DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 388

Type DPR
Publication 1994-04-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto l'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'articolo 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che i termini per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 6 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Presentazione della richiesta di risarcimento danni

1.La richiesta in via amministrativa di risarcimento dei danni conseguenti all'espletamento di servizi di ordine pubblico e ad operazioni di polizia giudiziaria deve essere inoltrata alla questura nel cui territorio l'evento dannoso si e' verificato o al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente quando l'evento dannoso si e' verificato in occasione dell'intervento di militari dell'Arma dei carabinieri.

2.Qualora la domanda venga presentata ad un'autorita' incompetente a riceverla ai sensi del precedente comma, quest'ultima la trasmette a quella ritenuta competente.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle proce- dure di verifica e controllo. (Omissis)". - L'articolo 14 del regio decreto n. 2440/1923 e' il seguente: "Art. 14. - Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie qualunque sia l'oggetto della controversia, quando cio' che l'amministrazione da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 4.800.000. A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente per lo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto. Deve essere sentito il Consiglio di Stato anche per le transazioni di minore importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'avvocatura erariale. - L'art. 7 del regio decreto n. 773/1931 e' il seguente: "Art. 7 (art. 6 T.U. 1926). - Nessun indennizzo e' dovuto per i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facolta' ad essa attribuite dalla legge".

Art. 2

Istruttoria delle richieste di risarcimento dei danni

1.Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici di cui all'articolo 1 acquisiscono il rapporto di servizio del personale operante e istruiscono la richiesta corredandola di una analitica relazione contenente la descrizione dell'operazione, della dinamica dei fatti e dei luoghi dove si sono svolti, l'indicazione del personale che ha diretto o disposto le operazioni, le deposizioni testimoniali, i rilievi o accertamenti tecnici ed ogni altro utile elemento di valutazione, trasmettendo gli atti alla Prefettura territorialmente competente.

2.Il termine previsto dal comma 1 e' sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto e inizia nuovamente a decorrere nel caso in cui siano cessati tali impedimenti.

Art. 3

Richiesta di pareri

1.La prefettura, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, verifica la completezza della documentazione e la congruita' della richiesta, e richiede al competente servizio del Ministero dell'interno l'autorizazione al pagamento o alla transazione.

3.Quando sono richiesti i pareri di cui al comma 2, il termine di cui al comma 1 e' di sessanta giorni.

Art. 4

Liquidazione del danno

1.Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta istruita, il servizio competente del Ministero dell'interno predispone il provvedimento di autorizzazione al pagamento o alla transazione.

2.In caso di transazione, la prefettura provvede alla stipula dell'atto, alla registrazione presso il competente Ufficio del registro e, nei dieci giorni successivi, alla trasmissione al servizio competente del Ministero dell'interno, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, provvede a predisporre il provvedimento di autorizzazione al pagamento.

3.In deroga a quanto previsto dall'art. 14 regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, il prescritto parere al Consiglio di Stato sullo schema di transazione deve essere richiesto solo se il danno da liquidare ammonta ad una somma superiore a lire cinquanta milioni. Il detto limite viene annualmente elevato in riferimento ai parametri ISTAT relativi al costo della lira dei lavoratori dell'industria.

Nota all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 14 del Regio decreto n. 2240/1923, si vedano le precedenti note alle premesse.

Art. 5

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

MANCINO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994

Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 2

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