DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1994, n. 394

Type DPR
Publication 1994-04-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Considerato di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 8, ritenendosi di conservare la disciplina vigente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A il seguente regolamento:

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Definizione

1.Nel presente regolamento per "Amministrazione" si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle proce- dure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge n. 1213/1965 reca: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre 1965).

Art. 2

Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' i procedimenti per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento.

CAPO II PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE

Art. 3

Domande di concessione

Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/1948 e' il seguente: "Art. 1. - Ferma la quota del 12% prelevata dai diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse, per la concessione di contributi a favore degli enti ed istituzioni indicate nell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1948 altra quota pari al 6% viene prelevata dagli stessi diritti erariali, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, per sovvenzionare, sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale. Essa e' destinata per un terzo a favore di manifestazioni teatrali di prosa e per due terzi a favore di manifestazioni musicali". - La legge n. 163/1965 reca: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985). - Per la legge n. 1213/1965 si vedano le precedenti note alle premesse. - La legge n. 800/1967 reca: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 16 settembre 1967). - Il testo dell'articolo 19 della legge n. 337/1968 e' il seguente: "Art. 19. - Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e' stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonche' per particolari accertate difficolta' di gestione. Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i traporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonche' dei materiali e delle attrezzature da reimpiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrono al consolidamento e allo sviluppo del settore. I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consuntiva prevista dall'articolo 3. All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell'articolo 1 della legge n. 390/1980 e' il seguente: "Art. 1. - A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'art. 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi staordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e' ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni. Il fondo e' destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti. Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresi' concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali. Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per l'effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 19, secondo, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337. I contributi straordinari assegnati ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, e ai sensi del precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi concessi".

Art. 4

Fase istruttoria

1.L'Amministrazione determina in via generale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione che deve essere presentata con le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.

2.L'Amministrazione acquisisce i pareri obbligatori nei casi previsti dagli articoli 3, 8, 9, 14 e 27 della legge 1 marzo 1994, n. 153.

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