DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 389

Type DPR
Publication 1994-04-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1636;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dei beni culturali e ambientali;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o

1.I cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extra comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, corsi di conferenze e simili) devono essere autorizzati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.

2.I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunita' europea, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l'obbligo di presentare rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, una denuncia di inizio dell'attivita' attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell'attivita' sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione competente. L'amministrazione verifica d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, l'esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.

3.Gli attestati rilasciati da scuole o organismi culturali stranieri in Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole statali pareggiate o legalmente riconosciute italiane.

4.Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresi', alle scuole ed agli organismi culturali di proprieta' o di diretta emanazione di persone o enti italiani indirettamente promossi da persone o enti stranieri, o da essi controllati, o che comunque abbiano con essi rapporti amministrativi.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emama i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi) (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle proce- dure di verifica e controllo. (Omissis)". - Il testo della legge n. 1636/1940 (Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia) e' il seguente: "Art. 1. - I cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio del regno, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili) devono essere muniti di una speciale autorizzazione governativa. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al Prefetto della provincia che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale, sentito l'ente nazionale dell'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.) di cui alla legge 5 gennaio 1939, n. 15, le inoltra al Ministero della educazione nazionale che deliberera' sulla concessione dell'autorizzazione". "Art. 2. - Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprieta' o diretta emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da essi o persone straniere o che siano controllati da tali enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi". "Art. 3. - La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui ai precedenti artt. 1 e 2, sono affidate all'E.N.I.M.S., che li esercitera' in conformita' delle disposizioni che gli saranno impartite dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per gli affari esteri". "Art. 4. - Le scuole e le istituzioni culturali straniere, gia' esistenti nel regno al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere nei modi previsti dal precedente art. 1, e non oltre mesi tre dalla data di pubblicazione della presente legge, l'autorizzazione a proseguire mella propria attivita'". "Art. 5. - Il Ministro per l'educazione nazionale puo' con proprio decreto, emanato di concerto col Ministro per gli affari esteri, sentito il parere dell'E.N.I.M.S., ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole straniere che, a suo giudizio, non fossero ritenute idonee a continuare la propria attivita'. In casi, pero', di urgenza determinata da particolari contingenze, il Prefetto competente per territorio puo' ordinare la chiusura provvisoria di scuole od organismi culturali stranieri, informandone l'E.N.I.M.S. ed i competenti Ministeri". "Art. 6. - Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali, continueranno a svolgere la propria attivita' nel modo indicato nei detti accordi. Saranno tuttavia tenuti a fornire all'E.N.I.M.S. tutte le notizie che da questo saranno ad essi eventualmente richieste". "Art. 7. - Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle istituzioni contemplate nell'art. 39 del concordato fra la Santa Sede e l'Italia". "Art. 8. - La presente legge entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

Art. 2

Presentazione della domanda

1.I cittadini e gli enti stranieri ai fini di cui al precedente articolo 1, devono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, corredata dall'indicazione del grado e del tipo di scuola o di istituzione culturale che si intende istituire e dall'indicazione della sede ove si intende istituirla.

Art. 3

Procedimento di autorizzazione al funzionamento di istituzioni extra comunitarie

1.L'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 1 del presente regolamento, e' concessa previo parere del Ministero degli affari esteri, che si intende favorevolmente acquisito decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla richiesta.

2.Le domande presentate dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1 del presente regolamento, si considerano accolte, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non venga comunicato agli interessati un provvedimento di diniego entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo 1, comma 1.

Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 20 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 20. - 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita' del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente puo' annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo".

Art. 4

Attivita' di vigilanza

1.La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui al precedente articolo 1 spettano rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali. Il Ministero competente puo' richiedere ai soggetti interessati di fornire le notizie necessarie allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo.

2.Il Ministero competente ai sensi del comma 1 puo', con provvedimento motivato, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole che non fossero ritenute idonee a continuare la propria attivita' qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti.

3.In casi di urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio puo', con provvedimento motivato, ordinare la chiusura provvisoria di scuole ed organismi di cui al precedente articolo 1, informandone immediatamente il Ministero della pubblica istruzione ovvero il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per gli accertamenti previsti dal comma 2 di quest'articolo. In tali casi, il Ministero competente ai sensi del comma 1 puo' ordinare la soppressione o la chiusura definitiva entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento prefettizio, trascorsi i quali il provvedimento prefettizio si intende revocato.

Art. 5

Verifiche periodiche

1.Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali verificano periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.

2.Ai fini delle verifiche di cui comma precedente, i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali ed ambientali promuovono iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.

3.I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

Note all'art. 5: - Per la legge n. 241/1990 si vedano le precedenti note alle premesse: - Per l'articolo 2 della legge n. 537/1990, si vedano le precedenti note alle premesse.

Art. 6

Modificazioni ed abrogazioni

1.Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali hanno facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori a quelli massimi previsti dal presente regolamento.

2.Dall'entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la legge 30 ottobre 1940, n. 1636, recante: "Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia".

Note all'art. 6: - Per l'articolo 2 della legge n. 537/1990, si vedano le precedenti note alle premesse. - Per il testo della legge n. 1636/1940, si vedano le precedenti note alle premesse.

Art. 7

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