DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 289

Type Decreto legislativo
Publication 1994-05-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 53 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 92/44/CEE del Consiglio del 9 giugno 1992 sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla predetta direttiva, essendo scaduto il relativo termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, delle poste e delle telecomunicazioni, del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge n. 146/1994 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1993). Gli articoli 1 e 53 così recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. 2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi. 3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. 5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4". "Art. 53 (Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) garantire, in ragione della domanda, la realizzazione e la fornitura di un insieme minimo di linee affittate da mettere a disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso; b) disciplinare, nel rispetto di criteri di trasparenza, la procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate di cui all'art. 5 della direttiva e la procedura di controllo di cui all'art. 8 della direttiva stessa; c) disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ordinamento nazionale, la procedura di conciliazione di cui all'art. 12 della direttiva, anche in rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali". Note all'art. 1: - La direttiva 90/387/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 192 del 24 luglio 1990. Gli articoli 9 e 10 così recitano: "Art. 9. - 1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato consulta segnatamente i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti e dei fornitori di servizi. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza del problema, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Lo informa del modo in cui ha tenuto conto di detto parere". "Art. 10. - 1. In deroga all'art. 9, per le questioni contemplate dall'art. 3, paragrafo 5 e all'art. 5, paragrafo 3, si applica la seguente procedura. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'art. 148, paragrafo 2 del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del comitato. 4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte". - Il D.Lgs. n. 55/1993 reca attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni.

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