DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994, n. 575
Note all'art. 14: - Per il testo vigente dell'art. 228 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2. - Il testo dell'art. 16 della legge n. 870/1986 e' il seguente: "Art. 16. - 1. L'art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, e' sostituito dal seguente: 'Art. 5. - In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - rubrica (Motorizzazione civile e trasporti in concessione) - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti: a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonche' per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali; b) fino al 5 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessi di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonche' per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo art. 5-bis; e', invece, escluso ogni compenso al personale; c) fino al 10 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonche' alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi'". - Per il testo vigente dell'art. 126 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2. - Il testo dell'art. 19 della legge n. 870/1986 e' il seguente: "Art. 19. - 1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sara' compensato con una indennita' oraria commisurata alla diaria di missione. 2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sara' riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni. 3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovra' essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei richiedenti. 4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale e' autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sara' anch'esso a carico degli interessati richiedenti. 5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennita' di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente. 6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio. 7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione. 8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso incentivante, collegato alla professionalita', al personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'accertato aumento della produttivita' dei servizi. 9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' con proprio decreto disporre la corresponsione al personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti commi 8 e 9 con parametrazione ai livelli stipendiali in atto goduti dal personale".
Art. 15
Abrogazione di norme precedentemente in vigore
1.Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati: l'art. 116, comma 16; l'art. 119, comma 3, limitatamente alle parole: "La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia"; l'art. 129, comma 2, limitatamente alle parole: "Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.".
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993 si vedano le precedenti note alle premesse. - Per il testo vigente dell'art. 116 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2. - Per il testo vigente dell'art. 119 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2. - Per il testo vigente dell'art. 129 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.
Art. 16
Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie
1.Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((1))
2.Alle domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
3.Le disposizioni contenute nell'art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
MANCINO, Ministro dell'interno
COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1994.
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 4, con esclusione
dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, e dell'art. 14, ai sensi della delibera adottata il 30 giugno 1994 dalla sezione controllo Stato - I collegio. Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994.
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 2; registrato con
esclusione dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, essendo stato ammesso al
visto con riserva l'art. 14, ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite n. 90/E del 28 settembre 1994. ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "E' differito al 1 ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo
16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1994, n. 575 , che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli."
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)