DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, cosi' come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare un testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
E M A N A il seguente decreto-legislativo:
Art. 1.
E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro della
pubblica
istruzione Visto, il Guardasigilli: CONSO
Art. 01
1.E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri JERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: CONSO
Parte I NORME GENERALI
Art. 1
Formazione della personalita' degli alunni e liberta' di insegnamento
1.Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2.L'esercizio di tale liberta' e' diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalita' degli alunni.
3.Egarantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Tutela della liberta' di coscienza degli alunni e diritto allo studio
1.L'azione di promozione di cui all'articolo 1 e' attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2.A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.
Art. 3
Comunita' scolastica
1.Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilita' proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita' che interagisce con la piu' vasta comunitasociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo 1.
2.Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sara' provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Nota all'art. 3: - L'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, reca la delega ad emanare uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia della scuola, il potenziamento degli organi collegiali scolastici, la definizione dello statuto dello studente e la riorganizzazione degli organismi di sostegno dell'autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo.
Art. 4
Comunita' Europea
1.L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilita' degli Stati membri della Comunita' Europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualita' e della sua dimensione europea (( in conformita' a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato dellla Comunita' europea, quale sostituito dall'articolo G n. 36 del trattato sull'Unione europea )) sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
2.Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 e' riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.
TITOLO I ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI Capo I ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI Sezione I: Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1.Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate. (64)
1-bis.Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento e' svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonche' degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.
3.Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse puo' partecipare, qualora non faccia gia' parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunita' europea.
4.Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
5.Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6.Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7.Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8.I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
10.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
11.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
Art. 6
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalita'
1.Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonche' presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficolta' e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui e' diretta l'attivita' dei predetti specialisti.
Art. 7
Collegio dei docenti
1.Il collegio dei docenti e' composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e' presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresi' parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarita' di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di piu' istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
3.Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4.Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5.Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6.Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).
Nota all'art. 7: - Per l'art. 106 del testo unico approvato con D.P.R. n. 109/1990, si veda nota all'art. 326.
Art. 8
Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
1.Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, e' costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni e' costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2.Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
3.Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta' non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10.
4.I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
5.Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6.Il consiglio di circolo o di istituto e' presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. Puo' essere eletto anche un vice presidente.
7.Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
8.Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori e' ridotta di una unita'; in tal caso e' chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9.Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
10.I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11.Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art. 9
Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalita'
1.Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.
2.Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.
Art. 10
Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
1.Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2.Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
4.Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresi', i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all' assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell' orario delle lezioni e delle altre attivita' scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull' andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5.Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6.Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7.Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8.Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9.Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10.La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11.La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12.Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
Nota all'art. 10: - L'art. 106 del testo unico approvato con D.P.R. n. 309/1990 (Norme in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione) concerne l'istituzione di centri di informazione e consulenza nelle scuole e le iniziative di studenti animatori.
Art. 11
(( (Comitato per la valutazione dei docenti). ))
((
1.Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
4.Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresi' le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501))
((67))
Sezione II: Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12
Diritto di assemblea
1.Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalita' previste dai successivi articoli.
Art. 13
Assemblee studentesche
1.Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l' approfondimento dei problemi della scuola e della societa' in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2.Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3.In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilita' dei locali l'assemblea di istituto puo' articolarsi in assemblea di classi parallele.
4.I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
5.Il comitato studentesco puo' esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6.Econsentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non puo' essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile puo' svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilita' dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, puo' essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
7.A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8.Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 14
Funzionamento delle assemblee studentesche
1.L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2.L'assemblea di istituto e' convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3.La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
4.Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5.Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilita' di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Art. 15
Assemblee dei genitori
1.Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2.I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
3.Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4.Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe e' convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto e' convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5.Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6.L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
7.In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilita' dei locali, l'assemblea di istituto puo' articolarsi in assemblee di classi parallele.
8.All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.
Capo II ((CAPO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182))
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182))
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182))
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182))
Art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182))
Capo III ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO PROVINCIALE
Art. 20
Consiglio scolastico provinciale
1.Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori della provincia.
4.La meta' dei seggi e' riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unita' non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unita' successiva.
6.Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unita' non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unita' successiva; e' comunque fatta salva la riserva di almeno il 50 per cento dei seggi a favore del personale docente.
7.I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per cento a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8.Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
9.Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le modalita' di cui all'articolo 31. (26) ((26a)) --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2) che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo". ----------------- AGGIORNAMENTO (26a) Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre 2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
Art. 21
Organi del consiglio scolastico provinciale
1.Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente appartenente ai ruoli provinciali con esclusione del personale docente appartenente ai ruoli della scuola secondaria superiore.
2.Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e il vice presidente sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.
3.Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.
4.La giunta esecutiva e' formata da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne e' presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.
5.Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Ciascun consiglio e' formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o piu' appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.
6.I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi.
7.Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in servizio nell'ufficio scolastico provinciale. (26) ((26a)) --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2) che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo". ----------------- AGGIORNAMENTO (26a) Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre 2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
Art. 22
Funzioni del consiglio scolastico provinciale
2.Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.
3.La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.
4.I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna, elementare e media.
5.Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente. (26) ((26a)) --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2) che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo". ----------------- AGGIORNAMENTO (26a) Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre 2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
Capo IV ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 23
Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1.Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichita' e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
2.Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
4.Il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato ad esprimere il parere sul progetto della Provincia di modifica dei programmi di insegnamento e di esame.
5.Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili piu' di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
6.Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7.Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso puo' chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.
8.Il relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.
9.Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalita' di cui al successivo articolo 31.
10.Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalita' di cui al successivo articolo 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna. (26)((26a)) --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2) che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo". ----------------- AGGIORNAMENTO (26a) Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre 2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
Art. 24
Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1.Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' presieduto dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vicepresidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
3.L'ufficio di presidenza e' costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio nel suo seno.
4.Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e' formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina.
5.Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado e' formato da 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualita' di membri effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 23.
6.Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali e' formato da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell' istruzione artistica in qualita' di membro effettivo ed uno in qualita' di supplente.
7.Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.
8.Il presidente del consiglio di disciplina e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo piu' anziano di eta' di ciascun consiglio.
9.Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del successivo articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente.
10.Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.
11.Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sara' determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento degli uffici. (26) ((26a)) --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2) che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo". ----------------- AGGIORNAMENTO (26a) Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre 2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
Art. 25
Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
2.Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonche' di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il parere e' obbligatorio.
3.Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o piu' degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di istruzione artistica e' competente anche nelle materie concernenti i licei artistici e gli istituti d'arte.
4.La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole.
5.Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e puo' presiedere i comitati previsti dal comma 3.
6.Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
7.I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori.
8.I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresi' pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo. (26) ((26a)) --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2) che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo". ----------------- AGGIORNAMENTO (26a) Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre 2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".
Capo V AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA
Art. 26
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 27
Autonomia amministrativa
1.I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.
2.L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale. 3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo. 8.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 27, comma 4. 10.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 11.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze. 13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo. 14.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 15.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 16.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 17.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 18.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 19.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )). 20.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
Art. 28
Vigilanza
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
4.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
5.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
6.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
7.In caso di persistenti e gravi irregolarita' o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto (( . . .)), il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.
8.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
9.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
Art. 29
Istituzioni con personalita' giuridica
1.Negli istituti con personalita' giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest' ultimo.
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
4.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
5.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
6.Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Capo VI NORME COMUNI
Art. 30
Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
1.L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
2.L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
3.L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro eta'.
Art. 31
Elezioni
1.Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore puo' votare la meta' dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.
2.Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
(( 3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione ))
4.(( IL D.L. 28 AGOSTO 1995, N. 361, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 437 HA DISPOSTO (CON L'ART. 2) LA SOSTITUZIONE DEL PRESENTE COMMA CON L'ATTUALE COMMA 3 )).
5.(( IL D.L. 28 AGOSTO 1995, N. 361, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 437 HA DISPOSTO (CON L'ART. 2) LA SOSTITUZIONE DEL PRESENTE COMMA CON L'ATTUALE COMMA 3 )).
6.Nessun elettore puo' concorrere alla presentazione di piu' di una lista; nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste per elezioni dello stesso livello ne puo' presentarne alcuna.
7.Ciascuna lista puo' comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
8.Ogni elettore puo' esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; puo' esprimere non piu' di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi puo' esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.
9.Il voto e' personale, libero e segreto.
Art. 32
(( Liste dei candidati del personale docente e direttivo ))
1.Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.
2.Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli istituti di istruzione artistica.
3.Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica .
Art. 33
Svolgimento delle elezioni
2.Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando e' possibile, congiuntamente.
3.Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalita' da stabilirsi in base al comma 1.
Art. 34
Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali
1.Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.
2.Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli studi.
3.Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 35
Surroga dei membri cessati
1.Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
2.I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.
3.In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.
Art. 36
Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalita'
1.I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all'articolo 6, possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.
2.La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalita' stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 37
Costituzione degli organi e validita' delle deliberazioni
1.L'organo collegiale e' validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2.Per la validita' dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonche' delle rispettive giunte, e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica.
3.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
4.La votazione e' segreta solo quando si faccia questione di persone.
Art. 38
Decadenza
1.I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giusitificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalita' previste dall'articolo 35.
Art. 39
Adunanze degli organi collegiali
1.Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
Art. 40
Regolamenti tipo
1.In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
Art. 41
Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
1.La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo e' gratuita.
2.Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3.Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 42
Pubblicita' delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale
1.Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2.Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3.Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalita' di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita' dei locali disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
4.Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalita' con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunita' locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunita' stesse. Analogo invito puo' essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5.Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.
6.Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la liberta' di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7.Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non e' ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Nota all'art. 42: - La legge n. 142/1990 reca: Ordinamento delle autonomie locali.
Art. 43
Pubblicita' degli atti
1.Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.
2.I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
3.Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
4.Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
Nota all'art. 43: - La legge n. 241/1990 reca: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Capo VII ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA MATERNA
Art. 44
Consigli di circolo di scuola materna
1.Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e' costituito il consiglio di circolo. Esso e' formato secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.
3.Per quanto non e' previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 10.
Art. 45
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna
1.Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall'articolo 11.
Art. 46
Collegio degi docenti di scuola materna
1.Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e' istituito il collegio dei docenti. Esso e' composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed e' presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate.
((2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo 7. ))
3.Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 7.
Art. 47
Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna
Capo VIII NORME PARTICOLARI
Art. 48
Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia
1.Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena.
2.Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni e' riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
3.Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di istruzione degli adulti e alle attivita' di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'articolo 624.
4.Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
5.Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle competenti autorita' per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al comma 3.
Art. 49
Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
1.Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.
Art. 50
Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche.
1.Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica all'Accademia nazionale di danza ed agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui all'articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2.Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della parte II, titolo VI.
TITOLO II RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO. Capo I RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
Art. 51
Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica
1.Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e modalita' per la definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
2.Il piano pluriennale e' definito ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
3.Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonche' delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terra' conto altresi' dell'eta' degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle necessita' e dei disagi che possono determinarsi in relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle comunita' e zone montane e nelle piccole isole.
4.A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici: almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento deve essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.
5.Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unita' scolastiche, determinandone modalita' e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.
6.Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalita' stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
7.Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di piu' enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati.
Nota all'art. 51: - Per l'art. 4 della legge n. 537/1993, si veda nota all'art. 3.
Art. 52
Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative
1.Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori.
2.Per i criteri e le modalita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51.
Capo II ISTITUZIONE DELLE SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA
Art. 53
Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali
1.L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e secondarie superiori viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme degli articoli successivi, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita' di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.
2.I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.
Art. 54
Istituzione delle scuole materne
1.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e considerate le richieste dei comuni.
2.Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole sara' tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.
Art. 55
Istituzione delle scuole elementari
1.Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore agli studi.
2.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del provveditorato agli studi e' ripartito in circoli didattici la cui direzione ha sede in una delle scuole.
3.Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessita' derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.
4.Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al comma 6 e in conformita' al piano pluriennale previsto dall'articolo 51.
5.Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficolta' di collegamento non consentano la possibilita' di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
6.Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare e' stabilito in 5000 posti.
Art. 56
Istituzione delle scuole medie
1.Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2.Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
3.Possono funzionare classi collaterali, nonche' corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori.
4.Nelle localita' nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni, non possano funzionare corsi o classi distaccati, ne' possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello degli interni e con quello del tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione media obbligatoria, sulla base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreche' vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.
Art. 57
Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali
1.I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 58
Istituzione delle scuole magistrali
1.Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.
Art. 59
Istituzione degli istituti tecnici
1.Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati.
2.Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto puo' inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto annesso all'istituto tecnico e determinarne le norme sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.
3.Il decreto istitutivo di istituti aventi finalita' e ordinamenti speciali determina altresi' la finalita' degli istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.
Art. 60
Istituzione degli istituti professionali
1.Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, acquisita l'indicazione vincolante dell'ordine di priorita' della regione competente.
2.Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto puo' inoltre istituire, (( sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario )), un convitto annesso all'istituto professionale e determinarne le norme sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.
3.Il decreto istitutivo determina altresi' la finalita' degli istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati. Le successive modificazioni all'ordinamento didattico dei singoli istituti, che non comportino maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 61
Istituzione degli istituti d'arte
1.Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2.Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto, il numero delle ore settimanali di insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo annuo a carico dello Stato per l'istituzione e il funzionamento dell' istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati.
Art. 62
Istituzione dei licei artistici
1.I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2.Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.
Art. 63
Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche.
1.I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l' accademia nazionale d'arte drammatica e l'accademia nazionale di danza e gli istituti superiori per le industrie artistiche sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalita' possono essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto, sezioni staccate con uno o piu' corsi, e, per i conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per gli istituti superiori per le industrie artistiche si provvede in conformita' a quanto previsto dall'articolo 217.
2.Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli insegnamenti da conferire per incarico nonche' i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
3.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi "I. Cavazza" di Bologna, "D. Martuscelli" di Napoli, "S. Alessio" di Roma, "Istituto per ciechi" di Milano, "Configliachi" di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fissa le modalita' di funzionamento di tali sezioni speciali, nonche' le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
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Normattiva
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