DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 338
Entrata in vigore del decreto: 23/06/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Visto l'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 10 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto ed ambito del regolamento
1.Il presente regolamento disciplina il procedimento per il conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.
2.Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai soggetti individuati dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ed ai presidenti delle autorita' amministrative indipendenti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi) (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - L'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' il seguente: "Art. 380 (Conferimento di speciali incarichi). - Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali. In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta. Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilita', che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovra' essere corrisposto soltanto al temine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito". - L'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 546/1993 e' il seguente: "Art. 7. (Omissis). 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione". (Omissis)". Nota all'art. 1: - L'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 470/1993 e' il seguente: "Art. 7. (Omissis). 3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti".
Art. 2
Motivi dell'incarico e soggetti destinatari
1.Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, i Ministri possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza.
Art. 3
Richiesta del Ministro ed accettazione dell'incarico
1.La richiesta di compiere studi e risolvere particolari problemi va formulata, ai soggetti cui si intende conferire l'incarico, con lettera a firma del Ministro, indicante l'oggetto dell'incarico, l'entita' del compenso, il termine per l'accettazione dell'incarico e quello per lo svolgimento dello stesso.
2.Per l'accettazione dell'incarico, l'interessato deve inviare all'amministrazione, con la richiesta documentazione, la dichiarazione espressa, per iscritto, di accettare le condizioni stabilite nella lettera di incarico.
3.La dichiarazione di accettazione dell'incarico, con la documentazione richiesta, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera di incarico.
4.Qualora la dichiarazione di cui sopra non pervenga nel termine stabilito, l'amministrazione puo' considerare tale atteggiamento come rinuncia all'incarico.
5.L'incarico e' vincolante per l'amministrazione solo in seguito all'emanazione del decreto di cui all'articolo 4.
Art. 4
Decreto di incarico e durata dello stesso
1.L'incarico e' conferito con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione.
2.L'incarico e' conferito a tempo determinato e non puo' superare l'anno finanziario.
3.Nel decreto di incarico sono indicati i nominativi dei membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
Art. 5
Consegna dello studio oggetto dell'incarico
1.L'incaricato deve consegnare i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottopostigli entro il termine stabilito nella lettera di incarico; ove cio' non avvenga, il Ministro, previa contestazione del ritardo, provvede con proprio decreto a risolvere il rapporto per inadempienza, salvo che non ritenga, su giustificata istanza dell'incaricato, di prorogare il termine per una sola volta e per un periodo da stabilirsi nel decreto di proroga.
2.I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e del prodotto finale della stessa.
Art. 6
Valutazione dei risultati dell'incarico
1.La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attivita' svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza.
2.Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 286)).
4.Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con il decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti, l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero puo' risolvere il rapporto per inadempienza.
5.Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attivita' prestata, puo' provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Art. 7
Liquidazione del compenso
1.Entro venti giorni dal giudizio positivo, l'amministrazione emette l'ordinativo del pagamento e lo trasmette, per l'effettuazione del controllo successivo, alla Ragioneria centrale, dandone comunicazione all'interessato.
2.Il Ministro determina in via generale i criteri di fissazione del compenso da corrispondere all'incaricato, con riferimento al tipo di incarico, al valore, alla durata, alla difficolta' dei problemi da risolvere.
Art. 8
Termine per l'erogazione del compenso
1.Il termine per l'erogazione del compenso relativo all'espletamento dell'incarico e' di sessanta giorni, decorrenti dal giudizio positivo degli organi di cui all'articolo 6.
2.Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, decorrono, sul compenso, gli interessi legali a favore dell'incaricato.
Art. 9
Abrogazioni
1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato l'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 28
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si vedano le precedenti note alle premesse.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.