DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 366

Type DPR
Publication 1994-04-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, come convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del certificato (o titolo) di importazione o di esportazione, con o senza prefissazione, di prodotti agro-alimentari.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - Il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, reca: "Organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1969, n. 320 e convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 16 febbraio 1970).

Art. 2

Ambito di applicazione e procedimento per il rilascio del titolo

1.Nei casi in cui l'importazione e l'esportazione di prodotti agro-alimentari sia dai regolamenti comunitari subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione, tale titolo e' rilasciato dal Ministero del commercio con l'estero conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 3

Questioni inerenti al rilascio dei certificati

1.Il Comitato interministeriale di cui all'art.17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23, costituito presso il Ministero del commercio con l'estero e chiamato a pronunciarsi su tutte le questioni inerenti al rilascio dei certificati di importazione e di esportazione e allo svincolo o all'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale, e' soppresso.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'articolo 17 del decreto-legge n. 947/1969 e' il seguente: "Art. 17. - Su tutte le questioni inerenti al rilascio dei certificati di importazione e di esportazione e allo svincolo o all'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale di cui ai precedenti articoli 15 e 16 e' chiamato a pronunciarsi un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del tesoro".

Art. 4

Abrogazione di norme

1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 15, 16 e 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse. - Il testo degli articoli 15 e 16 del decreto-legge n. 947/1969 e' il seguente: "Art. 15. - Nei casi in cui l'importazione o l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto all'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, ed agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e' subordinata dai Regolamenti comunitari indicati negli articoli medesimi e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte, alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, tale titolo e' costituito da un certificato di importazione o di esportazione, da rilasciarsi, su domanda degli interessati, dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero. Le domande per il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero e contenere tutti i dati inerenti all'operazione da compiere, in base alle modalita' stabilite dallo stesso Ministero. Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno stabiliti i prodotti per i quali e' richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al primo comma, qualora trattisi di prodotti per i quali le norme comunitarie lasciano agli Stati membri la facolta' di richiedere tale titolo". "Art. 16. - Il rilascio dei certificati di cui all'articolo precedente e' subordinato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla presentazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione. La misura della cauzione, le modalita' per la costituzione della stessa, o per la prestazione della fidejussione bancaria, nonche' per lo svincolo o l'incameramento totale o parziale di detta cauzione saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato". - Per il testo dell'articolo 17 del decreto-legge n. 947/1969, si vedano le precedenti note all'articolo 3.

Art. 5

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

BARATTA, Ministro del commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994

Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 9

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