DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. 369
Entrata in vigore del decreto: 10-12-1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 6 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1.Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale. ((1))
Art. 2
Domanda di concessione di autolinee ordinarie
1.La domanda di concessione di autolinee ordinarie e' presentata alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Una copia della domanda deve essere indirizzata per conoscenza agli uffici provinciali operanti nei capoluoghi delle regioni in cui sono siti il capolinea di partenza e quello di arrivo del servizio.
4.La domanda e' sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. ((1))
Art. 3
Esame della domanda
2.In caso di esito negativo dell'istruttoria preliminare, l'amministrazione emette provvedimento di rigetto da comunicarsi all'impresa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il provvedimento e' comunicato entro lo stesso termine anche ai competenti uffici provinciali della motorizzazione. ((1))
Art. 4
Pubblica riunione istruttoria
1.Le domande che superino positivamente l'istruttoria preliminare, sono discusse nell'ambito di una pubblica riunione, indetta con cadenza trimestrale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.
2.Nel corso della pubblica riunione, in contraddittorio tra le parti intervenute, l'amministrazione procede alla raccolta degli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza del pubblico interesse.
3.La data, il luogo della riunione e l'elenco preciso delle relazioni ammesse al pubblico contraddittorio, sono comunicate agli uffici periferici almeno quaranta giorni prima dello svolgimento della riunione. Gli uffici periferici provvedono a comunicare, in via preventiva, il loro motivato parere sui singoli servizi richiesti, ed a invitare, almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa, secondo le proprie competenze territoriali, tutte le imprese interessate, ivi comprese le Ferrovie dello Stato S.p.a. e le amministrazioni regionali e locali competenti per territorio.
4.Gli inviti comprendono anche l'ordine del giorno che il Ministero forma sulla base delle domande pervenute ed ammesse. Un elenco degli invitati e' inviato ai competenti uffici centrali.
5.Nel corso della pubblica riunione, i direttori degli uffici periferici o loro incaricati, illustrano le domande di propria competenza. In particolare, riferiscono sulla pubblica utilita' dell'istituendo servizio, sulla rispondenza delle modalita' di esercizio del servizio al pubblico interesse rilevato in zona, sulla possibilita' di coordinamento di esso con i servizi, anche ferroviari, gestiti nel bacino di interesse. L'ufficio periferico fornisce un quadro completo ed esaustivo di tutti i servizi, su ferro e su gomma, presenti nel bacino di interesse. ((1))
Art. 5
Opposizioni e domande comparative
1.Le amministrazioni e le imprese di cui all'articolo 4, comma 3, possono presentare, entro la data fissata per lo svolgimento della pubblica riunione, opposizioni e domande comparative riguardanti l'istituzione del servizio.
2.Le amministrazioni e le imprese di cui all'articolo 4, comma 3, possono presentare opposizioni anche nel corso della pubblica riunione, in relazione a fatti o circostanze che emergano nell'ambito della riunione medesima.
4.Le opposizioni presentate, devono, a pena di inammissibilita', contenere un'adeguata motivazione, e l'indicazione delle ragioni che sconsigliano l'istituzione del servizio. ((1))
Art. 6
Termini per la conclusione del procedimento
1.Nei venti giorni successivi alla riunione e, comunque, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente del competente ufficio centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla concessione ovvero al rigetto della domanda.
2.Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato puo' produrre istanza al dirigente generale dell'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente, entro il termine di quindici giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale, l'istanza e' rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo comunque a definire il procedimento entro l'ulteriore termine di quindici giorni.
3.Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento. ((1))
Art. 7
Verifiche periodiche
1.Il Ministro dei trasporti e della navigazione verifica annualmente - con specifico riguardo al principio di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione - la funzionalita' e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.
2.Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, il Ministero promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.
3.I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. ((1))
Art. 8
C o n t r o l l i
1.Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale non conclusi entro il termine indicato dal precedente articolo 6. ((1))
Art. 9
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
((1))
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 11 ((1))
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.