DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1994, n. 268
Entrata in vigore del decreto: 4/5/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che include la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, tra quelle da attuare in via regolamentare;
Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha attribuito forza di legge alle direttive incluse nell'elenco "A", tra cui la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, e la direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, relativa agli ascensori elettrici;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, adottato per l'attuazione delle direttive predette;
Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Dato atto che non e' stato accolto integralmente il parere del Consiglio di Stato, non apparendo appropriata alla forma regolamentare la riscrittura di norme comunitarie alle quali e' stata attribuita forza di legge dall'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il presente regolamento recepisce la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, che modifica la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, recepita con l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e con decreto 9 dicembre 1987, n. 587.
2.La direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, e' pubblicata unitamente al presente regolamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' il seguente: "Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea indicate nell'elenco 'A' allegato alla presente legge hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1". - Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 25 marzo 1988. - La direttiva 84/529/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 300 del 19 novembre 1984. - La direttiva 86/312/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 196 del 18 luglio 1986. Nota all'art. 1: - La direttiva 90/486/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 270 del 2 ottobre 1990.
Art. 2
1.Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o piu' martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale e' inferiore a 15°, denominati ascensori.
2.All'art. 1, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, sono soppresse le parole: "gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)".
Nota all'art. 2: - L'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 84/529/CEE e' il seguente: "2. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva: - gli ascensori specialmente progettati per scopi militari o sperimentali, nonche' quelli utilizzati come attrezzature sulle navi, negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare, nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive; - gli ascensori destinati esclusivamente al trasporto di cose; - gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici), gli impianti elevatori conosciuti sotto le seguenti denominazioni: paternoster, elevatori a cremagliera, elevatori a coclea, elevatori di scenotecnica, impianti a ingabbiamento, skips, ascensori e montacarichi di cantiere edile e di lavori pubblici, gli impianti per la costruzione e la manutenzione e gli ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici". - Il testo dell'allegato I alla direttiva n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 86/312/CEE e dall'art. 1 della direttiva n. 90/486/CEE, recepita dal presente decreto: "ALLEGATO I 1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2: - EN 81-1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici; - EN 81-2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori idraulici. 2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1. Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81-1 - Edizione del dicembre 1985). L'ultima frase e' sostituita dal seguente testo: 'Tuttavia, fino al 26 settembre 1991, gli Stati membri rimangono liberi di imporre o meno tale obbligo'. 2.2. Punto 13.1.1.4 Questo punto e' sostituito dal seguente testo: 'L'impianto elettrico degli ascensori deve: a) soddisfare alle esigenze indicate nei documenti armonizzati del comitato europeo di normalizzazione elettrica (CENELEC) approvate dai comitati elettrotecnici nazionali dei Paesi della Comunita' economica europea; b) in mancanza dei documenti armonizzati di cui al punto a) concernenti l'installazione di apparecchiature elettriche, soddisfare alle esigenze delle regolamentazioni nazionali del Paese in cui l'ascensore viene installato'. 2.3. Punto 13.1.2 Sostituire con il seguente testo: 'Nei locali delle macchine e delle pulegge e' necessaria una protezione dai contatti diretti per mezzo di involucri che abbiano un grado di protezione IP 2 X'. 2.4. Punto F.0.1.6 Questo punto e' completato come segue: ' .. conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 84/528/CEE'".
Art. 3
1.Il testo del punto 1 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, e' sostituito dal seguente: "1. Gli apparecchi di cui all'art. 1, paragrafo 1, devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2: - EN 81 - 1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici.". - EN 81 - 2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori elettrici". 2. Nel punto 2 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, le parole: "2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1." sono sostituite dalle seguenti: "2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81.1 - Edizione del dicembre 1985).".
Art. 4
1.Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e' consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5
1.Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1994
Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 4
Direttiva- art. 1
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 100 A; Vista la proposta della Commissione (1); In cooperazione con il Parlamento europeo (2); Visto il parere del Comitato economico e sociale (3); Considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio (4), modificata dalla direttiva 86/312/CEE della Commissione (5), puo' essere applicata, mutatis mutandis, agli ascensori idraulici o elettroidraulici; Considerando che la norma EN 81-1 su cui si basa la direttiva 84/529/CEE e' stata completata dopo la pubblicazione della direttiva da una seconda parte EN 81-2 che concerne gli ascensori idraulici ed oleoelettrici; Considerando che l'estensione del campo di applicazione della direttiva 84/529/CEE e' urgente perche' i produttori incontrano considerevoli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari che rischiano di compromettere il mercato; Considerando che conviene adottare le misure destinate a stabilire progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, ------------ (1) GU n. C 17 del 24 gennaio 1990, pag. 9. (2) GU n. C 149 del 18 giugno 1990, pag. 144 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). (3) GU n. C 168 del 10 luglio 1990, pag. 3. (4) GU n. L 300 del 19 novembre 1984, pag. 86. (5) GU n. L 196 del 18 luglio 1986, pag. 56. HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 84/529/CEE e' modificata come segue: 1) Il titolo della direttiva e' sostituito dal titolo seguente: "Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici"; 2) Il testo del primo considerando e' sostituito dal testo seguente: "Considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolano cosi' gli scambi di detti ascensori; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di queste disposizioni;"; 3) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, e' sostituito dal testo seguente: "1. La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleolettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o piu' martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale e' inferiore a 15›, denominati qui di seguito ascensori."; 4) All'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino, e' soppresso il testo seguente: "gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)."; 5) Nell'allegato I: a) il testo del punto 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2: - EN 81-1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici; - EN 81-2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori idraulici."; b) nel punto 2 i termini: "2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche: 2.1. Punto 12.4.2.1." sono sostiuiti dai termini: "2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1. Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81-1 - Edizione del dicembre 1985).".
Direttiva- art. 2
Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere dalla sua notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicazione alla Commissione il testo delle disposzioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Direttiva- art. 3
Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addi' 17 settembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente: P. ROMITA ------------ (1) La presente direttiva e' stata notificata agli Stati membri il 24 settembre 1990.
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