DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1994, n. 276

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1994-03-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 24-05-1994

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono adottate norme regolamentari per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonche' il contingente del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attivita' dell'Osservatorio stesso e le indennita' da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto al medesimo;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali

1.L'Osservatorio delle politiche regionali, di seguito denominato Osservatorio, attende ai propri compiti istituzionali nel rispetto del principio di autonomia funzionale, tecnica e organizzativa.

2.Le deliberazioni dell'Osservatorio sono adottate a maggioranza dei componenti. Nel caso di parita' di voti prevale quello del presidente. L'ordine dei lavori dell'Osservatorio e' deliberato su proposta del presidente.

3.Le deliberazioni dell'Osservatorio sono trasmesse ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche nella qualita' di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, al Ministro del bilancio e della programmazione economica, al Ministro del tesoro e al Ministro degli affari regionali e comunitari, nonche' ai presidenti delle regioni interessate. Su proposta del presidente l'Osservatorio delibera annualmente un programma di lavoro contenente anche indicazioni sui criteri e metodi da seguire per la rilevazione e l'analisi degli effetti economici, sociali e dello stato di attuazione degli interventi nelle aree depresse nonche' della qualita' dei servizi pubblici resi in tali aree. Il presidente, o un suo delegato, sovraintendono all'attuazione, da parte delle strutture di supporto dell'Osservatorio, delle direttive emanate con il programma di lavoro.

4.L'Osservatorio formula proposte al Ministro del bilancio e della programmazione economica per il coordinamento delle sue attivita' con le attivita' del Ministero. Puo' richiedere, in particolare, che siano svolte, da parte degli appositi uffici del Ministero, ispezioni utili alle analisi dell'Osservatorio. Su deliberazione dell'Osservatorio, il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto anche della normativa comunitaria vigente, conclude contratti o incarichi di studio con soggetti pubblici o privati per attivita' non altrimenti applicabili e nei limiti degli stanziamenti di bilancio. I compensi sono determinati di concerto con il Ministero del tesoro.

5.Nell'ambito delle proprie attribuzioni, e al fine di acquisire informazioni e documentazione, l'Osservatorio promuove la cooperazione di tutte le amministrazioni pubbliche interessate e stabilisce rapporti di collaborazione anche con autorita' indipendenti.

6.Al fine della cooperazione con le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente, il presidente dell'Osservatorio convoca, almeno una volta l'anno, una riunione dei componenti dell'Osservatorio e dei rappresentanti delle regioni e delle altre amministrazioni competenti per gli interventi nelle aree depresse, anche al fine di esaminare le questioni di rilievo riguardanti l'attuazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

7.Le attivita' relative alla verifica dell'andamento e dell'efficacia degli interventi nelle aree depresse, che richiedono l'acquisizione e valutazione di elementi comunque attinenti alla sfera di autonoma determinazione di soggetti pubblici e privati e la verifica dello svolgimento delle relative azioni e degli effetti diretti ed indiretti, sono svolte in contatto con gli organi ed i soggetti interessati. A tal fine, secondo le procedure deliberate dall'Osservatorio, possono essere indette apposite riunioni presiedute dal presidente dell'Osservatorio o da uno dei componenti all'uopo delegato.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, reca: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488". Con l'art. 4 si prevede la costituzione, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, dell'Osservatorio delle politiche regionali. Se ne trascrive il testo: "Art. 4 (Osservatorio delle politiche regionali). - 1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e' costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso e' composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati. 2. L'Osservatorio e' tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. 3. Spetta all'Osservatorio: a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi; b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione; c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie; d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualita' dei servizi pubblici nelle aree depresse; e) comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio stesso. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonche' il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attivita' dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non puo' essere superiore complessivamente alle trenta unita', con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennita' da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attivita' ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5.". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinando le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Per il titolo del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Contingente del personale e organizzazione degli uffici

1.Il contingente del personale da utilizzare ai fini dell'attivita' dell'Osservatorio e' composto da 30 dipendenti. Nell'ambito di tale contingente sono compresi non piu' di quattro dipendenti con qualifica di dirigente posti fuori ruolo, dei quali uno con qualifica di dirigente generale, scelti tra personale qualificato con provate esperienze nei settori economico, giuridico, aziendale o urbanistico.

2.Il personale di cui al comma 1 e' messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni; per tale personale comandato nonche' per quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica, l'assegnazione e' disposta con provvedimento formale del direttore del Servizio centrale degli affari generali e del personale, su richiesta nominativa dell'Osservatorio, con prioritaria utilizzazione del personale del ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3.L'Osservatorio definisce gli obiettivi e le linee operative delle attivita' delle strutture di supporto. Sono in ogni caso riservati alla firma del presidente dell'Osservatorio, o di uno dei componenti all'uopo delegato, gli atti che riguardano rapporti con amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e con soggetti privati per l'esame e l'analisi degli interventi nelle aree depresse.

4.Nel quadro dell'assetto organizzativo deliberato dall'Osservatorio su proposta del presidente, il responsabile della struttura di supporto assegna il personale all'ufficio e ne indica le mansioni, sulla base delle specifiche professionalita'.

Art. 3

Trattamento economico

1.Ai componenti dell'Osservatorio spetta una indennita' non pensionabile di importo pari allo stipendio iniziale del dirigente generale dello Stato di livello C; per il presidente dell'Osservatorio la predetta indennita' e' commisurata allo stipendio iniziale del dirigente generale dello Stato di livello B.

2.Al personale di cui al precedente art. 2 spetta una indennita' non pensionabile commisurata a quella di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, e all'art. 32, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da corrispondere nei limiti della disciplina del citato art. 8.

3.In considerazione di comprovate esigenze di servizio, il personale addetto all'Osservatorio puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa vigente per i dipendenti dei Ministeri.

4.Al presidente ed ai componenti dell'Osservatorio che, per esigenze di servizio, compiono missioni sul territorio estero o nazionale, compete il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro del bilancio e della programmazione economica SPAVENTA

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1994

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 173

Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455: "Art. 8. - 1. Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' attribuita una indennita' mensile non pensionabile, stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale indennita' e' fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennita' erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti. 2. L'indennita' di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennita' o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto. 3. E' fatta salva la facolta' di opzione per le indennita' o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza". - Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Art. 32 (Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. L'indennita' di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennita' mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennita', spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non puo' comunque superare il limite massimo previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734. 4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonche' dei componenti del comitato di cui all'art. 21, comma 1, e' determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro".

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