DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 363
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Visto l'articolo 3-octies della legge 27 marzo 1987, n. 121;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1.Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione dei contributi per interventi nel settore commerciale, ai sensi dell'articolo 3-octies della legge 27 marzo 1987, n. 121.
2.Ai fini del presente regolamento, per "Ministro" e "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17. - (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2. - (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su epsressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuzione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - Il testo dell'articolo 3-octies della legge 27 marzo 1987, n. 121, e' il seguente: "Art. 3-octies. - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio. 2. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio l'attivita' del Fondo si esplica attraverso il finanziamento sotto forma di contributi in conto capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, di progettazione dell'innovazione tecnologica e organizzativa e di qualificazione professionale delle imprese commerciali, singole o associate. I soggetti beneficiari dei contributi sono i centri, gli istituti e le strutture operative promosse da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione nonche' le imprese singole o associate. 3. I criteri, le procedure e le modalita' di concessione del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l'unione nazionale delle camere di commercio. 4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, di lire 20 miliardi per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce 'Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio'. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Nota all'art. 1: - Per l'articolo 3-octies della legge 27 marzo 1987, n. 121, si vedano le precedenti note alle premesse.
Art. 2
Concessione delle agevolazioni
1.Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro, che esamina le relative domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, in relazione alla capienza delle disponibilita' finanziarie.
Art. 3
Termini del procedimento
1.Il termine per la conclusione del procedimento e' di novanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta di contributo.
2.In caso di esaurimento delle disponibilita' finanziarie, la sospensione del procedimento viene comunicata agli interessati nello stesso termine di cui al comma 1.
3.Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.
4.Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.
Note all'art. 3: - Il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione" (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1993). - Il testo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersil Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' a iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
Art. 4
Soppressione di organi collegiali
1.E' soppresso il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4 del decreto 3 febbraio 1988, n. 573, del Ministro.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'articolo 4 del decreto 3 febbraio 1988, n. 573, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' il seguente: "Art. 4 (Nucleo di valutazione). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un Nucleo di valutazione per l'esame delle domande di contributo di cui si tratta, i cui esperti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta, composto: dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede, o da un suo delegato; da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, scelti tra funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente; da un rappresentante con qualifica non inferiore a primo dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; da tre esperti nominati dal Ministro dell'industria tra terne segnalate dalle organizzazioni del commercio e della cooperazione e dell'associazionismo; da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio; ed integrato da tre esperti nel campo dell'assistenza tecnica, dell'innovazione tecnologica e della formazione professionale, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica funzionale non inferiore alla VII".
Art. 5
Verifiche periodiche
1.Il Ministro verifica periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537, e a quelle del presente regolamento.
2.I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
Note all'art. 5: - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le precedenti note alle premesse. - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica" (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).
Art. 6
Controlli e sanzioni
1.Il servizio di controllo interno del Ministero, istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento o comunque determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.L'inosservanza del termine puo' essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificati rispettivamente dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e' il seguente: "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu', amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile. 10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate". - Il testo del decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e' il seguente: "Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10 resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione. 7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'. 9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi. 10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".
Art. 7
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 16
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