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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 382

Current text a fecha 1994-06-18

Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9 aprile 1994 e 6 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Considerato di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione alla formulazione concernente l'art. 5, comma 1, in quanto la previsione ivi contenuta si giustifica come esigenza funzionale all'attivita' della conferenza di servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A il seguente regolamento:

TITOLO I GENERALITA' Capo I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento disciplina i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazionie dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica . . (omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivi modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge n. 1443/1927 reca "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 23 agosto 1927). - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955 reca "Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 5 agosto 1955).

Art. 2

Definizioni

1.Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, sono di interesse nazionale: i minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; i combustibili solidi, liquidi e gassosi, le rocce asfaltiche e bituminose; le sostanze radioattive, i vapori, i gas; sono di interesse locale tutti gli altri minerali.

2.Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "regio decreto", il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, con successive modifiche e integrazioni.

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5, comma 5, del regio decreto n. 1443/1927, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955, e' il seguente: "(Omissis). Salvo che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell'art. 2, prima categoria, lettera a) lettera b), (esclusa la grafite) e lettera e) (escluse le acque minerali e termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri. (Omissis)".

TITOLO II PERMESSI DI RICERCA Capo I CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

Art. 3

Presupposti

1.Il permesso di ricerca puo' essere accordato a chi abbia le capacita' tecniche ed economiche necessarie.

Art. 4

Domanda

1.La domanda di conferimento di permesso di ricerca e' presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero.

2.Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione geomineraria; il programma dei lavori. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

3.L'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 2, nell'albo pretorio del comune, al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all'affissione nell'albo pretorio viene inviata entro venti giorni al distretto minerario munita del referto di pubblicazione e delle eventuali opposizioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 4: - La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca "Disposizioni contro la mafia" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965). - La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990). - Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".

Art. 5

Istruttoria

1.L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, di cui all'art. 5, comma 2, del regio decreto, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da svolgersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni.

2.Nella conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresi', acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

3.Qualora nella conferenza di servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche amministrazioni intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come introdotto dall'art. 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 5, comma 2, del regio decreto n. 1443/1927, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955, e' il seguente: "L'ingegnere capo del distretto minerario e' tenuto a dare comunicazione alla amministrazione provinciale, alla camera di commercio, industria ed agricoltura ed ai comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa". - Il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".

Art. 6

Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale

1.Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, emana il decreto con il quale conferisce o nega il permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale.

Art. 7

Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale

1.Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo del distretto minerario provvede, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, all'invio di una relazione al Ministero.

2.Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale.

Art. 8

Termini dei procedimenti

1.Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale si conclude entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

2.Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda. 2. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine dei due commi precedenti.

Note all'art. 8: - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 329/1993 reca "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 28 agosto 1993). - Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".

TITOLO II PERMESSI DI RICERCA Capo II PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

Art. 9

Proroga; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento; decadenza; rinuncia

1.La domanda di proroga del permesso di ricerca; la domanda di estensione o riduzione volontaria dell'area del permesso; la domanda di trasferimento del permesso, devono essere presentate all'ingegnere capo del distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2.Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro il termine massimo di ottanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

3.Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero. Il Ministero, provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro il termine massimo di centodieci giorni, dalla data di presentazione della domanda.

4.La decadenza del titolare del permesso di ricerca e' pronunciata, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, da parte dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, della conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Si provvede, a seguito della contestazione di motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, per i giacimenti minerari di interesse locale, e con decreto del Ministro, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, rispettivamente entro sessanta e ottanta giorni dall'inzio di ufficio del procedimento.

5.L'ingegnere capo, per i giacimenti minerari di interesse locale, o il Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, rispettivamente entro quaranta e cinquanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

TITOLO III CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE Capo I CONFERIMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Art. 10

Presupposti

1.Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto la esistenza e la coltivabilita'.

2.La concessione di un giacimento puo' essere rilasciata a chi abbia l'idoneita' tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Art. 11

Domanda

1.La domanda di conferimento di concessione di coltivazione deve essere presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero e ne cura l'istruttoria.

2.Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione geomineraria; il programma dei lavori. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

3.L'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, nell'albo pretorio del comune e, a cura dell'interessato, nel foglio degli annunzi legali della provincia, al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all'affissione nell'albo pretorio viene inviata entro venti giorni al distretto minerario munita del referto di pubblicazione e delle eventuali opposizioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 11: - Per la legge n. 575/1965, modificata dalla legge n. 55/1990, si vedano le precedenti note all'art. 4.

Art. 12

Istruttoria

1.L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, di cui all'art. 5, comma 2, del regio decreto, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da svolgersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni.

2.Nella conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresi', acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

3.Qualora nella conferenza di servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche amministrazioni intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13

Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale

1.Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale.

Art. 14

Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale

1.Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo del distretto minerario provvede, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, all'invio di una relazione al Ministero.

2.Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale.

Art. 15

Termini dei procedimenti

1.Il procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale si conclude entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

2.Il procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

3.Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine dei due commi precedenti.

TITOLO III CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE Capo II PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Art. 16

Rinnovo; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; sospensione dei lavori, trasferimento; decadenza; rinuncia

1.La domanda di rinnovo della concessione; la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area della concessione; la domanda di sospensione di lavori; la domanda di trasferimento della concessione, devono essere presentate all'ingegnere capo del distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2.Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori, di trasferimento, entro il temine massimo di settanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

3.Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero. Il Ministero, emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori, di trasferimento, entro il termine massimo di novanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

4.La decadenza del titolare della concessione e' pronunciata, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, da parte dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, della conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Si provvede, a seguito della contestazione di motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, per i giacimenti minerari di interesse locale, e con decreto del Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, rispettivamente entro sessanta e ottanta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.

5.L'ingegnere capo, per i giacimenti minerari di interesse locale, o il Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, rispettivamente entro quaranta e cinquanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

Art. 17

Abrogazione di norme

1.Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620; l'art. 4, limitatamente alle parole "da rilasciarsi con le modalita' stabilite dall'art. seguente", l'art. 5, l'art. 14, secondo comma, l'art. 15, primo e quarto comma, l'articolo 18, primo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 26, primo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 32, terzo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 39, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", l'art. 41, primo comma, limitatamente alle parole "sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere", del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse. - Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955 e' il seguente: "Art. 3. - La decadenza del permesso di ricerca, nei casi indicati dall'art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e' pronunziata in via definitiva dalla stessa autorita' competente a concederlo". "Art. 4. - La concessione per la coltivazione di giacimenti di minerali di interesse locale, salvo quanto disposto nel successivo articolo, e' accordata dall'ingegnere capo del distretto minerario. L'ingegnere capo del distretto minerario, prima di emettere l'atto di concessione, e' tenuto a dare comunicazione alla amministrazione provinciale, alla camera di commercio, industria e agricoltura ed ai comuni interessati per territorio, delle domande che gli siano presentate; gli enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa. Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, che accolga o neghi la concessione, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere". - Il testo degli articoli 4, 5, 14, 15, 18, 26, 32, 39 e 41 del regio decreto n. 1443/1927 e' il seguente: "Art. 4. - Le sostanze minerali non possono essere ricercate senza permesso del Ministro per l'economia nazionale". "Art. 5. - Il permesso e' accordato a chi ne faccia domanda e abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, la capacita' tecnica ed economica necessaria. Per le zone interessanti la difesa, il Ministro per l'economia nazionale provvede al rilascio del permesso di ricerca dopo aver inteso l'amministrazione militare. Per determinate sostanze minerali, la facolta' di rilasciare il permesso di ricerca puo' essere delegata, dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, all'ingegnere capo del distretto minerario. Il decreto che accorda il permesso di ricerca e' registrato con la tassa fissa di lire 10". "Art. 14. - Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l'amministrazione abbia riconosciuta la esistenza e la coltivabilita'. Possono essere fatte anche piu' concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto e' disposto dall'articolo 11". "Art. 15. - La concessione di una miniera puo' essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, la idoneita' tecnica ed economica a condurre l'impresa. Possono farsi piu' concessioni alla stessa persona. Quando la concessione sia fatta ad una societa', tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale. Per le miniere poste in zone interessanti la difesa, il Ministro per l'economia nazionale provvede alla concessione dopo aver inteso l'amministrazione militare". "Art. 18. - La concessione e' fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere. Il decreto di concessione contiene: a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera; b) la durata della concessione; c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione; d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25; e) l'ammontare del premio e delle indennita' eventualmente dovuti al ricercatore a sensi dell'art. 16; f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione; g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze. Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione. Il decreto, che sara' registrato con la tassa fissa di lire 10, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno, e trascritto all'ufficio delle ipoteche". "Art. 26. - Le miniere date in concessione devono essere tenute in attivita' tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi. Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori". "Art. 32. - Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilita' a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. In caso di contestazione circa la necessita' e le modalita' delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario puo' domandare la dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione e' fatta dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Su richiesta del concessionario, il Ministro per l'economia nazionale puo' ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennita' e disponendone il deposito". "Art. 39. - Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere". "Art. 41. - La decadenza dalla concessione e' pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Contro il decreto che pronuncia la decadenza, e' ammesso ricorso al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054".

Art. 18

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1994

Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 29