DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 420

Type DPR
Publication 1994-04-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 27-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione dei pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 30 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Ritenuto di non poter aderire ai rilievi pregiudiziali del Consiglio di Stato, in quanto superati dall'intervenuta delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 1994, nonche' dalla deliberazione in data odierna; tenuto altresi' conto che i rilievi stessi sono stati superati dallo stesso Consiglio di Stato nei pareri resi su analoghe questioni nelle adunanze del 24 marzo, 31 marzo e 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento disciplina le procedure di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

2.Ai fini del presente regolamento si intende per "Ministero", il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge n. 9/1991 reca "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali". - Il regio decreto-legge n. 1741/1933 reca "Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 1933). - Il regio decreto n. 1303/1934 reca "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui".

Art. 2

Opere soggette a concessione

2.Ai fini dell'applicazione del presente decreto il biodiesel e' assimilabile agli oli minerali.

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 16 della legge n. 9/1991 e' il seguente: "Art. 16 (Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori). - 1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la regione interessata, la costruzione e la gestione di: a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto; b) nuovi impianti che amplino la capacita' di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) gia' esistenti; c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacita' superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a); d) nuove opere che incrementino la capacita' di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) gia' esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacita' autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. 2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacita' di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonche' delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste".

Art. 3

Modalita' di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione

1.Con decreto ministeriale, da adottarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero disciplinera' le modalita' di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione e specifichera' il contenuto delle stesse nonche' i documenti che dovranno essere allegati.

Art. 4

Procedura per il rilascio di concessione

1.Il Ministero, dopo un preliminare esame della domanda di concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede ad inviarne copia alle amministrazioni ed agli enti, tra quelli indicati nei commi da 2 a 8 del presente articolo, di cui sia necessario acquisire il parere, sulla base dei criteri indicati. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni, decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

2.Il Ministero delle finanze emette un parere circa gli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2. Il parere del Ministero delle finanze e' vincolante ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al successivo comma 12.

3.Il Ministero dei trasporti e della navigazione esprime il proprio parere in merito alla installazione e all'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 qualora gli stessi siano costieri secondo la definizione dell'art. 44 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

4.Il Ministero dell'interno esprime il proprio parere sulla sicurezza delle opere di cui all'art. 2 ai sensi della normativa concernente i servizi di prevenzione di vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. in particolare, per le attivita' a rischio di incidente rilevante soggette all'obbligo di notifica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, il parere in materia di sicurezza si intende acquisito una volta pervenuto il nulla osta di fattibilita' espresso dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105)).

5.Il Ministero della difesa esprime parere di competenza nei casi di cui all'art. 2, lettere a) e c). Nei casi di cui all'art. 2, lettere b) e d), il Ministero della difesa esprime il proprio parere secondo gli accordi conclusi ai sensi del successivo comma 11.

6.Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanita' esprimono il parere di competenza ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, solo con riguardo all'installazione o all'ampliamento degli impianti di lavorazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

7.La regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 esprime il proprio parere con riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi in cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge. In caso di impianti destinati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera tale parere non e' previsto; delle relative autorizzazioni il Ministero tuttavia da' comunicazione alla regione.

8.Il comune esprime una valutazione di conformita' dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori. Nelle opere previste dall'art. 2, lettere b) e d), il parere di conformita' verra' richiesto qualora le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilita' del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La concessione verra' tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilita' del suolo stesso. Il parere del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) e dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

9.Le amministrazioni e gli enti interessati devono perfezionare gli atti procedimentali di propria competenza ai sensi dell'art. 2, comma 9, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 17, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 9, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Tale termine e' prorogato di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste ovvero dalla sua prima scadenza, ove l'amministrazione o l'ente interessato dia comunicazione motivata al ministero rispettivamente di ulteriori esigenze istruttorie o di eventuali impedimenti. Decorso il termine suindicato, i pareri si intendono acquisiti in senso favorevole.

10.Qualora pervengano pareri discordanti o negativi e risulti opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di concessione, il Ministero, anche su richiesta delle amministrazioni interessate, indice una conferenza di servizi secondo le modalita' previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato dall'art. 2, commi 12 e 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

11.Il Ministero puo' concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi istruttorie, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.