DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 484
Entrata in vigore del decreto: 4/2/1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle
competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9 aprile 1994 e 6 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994;
Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato
in relazione all'art. 3, comma 1, in quanto la previsione ivi contenuta rientra nell'ambito della delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A il seguente regolamento:
TITOLO I GENERALITA' Capo I OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 1
Oggetto del regolamento
1.Il presente regolamento disciplina i procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazionie dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: Art. 2. - (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). "(Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivi modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g)snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge 11 gennaio 1957, n. 6, reca norme in materia di "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 gennaio 1957). - La legge 21 luglio 1967, n. 613, reca norme in materia di "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 3 agosto 1967). - La legge 9 gennaio 1991, n. 9, reca "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991).
Art. 2
D e f i n i z i o n i
1.Ai sensi del presente regolamento, per "Ministro" e per "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "Unmig", l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia; per "Comitato tecnico", il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
TITOLO I GENERALITA' Capo II NORME DI RINVIO
Art. 3
Disciplina delle specifiche condizioni e modalita' di esecuzione
1.Il Ministro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, modifica, ove necessario, il disciplinare tipo concernente le condizioni particolari e le specifiche modalita' di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi in terraferma e in mare, emanato, ai sensi dell'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con decreto ministeriale 6 agosto 1991.
2.Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' il seguente: "Art. 13. (Normativa di raccordo e disciplinari-tipo). - 1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuita' operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.". - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 agosto 1991 reca "Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991).
TITOLO II PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA Capo I CONFERIMENTO DEI PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA
Art. 4
P r e s u p p o s t i
1.I permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma e in mare sono accordati a persone o enti o di altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche', a condizioni di reciprocita', di altri Paesi, i quali dispongano di capacita' tecniche ed economiche adeguate.
2.I permessi di ricerca sono accordati a persone fisiche o giuridiche che possiedano o forniscano idonee garanzie di costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.
Art. 5
D o m a n d a
1.La domanda di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca deve essere presentata al Ministero, corredata del programma dei lavori, nonche' degli altri documenti previsti nel disciplinare tipo di cui all'art. 3. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.
2.Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo. Sono considerate domande concorrenti di permesso di ricerca quelle presentate al Ministero non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino stesso.
Note all'art. 5: - La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca 'Disposizioni contro la mafia' (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965). - La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale" (pubblicata nelal Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990).
Art. 6
I s t r u t t o r i a
1.Il Ministero cura l'istruttoria e richiede, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, il parere del Comitato tecnico.
2.Il Comitato tecnico esprime e comunica il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorrenza del termine, il Ministero ha facolta' di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.
Art. 7
(Non e' stato ammesso al visto della Corte dei Conti)
Art. 8
Conferimento dei permessi
1.Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di prospezione o ricerca degli idrocarburi in terraferma e in mare, fermo il rispetto del termine di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
2.Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, il permesso e' accordato d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 9
Giudizio di compatibilita' ambientale
1.Nei casi e con le procedure determinate dalle emanande norme di attuazione dell'art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, relative alla valutazione di impatto ambientale, il conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e' subordinato alla pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2.In conformita' all'art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell'ambiente non si pronunci sulla compatibilita' ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il procedimento di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca riprende il suo corso, fermo l'obbligo di valutazione dei profili di tutela ambientale.
3.Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica o comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente della pronuncia di compatibilita' ambientale, emana il decreto di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca.
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