3 Le assegnazioni selezionate in tal modo saranno notificate all'IFRB su schede il cui modello compare all'appendice 1 al Regolamento delle radiocomunicazioni, e le amministrazioni forniranno le caratteristiche fondamentali enumerate nelle sezioni A o B, a seconda dei casi, di tale appendice; 1.4 se possibile, ciascuna scheda di notifica dovra' pervenire al Comitato prima della data alla quale l'assegnazione e' entrata in servizio. Essa deve pervenire al Comitato al massimo un anno prima della data alla quale essa deve essere immessa in servizio, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dopo la sua entrata in servizio effettiva; 1.5 le assegnazioni conformi al Regolamento delle radiocomunicazioni ed in particolare all'appendice 32, saranno esaminate dal Comitato sotto il punto di vista della probabilita' che interferenze pregiudizievoli siano causate da o ad altre utilizzazioni esistenti o previste. Il Comitato informera' l'amministrazione interessata dei risultati del suo esame ed iscrivera' l'assegnazione notificata assieme ad un riferimento alla presente Risoluzione e senza alcuna data nella colonna 2. La data di ricezione della scheda di notifica da parte del Comitato e la data di immissione in servizio dell'assegnazione saranno iscritte nella colonna Osservazioni. Se il Comitato identifica una incompatibilita', formulera' ogni suggerimento atto a risolverla; 1.6 ogni scheda di notifica non conforme alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni sara' rinviata dall'IFRB all'amministrazione notificante accompagnata da ogni suggerimento che il Comitato vorra' presentare al riguardo; 1.7. qualora sorgano difficolta' tra amministrazioni che utilizzano lo stesso canale, o canali adiacenti, la questione sara' risolta mediante accordo tra le amministrazioni interessate in considerazione delle informazioni pubblicate dall'IFRB; 2. che una futura conferenza competente sara' invitata ad esaminare la presente Risoluzione e le difficolta' eventualmente causate dalla sua applicazione; 3. che le iscrizioni effettuate nello Schedario di riferimento in attuazione della presente Risoluzione non pregiudicheranno in alcun modo le decisioni che potranno essere adottate dalla summenzionata conferenza; invita il Consiglio di amministrazione ad iscrivere la presente Risoluzione all'ordine del giorno della prossima Conferenza competente, affinche' quest'ultima esamini le difficolta' eventualmente sollevate dalla sua applicazione. RES310-1 RISOLUZIONE N. 310 (REV.MOB.-87) Frequenze da prevedere in vista dell'istituzione e dell'attuazione futura di sistemi di telemisurazione, di telecomando e di scambio di dati per i movimenti delle navi La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), in considerazione a) della necessita' di specificare le frequenze radioelettriche che potranno essere utilizzate dal servizio mobile marittimo su scala mondiale per far fronte alle esigenze dei movimenti di navi, in particolare per quanto riguarda la trasmissione delle correzioni delle carte marine elettroniche, mediante tecniche di scambio automatico di dati numerici, di telemisurazione e di telecomando; b) degli sviluppi attualmente in corso in varie porzioni dello spettro delle frequenze, in ragione dei quali occorrera' in avvenire prevedere bande di frequenze comuni per garantire una utilizzazione efficace dello spettro; c) dell'importanza dei sistemi in questione per la sicurezza e l'efficacia della gestione delle navi; d) dei vantaggi che questi sistemi offrono alle autorita' portuali dal punto di vista dell'efficacia della gestione dei porti e della sicurezza delle operazioni portuali; notando a) che il CCIR esamina attualmente la questione, in particolare ai sensi della domanda 55/8; b) che occorre fornire informazioni complementari relative alla gestione ed agli aspetti tecnici per determinare l'utilizzazione dello spettro la piu' efficace possibile, nonche' i criteri di ripartizione; c) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha riconosciuto che e' necessario, per mezzo di tecniche di trasmissione numerica, procedere ad uno scambio di dati tra il litorale e le navi ai fini seguenti: dati relativi alla posizione ed ai movimenti delle navi, correzioni dei sistemi di radionavigazione e delle carte marine elettroniche (Vedere il Rapporto 1044 del CCIR); decide che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente dovra' esaminare le frequenze che possono essere utilizzate per queste operazioni, alla lice di ulteriori studi che verranno effettuati; prega il CCIR di studiare il problema delle larghezze di banda e dei formati di dati e di fornire il suo parere al riguardo, coordinando i suoi lavori con le amministrazioni che elaborano e sperimentano i sistemi di trasmissione numerica; invita il Consiglio di amministrazione ad iscrivere la presente Risoluzione all'ordine del giorno di una successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente; incarica il Segretario generale a comunicare la presente Risoluzione all'IMO ed all'Organizzazione idrografica internazionale (OHI). RES312-1 RISOLUZIONE N. 312 (REV.MOB-87) Procedure di chiamata in telegrafia Morse A1A e A1B ad onde decametriche (1) La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che e' necessario utilizzare nella maniera piu' efficace lo spettro delle frequenze radioelettriche, nonche' il tempo di lavoro del personale di gestione a bordo delle navi; b) che e' auspicabile continuare a migliorare l'efficacia della chiamata nelle bande utilizzate per la telegrafia Morse A1A e A1B ad onde decametriche; c) che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni marittime (Ginevra, 1974) ha adottato una nuova procedura di chiamata per la telegrafia Morse A1A ad onde decametriche (articolo 60 e appendice 34); d) che,per garantire l'efficacia di questa nuova procedura di chiamata, occorre che le amministrazioni si intendano riguardo ai gruppi indicati all'appendice 34, in conformita' con una ripartizione pianificata delle stazioni costiere su base regionale ed in funzione del traffico; e) che le amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza del 1974 hanno adottato il Piano di ripartizione (annesso alla presente Risoluzione) delle stazioni costiere classificate in quattro gruppi secondo i paesi e le zone, al fine di garantire una migliore ripartizione delle chiamate; ---------------------------- (1) Sostituisce la Risoluzione 312 della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979). invita le amministrazioni che svolgono un servizio internazionale di corrispondenza pubblica, ad indicare, in vista della pubblicazione nella Nomenclatura delle stazioni costiere, i periodi di chiusura per congedo durante i quali tuttavia sara' mantenuta una vigilanza sul canale o sui canali comuni, e, se del caso, sul canale o sui canali di gruppo; invita inoltre le amministrazioni che desiderano integrarsi ad un gruppo del Pia- no di ripartizione, o le amministrazioni gia' incluse nel Piano e che desiderano apportare una modifica a tale Piano, a coordinare in tutta la misura del possibile, le modifiche previste con le altre amministrazioni interessate e suscettibili di essere pregiudicate annoverate in detto gruppo. Un'amministrazione che ha deciso di integrarsi ad un gruppo o di cambiare gruppo nell'ambito del Piano, rendera' nota la sua decisione al Segretario Generale. Tale decisione sara' pubblicata nell'annesso alla Nomenclatura delle stazioni costiere; incarica il Segretario generale di aggiornare, se del caso, il Piano di ripartizione allegato alla Nomenclatura delle stazioni costiere. ANNESSO ALLA RISOLUZIONE N. 312 (Rev.Mob.-87) (il rimanente testo dell'annesso e' immutato) RES314-1 RISOLUZIONE N. 314 (REV.MOB.87) Istituzione di un sistema mondiale coordinato per la raccolta di dati concernenti l'oceanografia La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (ginevra, 1987) considerando a) che e' stato espresso il desiderio di vedere istituito un sistema mondiale coordinato di raccolta di dati concernenti l'oceanografia; b) che, tra le bande di onde decametriche assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo, alcune sono designate per essere utilizzate, secondo le disposizioni dell'appendice 31, al Regolamento delle radiocomunicazioni, per la raccolta di dati relativi all'oceanografia; c) che le bande di frequenze di cui si tratta potranno essere utilizzate con un rendimento massimo solo grazie alla collaborazione delle amministrazione ed al coordinamento che sara' da loro instaurato; d) che alcune amministrazioni hanno manifestato il desiderio che un sistema mondiale coordinato di trasmissione di dati sull'oceanografia venga istituito in base ad un piano coordinato nelle bande assegnate dalla presente Conferenza; e) che altre amministrazioni auspicano tuttavia utilizzare in un prossimo futuro, stazioni per la raccolta di dati sull'oceanografia nell'ambito delle decisioni adottate in merito dalla presente Conferenza; f) che e' opportuno, di conseguenza, istituire un programma coordinato per la raccolta di dati sull'oceanografia nelle bande di frequenze di cui al capoverso b) di cui sopra; g) che la Commissione oceanografica intergovernativa (COI) e l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) si concertano sin dal 1962 sulle iniziative di cooperazione da realizzare nel settore della raccolta dei dati relativi all'oceanografia; decide 1. di invitare la COI e l'OMM ad istituire in comune, di concerto con l'IFRB e, a seconda dei casi, con le amministrazioni dei Membri, un piano coordinato concepito in modo tale da soddisfare i fabbisogni presenti e futuri di tutti i Membri interessati e da consentire alle stazioni che partecipano alla raccolta dei dati sull'oceanografia, di funzionare in un sistema mondiale, nell'ambito delle disposizioni adottate dalla presente Conferenza relativamente a tale sistema; questo Piano dovra' indicare la ripartizione geografica delle stazioni oceanografiche, le loro modalita' di gestione, l'utilizzazione delle frequenze nel sistema e le modalita' secondo le quali le informazioni oceanografiche vanno trasmesse; 2. di incitare le amministrazioni ad assegnare, relativamente alla parte del sistema mondiale che dipende dalla loro giurisdizione,frequenze conformi a detto Piano, come pure alle Raccomandazioni della COI e dell'OMM; 3. inoltre, di invitare la COI e l'OMM ad assumersi in comune, di concerto con l'IFRB, la responsabilita' dell'aggiornamento del Piano, in considerazione dell'evoluzione dei fabbisogni di dati relativi all'oceanografia; 4. che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente a trattare dei problemi relativi al servizio mobile marittimo dovra' prendere in considerazione il Piano di cui ai paragrafi 1 e 3 di cui sopra al fine di determinare le modifiche se del caso necessarie per migliorare la sua efficacia. RES316-1 RISOLUZIONE N 316 (REV.MOB-87) Cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni marittime La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) notando che l'assistenza fornita dall'Unione ai paesi in via di sviluppo di concerto con altre organizzazioni, in particolare l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel settore delle telecomunicazioni marittime, consente di sperare favorevolmente per l'avvenire; consapevole a) del fatto che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno, per intensificare i loro scambi commerciali, di accrescere l'attivita' della loro marina mercantile e di attirare il traffico marittimo con altri paesi; b) del ruolo importante che svolgono le telecomunicazioni nelle attivita' marittime del mondo intero, sia che si tratti dell'economia o della sicurezza; c) della possibilita' di dare alla marina mercantile mezzi di sicurezza soddisfacenti e migliori prospettive economiche, pur stanziando somme relativamente modeste per la realizzazione e la gestione di servizi di telecomunicazione marittimi; d) della significativa evoluzione delle tecnologie e delle modalita' di gestione applicate nel servizio mobile marittimo in vista di migliorare le comunicazioni generali, di soccorso e di sicurezza; considerando a) che, in numerosi paesi in via di sviluppo, e' necessario rafforzare l'efficacia dei servizi volti ad assicurare: - la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare; - lo svolgimento redditizio delle operazioni portuali; - la corrispondenza pubblica destinata ai passeggeri ed ai membri degli equipaggi; b) che sarebbe possibile al riguardo estendere le attivita' di cooperazione tecnica dell'Unione in modo da fornire a questi paesi un'assistenza sempre piu' valida; c) che e' necessario adattare i livelli di conoscenza delle tecnologie nei paesi in via di sviluppo in modo da fare fronte ai cambiamenti tecnologici e di gestione delle telecomunicazioni marittime; decide d'invitare il Segretario generale 1. ad offrire l'assistenza dell'Unione ai paesi in via di sviluppo che si sforzano di migliorare le loro telecomunicazioni marittime, fornendo loro in particolare pareri tecnici relativi all'installazione, alla gestione ed alla manutenzione del materiale, contribuendo inoltre alla formazione professionale del personale, in particolare per quanto concerne le nuove tecnologie e le nuove modalita' di gestione analizzate durante la presente Conferenza; 2. a richiedere a tal fine, la collaborazione dell'IMO, della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), di altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e dell'Universita' marittima mondiale (WMU) a seconda dei casi; 3. a continuare a ricercare con una particolare attenzione l'aiuto del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNEP) e di altre fonti di finanziamento per consentire all'Unione di apportare un'assistenza tecnica adeguata ed efficace in materia dei telecomunicazioni marittime, se necessario in collaborazione con altre istituzioni specializzate interessate; di invitare i paesi Membri a contribuire a titolo prioritario, nella misura delle loro possibilita' e delle condizioni di sviluppo delle loro tecnologie, alla cooperazione tecnica fornita dall'Unione ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni marittime, agevolando il reclutamento di esperti da inviare in missioni di lavoro in questi paesi, accogliendo titolari di borse di studio concesse dall'Unione e provenienti da tali paesi,inviando conferenzieri ai cicli di studio organizzati dall'Unione e, qualora quest'ultima lo richieda, fornendo pareri sui questioni tecniche; di invitare i paesi in via di sviluppo ad includere a seconda delle loro esigenze, nei loro programmi nazionali di richiesta di assistenza tecnica esterna, progetti concernenti le telecomunicazioni marittime e a sostenere i progetti multinazionali in questo settore. RES319-1 RISOLUZIONE N. 319 (Rev.Mob-87) Riesame generale delle bande 4000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz assegnate in base ad un sistema di ripartizione al servizio mobile marittimo La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) notando a) che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983) ha istituito piani di disposizione dei canali di radiotelefonia nel servizio mobile marittimo nelle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz con uno spaziamento di 3,0 kHz, le frequenze portanti essendo multipli interi di 1 kHz; b) che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983) non era abilitata a procedere ad un riesame generale delle sotto-assegnazioni e dei piani di disposizione dei canali nella bande di onde decametriche attribuite al servizio mobile marittimo; c) che la presente Conferenza ha deciso di non includere frequenze delle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz ne' nell'appendice 31, ne' nel piano di ripartizione dell'appendice 25, e che questa decisione e' stata adottata in considerazione del proseguimento da parte del CCIR, di studi al riguardo; considerando a) che le bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz essendo utilizzate in ripartizione con il servizio fisso, la loro pianificazione ed utilizzazione da parte del servizio mobile marittimo e' soggetta a limitazioni; b) che occorre tuttavia prevedere l'inclusione, nel Piano di ripartizione dell'Appendice 25, di frequenze nelle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz; decide che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR) competente dovra' procedere ad un riesame generale e ad ogni revisione necessaria delle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz assegnate, in base ad un sistema di ripartizione, al servizio mobile marittimo, in considerazione dei fabbisogni di ciascuna amministrazione; invita il Consiglio d'Amministrazione 1. ad iscrivere all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle Radiocomunicazioni competente, gli articoli e le appendici del Regolamento delle radiocomunicazioni relativi al riesame ed alla revisione delle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz; 2. ad abilitare la prossima CAMR competente a studiare i problemi causati dall'utilizzazione, in base ad un sistema di ripartizione delle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz, in considerazione dei fabbisogni attuali del servizio mobile marittimo e del servizio fisso e della loro evoluzione; prega il CCIR di studiare i problemi tecnici causati dalla istituzione di criteri di ripartizione tra il servizio mobile marittimo ed il servizio fisso nelle bande di frequenze 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz, ivi compresa la possibilita', per le stazioni di navi, di utilizzare altre trasmissioni del servizio mobile marittimo; invita le Amministrazioni a presentare adeguati contributi ai lavori del CCIR, e a raccogliere e presentare dati indicativi della loro esperienza in materia di disposizioni per la ripartizione nelle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz. RISOLUZIONE N. 322 (REV.MOB.87) Stazioni costiere e stazioni di terraferma costiere incaricate di responsabilita' nel settore della vigilanza su alcune frequenze, in occasione della realizzazione di comunicazioni di soccorso e di sicurezza nel quadro del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) attua un sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM); b) che ha essa stessa introdotto nel Regolamento delle radiocomunicazioni, disposizioni relative alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza nel quadro dello SMDSM al fine di agevolare una graduale attuazione di questo nuovo sistema, pur conservando la regolamentazione che consente al sistema attualmente in vigore di rimanere tale durante il periodo transitorio (Vedere la Risoluzione 331 (Mob-87) c) che il nuovo sistema prevede l'utilizzazione o l'utilizzazione esclusiva di un certo numero di frequenze supplementari per le esigenze del soccorso e della sicurezza in mare; d) che le nuove responsabilita' inerenti alla vigilanza su queste frequenze supplementari rischiano di essere troppo gravose per poter essere assunte, per le onde ettometriche, decametriche e metriche, dalle stazioni costiere aperte alla corrispondenza pubblica, e, per i sistemi spaziali, dalle stazioni terrestri costiere; riconoscendo a) che, affinche' la realizzazione del nuovo sistema sia positiva, e' necessaria un'adeguata ripartizione geografica delle stazioni di terraferma costiere e delle stazioni costiere che assicureranno la vigilanza sulle frequenze appropriate, e che occorre continuare a mantenere la vigilanza sulle frequenze attualmente utilizzate a tal fine; b) che l'IMO e' l'organizzazione meglio qualificata per coordinare, in collaborazione con le amministrazioni, il Piano delle stazioni di terraferma costiere e delle stazioni costiere che le amministrazioni intendono utilizzare per assicurare la vigilanza sulle frequenze dello SMDSM; decide di invitare 1. le Amministrazioni, ad informare il Segretario generale e l'IMO, in merito alle disposizioni che intendono adottare per quanto riguarda la vigilanza su frequenze di chiamata di soccorso e di salvataggio dello SMDSM; 2. l'IMO, a fare in modo che i servizi forniti dalle amministrazioni siano sufficienti per assicurare la copertura mondiale in ASN ad onde decametriche; incarica il Segretario generale 1. di indicare, nella Nomenclatura delle stazioni costiere, tutte le stazioni costiere o di terraferma costiere designate dalle amministrazioni per assicurare servizi di vigilanza e di sicurezza per lo SMDSM; 2. di comunicare la presente Risoluzione all'IMO. RES323-1 RISOLUZIONE N. 323 (MOB-87) Attuazione ed utilizzazione della frequenza 156,525 MHz per la chiamata selettiva numerica a fini di soccorso, di sicurezza e di chiamata La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) notando che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983) ha riservato a titolo esclusivo la frequenza 156, 525 MHz alle chiamate di soccorso e di sicurezza per mezzo di tecniche di chiamata selettiva numerica; considerando a) che la frequenza 156,525 MHz e' utilizzabile sin dal 1 gennaio 1986, per le chiamate di soccorso e di sicurezza con tecniche di chiamata selettiva numerica; b) che la presente Conferenza ha deciso che la frequenza 156, 525 MHz puo' anche essere utilizzata per altre chiamate, utilizzando tecniche di chiamata selettiva numerica; c) che la parziale revisione, da parte della presente Conferenza, del Regolamento delle radiocomunicazioni, entrera' in vigore il 3 ottobre 1989; d) che e' urgente disporre il prima possibile, l'utilizzazione di tecniche di chiamata selettiva numerica sulla frequenza 156, 525 MHz a fini di chiamata, oltre alle chiamate di soccorso e di sicurezza; e) che ogni sforzo dovra' essere intrapreso per impedire, nel servizio mobile marittimo, l'utilizzazione della frequenza 156,525 MHz per comunicazioni diverse da quelle effettuate mediante chiamata selettiva numerica; f) che l'impiego della frequenza 156, 525 MHz per altre comunicazioni del servizio mobile marittimo deve cessare quanto prima; decide che la frequenza 156, 525 MHz nel servizio mobile marittimo dovra' essere utilizzata esclusivamente per la chiamata selettiva numerica a fini di soccorso, di sicurezza e di chiamata a decorrere dal 1 gennaio 1988; sollecita le amministrazioni ad adottare ogni provvedimento possibile, compreso l'eventuale impiego di mezzi tecnici, per impedire il prima possibile e non oltre il 1 gennaio 1988, qualunque utilizzazione nel servizio mobile marittimo della frequenza 156,525 MHz diversa da quelle indicate sotto "decide"; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Risoluzione all'Organizzazione marittima internazionale (IMO). RISOLUZIONE N. 324 (MOB-87) Procedure da applicare per il coordinamento dell'utilizzazione della frequenza 518 kHz per il sistema NAVTEX internazionale La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che la presente Conferenza ha adottato in un nuovo articolo 14A, la procedura che le amministrazioni e l'IFRB devono applicare per il coordinamento dell'utilizzazione prevista dalla frequenza 518 kHz per la trasmissione da parte delle stazioni costiere, di avvisi concernenti la meteorologia e la navigazione e di informazioni urgenti trasmesse alle navi per mezzo delle telegrafia automatica a stampa automatica a stampa diretta su banda ristretta (sistema NAVTEX internazionale); b) che la presente Conferenza ha deciso di abrogare la Risoluzione 318 (Mob-83); decide che le amministrazioni ed il Comitato debbono, con effetto immediato, applicare le procedure del nuovo articolo 14A nelle loro attivita' di coordinamento dell'utilizzazione prevista dalla frequenza 518 kHz per il sistema NAVTEX internazionale; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Risoluzione all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), all'Organizzazione idrografica internazionale (OHI) ed all'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM). RES325-1 RISOLUZIONE N. 325 (MOB-87) Utilizzazione dei canali supplementari riservati alla radiotelegrafia duplex nelle bande di onde decametriche assegnate al servizio mobile marittimo La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che la richiesta di canali duplex supplementari per la radiotelefonia nelle bande di onde decametriche assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo tende ad aumentare; b) che la presente Conferenza ha modificato le appendici 16 e 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni ed ha fornito un certo numero di canali duplex supplementari per la radiotelefonia, vale a dire i canali Nn.: da 427 a 429 da 607 a 608 832, e da 834 a 837 da 1233 a 1241 da 1642 a 1656 da 1801 a 1805, e da 1807 a 1815 da 2241 a 2253 da 2501 a 2509 c) che e' necessario elaborare procedure per la determinazione di ripartizioni radiotelefoniche duplex iniziali per i canali da poco disponibili, nonche' per l'aggiornamento dell'utilizzazione di questi canali; notando che l'attuale piano di ripartizione dell'appendice 25 come pure l'articolo 16 del Regolamento delle radiocomunicazioni hanno effettivamente giovato al servizio mobile marittimo e che l'articolo 16 puo' essere utilizzato per l'aggiornamento dell'utilizzazione di nuovi canali; decide 1. che i canali da poco disponibili saranno inizialmente ripartiti secondo la procedura allegata alla presente Risoluzione; 2. che l'appendice 25 sara' aggiornata mediante l'inclusione delle ripartizioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'annesso alla presente Risoluzione; 3. che, successivamente all'applicazione del punto 2 di cui sopra, le amministrazioni applicheranno la procedura dell'articolo 16 per ogni modifica delle ripartizioni esistenti o per l'aggiunta di nuove ripartizioni. ANNESSO ALLA RISOLUZIONE N. 325 (MOB-87) Procedura di determinazione di un accordo iniziale di ripartizione nei canali da poco disponibili per la radiotelefonia duplex nelle bande di onde decametriche 1. Le amministrazioni che hanno intenzione di utilizzare uno dei nuovi canali menzionati nel considerando b) devono far conoscere i loro fabbisogni al Comitato fornendo le informazioni enumerate nell'appendice 5 del Regolamento delle radiocomunicazioni prima del 1 aprile 1989 (1). 2. Nel ricevere tali informazioni, il Comitato esaminera' tali fabbisogni e se del caso domandera' alle amministrazioni di comunicare ogni informazione mancante. Saranno presi in considerazione nella procedura solo i fabbisogni completi. 3. Il Comitato, avvalendosi delle sue Norme tecniche, stabilira' un accordo di ripartizione iniziale secondo l'ordine indicato nel paragrafo 4 successivo. 4. L'accordo di ripartizione iniziale per i nuovi canali includera', per una determinata banda e per una determinata zona di ripartizione, i fabbisogni, nel seguente ordine: 4.1 fabbisogni delle amministrazioni che non hanno quote di ripartizione nell'appendice 25 del Regolamento delle radiocomunicazioni e che chiedono tali quote; 4.2 fabbisogni delle amministrazioni che, in base all'attuazione dell'articolo 16, non hanno potuto ricevere quote di ripartizioni nell'attuale appendice 25 con criteri di protezione sufficienti; 4.3. fabbisogni delle amministrazioni che chiedono quote di ripartizione supplementari per completare le loro quote attuali, in maniera da poter far fronte ad un aumento del traffico radiotelefonico. --------------------------- (1) Nota - Le amministrazioni che non possono utilizzare i canali Nn. 428, 429, 834, 835, 836, 837 lo faranno presente nel sottoporre i loro fabbisogni. 5. Il Comitato consultera' le amministrazioni i cui fabbisogni non hanno potuto essere inclusi nel accordo di ripartizione per i nuovi canali e, se un'amministrazione insiste, il Comitato determinera' tra tutti i canali disponibili per la radiotelefonia duplex, quale e' il meno pregiudicato e soddisfera' questa domanda su detto canale. 6. Non oltre il 1 ottobre 1990, il Comitato pubblichera' l'accordo di ripartizione per i nuovi canali a fini di commento da parte delle amministrazioni. 7. Se, entro un termine di 60 giorni dopo questa pubblicazione, un'amministrazione informa il Comitato che non puo' accettare la quota di ripartizione che le viene proposta, il Comitato cerchera' di individuare un altro canale, come indicato al paragrafo 5 di cui sopra. 8. Se, in base al disposto del paragrafo 7 di cui sopra, l'amministrazione interessata non e' in grado di accettare la raccomandazione del Comitato, la nota dei fabbisogni le sara' rinviata e le sara' suggerito di applicare la procedura dell'articolo 16. 9. Il 1 luglio 1991, il Comitato iscrivera' l'accordo di ripartizione per i nuovi canali nell'appendice 25 e predisporra' una versione modificata dell'appendice 25 che sara' pubblicata dal Segretario generale. RES326-1 RISOLUZIONE N. 326 (MOB-87) Trasferimento di assegnazioni di frequenza a stazioni radiotelefoniche funzionanti in conformita' con l'appendice 25 La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che la presente Conferenza ha modificato le appendici 16 e 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni ed ha sistemato le frequenze accoppiate riservate alla radiotelefonia nelle bande di onde decametriche assegnate al servizio mobile marittimo ad intervalli di 3,0 kHz invece di 3,1 kHz; b) che sara' necessario modificare di conseguenza l'appendice 25 del Regolamento delle radiocomunicazioni; c) che le stazioni radiotelefoniche costiere e di nave dovranno cambiare le loro frequenze di trasmissione e di ricezione per renderle conformi ai canali corrispondenti dell'appendice 16 (sezione A); d) che il passaggio alle nuove frequenze accoppiate modificate riservate alla radiotelefonia nelle bande di onde decametriche attribuite al servizio mobile marittimo dovrebbe avvenire in maniera ordinata; decide 1. che, il 1 luglio 1991 alle ore 0001 UTC, le stazioni radiotelefoniche costiere e di nave passeranno dalle loro frequenze di trasmissione e di ricezione, alle frequenze di sostituzione indicate per lo stesso numero di canale nell'appendice 16. 2. che, in un termine di tre mesi, anteriormente al 1 luglio 1991, le amministrazioni dovranno notificare al Comitato il trasferimento delle loro assegnazioni alle frequenze di sostituzione; 3. che l'assegnazione di una frequenza di sostituzione le cui caratteristiche fondamentali non sono modificate dovra' essere iscritta con la data del 1 luglio 1989 nella colonna 2; 4. che le assegnazioni di frequenza per le quali il Comitato non ha ricevuto alcuna notifica relativa alla frequenza indicata nell'appendice 16, saranno munite di un simbolo che indica che tali frequenze non saranno piu' tenute in considerazione. Il Comitato applichera' le disposizioni dell'articolo 16 alla quota di ripartizione corrispondente che figura all'appendice 25. RISOLUZIONE N. 327 (MOB-87) Trasferimento delle assegnazioni di frequenze accoppiate riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando che ha liberato canali supplementari per i sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati; riconoscendo a) che il trasferimento, ai canali adottati dalla presente Conferenza, delle assegnazioni di frequenza dei canali stabiliti dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni marittime (Ginevra, 1974) e gia' in funzione, dovra' disturbare il meno possibile il servizio fornito da ciascuna stazione; b) che nella Risoluzione 300 (Rev.Mob-87) e' stata definita una procedura soddisfacente per l'utilizzazione e la notifica delle frequenze accoppiate destinate ai sistemi su banda ristretta di telegrafia a stampa diretta e di trasmissione di dati; c) che e' risultata efficace l'attuale disposizione delle assegnazioni alle stazioni costiere per le frequenze accoppiate riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati; decide 1. che il 1 luglio 1991 alle ore 0001 UTC, le stazioni costiere e le stazioni di nave che utilizzano frequenze accoppiate riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati dovranno modificare le loro frequenze di trasmissione e di ricezione per armonizzarle con le disposizioni dell'appendice 32; 2. che entro un termine di 3 mesi anteriormente al 1 luglio 1991, le amministrazioni dovranno notificare al Comitato che le loro assegnazioni sono state trasferite alla frequenza indicata per lo stesso numero di canale nell'appendice 32; 3. che le schede di notifica di assegnazione di frequenza, le cui caratteristiche fondamentali diverse dalla frequenza non sono modificate, dovranno essere iscritte nello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze; 4. che le assegnazioni di frequenza per le quali il Comitato non ha ricevuto alcuna notifica concernente la frequenza indicata nell'appendice 32, saranno accompagnate da un simbolo indicante che non saranno piu' tenute in considerazione nell'applicare la Risoluzione 300 (Rev.Mob-87). RISOLUZIONE N. 328 (MOB-87) Trasferimento delle assegnazioni di frequenza delle stazioni costiere per la telegrafia a banda larga, la telegrafia Morse A1A o A1B, la telecopia, i sistemi speciali e di trasmissione dati, nonche' i sistemi di telegrafia a stampa diretta funzionanti nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo tra 4 000 kHz e 27 500 kHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che le bande di frequenze assegnate alle stazioni costiere del servizio mobile marittimo sono state modificate in funzione dei risultati della revisione generale delle bande di onde decametriche assegnate al servizio mobile marittimo; b) che i nuovi limiti per le bande di frequenze applicabili alle stazioni costiere per la telegrafia a banda larga, la telegrafia Morse A1A o A1B, la telecopia, i sistemi speciali e la trasmissione di dati, nonche' i sistemi di telegrafia a stampa diretta (designati collettivamente nella presente Risoluzione con l'espressione "telegrafia a banda larga") sono specificati nelle disposizioni modificate dell'appendice 31; c) che la presente Conferenza non ha prevede disposizione di canali per queste bande; d) che il trasferimento delle assegnazioni di frequenza alle nuove bande assegnate, di regola si svolge in maniera pacifica; decide 1. che le assegnazioni di frequenza iscritte nello Schedario di riferimento e che hanno una banda di frequenze assegnata che s'inserisce totalmente nella parte della banda che non e' piu' attribuita alla telegrafia a banda larga delle stazioni costiere, dovranno essere trasferite in blocchi come segue: Banda dei 4 MHz: da 4 219,4 - 4 221 a 4 349,4 - 4 351 Banda dei 6 MHz: da 6 325,4 - 6 332,5 a 6 493,9 - 6 501 Banda degli 8 MHz: da 8 435,4 - 8 438 a 8 704,4 - 8 707 Banda dei 12 MHz: da 12 652,3 - 12 658,5 a 13 070,8 - 13 077 Banda dei 16 MHz: da 16 859,4 - 16 904,5 a 17 196,9 - 17 242 Banda dei 22 MHz: da 22 310,5 - 55 445,5 a 55 561 - 22 696 2. che l'IFRB dovra' censire le assegnazioni di frequenza iscritte nello Schedario di riferimento la cui banda di frequenza assegnata si sovrappone alla parte di banda che non e' piu' assegnata a stazioni costiere per la telegrafia a banda larga, e sforzarsi di reperire una frequenza di sostituzione in conformita' con le disposizioni dei numeri 1445 a 1450, che proporra' all'amministrazione interessata; 3. che, se il trasferimento di frequenze comporta per qualunque stazione costiera un degrado delle condizioni di utilizzazione, l'IFBR ricerchera' una frequenza di sostituzione in conformita' con i numeri 1445 a 1450 e la proporra' all'amministrazione interessata; 4. che, il 1 luglio 1991 alle ore 0001 UTC, le amministrazioni dovranno trasferire le frequenze di trasmissione delle loro stazioni alle nuove frequenze designate, notificando tali trasferimenti all'IFRB in conformita' con le disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni; 5. che le assegnazioni di frequenza di sostituzione le cui caratteristiche fondamentali diverse dalla frequenza non sono state modificate, dovranno essere iscritte senza modificare la data riportata alla colonna 2a o 2b; 6. che le assegnazioni di frequenza per le quali il Comitato non ha ricevuto alcuna notifica di trasferimento, dovranno essere esaminate, secondo l'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni riguardo a tutte le assegnazioni trasferite a prescindere dalla data della loro notifica al Comitato. Dopo questo esame, il Comitato consigliera' all'amministrazione di sopprimere questa assegnazione ed iscrivera' un simbolo per indicare che l'assegnazione non e' conforme alla presente Risoluzione. RISOLUZIONE N. 329 (MOB-87) Procedura applicabile alle stazioni che trasmettono informazioni di tipo NAVTEX sulle frequenze 490 kHz e 4 209,5 kHz in telegrafia a stampa diretta su banda ristretta La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che nel servizio mobile marittimo, la frequenza 518 kHz serve esclusivamente alla trasmissione, da parte delle stazioni costiere, di avvisi concernenti la navigazione e la meteorologia e di informazioni urgenti destinate alle navi, mediante la telegrafia a stampa diretta su banda ristretta (sistema NAVTEX internazionale); b) che la presente Conferenza ha incorporato nell'articolo 14A la procedura di coordinamento dell'utilizzazione prevista della frequenza 518 kHz per il sistema NAVTEX internazionale; c) che la presente Conferenza ha designato nel servizio mobile marittimo le frequenze 490 kHz e 4 209,5 kHz destinate esclusivamente alla trasmissione di informazioni di tipo NAVTEX d) che la frequenza 490 kHz sara' disponibile per le trasmissioni di tipo NAVTEX dopo l'attuazione integrale dello SMDSM; e) che il buon funzionamento delle trasmissioni di informazioni di tipo NAVTEX dipende dall'utilizzazione coordinata di queste trasmissioni da parte delle stazioni costiere interessate; f) che il coordinamento della gestione del sistema NAVTEX internazionale su 518 kHz sara' gestito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), dall'Organizzazione idrografica internazionale (OHI) e dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM); g) che e' peraltro auspicabile che l'IMO,in cooperazione con l'OHI e l'OMM, partecipi al coordinamento delle trasmissioni di informazioni di tipo NAVTEX da parte delle stazioni costiere sulle frequenze 490 kHz e 4 209,5 kHz. decide 1. che le amministrazioni che desiderano che l'IMO coordini l'utilizzazione delle frequenze 490 kHz e 4 209,5 kHz per la trasmissione di informazioni di tipo NAVTEX dovrebbero inoltre comunicare all'IFRB i requisiti addizionali previsti al numero 1632 del Regolamento delle radiocomunicazioni; 2. che, per le frequenze 490 kHz e 4 209,5 kHz, le amministrazioni e l'IFRB devono applicare le procedure enunciate all'articolo 14A, con le seguenti precisioni: - il numero 1634 si applica solo alle caratteristiche fondamentali; - si raccomanda tuttavia di comunicare i requisiti addizionali menzionati al numero 1632 o ogni analoga caratteristica; - per le bande di frequenze 489,75 - 490,25 e 4 209,25 - 4 209, 75 kHz, si applichera' inoltre il numero 1635; - l'IFRB trasmettera', per informazione unicamente, all'IMO, all'OHI ed all'OMM una copia della Parte speciale della sua circolare settimanale che indica ogni coordinamento gia' effettuato, nonche' i nomi delle Amministrazioni identificate, in attuazione del numero 1635; invita 1. l'IMO, quando riceve le informazioni fornite dall'IFRB in base al decide 2, a comunicare il prima possibile alle Amministrazioni interessate ed all'IFRB ogni osservazione suscettibile di aiutare le amministrazioni a pervenire ad un accordo; 2. l'OMI, l'OHI e l'OMM ad effettuare ogni coordinamento di gestione che potrebbe sembrar loro necessario; prega il CCIR di intraprendere gli studi tecnici necessari per coordinare, a livello mondiale, l'utilizzazione pianificata della trasmissione di informazioni di tipo NAVTEX all'IMO, all'OMM, all'OHI, ed all'IFRB; incarica il Segretario generale di sottoporre la presente Risoluzione alla conoscenza dell'IMO, dell'OHI e dell'OMM. RISOLUZIONE N. 330 (MOB-87) Frequenze per le chiamate correnti (diverse da quelle di soccorso) nelle bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) notando a) che a seguito della completa attuazione del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM), la frequenza portante 2 182 kHz potra' essere richiesta esclusivamente per il soccorso e la sicurezza (Vedere la Risoluzione 331 (Mob-87); b) che potrebbe di conseguenza essere necessario reperire una frequenza per le chiamate correnti (diverse da quelle di soccorso) in radiotelefonia, ma che la presente Conferenza non e' in grado di di designare una frequenza determinata a tal fine nelle bande di frequenze comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz; c) che la presente Conferenza ha riservato la coppia di frequenze 2 177 kHz (stazioni costiere) e 2 189,5 kHz (stazioni di nave) per le chiamate correnti (diverse dal soccorso) trasmesse in chiamata selettiva numerica; considerando che, avendo la presente Conferenza riservato frequenze per le chiamate correnti (diverse da quelle di soccorso) trasmesse con tecniche di chiamata selettiva numerica, non sara' piu' necessario riservare una frequenza per le chiamate correnti (diverse da quelle di soccorso) in radiotelefonia nelle bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz dopo l'entrata in funzione definitiva dello SMDSM; decide di raccomandare che una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente esamini l'opportunita' di designare una frequenza per le chiamate correnti (diverse da quelle di soccorso) in radiotelefonia nelle bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz); invita il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere questa questione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Risoluzione all'Organizzazione marittima internazionale (IMO). RISOLUZIONE N. 331 (MOB-87) Attuazione delle disposizioni applicabili al Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) e mantenimento delle disposizioni di soccorso e di sicurezza esistenti La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), notando che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO): - ha raggiunto la tappa finale dello sviluppo del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM); - prepara la revisione della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia delle via umana in mare (Convenzione SOLAS) ai fini dell'introduzione del SMDSM, - decidera' le date per l'attuazione iniziale e completa dello SMDSM, in particolare ogni data intermedia di applicazione per le varie classi di navi che sono regolamentate dalla summenzionata Convenzione; notando inoltre a) che, per assicurare la compatibilita' tra navi a seconda se sono conformi alle disposizioni del capitolo IX o a quelle del capitolo N IX del Regolamento delle radiocomunicazioni, tutte le navi regolamentate dalla Convenzione SOLAS del 1974 continueranno ad utilizzare le norme di soccorso e di sicurezza applicabili esistenti fino a quando lo SMDSM non sia completamente entrato in vigore; b) che alcune amministrazioni nonche' le navi non gestite dalla Convenzione SOLAS del 1974 potranno continuare ad utilizzare le disposizioni del capitolo IX sulle comunicazioni di soccorso e di sicurezza, dopo che il SMDSM sara' completamente entrato in vigore; c) che sarebbe oneroso per le Amministrazioni conservare contemporaneamente, per un periodo troppo lungo, le installazioni basate a terra necessarie sia per il sistema di soccorso e di sicurezza esistente sia per il SMDSM; d) che conviene mantenere gli attuali servizi di soccorso e di sicurezza basati a terra affinche' le navi che non sono regolamentate dalla Convenzione SOLAS del 1974 abbiano la possibilita' di usufruire dell'aiuto di questi servizi fino a quando non saranno in misura di partecipare al SMDSM; considerando a) che la presente Conferenza ha incluso nel capitolo N IX le disposizioni necessarie all'attuazione del SMDSM e che il capitolo IX, cosi' come modificato, mantiene le disposizioni applicabili all'attuale sistema di soccorso e di sicurezza; b) che l'introduzione del SMDSM offrira' l'occasione di acquisire l'esperienza del nuovo sistema a livello amministrativo, tecnico e di gestione; c) che l'esperienza che sara' acquisita grazie all'utilizzazione del SMDSM potra' essere utilizzata per migliorare il sistema di soccorso e di sicurezza; riconoscendo a) che per aiutare l'IMO, le disposizioni del capitolo N IX dovranno entrare in vigore prima della data di entrata in funzione iniziale del SMDSM; b) che alcuni elementi del SMDSM illustrati nel capitolo N IX in particolare la chiamata selettiva numerica, non saranno interamente in vigore in tutte le parti del mondo alla data di entrata in vigore degli Atti finali della presente Conferenza; decide 1. che l'entrata in vigore del capitolo N IX: a) implica che le Amministrazioni che desiderano iniziare ad applicare le disposizioni del capitolo N IX possono farlo; b) non obbliga alcuna amministrazione a creare o a installare impianti SMDSM o ad iniziare ad applicare le norme del capitolo N IX; 2. che tuttavia, visto il punto 1 del dispositivo le Amministrazioni sono obbligate di conformarsi alle disposizioni del capitolo IX fino a quando non siano prese misure appropriate per garantire il proseguimento delle comunicazioni di sicurezza ad intenzione delle navi che non sono regolamentate dalla Convenzione SOLAS del 1974, il SMDSM non sia completamente realizzato ed una futura Conferenza competente non decida diversamente; invita il Consiglio di Amministrazione a sottoporre la presente Risoluzione alla conoscenza della prossima Conferenza di plenipotenziari ed a chiedere a quest'ultima di decidere in merito ad una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni cui si attribuirebbe competenza per riesaminare la presente Risoluzione ed i capitoli IX e N IX; prega l'IMO quando stabilira' le date per l'entrata in vigore del SMDSM, di tener conto de: 1. la Risoluzione 322 (Rev.Mob-87) relativa alle stazioni costiere ed alle stazioni di terraferma costiere incaricate di responsabilita' nel settore della vigilanza su talune frequenze durante l'effettuazione delle comunicazioni di soccorso e di sicurezza nel quadro del SMDSM, e che tratta una corretta ripartizione geografica delle stazioni costiere e delle stazioni costiere necessarie per l'attuazione del SMDSM; 2. delle ripercussioni e dei vantaggi economici dello SMDSM nonche' delle particolari costrizioni dei paesi in via di sviluppo; 3. della possibilita' di un'attuazione progressiva del SMDSM mediante l'immissione in servizio di componenti del sistema, in particolare di quelli che offrono i maggiori vantaggi per la salvaguardia della vita umana in mare; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Risoluzione all'(IMO) ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). RISOLUZIONE N. 332 (MOB-87) Utilizzazione della frequenza 4 209,5 kHz per le trasmissioni del tipo NAVTEX nel servizio mobile marittimo La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), considerando a) che, tra l'altro, elevati livelli di rumore atmosferico nella banda 500 kHz, principalmente nelle regioni tropicali e sub-tropicali, limitano la distanza alla quale i segnali NAVTEX trasmessi su 518 kHz possono essere ricevuti in queste regioni; b) che livelli di rumore atmosferico nelle regioni tropicali e sub-tropicali sono sensibilmente piu' deboli nella banda dei 4 mHz che nei 518 kHz; c) che e' necessario un canale non accoppiato per la telegrafia a stampa diretta su banda ristretta nella banda dei 4 MHz del servizio mobile marittimo per garantire la diffusione di tali trasmissioni, soprattutto tramite onda di terra; notando a) che le trasmissioni di tipo NAVTEX includono gli avvisi concernenti la navigazione e la meteorologia ed informazioni urgenti destinate alle navi; b) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha convenuto che e' necessario trasmettere trasmissioni del tipo NAVTEX su un canale IDBE di 4 MHz; riconoscendo a) che la frequenza 4 209,5 kHz e' stata designata dalla presente Conferenza esclusivamente ai fini indicati al considerando c); b) che l'IMO, Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e l'Organizzazione idrografica internazionale (OHI) sono le organizzazioni competenti per stabilire un piano di utilizzazione mondiale del canale del servizio mobile marittimo in onde decametriche per la diffusione di trasmissioni del tipo NAVTEX in telegrafia a stampa diretta su banda ristretta; decide d'invitare l'IMO, l'OMM e l'OHI 1. ad elaborare congiuntamente, in consultazione con l'IFRB, un piano per il coordinamento mondiale delle trasmissioni di tipo NAVTEX mediante tecniche di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta; 2. ad assumersi congiuntamente la responsabilita' in consultazione con l'IFRB, del monitoraggio di questo Piano; sollecita le amministrazioni che hanno bisogno di utilizzare questo canale, ad assegnare la frequenza in conformita' con le procedure illustrate nella Risoluzione 329 (Mob-87) e nelle Raccomandazioni dell'IMO, dell'OMM e dell'OHI nella parte del sistema che e' di loro competenza; invita il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere la presente Risoluzione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente, in vista di esaminarla ed affinche' prenda le misure necessarie; invita il CCIR a definire i requisiti tecnici che consentiranno la ricezione di tali trasmissioni con tecniche automatizzate; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Risoluzione all'IMO, all'OHI ed all'OMM, per esame e osservazioni. RISOLUZIONE N. 333 (MOB-87) Coordinamento dell'utilizzazione delle frequenze del servizio mobile marittimo in onde decametrico per la trasmissione di informazioni sulla sicurezza in alto mare La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha ribadito la necessita' di poter trasmettere a grandi distanze avvisi concernenti la navigazione e la meteorologia a tutte le navi in tutti i loro viaggi; b) che limitazioni di utilizzazione impediscono ai servizi NAVTEX o via satellite di far fronte interamente a questa necessita'; c) che a tal fine sono stati determinati, dalla presente Conferenza, canali internazionali per la stampa diretta su banda ristretta; d) che in considerazione delle caratteristiche della propagazione delle onde decametriche, e' necessario un coordinamento mondiale delle trasmissioni per impedire le interferenze; notando a) che l'IMO e l'Organizzazione idrografica internazionale (OHI) in occasione della messa a punto del Servizio mondiale di avvisi sulla navigazione hanno identificato sedici zone di navigazione (NAVAREA), poste ciascuna sotto la responsabilita' di un coordinatore per la trasmissione di informazioni sulla sicurezza in mare; b) che le informazioni sulla sicurezza in mare comprendono le informazioni sulla meteorologia e la navigazione e che, pertanto, anche l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e' interessata dalla questione; riconoscendo che l'IMO, l'OMM e l'OHI sono le organizzazioni competenti a coordinare gli aspetti inerenti alla utilizzazione della trasmissione di informazioni sulla sicurezza in mare; decide che l'IMO, l'OMM e l'OHI devono essere invitate 1. ad elaborare congiuntamente, in consultazione con l'IFRB, un piano di utilizzazione mondiale coordinato per la trasmissione di informazioni sulla sicurezza in alto mare mediante tecniche di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta; 2. ad assumersi congiuntamente la responsabilita', in consultazione con l'IFRB, del monitoraggio di questo Piano; sollecita le amministrazioni a provvedere ad un adeguato coordinamento, in materia di utilizzazione, con l'IMO, l'OHI e l'OMM, in conformita' con il Piano; invita il CCIR a definire i requisiti tecnici che consentiranno la ricezioni di tali trasmissioni con tecniche automatizzate; invita il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere la presente Risoluzione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente, in vista di esaminarla e di modificare, se del caso, le procedure di coordinamento; incarica il Segretario generale di comunicare la presente Risoluzione all'IMO, all'OHI ed all'OMM, per esame e osservazioni. RISOLUZIONE N. 334 (MOB-87) Inclusione, nel Regolamento che sara' adottato dalla Conferenza amministrativa mondiale telegrafica e telefonica del 1988 (CAMTT-88) di norme sulla tassazione e la contabilita' delle radiocomunicazioni marittime nel servizio mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via satellite, salvo per le comunicazioni di soccorso e di sicurezza e successive modifiche dell'articolo 66 del Regolamento delle radiocomunicazioni La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), riconoscendo che norme sulla tassazione e la contabilita' delle radiocomunicazioni marittime nel servizio mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via satellite potrebbero essere incluse nel Regolamento che sara' adottato dalla CAMTT-88; considerando che, se tali disposizioni sono incluse nel Regolamento in questione, non sara' necessario conservare disposizioni analoghe nel Regolamento delle radiocomunicazioni; notando che questo Regolamento, qualora sia adottato dalla CAMTT-88, entrera' in vigore dopo la revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni da parte della presente Conferenza; decide 1. che, se disposizioni sulla tassazione e la contabilita' delle radiocomunicazioni marittime nel servizio mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via satellite figurano nel Regolamento che sara' adottato dalla CAMTT-88, quando quest'ultimo entrera' in vigore, l'articolo 66 del Regolamento delle radiocomunicazioni dovra' essere sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 66 Tassazione e contabilita' delle radiocomunicazioni marittime nel servizio mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via satellite, salvo per le comunicazioni di soccorso e di sicurezza Le disposizioni del Regolamento adottato dalla CAMTT-88 devono applicarsi in considerazione delle Raccomandazioni pertinenti del CCITT."; 2. che, in ogni periodo interinale tra l'entrata in vigore degli Atti finali della presente Conferenza e l'entrata in vigore del nuovo Regolamento contenente disposizioni modificate sulla tassazione e la contabilita' delle radiocomunicazioni marittime nel servizio mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via satellite, le amministrazioni e e le imprese private riconosciute dovranno applicare l'articolo 66 del Regolamento delle radiocomunicazioni cosi' come modificato dalla presente Conferenza; 3. che, se non sono incluse nel nuovo Regolamento adottato dalla CAMTT-88, norme speciali sulla tassazione e la contabilita' nel servizio mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via satellite, l'articolo 66 del Regolamento delle radiocomunicazioni modificato dalla presente Conferenza continuera' ad applicarsi; 4. che una futura conferenza competente dovrebbe essere invitata a riesaminare la presente Risoluzione; invita il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere la presente Risoluzione all'ordine del giorno della successiva Conferenza competente. RISOLUZIONE N. 335 (MOB-87) Utilizzazione di frequenze non accoppiate di stazioni di nave per i sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati (1) (Vedere articolo 60 e appendice 33) La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (ginevra, 1987) considerando a) che alcune parti delle bande di onde decametriche attribuite al servizio mobile marittimo sono riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati che utilizzano frequenze non accoppiate; b) che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni marittime (Ginevra, 1974) e la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) non sono state in grado ne' di determinare in che misura convenga regolamentare l'utilizzazione razionale delle frequenze per la trasmissione, da parte delle stazioni di nave, dei segnali di telegrafia a stampa diretta trasmessi su frequenze non accoppiate, ne' di decidere su che base convenga fondare tale regolamentazione; c) che le amministrazioni che gestiscono o che immettono in servizio per le navi, sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati utilizzando frequenze non accoppiate, hanno notificato all'IFRB, ai fini dell'iscrizione nello Schedario di riferimento, le frequenze sulle quali trasmettono le stazioni di navi; ------------------- (1) Sostituisce la Risoluzione 301 della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) d) che le schede di notifica non sono state oggetto di un esame tecnico da parte dell'IFRB e che le assegnazioni notificate sono state iscritte nello Schedario di riferimento unicamente a titolo informativo, senza alcuna data nella colonna 2; e) che la presente Conferenza ha preparato per le amministrazioni direttive per l'uso, da parte delle stazioni di nave, delle frequenze non accoppiate riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati; decide 1. che le amministrazioni che gestiscono o che immettono in servizio, ad intenzione delle navi, sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati che trasmettono su frequenze non accoppiate non saranno tenute a notificare all'IFRB le frequenze di trasmissione delle stazioni di nave; 2. di incaricare l'IFRB di eliminare dallo Schedario di riferimento tutte le assegnazioni che vi sono iscritte in conseguenza dell'applicazione della Risoluzione 301. RISOLUZIONE N. 336 (MOB-87) Introduzione, ad una data ravvicinata, della chiamata selettiva numerica nei canali radiofonici marittimi ad onde decametriche La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che e' auspicabile, per le stazioni di nave che utilizzano la radiotelefonia, poter utilizzare altresi' la chiamata selettiva numerica; b) che attualmente, non e' autorizzata nei canali radiotelefonici marittimi ad onde decametriche la trasmissione di segnali numerici; c) che, tuttavia, la presente Conferenza ha adottato una modifica concernente il numero 4685, in virtu' della quale l'utilizzazione della chiamata selettiva numerica e' autorizzata nei canali di lavoro radiofonici marittimi ad onde decametriche; decide che, a decorrere dal 1 gennaio 1988, segnali di chiamata selettiva numerica potranno essere trasmessi nei canali di lavoro radiotelefonici ad onde decametriche del servizio marittimo. RISOLUZIONE N. 337 (MOB-87) Risoluzioni e Raccomandazioni che devono rimanere in vigore fino a quando le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente riveduto dalla CAMR Mob-87 non entrano in vigore La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando a) che le parti essenziali della Risoluzione 320 (Mob-83) sono state incorporate nel Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente modificato dalla CAMR Mob-87; b) che la presente Conferenza ha quindi deciso di eliminare le Risoluzioni 304 e 320 (Mob-83), e che le Raccomandazioni 302 e 312 saranno eliminate a termine; notando a) che le Risoluzioni e le Raccomandazioni entrano in linea di massima in vigore al momento della firma degli Atti finali di una conferenza; b) che le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente riveduto dalla presente Conferenza avranno effetto solo molto piu' tardi; notando inoltre che in linea di massima, le Risoluzioni e le Raccomandazioni la cui eliminazione e' stata decisa da una CAMR cessano di essere in vigore al momento della firma degli Atti finali di detta CAMR; riconoscendo a) che tale eliminazione, in conformita' con la regola generale, toglierebbe nel caso presente ogni effetto alle direttive contenute nelle suddette Risoluzioni e Raccomandazioni dopo la firma degli Atti finali; b) che e' tuttavia auspicabile che tali direttive rimangano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente riveduto dalla presente Conferenza; decide che le Risoluzioni 304 e 320 (Mob-83) e le Raccomandazioni 302 e 312 rimarranno applicabili fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente modificato della presente Conferenza, data in cui saranno definitivamente eliminate. RISOLUZIONE N. 408 (MOB-87) Utilizzazione della banda 136-137 MHz da parte di servizi diversi dal servizio mobile aeronautico (R) La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) notando a) le disposizioni del numero 595 relative all'utilizzazione della banda 136-137 MHz da parte del servizio mobile aeronautico (R) a decorrere dal 1 gennaio 1990; b) che le frequenze assegnate al servizio mobile aeronautico (R) sono riservate alle comunicazioni relative alla sicurezza ed alla regolarita' dei voli e che, per questa ragione, dovranno essere adottate particolari misure affinche' siano esenti da interferenze pregiudizievoli;

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