DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 361

Type DPR
Publication 1994-04-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, e, in particolare, gli articoli 17 e 18;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che i termini per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 9 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o

1.Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, inserito nell'elenco n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2.Esso disciplina, altresi', i procedimenti, ad esso connessi ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di revoca e sospensione dell'autorizzazione delle societa' fiduciarie e di revisione.

3.Ai sensi del presente regolamento, per "Ministro" e "Ministero" si intendono il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge n. 1966/1939 reca: "Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1940). - Il regio decreto n. 531/1940 reca: "Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1940). - Il testo degli artt. 17 e 18 della legge n. 1/1991 e' il seguente: "Art. 17 (Societa' fiduciarie). - 1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma, le societa' fiduciarie possono svolgere l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, in nome proprio e per conto di terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 8, 9, 11 e 13. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, le societa' fiduciarie devono essere iscritte in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1. In sede di prima applicazione si applica l'articolo 18, commi 2 e 3. 3. Le istanze per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 vanno rivolte alla CONSOB, che provvede in base all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3. 4. Le societa' iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 esercitano l'attivita' di cui al comma 1 in via esclusiva. 5. Anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le societa' fiduciarie non iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2, possono continuare a svolgere le attivita' previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, con esclusione della gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e di quella di cui al comma 1 del presente articolo". "Art. 18 (Disposizioni per la prima applicazione). - 1. In sede di prima applicazione, i decreti, i regolamenti e le delibere previsti dal titolo I della presente legge sono adottati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. 2. Per le istanze presentate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, della medesima, i provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, tenuto conto di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. I predetti provvedimenti acquistano efficacia a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, possono continuare ad esercitarle, in base alle norme vigenti sulla suddetta data e nel rispetto delle norme della presente legge in quanto compatibili, fino al termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore a condizione che trasmettano entro quindici giorni alla CONSOB copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e dell'ultimo bilancio. Per le societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, il termine di dodici mesi e' differito al 31 dicembre 1992. 4. Fino al 31 dicembre 1992 possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a), per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, esclusivamente le societa' al cui capitale sociale partecipi almeno un agente di cambio, inclusi gli agenti di cambio che hanno raggiunto i limiti di eta' successivamente al 31 luglio 1985. La partecipazione di uno o piu' soci che non siano agenti di cambio, societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori o aziende e istituti di credito, non potra' comunque superare fino al 31 dicembre 1992 il 40 per cento del capitale sociale. 5. Fino al 31 dicembre 1992 e' sospeso il collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio per raggiungimento del settantesimo anno di eta', inclusi quelli che abbiano raggiunto il limite di eta' successivamente al 31 luglio 1985. 6. Fino al 31 dicembre 1992 la CONSOB, con provvedimento motivato, puo' negare l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, qualora, tenuto conto del numero degli agenti di cambio partecipanti alla societa' istante, possano determinarsi effetti restrittivi della concorrenza. 7. Sono vietate le intese tra agenti di cambio che abbiano per oggetto o come effetto quello di impedire o di subordinare a condizioni preordinate la costituzione di societa' di intermediazione mobiliare o l'accesso al loro capitale da parte di altri soggetti. Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, gli agenti di cambio che violano la norma del presente comma sono puniti con la multa da lire 10 milioni a 100 milioni. Tale violazione comporta la nullita' delle intese e l'inibizione ai soggetti partecipanti a concorrere alla costituzione di una societa' di intermediazione mobiliare. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, limitatamente alle aziende e agli istituti di credito nonche' alle societa' commissionarie, ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, e le disposizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo, si applicano successivamente al 31 dicembre 1992. Le restanti disposizioni del predetto articolo 11 si applicano a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Le societa' di intermediazione mobiliare costituite entro il 31 dicembre 1992 e autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, possono avvalersi, per lo svolgimento di tale attivita', oltre che dei soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, anche dei procuratori alle grida di agenti di cambio abilitati di diritto ai sensi del medesimo articolo 7, comma 2. 10. Gli agenti di cambio e i procuratori alle grida agenti di cambio che cessano le attivita' entro il 31 dicembre 1992 trasmettono alla CONSOB all'atto della cessazione delle attivita' un elenco nominativo del personale non direttivo, gia' dipendente alla data del 31 ottobre 1990, con il quale attestano sotto propria responsabilita' l'esistenza del rapporto di lavoro alla predetta data. I suddetti agenti di cambio, qualora assumano entro il 31 dicembre 1992 una partecipazione in una delle societa' di cui al comma 4 sono tenuti a trasmettere il medesimo elenco nominativo nonche' quello relativo ai propri procuratori alle grida, anche alla societa' partecipata. 1. Sulla base degli elenchi nominativi di cui al comma 10, la CONSOB istituisce e aggiorna fino al 31 dicembre 1992 un elenco, articolato per province, del suddetto personale non direttivo. 12. In deroga alle norme sul collocamento ordinario, il personale non direttivo gia' dipendente alla data del 31 ottobre 1990 dagli agenti di cambio che partecipano a ciascuna delle societa' di cui al comma 4, nonche' quello gia' dipendente dai procuratori alle grida dei medesimi agenti di cambio, e' assunto con priorita' dalle suddette societa', con chiamata nominativa. Le societa' comunicano i nominativi del personale assunto ai sensi del presente comma alla CONSOB, la quale provvede a cancellarli dall'elenco di cui al comma 11. 13. Anche in deroga alle norme sul collocamento ordinario, le societa' di intermediazione mobiliare devono assumere fino al 31 dicembre 1992 con chiamata nominativa, il personale iscritto all'elenco di cui al comma 11, relativo alla provincia in cui le societa' stesse hanno la propria sede sociale". Nota all'art. 1: - L'elenco n. 4 della legge n. 537/1993 contiene i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge, riportato nelle precedenti note alle premesse.

Art. 2

Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione

1.L'esercizio dell'attivita' fiduciaria e l'esercizio dell'attivita' di revisione sono autorizzati dal Ministero.

2.La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero e deve essere corredata dei documenti richiesti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e degli elementi informativi da determinare con decreto del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4.L'autorizzazione e' rilasciata di concerto con il Ministro di grazia e giustizia che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Decorso tale termine, il concerto si intende acquisito. In ogni caso, la domanda di autorizzazione si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla presentazione, il Ministero non abbia emanato un provvedimento di diniego espresso, debitamente motivato.

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