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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 485

Current text a fecha 1994-08-08

Entrata in vigore del decreto: 23/8/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato relativamente: all'art. 6, comma 2, in quanto il silenzio-assenso si giustifica in base alla previsione di un congruo termine per l'acquisizione di osservazioni; agli articoli 7 e 10, in quanto le relative disposizioni conformi ci criteri e principi contenuti nella legge delega circa la riduzione delle amministrazioni intervenienti ed il numero delle fasi procedimentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A il seguente regolamento:

TITOLO I GENERALITA' Capo I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio del permesso di ricerca di fluidi geotermici e di concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le legi dela Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazione, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli ademplimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge 9 dicembre 1986, n. 896 reca "Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 dicembre 1986). - La legge 9 gennaio 1991, n. 9 reca "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 16 gennaio 1991). - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 reca "Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 13 dicembre 1991).

Art. 2

Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento per "Ministro" e per "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "Unmig", l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; per "Comitato tecnico", il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia; per "legge", la legge 9 dicembre 1986, n. 896.

Nota all'art. 2: - Per il testo della legge n. 896/1986, si vedano le precedenti note alle premesse.

TITOLO I GENERALITA' Capo II NORME DI RINVIO

Art. 3

Disciplina delle specifiche condizioni e modalita' di esecuzione

1.Il Ministro, apporta, con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le necessarie modifiche al regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e provvede ai successivi aggiornamenti in materia.

2.Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' nel presente regolamento.

Note all'art. 3: - Per il testo della legge n. 896/1986 e del d.P.R. n. 395/1991, si vedano le precedenti note alle premesse. - Per il testo delle leggi nn. 241/1990 e 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse.

TITOLO II PERMESSO DI RICERCA Capo I RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 4

Presupposti per il rilascio

1.Il permesso di ricerca e' rilasciato dal Ministero, previa approvazione del programma dei lavori, ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica.

2.Sull'istanza sono acquisiti i pareri previsti all'art. 3, commi 7 e 8 della legge.

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 896/1986 e il seguente: "Art. 3 (Assegnazione del permesso di ricerca e criteri di preferenza). (Omissis). 7. Sull'istanza deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della marina mercantile, se l'area interessata concerne il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, ovvero quello del Ministero o dell'autorita' regionale competente se l'area ricade su terreni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato o della Regione. 8. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazoine militare".

Art. 5

Presupposti della domanda

1.La domanda di rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente dell'Unmig, insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione, ed il programma di ripristino finale. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle relative ed eventuali modifiche ambientali.

2.Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

3.Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo. Sono considerate domande concorrenti quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre due mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel predetto Bollettino.

Note all'art. 5: - La legge 31 maggio 1965, n. 575 reca "Disposizioni contro la mafia" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965). - La legge 19 marzo 1990, n. 55 reca "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990).

Art. 6

I s t r u t t o r i a

1.Il Ministero cura l'istruttoria e trasmette, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali al Ministero dell'ambiente, alle regioni e ai comuni interessati, nonche' altre amministrazioni eventualmente interessate per l'acquisizione di osservazioni.

2.Le eventuali osservazioni devono essere formulate entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano state comunicate le osservazioni, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione delle stesse.

3.Il Ministero acquisite le eventuali osservazioni, richiede, entro dieci giorni, il parere del Comitato tecnico.

4.Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art. 7

(Non e' stato ammesso al visto della Corte dei conti)

Art. 8

Rilascio del permesso

1.Il Ministero, entro dieci giorni dall'emissione del parere del Comitato tecnico, rilascia, con decreto, il permesso di ricerca di fluidi geotermici.

Art. 9

Termine per la conclusione del procedimento

1.Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca si conclude nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2.Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente.

3.Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.

Note all'art. 9: - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianaton. 329/1993 reca "Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1993, n. 81). - Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione in un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".

TITOLO II PERMESSO DI RICERCA Capo II PROCEDIMENTI CONNESSI AL RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 10

Proroga della vigenza; modifiche al programma di lavoro; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.

1.La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di modifica al programma di lavoro e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, sono presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero puo' sentire, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico e le amministrazioni interessate. Il Ministero emana tali decreti in centosettanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2.La domanda di trasferimento a terzi del permesso o di trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari e' presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.

3.La decadenza del titolare del permesso di ricerca e' dichiarata, con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centosettanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento.

4.Il Ministero provvede, con decreto, all'accettazione della rinuncia, entro sessanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

TITOLO III CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE Capo I RILASCIO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 11

Presupposti per la concessione

1.La concessione di coltivazione e' rilasciata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto risorse geotermiche riconosciute d'interesse nazionale se gli elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

Art. 12

Domanda di concessione

1.Il titolare del permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione di coltivazione al Ministero e all'ingegnere capo della sezione competente, entro sei mesi dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia degli atti relativi al riconoscimento del carattere nazionale delle risorse rinvenute. Scaduto tale termine, la concessione puo' essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta purche' in possesso dei necessari requisiti di capacita' tecnica ed economica.

3.Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia previsiti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

4.Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.

Nota all'art. 12: - Per il testo delle leggi nn. 575/1965 e 55/1990, si vedano le precedenti note all'art. 5.

Art. 13

I s t r u t t o r i a

1.L'ingegnere capo della competente sezione dell'Unmig, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, invia una relazione al Ministero.

2.Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette la documentazione necessaria e lo studio di valutazione delle modifiche ambientali alle regioni, ai comuni, al Ministero dell'ambiente, nonche' ad altre amministrazioni eventualmente interessate, che esprimono parere, entro novanta giorni dall'invio della documentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi.

3.Il Ministero, acquisiti i pareri, richiede, entro venti giorni, il parere del Comitato tecnico.

4.Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del fascicolo. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art. 14

Rilascio della concessione

1.Il Ministero, entro venti giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione.

2.Il decreto di concessione di coltivazione per risorse geotermiche ha anche valore di autorizzazione ai fini della costruzione e l'esercizio degli impianti geotermoelettrici. Pertanto, le autorizzazioni di cui all'art. 211 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non sono richieste ai fini della costruzione e l'esercizio dei medesimi impianti.

3.Il decreto di concessione di coltivazione ha, altresi', valore di dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 16 della legge.

4.L'iniezione di acque e la reiniezione dei fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione Unmig ovvero della corrispondente autorita' regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale. Tale autorizzazione e' resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.

Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 21 del R.D. n. 1775/1933 e' il seguente: "Art. 211. - Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni. Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kw e' data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi e' data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio Civile. L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta e' data dalle autorita' competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni. Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dell'art. 129". - Il testo dell'art. 17 del d.P.R. n. 203/1988 e' il seguente: "Art. 17. - 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali. 2. le autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita', sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova istallazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo". - Il testo dell'art. 16 della legge n. 896/1986 e' il seguente: "Art. 16 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonche' per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorita' regionale. 2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 3. Le opposizioni circa la necesita' e le modalita' delle opere sono proposte nel termine di cui all'art. 18 della citata legge e sono decise dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla competente autorita' regionale, con decreto motivato. 4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o la competente autorita' regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, puo' disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennita' di occupazione. 5. I provvedimenti di occupazione di urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente. 6. Non sono soggette a concessioni ne' ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato. 7. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di riserve geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorita' marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalita' previste dall'art. 43 del codice della navigazione. L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'art. 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, e' a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione". - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 132/1992 e' il seguente: "Art. 8 (Deroghe). - 1. Lo scarico consistente nella reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, e' soggetto a preventiva autorizzazione. La Regione rilascia l'autorizzazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, se a seguito di indagine preventiva sull'assetto geomorfologico, sulla qualita' delle acque, sulle modalita' di prelievo e di reiniezione, risulta che non vi e' pericolo di inquinamento della falda".

Art. 15

Termine per la conclusione del procedimento

1.Il procedimento si conclude entro il termine massimo di duecentoventi giorni dalla data della presentazione della domanda.

2.Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente, e alla cancellazione del procedimento di "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti geotermoelettrici".

3.Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.

Note all'art. 15: - Per il testo del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 e dell'art. 2 della legge n. 241/1990, si vedano le precedenti note all'art. 6.

TITOLO III CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE Capo II PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 16

Proroga della vigenza; modifiche al programma di lavoro; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.

1.La domanda di proroga di concessione, la domanda di modifica al programma di lavoro e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, sono presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero puo' sentire, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico e le amministrazioni interessate. Il Ministero emana tali decreti in centosettanta giorni.

2.La domanda di trasferimento a terzi della concessione o di trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari e' presentata al Ministero e, per conoscenza alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.

3.La decadenza del titolare della concessione, nelle ipotesi previste all'art. 15 della legge, e' dichiarata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito il Comitato tecnico, entro centosettanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento.

4.Il Ministero provvede, con decreto, all'accettazione della rinuncia entro novanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 15 della legge n. 896/1986 e' il seguente: "Art. 15 (Decadenza). - 1. Il titolare decade dal titolo minerario quando: a) non inizia i lavori nei termini prescritti; b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 4, comma 1, e 7, comma 1; c) non corrisponde nei termini il canone dovuto; d) cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorita' regionale; e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza; f) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o dal regolamento d'attuazione. 2. la decadenza e' pronunciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, o dalla autorita' regionale per i titoli dalla medesima rilasciati, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni".

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Capo I ABROGAZIONE DI NORME

Art. 17

(Non e' stato ammesso al visto della Corte dei conti)

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1994

Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 8, con esclusione degli

articoli 7 e 17, ai sensi della delibera adottata, nell'adunanza del

7 luglio 1994, dalla sezione del controllo, primo collegio.