DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 484

Type DPR
Publication 1994-04-18
Ultimo aggiornamento 1994-08-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4/2/1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle

competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9 aprile 1994 e 6 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza

generale del 24 marzo 1994;

Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato

in relazione all'art. 3, comma 1, in quanto la previsione ivi contenuta rientra nell'ambito della delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A il seguente regolamento:

TITOLO I GENERALITA' Capo I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento disciplina i procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazionie dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: Art. 2. - (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). "(Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivi modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g)snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge 11 gennaio 1957, n. 6, reca norme in materia di "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 gennaio 1957). - La legge 21 luglio 1967, n. 613, reca norme in materia di "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 3 agosto 1967). - La legge 9 gennaio 1991, n. 9, reca "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991).

Art. 2

D e f i n i z i o n i

1.Ai sensi del presente regolamento, per "Ministro" e per "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "Unmig", l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia; per "Comitato tecnico", il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

TITOLO I GENERALITA' Capo II NORME DI RINVIO

Art. 3

Disciplina delle specifiche condizioni e modalita' di esecuzione

1.Il Ministro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, modifica, ove necessario, il disciplinare tipo concernente le condizioni particolari e le specifiche modalita' di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi in terraferma e in mare, emanato, ai sensi dell'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con decreto ministeriale 6 agosto 1991.

2.Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' il seguente: "Art. 13. (Normativa di raccordo e disciplinari-tipo). - 1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuita' operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.". - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 agosto 1991 reca "Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991).

TITOLO II PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA Capo I CONFERIMENTO DEI PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA

Art. 4

P r e s u p p o s t i

1.I permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma e in mare sono accordati a persone o enti o di altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche', a condizioni di reciprocita', di altri Paesi, i quali dispongano di capacita' tecniche ed economiche adeguate.

2.I permessi di ricerca sono accordati a persone fisiche o giuridiche che possiedano o forniscano idonee garanzie di costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

Art. 5

D o m a n d a

1.La domanda di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca deve essere presentata al Ministero, corredata del programma dei lavori, nonche' degli altri documenti previsti nel disciplinare tipo di cui all'art. 3. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

2.Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo. Sono considerate domande concorrenti di permesso di ricerca quelle presentate al Ministero non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino stesso.

Note all'art. 5: - La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca 'Disposizioni contro la mafia' (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965). - La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale" (pubblicata nelal Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990).

Art. 6

I s t r u t t o r i a

1.Il Ministero cura l'istruttoria e richiede, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, il parere del Comitato tecnico.

2.Il Comitato tecnico esprime e comunica il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorrenza del termine, il Ministero ha facolta' di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art. 7

(Non e' stato ammesso al visto della Corte dei Conti)

Art. 8

Conferimento dei permessi

1.Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di prospezione o ricerca degli idrocarburi in terraferma e in mare, fermo il rispetto del termine di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

2.Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, il permesso e' accordato d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 9

Giudizio di compatibilita' ambientale

1.Nei casi e con le procedure determinate dalle emanande norme di attuazione dell'art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, relative alla valutazione di impatto ambientale, il conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e' subordinato alla pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2.In conformita' all'art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell'ambiente non si pronunci sulla compatibilita' ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il procedimento di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca riprende il suo corso, fermo l'obbligo di valutazione dei profili di tutela ambientale.

3.Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica o comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente della pronuncia di compatibilita' ambientale, emana il decreto di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca.

Note all'art. 9: - L'articolo 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' il seguente: "3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed a rispristino territoriale nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente". - L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale. 2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva nel Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. 3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale. 4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al Consiglio dei Ministri. 6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri. 7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. 8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri dell'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto".

Art. 10

Termine del procedimento

1.Il procedimento si conclude entro il termine massimo di duecentoquarantagiorni, dalla data di presentazione della domanda. Qualora sia necessario acquisire il giudizio di compatibilita' ambientale, il termine massimo per la conclusione del procedimento e' di trecentotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

2.Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine del comma precedente.

Note all'art. 10: - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianao n. 329/1993 reca "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 81 del 28 agosto 1993). - Il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".

TITOLO II PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA Capo II PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO DEI PERMESSI DI RICERCA

Art. 11

Proroga; variazione del programma dei lavori; riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.

1.La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di variazione del programma dei lavori e la domanda di riduzione volontaria dell'area del permesso, devono essere presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero richiede il parere, nei casi di particolare rilevanza, del Comitato tecnico. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, il Ministero emana i decreti di autorizzazione di proroga, di variazione del programma dei lavori e di riduzione volontaria dell'area, entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

2.La domanda di trasferimento a terzi del permesso o di trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari deve essere presentata al Ministero e per conoscenza alla sezione competente dell'Unmig, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.

3.La decadenza del titolare del permesso di ricerca e' pronunciata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centosessanta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.

4.Il Ministero provvede con proprio decreto all'accettazione della rinuncia, entro quindici giorni dalla comunicazione del relativo nulla osta da parte della sezione competente dell'Unmig.

TITOLO III CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE Capo I CONFERIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 12

P r e s u p p o s t i

1.La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare e' rilasciata al titolare del permesso di ricerca che, in seguito alla perforazione di uno o piu' pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, se la capacita' produttiva dei pozzi stessi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustifichino tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

Art. 13

D o m a n d a

1.Il titolare del permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione di coltivazione al Ministero e alla sezione competente dell'Unmig, a pena di decadenza, entro un anno dall'eventuale riconoscimento da parte dell'Ufficio suddetto del ritrovamento e delle caratteristiche del giacimento.

2.La domanda e' corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, nonche' degli altri documenti previsti, di cui all'art. 12. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

3.Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.

Nota all'art. 13: - Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, si vedano le precedenti note all'articolo 5.

Art. 14

I s t r u t t o r i a

1.L'ingegnere capo della sezione competente dell'Unmig cura l'istruttoria e provvede, entro quaranta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero.

2.Il Ministero richiede, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, il parere del Comitato tecnico.

3.Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato espresso il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art. 15

Conferimento di concessione

1.Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare.

2.Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione e' rilasciata d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 16

Giudizio di compatibilita' ambientale

1.Nei casi e con le procedure determinate dalle norme di attuazione dell'art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, il conferimento di concessione di coltivazione e' subordinato alla pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2.In conformita' all'art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell'ambiente non si pronunci sulla compatibilita' ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il Ministero ha facolta' di procedere indipendentemente dalla pronuncia.

3.Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica da parte del Ministero dell'ambiente della pronuncia di compatibilita' ambientale, emana il decreto di conferimento di concessione di coltivazione.

Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si vedano le precedenti note all'articolo 9. - Per il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si vedano le precedenti note all'articolo 9.

Art. 17

Termine del procedimento

1.Il procedimento si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda. Qualora sia necessario acquisire il giudizio di compatibilita' ambientale, il termine massimo per la conclusione del procedimento e' di duecentocinquanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

2.Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine del comma precedente.

Note all'art. 17: - Per il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, si vedano le precedenti note all'art. 10. - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le precedenti note all'articolo 10.

TITOLO III CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE Capo II PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 18

Proroga; variazione del programma dei lavori; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.

1.La domanda di proroga della concessione di coltivazione, la domanda di variazione del programma dei lavori e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area della concessione, devono essere presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero richiede il parere, nei casi di particolare rilevanza, del Comitato tecnico. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento, il Ministero emana i decreti di autorizzazione di proroga, di variazione del programma dei lavori e di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, entro il termine massimo di centoventi giorni, dalla data di presentazione della domanda.

2.La domanda di trasferimento a terzi della concessione o di trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari deve essere presentata al Ministero e per conoscenza alla sezione competente dell'Unmig, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.

3.La decadenza del titolare dalla concessione e' pronunciata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centoquaranta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.

4.Il Ministero provvede con proprio decreto all'accettazione della rinuncia, entro quindici giorni dalla comunicazione del relativo nulla osta da parte della sezione competente dell'Unmig.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Capo I ABROGAZIONE DI NORME

Art. 19

ARTICOLO SOPPRESSO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/12/1994, N. 292 --------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato soppresso dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15/12/1994, n. 292 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si vedano le precedenti note alle premesse. - Il testo dell'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' il seguente: "Art. 41. - E' istituito presso il Ministero dell'industria e commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia cosi' composto (22): 1) di un presidente; 2) del direttore generale delle miniere; 3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione; 4) di un avvocato dello Stato; 5) del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia; 6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi; 7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio; 8) di un funzionario del Ministero delle finanze; 9) di un funzionario del Ministero del tesoro; 10) di un titolare di cattedra di geologia; 11) di due esperti; 12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere (22/a). Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio. I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. Il Ministro per l'industria e per il commercio puo' per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due. Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere. Il Comitato dura in carica tre anni. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.". - Il testo dell'art. 45 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' il seguente: "Art. 45. - Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti nella presente legge, e' integrato dai seguenti componenti: un funzionario del Ministero degli affari esteri; un funzionario del Ministero della difesa; un funzionario del Ministero della marina mercantile; un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica; designati dai rispettivi Ministri. Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 53, il Comitato sara' integrato con un rappresentante della Regione stessa. - L'art. 3, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ha aggiunto il n. 12) al primo comma dell'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sopra riportato.

Art. 20

Entrata in vigore del regolamento

1.Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1994

Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 7, con esclusione

dell'art. 7, ai sensi della delibera adottata nell'adunanza del 7

luglio 1994, dalla sezione del controllo, primo collegio.

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