DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 347
Entrata in vigore del decreto: 05/12/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina il procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili.
2.Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis)". Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168). - La legge 4 giugno 1982, n. 438, reca: "Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1982, n. 193).
Art. 2
Oggetto del regolamento
1.Sulle navi per le quali le norme della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e del regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, richiedono l'adozione di apparecchi, dispositivi e materiali di cui alla tabella A allegata al libro I del regolamento stesso, questi devono essere di tipo approvato dal Ministero, salvo le esenzioni previste nel regolamento.
Nota all'art. 2: - La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: "Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione". - Per la legge 4 giugno 1982, n. 438, si vedano le precedenti note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, reca: "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17). Si riporta la tabella A allegata al Libro I del d.P.R.: "TABELLA A===================================================================== APPARECCHI, DISPOSITIVI, MATERIALI CONVENZIONI Apparecchi per la respirazione (compresi i caschi e le maschere contro il fumo) SOLAS 74 Apparecchi per la dissalazione dell'acqua marina per imbarcazioni di salvataggio SOLAS 74 (83) Apparecchi radio portatili (di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) SOLAS 74 (83) Apparecchi galleggianti SOLAS 74 Apparecchi lanciasagole SOLAS 74 (83) Apparecchio di ausilio alla estrapolazione grafica automatica di dati radar (A.R.P.A.) SOLAS 74 (81) Apparecchiatura per il rilevamento della direzione di provenienza di segnali emessi sulla frequenza radiotelefonica di soccorso (di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) SOLAS 74 (81) Apparecchio radiotelefonico ricetrasmittente (di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) SOLAS 74 (83) Auto-allarmi radiotelegrafici (di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) SOLAS 74 Battello di emergenza (3) SOLAS 74 (83) Boccalini a doppio uso per le manichette antincendio SOLAS 74 Boette luminose ad accensione automatica per salvagente anulari SOLAS 74 (83) Bussole magnetiche (4) SOLAS 74 (81) Cintue di salvataggio SOLAS 74 (83) Dispositivi di manovra delle porte stagne a scorrimento sostitutivi di quelli a mano con manovella a rotazione continua SOLAS 74 Dispositivi meccanici per l'imbarco e lo sbarco del pilota SOLAS 74 Dispositivo per indicare velocita' e distanza della nave SOLAS 74 (81) Dispositivo di messa a mare a caduta libera di mezzi di salvataggio collettivi SOLAS 74 (83) Dispositivo a scivolo per la messa a mare delle persone SOLAS 74 (83) Dispositivi automatici di sgancio di tipo idrostatico per le rizze delle zattere di salvataggio SOLAS 74 (83) Dispositivi di sganciamento per imbarcazioni di salvataggio SOLAS 74 (83) Ecoscandagli SOLAS 74 Estintori di incendio portatili SOLAS 74 Estintori di incendio di grande capacita' SOLAS 74 Girobussole SOLAS 74 Gru per le imbarcazioni di salvataggio (5) SOLAS 74 (83) Gru per i battelli di emergenza (3) SOLAS 74 (83) Gru od altri dispositivi per la messa in acqua delle zattere di salvataggio (6) SOLAS 74 (83) Imbarcazioni di salvataggio (5) SOLAS 74 (83) Segue TABELLA A ===================================================================== APPARECCHI, DISPOSITIVI, MATERIALI CONVENZIONI Impianti a 'sprinklers' (limitatamente alle teste spruzzatrici ed al sistema col quale vengono realizzate l'irrorazione automatica e le segnalazioni automatiche) SOLAS 74 Impianti avvisatori o rivelatori automatici di incendio (limitatamente alle teste sensibili ed al sistema col quale vengono realizzate le segnalazioni automatiche SOLAS 74 Impianto radiotelegrafico per le imbarcazioni di salvataggio (di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) SOLAS 74 (83) Indicatore angolo barra (7) SOLAS 74 (81) Indicatore del numero di giri dell'elica (7) SOLAS 74 (81) Indicatore del passo e del modo di funzionamento per eliche a pale orientabili e di manovra (7) SOLAS 74 (81) Indicatore della velocita' di accostata (7) SOLAS 74 (81) Indumento di protezione termica SOLAS 74 (83) Lampade elettriche di sicurezza SOLAS 74 Luce per le cinture di salvataggio SOLAS 74 (83) Manichette antincendio SOLAS 74 Materiali non facilmente infiammabili per sottofondi di rivestimento di ponte SOLAS 74 Materiali diversi dall'acciaio, per tubolature penetranti in divisioni di classe "A" e "B" SOLAS 74 Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature d'olio o di combustibile liquido SOLAS 74 Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature di esaurimento delle sentine situate entro o sotto i depositi di carbone o di combustibile liquido o nei locali di macchine o di caldaie, compresi i locali in cui sono sistemate casse di decantazione o pompe SOLAS 74 Materia secca sostitutiva della sabbia nelle "cassette sabbia" SOLAS 74 Pompe a mano per imbarcazioni di salvataggio SOLAS 74 (83) Radars SOLAS 74 Radiogoniometri (di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) SOLAS 74 (81) Radio-faro per la segnalazione, in emergenza, della posizione di un mezzo collettivo di salvataggio (di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) SOLAS 74 (83) Ripetitori delle girobussole SOLAS 74 (81) Salvagente anulari SOLAS 74 (83) Scalette per imbarco sui mezzi collettivi di salvataggio SOLAS 74 (83) Segnali a mano a stelle rosse SOLAS 74 Segnali di salvataggio SOLAS 74 Segnali di soccorso per il ponte di comando SOLAS 74 (83) Segnali di soccorso per le imbarcazioni e le zattere di salvataggio SOLAS 74 (83) Segnali fumogeni per salvagente anulari SOLAS 74 (83) Specchi per segnalazioni diurne SOLAS 74 (83) Tende per le imbarcazioni di salvataggio SOLAS 74 (83) Tute antincendio SOLAS 74 Tute per l'immersione in acqua SOLAS 74 (83) Ugelli per impianti ad acqua spruzzata sotto pressione per locali macchine e caldaie SOLAS 74 Ugelli per impianti ad acqua spruzzata sotto pressione per locali autorimessa ed altri locali da carico destinati al trasporto di autoveicoli con il serbatoio contenente combustibile per la loro propulsione SOLAS 74 Verricelli per imbarcazioni di salvataggio (5) SOLAS 74 (83) Verricelli per battelli di emergenza (3) SOLAS 74 (83) Verricelli per zattere di salvataggio (6) SOLAS 74 (83) Zattere di salvataggio (6) SOLAS 74 (83)"
Art. 3
Presentazione della domanda
1.La domanda per la dichiarazione di tipo approvato deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero.
2.La domanda deve essere corredata dalla relazione tecnica del Registro italiano navale, acquisita a cura del richiedente.
((
2-bis.Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, la relazione tecnica da presentarsi a cura del richiedente, secondo quanto prescritto dal comma 2, puo' essere redatta anche da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999. Nel caso in cui la relazione tecnica non comprenda tutti gli accertamenti previsti dalla normativa nazionale, il Ministero puo' richiedere l'effettuazione degli accertamenti mancanti.
))
Art. 4
Adozione del provvedimento e termine
1.Il Ministero provvede al rilascio, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, le dichiarazioni di tipo approvato relative, agli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2.Nel rispetto del termine di cui al precedente comma, il Ministero chiede il parere della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno per quanto riguarda gli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi e puo' chiedere al Registro italiano navale ulteriori accertamenti. ((Per gli equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, qualora la relazione tecnica sia stata redatta da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999, gli ulteriori accertamenti, ove previsti, devono essere richiesti allo stesso organismo notificato. ))
3.Il termine per la conclusione del procedimento di cui al primo comma puo' essere interrotto una sola volta ed esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.
4.Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Art. 5
Norme abrogate
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