DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 393

Type DPR
Publication 1994-04-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero.

2.Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle proce- dure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1962, n. 168).

Art. 2

Oggetto del regolamento

1.Il Ministero puo' autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di tipo approvato dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali.

Art. 3

Presentazione della domanda

1.La domanda di autorizzazione deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero.

2.La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla certificazione estera attestante che gli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'articolo 1, erano a bordo al momento dell'acquisto della nave e che gli stessi sono conformi alla Convenzione internazionale Solas 1974 e successivi emendamenti resi esecutivi con legge 25 maggio 1980, n. 313 e con legge 4 giugno 1982, n. 438, nonche' dalla relazione tecnica rilasciata dal Registro Italiano Navale attestante l'efficienza degli apparati stessi.

Note all'art. 3: - La legge 25 maggio 1980, n. 313, reca: "Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione". - La legge 4 giugno 1982, n. 438, reca: "Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1982, n. 193.

Art. 4

Rilascio della autorizzazione

1.Il Ministero, esaminata la documentazione, rilascia, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Qualora il Ministero non si pronunci entro il termine di cui al comma precedente, la domanda si intende accolta.

2.Se l'autorizzazione riguarda apparecchiature radioelettriche, il Ministero d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rilascia, entro quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione stessa. Qualora il Ministero non si pronunci entro il termine stabilito, la domanda si intende accolta.

Art. 5

Norme abrogate

1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato l'articolo 11, comma 7 della legge 5 giugno 1962, n. 616.

Note all'art. 5: - Per l'articolo 2, comma 8, della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alla premessa. - Il testo dell'articolo 11, comma 7, della legge 5 giugno 1962, n. 616 e' il seguente: "Art. 11. (Omissis). Il Ministero della marina mercantile puo' autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di "tipo approvato" dall'autorita' di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali. (Omissis)".

Art. 6

Entrata in vigore del regolamento

1.Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994

Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 22

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