DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1994, n. 298
Entrata in vigore del decreto: 3/6/1994
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 9, della legge predetta, secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere stabiliti "la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame nonche' le modalita' di svolgimento del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993, nel quale, tra l'altro, si riconosce la natura regolamentare del presente provvedimento;
Sulla proposta del Ministro della sanita';
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1.Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Il comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991 prevede che: "La composizione della commissione giudicatrice (per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie, n.d.r.), i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da esaminarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Note alle premesse: - Per il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge n. 362/1991 si veda in nota al titolo.
Art. 2
Pubblicita' del bando di concorso
1.Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanita'.
2.Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma.
Art. 3
Commissione esaminatrice
2.Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma.
Art. 4
Punteggi
1.Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale.
((
2.La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, puo' stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova.
))
Art. 5
Valutazione dei titoli
2.Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.
4.La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attivita' espletata.
Art. 6
Valutazione dei titoli di studio e di carriera
Art. 7
Prova attitudinale
1.La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: ((farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.)). Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque gia' predisposte.
2.Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanita', su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte.
2-bis.La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3.Finche' il Ministero della sanita' non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalita' che assicurino la segretezza e la casualita' della scelta.
4.Per la prova e' concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.
5.A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneita', le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.
Art. 8
Graduatoria
1.La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale.
2.E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.
Art. 9
Assegnazione delle sedi
1.I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non puo' essere modificata.
Art. 10
Disposizione transitoria
1.I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche gia' banditi al momento dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, restano disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 177
Nota all'art. 10: - Il D.P.C.M. 12 febbraio 1992 reca: "Disciplina dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche gia' banditi al momento dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362".
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