DECRETO 9 marzo 1994, n. 311
Entrata in vigore del decreto: 08/06/1994
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;
(( Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; ))
Visto il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992";
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/79641/4z219/DL/Pon del 19 gennaio 1994);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto delle regole
1.Le presenti regole tecniche stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono soddisfare i trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, i trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza ed i trasmettitori di radiodiffusione televisiva per il rilascio dell'omologazione.
Capo I TRASMETTITORI DI RADIODIFFUSIONE SONORA A MODULAZIONE DI AMPIEZZA
Art. 2
Banda di frequenze e canalizzazione
Art. 3
Tipo di modulazione e larghezza di banda
1.La modulazione e' di ampiezza a doppia banda laterale. La larghezza di banda a radiofrequenza deve essere di 9 kHz. A tal fine il segnale modulante di bassa frequenza deve risultare attenuato, rispetto al suo livello alla frequenza di 4 kHz, eventualmente con filtro esterno, di almeno: 10 dB a 5 kHz, 21 dB a 7 kHz e 48 dB oltre 15 kHz.
Art. 4
Potenza nominale
1.La potenza di uscita nominale della portante e' quella dichiarata dal costruttore.
2.E' ammessa una tolleranza della potenza della portante di 1 dB rispetto al valore nominale.
Art. 5
Tolleranza di frequenza
1.La tolleranza di frequenza della portante e' di 10 Hz.
Art. 6
Emissioni non essenziali
1.La potenza delle emissioni non essenziali (ai connettori d'antenna) deve essere di 40 dB inferiore alla potenza media della portante e deve essere comunque inferiore a 50 mW.
Art. 7
Condizioni ambientali particolari
1.Le caratteristiche citate ai precedenti articoli 5 e 6 devono essere mantenute nelle condizioni climatiche definite dal diagramma dell'allegata fig. 1 e per variazioni anche contemporanee della tensione di alimentazione entro (Piu' o Meno) 10% rispetto al valore nominale, per apparati con potenza nominale non superiore a 1000 W, ed entro (Piu' o Meno) 2% per apparati con potenza superiore.
2.Le prove possono essere limitate solo alle parti del trasmettitore piu' sensibili alle condizioni ambientali.
Capo II TRASMETTITORI DI RADIODIFFUSIONE SONORA A MODULAZIONE DI FREQUENZA
Art. 8
Banda di frequenze e canalizzazione
Art. 9
Deviazione di frequenza e preenfasi
1.La deviazione massima di frequenza e' di (Piu' o Meno) 75 kHz. La preenfasi e' di 50 (Micron)s.
Art. 10
Stereofonia
1.Per la stereofonia viene usato il sistema a frequenza pilota (Raccomandazione 450-1 del CCIR).
Art. 11
Potenza nominale
1.La potenza di uscita nominale a radiofrequenza e' quella dichiarata dal costruttore.
2.E' ammessa una tolleranza della potenza di uscita a radiofrequenza di 1 dB dispetto al valore nominale.
Art. 12
Tolleranza di frequenza
1.La tolleranza di frequenza ammessa e' di 2000 Hz.
Art. 13
Emissioni non essenziali
Art. 14
Condizioni ambientali particolari
1.Le caratteristiche citate ai precedenti articoli 12 e 13 devono essere mantenute nelle condizioni climatiche definite dal diagramma dell'allegata fig. 1 e per variazioni anche contemporanee della tensione di alimentazione entro (Piu' o Meno) 10% rispetto al valore nominale, per apparati con potenza nominale non superiore a 2000 W, ed entro (Piu' o Meno) 2% per apparati con potenza superiore.
2.Le prove possono essere limitate solo alle parti del trasmettitore piu' sensibili alle condizioni ambientali.
Art. 15
Impiego di un dispositivo limitatore e di filtri passa-basso
1.Allo scopo di evitare sovramodulazioni con conseguenti effetti interferenziali fuori dal canale, i trasmettitori devono essere dotati di uno strumento indicatore di picco della deviazione di frequenza nonche' di un circuito limitatore della modulazione.
2.Il limitatore deve lavorare in modo tale che, oltre i (Piu' o Meno) 75 kHz di deviazione, produca al massimo un incremento di deviazione di 1 dB in corrispondenza di un incremento, anche istantaneo, del segnale modulante di 6 dB.
3.Il modulatore del trasmettitore monofonico deve essere dotato di un filtro passa-basso tale da consentire un'attenuazione minima di 30 dB nel campo 19 kHz (Compreso) 100 kHz rispetto al valore a 15 kHz.
4.La caratteristica del filtro deve essere rilevata alla deviazione di frequenza costante di (Piu' o Meno) 75 kHz.
5.Nel caso di un trasmettitore stereofonico lo stesso filtro deve essere previsto per entrambi i canali destro e sinistro del codificatore.
Art. 16
Irradiazioni non essenziali
2.Irradiazione della portante direttamente nell'ambiente: in nessuna direzione la portante deve produrre intensita' di campo superiore a quella ottenibile con una potenza di 46 dB inferiore alla potenza nominale, alimentando un dipolo in mezz'onda nella direzione di massima irradiazione, posto idealmente al centro della zona occupata dal trasmettitore. La misura deve essere effettuata con trasmettitore non modulato ed in piena potenza, chiuso su un carico artificiale e con gli ingressi di modulazione chiusi con resistori schermati di valore pari all'impedenza nominale degli ingressi stessi. Per la misura puo' essere usato il metodo di sostituzione.
5.L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di chiedere al costruttore l'autocertificazione di rispondenza dell'apparato ai limiti relativi alle irradiazioni non essenziali di cui ai commi 2, 3 e 4.
Capo III TRASMETTITORI DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
Art. 17
Bande di frequenze e canalizzazione
1.Le frequenze di funzionamento dei trasmettitori televisivi, stabilite in base al regolamento delle radiocomunicazioni, agli accordi internazionali ed al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, devono rispettare la canalizzazione di cui alla tabella seguente: Limiti di Portante Portante canale video audio Canali (MHz) (MHz) (MHz) --- --- --- --- VHF: Banda I A. . . . . . . . . 52,5 - 59,5 53,75 59,25 B. . . . . . . . . 61 - 68 62,25 67,75 VHF: Banda III D. . . . . . . . . 174 - 181 175,25 180,75 E. . . . . . . . . 182,5 - 189,5 183,75 189,25 F. . . . . . . . . 191 - 198 192,25 197,75 G. . . . . . . . . 200 - 207 201,25 206,75 H. . . . . . . . . 209 - 216 210,25 215,75 (( H1 )) . . . . . 216 - 223 217,25 222,75 H2 . . . . . . . . 223 - 230 224,25 229,75 UHF: Bande IV e V 21 (Compreso) 69 la canalizzazione e' fornita dalle seguenti relazioni: Numero del canale = 21+k Limite inferiore del canale = 470 + 8 x K (MHz) Portante video = 471,25 + 8 x k (MHz) Portante audio = 476,75 + 8 x k (MHz) (con k intero variabile fra 0 e 48)
Art. 18
Caratteristiche del sistema televisivo
1.Gli apparati debbono funzionare secondo le caratteristiche dei sistemi B e G e, nel caso di trasmissioni a colori, con codifica PAL (Rapporto 624-3 del CCIR).
Art. 19
Suono stereofonico
1.Nel caso del suono stereofonico, si usa il sistema a due portanti suono, di cui al Rapporto 795-2 CCIR (Dubrovnik 1986) ed al decreto ministeriale 3 agosto 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984.
Art. 20
Potenza nominale
1.E' ammessa una tolleranza della potenza di uscita a radiofrequenza (misurata sulla portante video al picco dei sincronismi) di 1 dB rispetto al valore nominale, dichiarato dal costruttore.
Art. 21
Tolleranza di frequenza
1.La tolleranza di frequenza e' di 500 Hz per la portante video e la portante audio.
2.Nel caso di trasmettitori da impiegare in condizioni di "offset" normale, la tolleranza di frequenza della portante video deve essere di 250 Hz e, nel caso di trasmettitori da impiegare in condizioni di "offset" di precisione, tale tolleranza deve essere di 1 Hz. Per la misura dell'offset di precisione si deve anche verificare che il rumore di fase della portante video non sia tale da vanificare i vantaggi dell'impiego di tale offset.
3.Al fine di poter effettuare le misure di stabilita' di frequenza, l'apparato deve essere dotato di opportune uscite di misura.
Art. 22
Emissioni non essenziali
3.Le misure devono essere effettuate con trasmettitore video non modulato ed una potenza pari a quella del livello del nero (2,5 dB al di sotto di quella corrispondente al picco dei sincronismi) e con trasmettitore audio non modulato ed in piena potenza.
Art. 23
Condizioni ambientali particolari
1.Le caratteristiche stabilite nei precedenti articoli 21 e 22 devono essere mantenute nelle condizioni climatiche definite dal diagramma dell'allegata fig. 1 e per variazioni anche contemporanee della tensione di alimentazione entro (Piu' o Meno) 10% rispetto al valore nominale, per apparati con potenza nominale non superiore a 500 W, ed entro (Piu' o Meno) 2% per apparati con potenza superiore.
2.Le prove possono essere limitate solo alle parti del trasmettitore piu' sensibili alle condizioni ambientali.
Art. 24
Prodotti di intermodulazione nei canali adiacenti
1.Per questa misura il segnale video di prova inserito all'ingresso del modulatore e' costituito da una barra rossa (fig. 2 allegata): i livelli (medi) dei segnali di prova, riferiti a quello della portante video al picco dei sincronismi, sono i seguenti: Pv= -5 dB; Pa1= -13 dB; Pa2= -20 dB; Pc= -17 dB per la stereofonia, e: Pv= -5 dB; Pa = -10 dB; Pc = -17 dB per la monofonia.
2.I limiti da rispettare sono quelli sotto indicati, dove: PV = frequenza della portante video PA1 = frequenza della portante audio 1 = PV + 5,5 MHz PA2 = frequenza della portante audio 2 = PV + 5,742 MHz PC = frequenza della portante colore = PV + 4,43 MHz L (dB) = valore del livello limite del prodotto di intermodulazione rispetto al livello della portante video al picco dei sincronismi. Frequenze L (dB) --- --- 2 PV - PC = PV - 4,43 MHz . . . . . . . . . < -51 2 PV - PA1 = PV - 5,5 MHz. . . . . . . . . . < -60 2 PV - PA2 = PV - 5,742 MHz. . . . . . . . . < -60 2 PA1 - PC = PV + 6,57 MHz . . . . . . . . . < -60 2 PA2 - PC = PV + 7,054 MHz. . . . . . . . . < -60 2 PC - PV = PV + 8,86 MHz. . . . . . . . . . < -53 PC - PV + PA1 = PV + 9,93 MHz. . . . . . . . < -53 PC - PV + PA2 = PV + 10,172 MHz. . . . . . . < -53 2 PA1 - PV = PV + 11 MHz . . . . . . . . . . < -60 2 PA2 - PV = PV + 11,484 MHz . . . . . . . . < -60
3.Nel rimanente campo di frequenze, essendo i prodotti di intermodulazione legati alla composizione statistica del segnale video, e' sufficiente che il relativo livello sia di -37 dB rispetto al livello della portante video al picco del sincronismo. Per la relativa misura si potra' utilizzare un segnale video modulante costituito dai sincronismi piu' una sinusoide a frequenza variabile (sweep) con ampiezza di 0,65 Vpp, sovrapposta ad un livello di grigio di 0,65 V.
Art. 25
Irradiazioni non essenziali
2.Irradiazione delle portanti video ed audio direttamente nell'ambiente: in nessuna direzione le portanti video ed audio debbono produrre intensita' di campo superiori a quelle ottenibili con una potenza di 40 dB inferiore alle rispettive potenze nominali, alimentando un dipolo in mezz'onda nella direzione di massima irradiazione, posto idealmente al centro della zona occupata dal trasmettitore. La misura deve essere effettuata con il trasmettitore video non modulato e funzionante ad una potenza di 2,5 dB al di sotto di quella corrispondente al picco dei sincronismi e col trasmettitore audio non modulato ed in piena potenza. Entrambi i trasmettitori, video ed audio, vanno chiusi, attraverso l'unita' combinatrice, su carico artificiale e con gli ingressi di modulazione chiusi con resistori schermati di valore pari alle impedenze nominali degli ingressi stessi. Per la misura puo' essere utilizzato il metodo di sostituzione.
4.In nessuna direzione le irradiazioni a frequenze spurie debbono produrre intensita' di campo superiore a quella ottenibile con una potenza di 25 mW alimentando un dipolo in mezz'onda nella direzione di massima irradiazione. La misura viene effettuata nelle stesse condizioni indicate al comma 2.
5.L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di chiedere al costruttore l'autocertificazione di rispondenza dell'apparato ai limiti relativi alle irradiazioni non essenziali di cui ai commi 2, 3 e 4,
Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 26
Metodi di misura
1.Ove non altrimenti specificato le prove sono effettuate ad una temperatura compresa fra 15 e 35 °C e con una umidita' relativa compresa fra 25% e 75%.
2.Le misure debbono essere iniziate non prima di 15 minuti dall'accensione dell'apparato.
3.Ove non diversamente specificato i metodi di misura sono quelli previsti dall'International Electrotechnical Commission (IEC).
Art. 27
Sicurezza
1.Le presenti regole non riguardano gli aspetti di sicurezza elettrica ed antinfortunistica, per i quali i costruttori sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 28
Certificazioni di Stati membri della CE
1.Vengono accettati certificati di conformita' basati su specifiche nazionali di un altro Stato membro o su parti di tali specifiche se le esigenze essenziali della rete di radiodiffusione italiana sono soddisfatte dalle apparecchiature oggetto della domanda di omologazione.
2.Per esigenze essenziali si intendono quelle che, al momento della domanda, sono valide nel diritto comunitario per le specificazioni comuni di conformita'.
Art. 29
Prevenzione ed eliminazione disturbi
1.Le specifiche tecniche, di cui al presente regolamento, sono valide anche ai fini della prevenzione e della eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni provocati dagli apparati di cui all'art. 1.
Art. 30
Procedura per l'omologazione
1.Il richiedente l'omologazione deve presentare domanda in duplice copia, di cui una su carta da bollo di valore corrente con firma autenticata nei modi di legge, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale servizi radioelettrici, viale Europa 175, 00144 Roma e per conoscenza all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni. La domanda e la relativa copia devono essere recapitate alla Direzione centrale servizi radioelettrici in un unico plico.
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