DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 362

Type DPR
Publication 1994-04-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 30 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Presentazione della domanda

1.L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare.

2.Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.

4.Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.

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